Nome e Cognome: 
Maria Cristina Luisi
Email: 
mariacristina.luisi@br.camcom.it

A seguito dell’entrata in vigore in data 24 novembre 2010 della legge n. 183 del 4 novembre 2010 con la quale sono state introdotte, all’articolo 24, nuove disposizioni sui permessi retribuiti a favore dei dipendenti che assistono i familiari con disabilità grave, l’Inps ha emanato la circolare n. 45 del 1° marzo 2011 fornendo un quadro riepilogativo della disciplina in materia.

In particolare al paragrafo 2 “Modalità di fruizione dei permessi” della suddetta circolare sono state dettate le seguenti disposizioni:
“Il dipendente per l’assistenza di ciascun familiare in situazione di disabilità grave ha la possibilità di fruire alternativamente in ogni mese di:
-       3 giorni interi di permesso al mese;
-       18 ore mensili da ripartire nelle giornate lavorative secondo le esigenze personali, frazionabili e fruibili per un tempo pari o superiore ad un’ora; le predette ore, se fruite per l’intera giornata, comporteranno un abbattimento dell’orario teorico giornaliero (pari a 7 ore e 12 minuti)”

L’art. 19 comma 6 del CCNL 6.7.1995 Comparto Regioni Autonomie Locali stabilisce invece che “i permessi di cui all’art. 33 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104…… possono essere fruiti anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili.”

Poiché, tale disposizione contrattuale ha una portata più ampia rispetto a quella di cui alla circolare INPS in quanto non viene richiesta né l’alternatività nella fruizione dei permessi né il tempo minimo di frazionabilità delle ore si chiede di conoscere se questa Amministrazione deve adeguarsi alle nuove indicazioni emanate dall’Inps dal momento che appartiene ad altra gestione previdenziale (Inpdap). In caso affermativo qual è il comportamento da adottare nel caso di un dipendente che fruisce di un permesso orario inferiore a un’ora?

Inoltre,  si chiede di conoscere se è possibile accordare i suddetti permessi  orari a cavallo della fascia di orario d’obbligo e quella flessibile (ad es. 14,30-15,30).
A tal fine si fa presente che i dipendenti devono effettuare n. 36 ore settimanali e l’orario di lavoro adottato da questa Amministrazione è il seguente: entrata dalle h. 07.45 alle h. 08.45 – uscita dalle h.15,00 alle h.15,30 dal lunedì al venerdì.

Risposta: 

La circolare da voi citata è stata emanata dalla “Direzione Risorse Umane” dell’INPS e, pertanto, riguarda esclusivamente il personale dipendente dallo stesso Istituto.
 
Ciò premesso, riteniamo utile ricordare che:
 
·         la L.183/2010 non prevede nessuna particolare novità per il caso della fruizione ad ore dei permessi giornalieri previsti dall’art.33 della L.104/1992 e s.m.i.;
·         i permessi giornalieri disciplinati dall’art.33 della L.104/1992 hanno fonte direttamente nella legge e, sebbene il CCNL consenta di fruirne anche ad ore, non sono loro applicabili le restrittive previsioni dell’art.71, comma 4 del DL112/2008, convertito in L.133/2008 (perché questa norma riguarda il solo caso dei permessi per i quali la fonte istitutiva - in questo caso la legge - preveda la fruibilità alternativa in giorni o in ore); il punto è stato efficacemente chiarito nella circolare n.8/08 del Dipartimento della Funzione Pubblica (v. i punti 2.2.e 2.3, strettamente collegati tra loro): “E’ importante chiarire che i permessi … sono istituiti dalla legge, con previsione generale per il settore pubblico e per quello privato. Quindi, secondo quanto previsto dall’art.71, comma 4, primo periodo, eventuali limitazioni con fissazione di un monte ore sono rimesse alla disciplina legislativa …”; e ancora: “Considerato che i tre giorni di permesso sono accordati direttamente dalla legge senza indicazione di un monte ore massimo fruibile, la limitazione a 18 ore contenuta nei CCNL vale solo nel caso di fruizione frazionata. Naturalmente, la modalità di fruizione dei permessi mensili deve essere programmata in anticipo al fine di consentire al servizio del personale il calcolo dei giorni o delle ore spettanti e accordabili”;
·         pertanto, nulla vieta, ad esempio, che l’avente diritto fruisca di un giorno permesso ex art.33 L.104/1992 nelle sole giornate lunghe e, in tal caso, non ha alcun rilievo il fatto che in quella giornata egli sarebbe tenuto ad effettuare un numero maggiore di ore di prestazione; un permesso a copertura dell’intera giornata di lavoro è sempre un permesso giornaliero e mai un permesso orario; si tratta, comunque, di un giorno di assenza, come chiarito dal Dipartimento della Funzione Pubblica:
·         già con circolare n. 8 del 1993: "… l'articolazione dell'orario d'obbligo settimanale di lavoro in cinque giornate lavorative costituisce una corretta articolazione dell'orario normale di lavoro, che non determina alcun effetto nei confronti dei vari istituti ad essa connessi. Ciò comporta, pertanto, che eventuali giornate di assenza per qualsiasi causa .... sono da considerarsi nel loro intero esplicarsi anche se esse vengono a verificarsi in un giorno della settimana stabilito per il rientro pomeridiano... . In sostanza, quindi, in dette eventualità non si deve procedere ad alcun recupero, atteso che trattasi di normali assenze in normali giorni di lavoro";
·         nella già richiamata circolare n.8/2008 : “In buona sostanza, se i CCNL di comparto prevedono la possibilità di frazionamento ad ore dei permessi di cui all’art.33, comma 3, fissando il tetto delle 18 ore, i portatori di handicap grave nel corso del mese possono fruire … di … tre giorni interi di permesso a prescindere dall’orario della giornata (comma 3 dell’art.33)…”.
·         consigliamo di consultare la risposta Aran 795-19H4, che, oltre a confermare quanto sopra rappresentato, contiene anche alcuni utili chiarimenti per il caso della contemporanea fruizione, nel mese, di permessi giornalieri e di permessi orari. Sempre su questo aspetto si veda anche l’informativa INPDAP n. 33 del 9 dicembre 2002;
·         poiché il CCNL prevede, in alternativa alla fruizione a giorni, la sola fruizione ad ore, saremmo orientati a ritenere che non sia possibile frazionare ulteriormente il permesso orario: quindi, è del tutto logico ritenere che il permesso debba essere di un’ora o di multipli di un’ora (non è possibile chiedere 30 minuti di permesso);
·         fermo restando quanto sopra, nessuna norma vieta di collocare il permesso a cavallo della fascia d’obbligo e di quella flessibile. 

Ente: 
CCIAA di Brindisi
Categoria:
L'Esperto Risponde