Nome e Cognome: 
Loreta Tavella
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In seguito alle modifiche apportate dalla L. 183 del 4.11.2010, il soggetto - uno soltanto - che può usufruire dei permessi per assistenza alle persone con disabilità (L. 104/92) può essere:
-       il coniuge o un parente o affine entro il secondo grado,
-       un parente o affine entro il terzo grado, nei casi in cui il genitore o il coniuge della persona da assistere abbia un’età superiore a 65 anni o sia anch’esso invalido.

Si chiede se ha diritto ad usufruire dei permessi L. 104 un figlio, lavoratore dipendente, per il proprio padre, qualora la madre sia casalinga ed abbia meno di 65 anni di età.

Risposta: 

La risposta alla vostra domanda è sì, il vostro dipendente ha diritto ai permessi per assistere il padre (purché sussistano le altre condizioni richieste dalla legge); infatti:
  • il figlio è legato al padre da parentela di primo grado (e, quindi, rientra certamente tra i potenziali beneficiari dei permessi);
  • la circostanza che in famiglia sia presente altra persona in grado di assistere il disabile (nella fattispecie, la moglie casalinga), era diventata del tutto irrilevante già da diverso tempo (v. circolare INPS n.90/2007 e giurisprudenza ivi citata);
  • la legge 183/2010 ha espressamente superato la necessità dei requisiti della “continuità” e della “esclusività” dell’assistenza prima richiesti per la fruizione dei tre giorni di permesso.
 
Per ulteriori approfondimenti, si consiglia vivamente di leggere le allegate circolari del DFP e dell’INPS - Circolare 90/2007 e circolare 3/2010

Ente: 
CCIAA di Pordenone
Categoria:
L'Esperto Risponde