Nome e Cognome: 
Mauro Santoianni
Email: 
santoianni@mi.camcom.it

Questa Camera deve provvedere a liquidare, ai sensi dell'art. 77 del R.I. del 12/7/1982, l'indennità di anzianità di un dipendente che era stato riammesso in servizio nel 1995 ai sensi dell'art. 3 del DPR 10/1/1957.
Alla fine del primo rapporto di lavoro (1987) era stato regolarmente liquidato.
Nel procedere alla nuova liquidazione dobbiamo considerare - ai sensi dell'art. 4 dello stesso DPR - quanto già erogato e, quindi, portare in detrazione dall'importo complessivamente spettante ''la precedente liquidazione maggiorata degli interessi del 4,25%'' o il fatto che la liquidazione si riferisca ad un nuovo rapporto di lavoro - con una nuova anzianità lavorativa utile - ci permette di liquidare solo l'ultimo periodo di lavoro senza considerare il passato?

Risposta: 

Premesso che andrebbe chiarito meglio il riferimento agli artt.3 e 4 del DPR n.3/1957, riteniamo utile evidenziare che il rapporto di lavoro che si ricostituisce a seguito di riammissione in servizio è del tutto nuovo rispetto al precedente (v. parere DFP n.161/02 e giurisprudenza ivi richiamata).

Non a caso, anche l'art.132 del DPR n.3/1957 stabiliva che ''l'impiegato riammesso è collocato nel ruolo e nella qualifica cui apparteneva al momento della cessazione dal servizio, con decorrenza di anzianità nella qualifica stessa dalla data del provvedimento di riammissione''.

Ne consegue che la Camera dovrà calcolare l'indennità di anzianità solo in riferimento agli anni di servizio maturati nel secondo rapporto di lavoro, perché il primo si è già definito anche per quanto riguarda il relativo trattamento di fine servizio.

Ente: 
CCIAA di Milano
Categoria:
L'Esperto Risponde