Nome e Cognome:
Maria Liberti
Email:
maria.liberti@cb.camcom.it
Dipendente pubblico con congedo straordinario - previsto dall'art.42 c.5 DLGS 151/2001 - così ripartito:
Lunedì e mercoledì(congedo);
Martedì - giovedì e venerdì rientro al lavoro con richiesta, però, del permesso di un'ora L.104/92.
Lunedì e mercoledì(congedo);
Martedì - giovedì e venerdì rientro al lavoro con richiesta, però, del permesso di un'ora L.104/92.
E' stato negato questo beneficio della L. 104/92. I due istituti non sono forse completamente diversi? A conferma di questo un anno fa e precisamente nei giorni 2, 3, 4 dicembre 2009 presso il CEIDA di Roma un avvocato della Funzione Pubblica sosteneva che nel caso in cui il congedo viene frazionato a giorni con rientro al lavoro - come il caso su esposto, si può beneficiare della L.104/92. Questa tesi viene anche confermata da una circolare INPS la n.53/2008 che sostiene che i permessi sono cumulabili purchè fruiti nello stesso mese ma in giornate diverse. Grazie
Risposta:
L’art.42, comma 5, penultimo periodo del d.lgs.151/2001 stabilisce espressamente che durante i periodi di congedo non è possibile fruire dei permessi giornalieri per l'assistenza ai portatori di handicap, di cui all'art.33, comma 3, della legge n. 104 del 1992.
Come chiarito dall'INPS nella circolare n.64 del 15.3.2001 (punto 7) “ciò significa non solo che, come ovvio, chi fruisce del congedo in questione non può richiedere durante lo stesso periodo permessi ai sensi dell’art. 33 suindicato ma … significa anche che non è possibile, prima o dopo la fruizione di un periodo di congedo straordinario che si riferisca - anche solo come conseguenza della fruizione del congedo stesso a cavaliere di due o più mesi - ad una sola parte del mese, richiedere nell’ambito dello stesso mese giorni di permesso ex lege 104/92".
Nella successiva circolare n.53/2008 (punto 7) l’INPS, dopo aver ricordato che “l’art. 42 del D.Lgs.151/2001, al comma 5, prevede, tra l’altro, che durante il periodo di congedo in esame, non sia possibile fruire dei benefici di cui all’art. 33 della legge 104/92”, ha cambiato indirizzo, precisando che “si ritiene che questo divieto si riferisca al caso in cui si richiedano per lo stesso disabile i due benefici nelle stesse giornate e non comprenda, invece, il caso della fruizione nello stesso mese, ma in giornate diverse.”
Sennonché, a nostro modo di vedere, questa “nuova” interpretazione difficilmente si concilia con la lettera della legge (v. citato art.42, comma 5 D.Lgs.151/2001) e risulta poco comprensibile, visto che - se davvero l’espresso divieto stabilito nel predetto art.42, comma 5 si riferisse solo “al caso in cui si richiedano per lo stesso disabile i due benefici nelle stesse giornate” - detto divieto risulterebbe del tutto superfluo (è ovvio, infatti, come puntualmente rilevato nella circolare 64/2001 dello stesso Istituto, che nelle stesse giornate non è possibile pensare di fruire in contemporanea delle due assenze o pretendere di mutare il titolo dell’assenza in corso).
Pertanto, per quanto ci riguarda, resta confermato il divieto espressamente previsto dal penultimo periodo dell’art.42, comma 5 del d.lgs.151/2001 e dalla circolare INPS n.64/2001.
Ente:
CCIAA di Campobasso
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