Gli invalidi civili possono fruire di un congedo per “cure” nel limite di trenta giorni l’anno; la normativa di riferimento, tuttora vigente, è rappresentata dall’art.10 del d.lgs.509/1988 (che presuppone una riduzione della attitudine lavorativa superiore al 50 per cento e l’essere le cure connesse alla infermità invalidante riconosciuta) e dall’art.26 della L.118/1971 (che presuppone una riduzione della capacità lavorativa inferiore ai due terzi).
Secondo la Corte di Cassazione (sentenza della Sez. lav., 12 giugno 1984, n. 3500) “il congedo straordinario concesso ai sensi dell'art. 26 della l. 30 marzo 1971 n. 118 … essendo subordinato all'autorizzazione del medico provinciale, presuppone il riscontro da parte di questi di uno stato morboso in atto, bisognevole di cure, con la conseguenza che l'assenza del lavoratore stesso per la fruizione del congedo suddetto è riconducibile al caso di malattia di cui all'art. 2110 c.c. …”.
Questo è tanto più vero oggi, visto che l’istituto del congedo straordinario, in tutte le sue diverse “manifestazioni”, è divenuto inapplicabile fin dalla stipulazione dei primi CCNL pubblici.
Il congedo in esame va dunque ricondotto alla malattia (a tutti gli effetti), così come avviene per tutti i congedi per “cure” (comprese quelle termali) con la particolarità che è necessaria la preventiva autorizzazione dell’Azienda Sanitaria Locale (che ha assorbito le funzioni del “medico provinciale”) e l’assenza non è computabile nel periodo di comporto (così il Ministero del Lavoro nell’interpello prot.25/I/0006893 del 5.12.2006).
Il datore di lavoro non ha alcuna discrezionalità nella concessione del “congedo”: deve limitarsi ad accertare l’esistenza di tutti i presupposti di legge e, in particolare, della autorizzazione della ASL; in tal senso la Corte di Cassazione con sentenza della Sez. lav., 20 gennaio 1983, n. 555: “Il congedo straordinario, di durata non superiore a trenta giorni, che il medico provinciale (oggi la ASL n.d.r) ha il potere di concedere, ai sensi dell'art. 26 della l. 30 marzo 1971 n. 118, ai mutilati ed invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa inferiore a due terzi, costituisce oggetto di un provvedimento amministrativo discrezionale … al cui procedimento di formazione - che si svolge soltanto fra il lavoratore invalido e la suddetta autorità - è del tutto estraneo il datore di lavoro. Di conseguenza questo non può esercitare relativamente a tale beneficio i poteri conferitigli dalla normativa ordinaria (art. 2109 c.c.) con riferimento al congedo ordinario, ma deve limitarsi a prendere atto dell'avvenuta concessione attraverso l'informativa che il prestatore di lavoro ha l'onere di fornirgli per essere, con questo solo atto, legittimato al godimento del riposo, sempre che della sua qualità di invalido, quale presupposto logico giuridico, cui la legge automaticamente ed immediatamente ricollega un insieme di particolari provvidenze, il datore di lavoro sia comunque venuto a conoscenza”.
Se il congedo riguarda “cure termali”, è obbligatorio produrre al rientro l’attestazione di “cure eseguite” perché sul punto non ci risultano norme che abbiano previsto particolari benefici per gli invalidi; resta fermo, in tal caso, che anche gli invalidi possono fruirne al di fuori del periodo feriale solo nel limite di 15 giorni l’anno (il punto è stato espressamente chiarito, già nel precedente regime pubblicistico, dalla sentenza del C.d.S. Sez. VI n.197 del 16.2.1995). Lo stesso vale per le cure elioterapiche, climatiche e psammoterapiche (anche queste cure, se richieste da invalidi civili con percentuale superiore ai due terzi, ciechi, invalidi per causa di guerra, di servizio e del lavoro possono essere fruite al di fuori del periodo feriale).
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2 anni 35 settimane fa