Nome e Cognome: 
Gennaro Orefice
Email: 
gennaro.orefice@comune.latina.it

Nel 2005 una Camera di Commercio ha chiesto al Comune di Latina, per il quale lavoro, di pagare la quota parte dell’indennità di anzianità relativa a dipendente di quella Camera per il periodo in cui egli è stato in posizione di comando presso questo Ente. Si tratta in particolare degli anni dal 1988 al 1992.
La detta richiesta era fondata esclusivamente sulla considerazione che un trasferimento temporaneo in posizione di comando ha avuto luogo.
Lo scrivente ha effettuato una approfondita ricerca sulla situazione del detto comando, piuttosto risalente nel tempo; la documentazione che se ne è tratta è molto frammentaria; da siffatto carteggio emerge chiaramente che il comando ha avuto luogo in base a un accordo di massima delle due Amministrazioni consacrato da ciascuna in un atto formale; gli aspetti retributivi venivano regolati con accollo del Comune della corresponsione diretta al dipendente del trattamento accessorio e fondamentale per quanto riguarda gli altri oneri nascenti dal rapporto lavorativo, non era stabilita una regola certa e tuttavia come accade nella prassi di ogni comando sarebbe spettato all’ente di appartenenza indicare e chiedere il rimborso dei costi sostenuti dipendenti da quel rapporto lavorativo durante il comando; il che trova conferma in una nota di quella stessa Camera di Commercio in cui, nell’immediatezza della cessazione del comando, dichiarava che “…con successiva nota sarà richiesto il rimborso degli oneri relativi a contributi anticipati da quest’Ente e la regolarizzazione delle possibili pendenze riguardanti la rideterminazione del trattamento economico”.
Il lungo decorso di tempo dal 1992 al 2005 e la frammentarietà della documentazione in nostro possesso, inducevano questo Comune, in risposta al sollecito di pagamento fatto pervenire appunto nel 2005, a far presente alla Camera di Commercio in questione che in verità mancano elementi atti a comprovare l’esistenza e l’ammontare del credito e, parimenti, mancano elementi in grado di dare riviviscenza a ciò che appare già estinto per prescrizione.
A tali osservazioni la Camera di Commercio ha ribattuto limitandosi a dare indicazione delle modalità di calcolo dell’intera indennità di anzianità spettante al dipendente del cui comando si è trattato.
A fronte della nostra considerazione per cui tale calcolo nulla aggiungeva a quanto già in precedenza posto in evidenza, la stessa Camera di Commercio ha ribadito l’esigenza, questa volta in forma di diffida a pagare, a che il credito come calcolato dalla medesima, debba essere considerato in tutto esistente e comprovato.
In ultima analisi sembra che la Camera di Commercio ritenga che l’ente fruitore di comando di proprio personale, diventi debitore pro quota dell’indennità di anzianità verso l’ente di appartenenza una volta che in concreto questa venga determinata per essere erogata.
In tal maniera, posto che il dipendente in parola è andato in pensione nel 2003, il credito della Camera di Commercio non dovrebbe considerarsi estinto per prescrizione.
Ora, indipendentemente dalle considerazioni sull’esistenza di documentazione che consenta in maniera netta di escludere che già siano stati effettuati prima del 2005 dei versamenti alla Camera di Commercio appunto a titolo di rimborso degli accantonamenti per l’indennità di anzianità, il punto nodale riguarda proprio la correttezza dell’appuntare l’oggetto del credito non sul rimborso degli accantonamenti cui comunque la Camera di Commercio era tenuta nel periodo in cui il proprio dipendente si trovava in comando presso questo Comune, ma sulla porzione dell’indennità di anzianità determinata nel 2003, sia pur riproporzionata in relazione al periodo di svolgimento del comando.
A nostro giudizio in tal modo si sovvertono regole proprie del comando che è istituto le cui basi sì sono nella legge e tuttavia, in tale quadro normativo, la concreta regolamentazione resta affidata all’accordo tra gli enti interessati; in tale contesto, laddove per lo specifico punto la disciplina convenzionale sia carente, va da sé che i crediti comunque nascenti dal comando si riferiscono a quanto un ente anticipa rispetto all’altro nel corso del suo svolgimento e non possono trovar causa nel collocamento a riposo del dipendente.
Se così non fosse si giungerebbe all’assurdo per cui (cui in verità, nel caso di specie, perviene la Camera di Commercio in parola) l’Amministrazione fruitrice del comando debba/possa ritenersi potenziale debitrice per un numero indefinito di anni, in ipotesi lunghissimo, e lungo tutto questo periodo debba indicare nelle pieghe del bilancio di previsione, in ciascun anno, la mera possibilità di dover pagare il debito per quota parte che forse l’Amministrazione di appartenenza del dipendente interessato avrà provveduto a liquidare. Il che appare diabolico e privo di senso.
Né va sottaciuto che la determinazione della quota parte dell’indennità di anzianità calcolata sul tutto e riproporzionata in relazione al periodo di svolgimento del comando incorpora gli aggiornamenti degli originari accantonamenti in funzione di tutti i miglioramenti retributivi conseguiti successivamente sino al momento del collocamento a riposo, dei quali anche, paradossalmente, il Comune fruitore del comando dovrebbe farsi carico.
Per tali motivi le sollecitazioni fatte dalla citata Camera di Commercio ci appaiono insostenibili.
Si chiede tuttavia in proposito il vostro autorevole parere che possa dar conforto o illuminare su punti non presi in considerazione, posto che la materia dell’indennità di anzianità di cui all’art. 77 del D.I. 12.7.1982 è piuttosto nuova per chi si occupa di personale di un ente locale territoriale.

Risposta: 

In premessa si rappresenta che nessuna norma, in effetti, autorizza espressamente il recupero ipotizzato dalla Camera di commercio e che non ci risultano, in materia, indicazioni giurisprudenziali chiare ed univoche.
 
Se questo è vero, tuttavia:
 
Ø      è assolutamente pacifico che, in caso di comando, l'Ente utilizzatore debba assumere a proprio carico sia l'onere relativo al trattamento economico accessorio del lavoratore sia quello relativo al suo trattamento economico fondamentale (arg. ex art.70, comma  12 del D.Lgs.165/2001 e, a contrario, ex art.19, comma 2 del CCNL del 22.1.2004, da leggere unitamente alla dichiarazione congiunta n.13 allegata allo stesso CCNL); si tratta di un principio più volte ribadito anche dalla giurisprudenza:
Cassazione civile , sez. lav., 08 settembre 2005, n. 17842: “In linea generale, la posizione di comando, pur non comportando alcuna alterazione del rapporto di lavoro, ne implica una rilevante modificazione in senso oggettivo, giacché il dipendente viene destinato a prestare servizio, in via ordinaria e abituale, presso un’organizzazione diversa da quella di appartenenza. In particolare, fermo restando il c.d. rapporto organico (che continua ad intercorrere tra il dipendente e l’ente di appartenenza), si modifica il c.d. rapporto di servizio, atteso che il dipendente è inserito sia sotto il profilo organizzativo funzionale, sia sotto quello gerarchico e disciplinare, nell’amministrazione di destinazione, a favore della quale egli presta esclusivamente la sua opera. Poiché, pertanto, l’interesse primario che giustifica l’attribuzione del potere è quello della amministrazione di destinazione, che assume i poteri di gestione del rapporto di lavoro in forza dell’imperatività del provvedimento, non possono gravare sul datore di lavoro distaccante gli oneri economici direttamente connessi all’attività prestata presso l’amministrazione di destinazione, salva, naturalmente, una diversa, specifica previsione di legge che diversamente disponga”.
 
Ø      l'art.77 del D.I. del 1982, che disciplina l'indennità di anzianità del personale camerale, stabilisce che:
 
“all’atto della cessazione dal servizio, al personale di ruolo camerale … compete … una indennità di anzianità (al singolare n.d.r) a carico dei bilanci camerali (al plurale n.d.r.), commisurata a tante mensilità dell’ultima retribuzione fruita, a titolo di stipendio, di tredicesima mensilità ed altri eventuali assegni pensionabili e quiescibili per quanti sono gli anni di servizio prestati alle dipendenze delle Camere (al plurale n.d.r.) …”
 
Quindi, la norma prevede, come principio generale, quello del concorso al pagamento dell'indennità di anzianità (che è e rimane unica),  dei bilanci di tutte le Camere di Commercio presso le quali il dipendente ha prestato servizio nel corso della sua vita lavorativa (principio che vale a condizione che i passaggi da una camera all'altra avvengano senza risoluzione del rapporto – come in caso di mobilità o comando - o a condizione che, pur essendovi risoluzione del rapporto, non vi sia soluzione di continuità tra i servizi); il concetto è, sostanzialmente, il seguente: chi si è avvalso delle prestazioni del dipendente deve anche farsi carico della sua indennità di anzianità, limitatamente agli anni in cui ha prestato servizio presso di lui; se questo vale per le Camere di Commercio, sembra ragionevole ritenere che un principio del tutto analogo debba valere anche quando l’Ente utilizzatore sia un Ente diverso dalla Camera di Commercio.
 
Alla luce di questo quadro generale di riferimento, sembra dunque corretto ritenere che se il vostro Comune si è effettivamente avvalso delle prestazioni del lavoratore assumendo a proprio carico l'onere relativo al suo trattamento economico fondamentale e accessorio debba poi anche contribuire al pagamento dell'indennità di anzianità per la parte maturata nel periodo di comando.
 
Naturalmente, poiché per il calcolo dell’indennità di anzianità si considera l’ultima retribuzione mensile corrisposta al dipendente, che può essere sensibilmente ed imprevedibilmente superiore a quella percepita al tempo del comando, la relativa differenza, per gli anni del comando, è a carico dell’Ente (la Camera di Commercio) che procede alla liquidazione dell'indennità di anzianità con riferimento all'anzianità complessiva del lavoratore: detto in altri termini, se al tempo del comando presso il Comune la retribuzione del lavoratore era X, mentre al tempo della cessazione è (X + 100), il “contributo” del Comune dovrà essere calcolato sul valore X e non sul valore (X+100).
 
Quanto sopra sembra in qualche modo confermato anche dalla seguente massima giurisprudenziale, relativa ad un caso analogo:
 
Tribunale Roma, 17 settembre 1981: "L'indennità di anzianità di un dipendente dell'ACI, comandato a prestare la propria attività presso una società privata, con provvedimento prevedente la permanenza del rapporto di pubblico impiego e l'obbligo della destinataria di corrispondergli il trattamento economico afferente all'attività di servizio e alla relativa quiescenza, e collocato a riposo per raggiunti limiti di età mentre era in corso il distacco, va liquidata, a carico della società di destinazione, con esclusivo riferimento al periodo di durata del comando e alla parte della retribuzione dalla stessa corrisposta, non potendosi tenere presente né l'intera durata del rapporto di impiego né la parte di stipendio che l'ACI aveva continuato a corrispondere durante il distacco".

Ente: 
Comune di Latina
Categoria:
L'Esperto Risponde