Nel 2005 una Camera di Commercio ha chiesto al Comune di Latina, per il quale lavoro, di pagare la quota parte dell’indennità di anzianità relativa a dipendente di quella Camera per il periodo in cui egli è stato in posizione di comando presso questo Ente. Si tratta in particolare degli anni dal 1988 al 1992.
La detta richiesta era fondata esclusivamente sulla considerazione che un trasferimento temporaneo in posizione di comando ha avuto luogo.
Lo scrivente ha effettuato una approfondita ricerca sulla situazione del detto comando, piuttosto risalente nel tempo; la documentazione che se ne è tratta è molto frammentaria; da siffatto carteggio emerge chiaramente che il comando ha avuto luogo in base a un accordo di massima delle due Amministrazioni consacrato da ciascuna in un atto formale; gli aspetti retributivi venivano regolati con accollo del Comune della corresponsione diretta al dipendente del trattamento accessorio e fondamentale per quanto riguarda gli altri oneri nascenti dal rapporto lavorativo, non era stabilita una regola certa e tuttavia come accade nella prassi di ogni comando sarebbe spettato all’ente di appartenenza indicare e chiedere il rimborso dei costi sostenuti dipendenti da quel rapporto lavorativo durante il comando; il che trova conferma in una nota di quella stessa Camera di Commercio in cui, nell’immediatezza della cessazione del comando, dichiarava che “…con successiva nota sarà richiesto il rimborso degli oneri relativi a contributi anticipati da quest’Ente e la regolarizzazione delle possibili pendenze riguardanti la rideterminazione del trattamento economico”.
Il lungo decorso di tempo dal 1992 al 2005 e la frammentarietà della documentazione in nostro possesso, inducevano questo Comune, in risposta al sollecito di pagamento fatto pervenire appunto nel 2005, a far presente alla Camera di Commercio in questione che in verità mancano elementi atti a comprovare l’esistenza e l’ammontare del credito e, parimenti, mancano elementi in grado di dare riviviscenza a ciò che appare già estinto per prescrizione.
A tali osservazioni la Camera di Commercio ha ribattuto limitandosi a dare indicazione delle modalità di calcolo dell’intera indennità di anzianità spettante al dipendente del cui comando si è trattato.
A fronte della nostra considerazione per cui tale calcolo nulla aggiungeva a quanto già in precedenza posto in evidenza, la stessa Camera di Commercio ha ribadito l’esigenza, questa volta in forma di diffida a pagare, a che il credito come calcolato dalla medesima, debba essere considerato in tutto esistente e comprovato.
In ultima analisi sembra che la Camera di Commercio ritenga che l’ente fruitore di comando di proprio personale, diventi debitore pro quota dell’indennità di anzianità verso l’ente di appartenenza una volta che in concreto questa venga determinata per essere erogata.
In tal maniera, posto che il dipendente in parola è andato in pensione nel 2003, il credito della Camera di Commercio non dovrebbe considerarsi estinto per prescrizione.
Ora, indipendentemente dalle considerazioni sull’esistenza di documentazione che consenta in maniera netta di escludere che già siano stati effettuati prima del 2005 dei versamenti alla Camera di Commercio appunto a titolo di rimborso degli accantonamenti per l’indennità di anzianità, il punto nodale riguarda proprio la correttezza dell’appuntare l’oggetto del credito non sul rimborso degli accantonamenti cui comunque la Camera di Commercio era tenuta nel periodo in cui il proprio dipendente si trovava in comando presso questo Comune, ma sulla porzione dell’indennità di anzianità determinata nel 2003, sia pur riproporzionata in relazione al periodo di svolgimento del comando.
A nostro giudizio in tal modo si sovvertono regole proprie del comando che è istituto le cui basi sì sono nella legge e tuttavia, in tale quadro normativo, la concreta regolamentazione resta affidata all’accordo tra gli enti interessati; in tale contesto, laddove per lo specifico punto la disciplina convenzionale sia carente, va da sé che i crediti comunque nascenti dal comando si riferiscono a quanto un ente anticipa rispetto all’altro nel corso del suo svolgimento e non possono trovar causa nel collocamento a riposo del dipendente.
Se così non fosse si giungerebbe all’assurdo per cui (cui in verità, nel caso di specie, perviene la Camera di Commercio in parola) l’Amministrazione fruitrice del comando debba/possa ritenersi potenziale debitrice per un numero indefinito di anni, in ipotesi lunghissimo, e lungo tutto questo periodo debba indicare nelle pieghe del bilancio di previsione, in ciascun anno, la mera possibilità di dover pagare il debito per quota parte che forse l’Amministrazione di appartenenza del dipendente interessato avrà provveduto a liquidare. Il che appare diabolico e privo di senso.
Né va sottaciuto che la determinazione della quota parte dell’indennità di anzianità calcolata sul tutto e riproporzionata in relazione al periodo di svolgimento del comando incorpora gli aggiornamenti degli originari accantonamenti in funzione di tutti i miglioramenti retributivi conseguiti successivamente sino al momento del collocamento a riposo, dei quali anche, paradossalmente, il Comune fruitore del comando dovrebbe farsi carico.
Per tali motivi le sollecitazioni fatte dalla citata Camera di Commercio ci appaiono insostenibili.
Si chiede tuttavia in proposito il vostro autorevole parere che possa dar conforto o illuminare su punti non presi in considerazione, posto che la materia dell’indennità di anzianità di cui all’art. 77 del D.I. 12.7.1982 è piuttosto nuova per chi si occupa di personale di un ente locale territoriale.
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