Nome e Cognome: 
Mario Del Secco
Email: 
mario.delsecco@si.camcom.it

Al fine di poter procedere, nell'anno 2010, ad assunzioni di personale ai sensi del comma 116 dell'art. 3 della legge 24-12-2007 n° 244, si chiede se, nel novero delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell'anno 2009, siano da ricomprendere anche quelle derivanti da trasferimento per mobilita' ex art. 30 D. Lgs. 165/2001. Si evidenzia, in particolare, che una mobilità ha riguardato il passaggio diretto tra questa Camera di Commercio e UnionCamere Toscana.


Si resta in attesa di un cortese e sollecito riscontro al presente quesito. Grazie

Risposta: 

Il primo problema da esaminare è se sia possibile una mobilità in uscita di personale camerale verso una Unione Regionale; è noto, infatti, che secondo l'art.4 della L.580/1993 le Unioni Regionali delle Camere di commercio sono associazioni costituite ai sensi dell'art.36 del codice civile e, quindi, associazioni di tipo privatistico; in questi casi, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha sempre negato la possibilità di una mobilità ex art.30 del d.lgs.165/2001, trattandosi di una norma applicabile solo tra ''amministrazioni pubbliche'' (si veda, ad esempio, il parere n.194/04); tuttavia, occorre anche rilevare che l'art.1, comma 2 dello stesso decreto 165/2001 considera tra le pubbliche amministrazioni non solo le Camere di commercio ma anche le ''loro associazioni'' ( e tali sono senz'altro anche le Unioni regionali); a ciò si aggiunga che alcune delle stesse Unioni regionali assoggettano il personale dipendente al regime giuridico proprio del settore pubblico, e del comparto autonomie (quello delle Camere di commercio), applicando il medesimo CCNL.

Il concorso di questi elementi di valutazione può far propendere per la praticabilità del percorso di mobilità indicato da codesta camera.

Detto questo, si ricorda che l'art.3, comma 116 della L.244/2007 produrrà anche per il 2010; qualora, pertanto, la Camera intenda procedere nel senso ipotizzato, resta fermo quanto da ultimo precisato dal Dipartimento della Funzione Pubblica nel punto 7 della circolare n.3858 del 27.1.2009: possono essere conteggiate tra le cessazioni solo le mobilità in uscita verso amministrazioni ed enti non soggetti a vincoli sulle assunzioni (come sono le Unioni Regionali).

Ente: 
CCIAA di Siena
Categoria:
L'Esperto Risponde