• Ferie e permessi per i neo assunti
    Paola Amaranto
    CCIAA di Novara
    paola.amaranto@no.camcom.it

    L’art. 18, comma 3 del CCNL 1995 prevede che: “I dipendenti neo assunti nella pubblica amministrazione dopo la stipulazione del presente contratto hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.”
    Di seguito si riporta un orientamento applicativo dell’Aran:

    Quesito: D 3. Chi deve considerarsi neo assunto ai sensi dell’art.18 del CCNL del 6.7.1995?

    Ai fini dell’applicazione dell’art.18, è personale neo assunto quello al primo impiego nella pubblica amministrazione.
    Se si tratta di personale con rapporto a termine vige la disciplina dell’art.7 del CCNL del 14.9.2000, per cui allo stesso competono solo i giorni maturati in relazione alla durata del rapporto di lavoro, anche se abbia prestato altri servizi presso lo stesso ente o in enti diversi.

    Per cui in caso di assunzione di personale, a seguito di una procedura concorsuale esterna o scorrimento della stessa graduatoria, è necessario tenere presente il periodo di servizio precedentemente prestato in altra amministrazione al fine di determinare la spettanza delle ferie?

    La risposta alla prima domanda è sì: il dipendente può considerarsi neo-assunto, ai fini dell’art.18, commi 3 e 4 del CCNL 6.7.1995 e s.m.i., solo se in precedenza non ha avuto altri rapporto di lavoro a tempo indeterminato con altre pubbliche amministrazioni (oltre a quella da voi citata, si vedano le risposte Aran 795-18B2 e 795-18B4).
    In caso di assunzione di personale a seguito di una procedura concorsuale esterna o a seguito di scorrimento della stessa graduatoria, al fine di determinare le ferie spettanti è però necessario considerare anche la durata del periodo di servizio a tempo indeterminato precedentemente prestato in altra amministrazione, perché, in caso contrario, il dipendente potrebbe avere un vantaggio ingiustificato rispetto agli altri lavoratori; si consideri, infatti, che il dipendente al primo impiego presso la p.a. deve attendere 3 anni di servizio per avere diritto a 28 giorni di ferie; se il dipendente assunto a seguito di una procedura concorsuale esterna o a seguito di scorrimento della stessa graduatoria, pur essendo in precedenza titolare di altro rapporto di impiego a tempo indeterminato, non ha ancora completato i 3 anni di servizio dal momento della “prima” assunzione, non può comunque avere diritto a 28 giorni di ferie (prima deve in ogni caso completare il triennio).

    L'Esperto Risponde
  • Permessi ex art. 33 comma 5 della L. 104/1992
    Elisa Bisail
    CCIAA di Sassari
    elisa.bisail@ss.camcom.it

    Con riferimento all’art. 33, comma 5 della L. 104/1992, così come novellato dall’art. 24 della L. 183/2010, si pone il seguente quesito: come si deve interpretare il concetto di “ sede più vicina al domicilio della persona da assistere”? Ossia: si fa riferimento esclusivamente alle sedi situati in Comuni diversi o anche a più  uffici distaccati ma siti nel medesimo Comune?
    Nello specifico, infatti, un dipendente assegnato ad una sede situata nella zona periferica di una città chiede di essere trasferito ad altra sede posta nella medesima città, ma in zona più centrale e più vicina di appena un paio di chilometri al domicilio della persona da assistere: rientra tale fattispecie tra quelle tutelate dalla norma in oggetto?
    Si specifica che il dipendente é stato assegnato all’attuale sede per ragioni organizzative in quanto vi era un posto vacante a causa del trasferimento di un collega di pari categoria professionale.
    Si ringrazia anticipatamente.

    L’art.33, comma 5 della L.104/1992 non consente di stabilire con certezza se il concetto di “sede di lavoro più vicina” possa essere o meno riferito anche ad unità organizzative e produttive collocate nell’ambito dello stesso Comune, anche se, a nostro avviso, è ragionevole ritenere di sì.
    In ogni caso, riteniamo utile evidenziare che, anche nella nuova formulazione, la norma, con riferimento alla scelta della sede, non configura un diritto soggettivo “assoluto” (potestativo); infatti, il citato art.33, comma 5 stabilisce espressamente che “il lavoratore … ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere …”; quindi, l’Ente, indipendentemente dalla definizione del concetto di sede, potrebbe rifiutare la richiesta adducendo oggettive ragioni di tipo organizzativo, secondo quanto chiarito da una giurisprudenza ormai consolidata:
    ·         T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 30/06/2009, n. 6339: “Il diritto … del familiare lavoratore dell'handicappato di scegliere la sede più vicina … non si configura quale diritto assoluto o illimitato e ciò in quanto lo svolgimento di tale posizione giuridica soggettiva presuppone, oltre agli altri requisiti esplicitamente previsti dalla legge, altresì la compatibilità con l'interesse comune, come è dimostrato dall'inciso "ove possibile" (contenuto nel comma 5 dell'art. 33, l. 5 febbraio 1992 n. 104); il diritto alla tutela dell'handicappato non può essere fatto valere quando il relativo esercizio venga a ledere in maniera consistente le esigenze economiche ed organizzative del datore di lavoro, in quanto ciò può tradursi - soprattutto per quel che riguarda i rapporti di lavoro pubblico - in un danno per la collettività. In questo caso, quindi, il diritto del familiare - lavoratore deve bilanciarsi con altri interessi, che trovano anche essi una copertura costituzionale, sicché il riconoscimento del diritto del lavoratore - familiare può - a seconda delle situazioni fattuali a fronte delle quali si intenda farlo valere - dimostrarsi recessivo a fronte di rilevanti esigenze economiche, organizzative o produttive dell'impresa, e per quanto riguarda i rapporti di lavoro pubblico, ad interessi della collettività ostativi di fatto all'operatività della scelta”.
     
    ·         T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 24/09/2008, n. 10745: “L'art. 33 comma 5, l. n. 104 del 1992 riserva, in capo all'Amministrazione, un potere di valutazione dell'istanza dell'interessato, potere chiaramente scolpito dalla norma nell'inciso « ove possibile » che segue le parole « [il lavoratore] ha diritto di scegliere », di tal che è evidente che l'interesse individuale contemplato dalla norma - lungi dal configurarsi come pretesa oggettiva ed assoluta in capo al dipendente - è suscettibile di recedere rispetto alle esigenze organizzative della p.a. di appartenenza.
     
    ·         T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 11/09/2008, n. 2540: “L'istanza di trasferimento al fine di prendersi cura di un famigliare portatore di handicap, ai sensi dell'art. 33 comma 5, l. 5 febbraio 1992 n. 104, può trovare accoglimento - secondo la menzionata disciplina - solo « ove possibile », dovendosi intendere con tale espressione che l'Amministrazione deve poter contemperare le proprie esigenze organizzative con quelle assistenziali del dipendente, potendo trovare accoglimento la richiesta dell'interessato solo ove risulti compatibile con le specifiche esigenze funzionali del Soggetto pubblico. Ne consegue che è legittimo il diniego fondato sulla motivazione secondo cui la situazione di organico degli uffici dislocati nelle sedi presso le quali il ricorrente abbia chiesto di essere destinato non consenta un'utile collocazione del medesimo.”

    L'Esperto Risponde
  • Aspettativa
    Monica Bovino
    Autorità di Bacino del Fiume Tevere
    monica.bovino@abtevere.it

    L'articolo 18 della legge 4 novembre 2010 n. 183 prevede la possibiità per i dipendenti pubblici di essere collocati in aspettativa senza assegni, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali.
    Un dipendente che abbia già fruito per dodici mesi dell'aspettativa senza assegni(nell'anno 2010) prevista dall' articolo 11 del CCNL 14 settembre 2000 può essere collocato nuovamente in aspettativa ai sensi dell'articolo 18 sopra indicato?
     

    Premesso che, a nostro avviso, l’aspettativa introdotta dall’art.18 della L.183/2010 si configura, in realtà, come un particolare caso dell’aspettativa per motivi personali, occorre innanzitutto stabilire se la richiamata norma di legge, nella parte in cui stabilisce che “i dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa … per un periodo massimo di 12 mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali” , abbia superato le previsioni dei vari CCNL che, come quello applicabile alle amministrazioni del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, riferiscono il limite dei 12 mesi al triennio (v. art.11, comma 1 CCNL 14.9.2000).
    Se così fosse, il vostro dipendente non potrebbe più fruire di nessuna aspettativa, visto che ha già goduto dei 12 mesi massimi consentiti.
    Se, invece, si ritiene che, in assenza di espresse indicazioni legislative, le clausole del CCNL che disciplinano la materia non possano ritenersi implicitamente superate, il vostro problema deve essere risolto tenendo conto di quanto espressamente previsto dall’art.11 e dall’art.14 del CCNL 14.9.2000 e dei successivi chiarimenti forniti dall’Aran (si vedano, in particolare, le risposte 900-11A2,900-14A e 900-14B1 pubblicate sul sito dell’Agenzia).
    Pertanto:
    ·        il dipendente non ha un diritto soggettivo alla concessione dell’aspettativa, perché qualunque aspettativa, compresa quella introdotta dall’art.18 della L.183/2010, può essere negata dal datore di lavoro se ritenuta incompatibile con le esigenze di servizio;
    il dipendente che abbia già fruito di un periodo di aspettativa per motivi personali di 12 mesi può essere collocato in aspettativa, ai sensi dell’art.18 della L.183/2010, solo se l’aspettativa già fruita si colloca al di fuori del triennio immediatamente precedente l’ultima richiesta (quella formulata ai sensi dell’art.18 della L.183/2010); si tenga anche presente, però, che, stando almeno alle indicazioni dell’Aran, le clausole contrattuali che vietano il cumulo di aspettative non sono inderogabili (fermo restando quanto precisato dall’Aran nella risposta 900-14B1 sopra citata).

    L'Esperto Risponde
  • Permessi retribuiti per assistenza a familiari con disabilità
    Maria Cristina Luisi
    CCIAA di Brindisi
    mariacristina.luisi@br.camcom.it

    A seguito dell’entrata in vigore in data 24 novembre 2010 della legge n. 183 del 4 novembre 2010 con la quale sono state introdotte, all’articolo 24, nuove disposizioni sui permessi retribuiti a favore dei dipendenti che assistono i familiari con disabilità grave, l’Inps ha emanato la circolare n. 45 del 1° marzo 2011 fornendo un quadro riepilogativo della disciplina in materia.

    In particolare al paragrafo 2 “Modalità di fruizione dei permessi” della suddetta circolare sono state dettate le seguenti disposizioni:
    “Il dipendente per l’assistenza di ciascun familiare in situazione di disabilità grave ha la possibilità di fruire alternativamente in ogni mese di:
    -       3 giorni interi di permesso al mese;
    -       18 ore mensili da ripartire nelle giornate lavorative secondo le esigenze personali, frazionabili e fruibili per un tempo pari o superiore ad un’ora; le predette ore, se fruite per l’intera giornata, comporteranno un abbattimento dell’orario teorico giornaliero (pari a 7 ore e 12 minuti)”

    L’art. 19 comma 6 del CCNL 6.7.1995 Comparto Regioni Autonomie Locali stabilisce invece che “i permessi di cui all’art. 33 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104…… possono essere fruiti anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili.”

    Poiché, tale disposizione contrattuale ha una portata più ampia rispetto a quella di cui alla circolare INPS in quanto non viene richiesta né l’alternatività nella fruizione dei permessi né il tempo minimo di frazionabilità delle ore si chiede di conoscere se questa Amministrazione deve adeguarsi alle nuove indicazioni emanate dall’Inps dal momento che appartiene ad altra gestione previdenziale (Inpdap). In caso affermativo qual è il comportamento da adottare nel caso di un dipendente che fruisce di un permesso orario inferiore a un’ora?

    Inoltre,  si chiede di conoscere se è possibile accordare i suddetti permessi  orari a cavallo della fascia di orario d’obbligo e quella flessibile (ad es. 14,30-15,30).
    A tal fine si fa presente che i dipendenti devono effettuare n. 36 ore settimanali e l’orario di lavoro adottato da questa Amministrazione è il seguente: entrata dalle h. 07.45 alle h. 08.45 – uscita dalle h.15,00 alle h.15,30 dal lunedì al venerdì.

    La circolare da voi citata è stata emanata dalla “Direzione Risorse Umane” dell’INPS e, pertanto, riguarda esclusivamente il personale dipendente dallo stesso Istituto.
     
    Ciò premesso, riteniamo utile ricordare che:
     
    ·         la L.183/2010 non prevede nessuna particolare novità per il caso della fruizione ad ore dei permessi giornalieri previsti dall’art.33 della L.104/1992 e s.m.i.;
    ·         i permessi giornalieri disciplinati dall’art.33 della L.104/1992 hanno fonte direttamente nella legge e, sebbene il CCNL consenta di fruirne anche ad ore, non sono loro applicabili le restrittive previsioni dell’art.71, comma 4 del DL112/2008, convertito in L.133/2008 (perché questa norma riguarda il solo caso dei permessi per i quali la fonte istitutiva - in questo caso la legge - preveda la fruibilità alternativa in giorni o in ore); il punto è stato efficacemente chiarito nella circolare n.8/08 del Dipartimento della Funzione Pubblica (v. i punti 2.2.e 2.3, strettamente collegati tra loro): “E’ importante chiarire che i permessi … sono istituiti dalla legge, con previsione generale per il settore pubblico e per quello privato. Quindi, secondo quanto previsto dall’art.71, comma 4, primo periodo, eventuali limitazioni con fissazione di un monte ore sono rimesse alla disciplina legislativa …”; e ancora: “Considerato che i tre giorni di permesso sono accordati direttamente dalla legge senza indicazione di un monte ore massimo fruibile, la limitazione a 18 ore contenuta nei CCNL vale solo nel caso di fruizione frazionata. Naturalmente, la modalità di fruizione dei permessi mensili deve essere programmata in anticipo al fine di consentire al servizio del personale il calcolo dei giorni o delle ore spettanti e accordabili”;
    ·         pertanto, nulla vieta, ad esempio, che l’avente diritto fruisca di un giorno permesso ex art.33 L.104/1992 nelle sole giornate lunghe e, in tal caso, non ha alcun rilievo il fatto che in quella giornata egli sarebbe tenuto ad effettuare un numero maggiore di ore di prestazione; un permesso a copertura dell’intera giornata di lavoro è sempre un permesso giornaliero e mai un permesso orario; si tratta, comunque, di un giorno di assenza, come chiarito dal Dipartimento della Funzione Pubblica:
    ·         già con circolare n. 8 del 1993: "… l'articolazione dell'orario d'obbligo settimanale di lavoro in cinque giornate lavorative costituisce una corretta articolazione dell'orario normale di lavoro, che non determina alcun effetto nei confronti dei vari istituti ad essa connessi. Ciò comporta, pertanto, che eventuali giornate di assenza per qualsiasi causa .... sono da considerarsi nel loro intero esplicarsi anche se esse vengono a verificarsi in un giorno della settimana stabilito per il rientro pomeridiano... . In sostanza, quindi, in dette eventualità non si deve procedere ad alcun recupero, atteso che trattasi di normali assenze in normali giorni di lavoro";
    ·         nella già richiamata circolare n.8/2008 : “In buona sostanza, se i CCNL di comparto prevedono la possibilità di frazionamento ad ore dei permessi di cui all’art.33, comma 3, fissando il tetto delle 18 ore, i portatori di handicap grave nel corso del mese possono fruire … di … tre giorni interi di permesso a prescindere dall’orario della giornata (comma 3 dell’art.33)…”.
    ·         consigliamo di consultare la risposta Aran 795-19H4, che, oltre a confermare quanto sopra rappresentato, contiene anche alcuni utili chiarimenti per il caso della contemporanea fruizione, nel mese, di permessi giornalieri e di permessi orari. Sempre su questo aspetto si veda anche l’informativa INPDAP n. 33 del 9 dicembre 2002;
    ·         poiché il CCNL prevede, in alternativa alla fruizione a giorni, la sola fruizione ad ore, saremmo orientati a ritenere che non sia possibile frazionare ulteriormente il permesso orario: quindi, è del tutto logico ritenere che il permesso debba essere di un’ora o di multipli di un’ora (non è possibile chiedere 30 minuti di permesso);
    ·         fermo restando quanto sopra, nessuna norma vieta di collocare il permesso a cavallo della fascia d’obbligo e di quella flessibile. 

    L'Esperto Risponde
  • Riposi giornalieri
    Loredana Conto
    CCIAA di Brescia
    personale.organizzazione@bs.camcom.it

    I riposi giornalieri previsti dall'art. 43 del D. Lgs. 151/2001 riducono le ferie?

    L’art.43, comma 2 del d.lgs.151/2001 rinvia espressamente all’art.34, comma 5 dello stesso decreto: quindi, i riposi da voi indicati “sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia”; questo significa che essi riducono le ferie.

    L'Esperto Risponde
  • Permessi Legge 104/92
    Loreta Tavella
    CCIAA di Pordenone
    personale@pn.camcom.it

    In seguito alle modifiche apportate dalla L. 183 del 4.11.2010, il soggetto - uno soltanto - che può usufruire dei permessi per assistenza alle persone con disabilità (L. 104/92) può essere:
    -       il coniuge o un parente o affine entro il secondo grado,
    -       un parente o affine entro il terzo grado, nei casi in cui il genitore o il coniuge della persona da assistere abbia un’età superiore a 65 anni o sia anch’esso invalido.

    Si chiede se ha diritto ad usufruire dei permessi L. 104 un figlio, lavoratore dipendente, per il proprio padre, qualora la madre sia casalinga ed abbia meno di 65 anni di età.

    La risposta alla vostra domanda è sì, il vostro dipendente ha diritto ai permessi per assistere il padre (purché sussistano le altre condizioni richieste dalla legge); infatti:
    • il figlio è legato al padre da parentela di primo grado (e, quindi, rientra certamente tra i potenziali beneficiari dei permessi);
    • la circostanza che in famiglia sia presente altra persona in grado di assistere il disabile (nella fattispecie, la moglie casalinga), era diventata del tutto irrilevante già da diverso tempo (v. circolare INPS n.90/2007 e giurisprudenza ivi citata);
    • la legge 183/2010 ha espressamente superato la necessità dei requisiti della “continuità” e della “esclusività” dell’assistenza prima richiesti per la fruizione dei tre giorni di permesso.
     
    Per ulteriori approfondimenti, si consiglia vivamente di leggere le allegate circolari del DFP e dell’INPS - Circolare 90/2007 e circolare 3/2010

    L'Esperto Risponde
  • Congedo
    Maria Cristina Luisi
    CCIAA di Brindisi
    mariacristina.luisi@br.camcom.it

    Una dipendente di questo Ente, madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità, ha fruito nel corso dell’anno senza ripresa del lavoro di un primo periodo di congedo parentale, di un successivo periodo di ferie e di un periodo di aspettativa per motivi di famiglia art. 11 del CCNL 14.09.2000 e di un ulteriore periodo di congedo parentale. Le richieste avanzate dalla dipendente per tali periodi sono stati intervallati da sabati e domeniche.

    L’art. 17 comma 7 del CCNL 14.9.2000 Comparto Regioni Autonomie Locali stabilisce che i periodi di assenza per congedo parentale nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi e tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro della lavoratrice.

    L’Inps con le circolari n. 109 del 06.06.2000, n. 82 del 02.04.2001 e con messaggio n. 28379 del 25.10.2006 ha fornito informazioni più dettagliate sulla fruizione dei congedi parentali. In particolare con circolare n. 139 del 29.07.2002 l’INPS ha precisato che due differenti frazioni di congedo parentale intervallate da un periodo feriale o altro tipo di congedo, debbono comprendere ai fini del calcolo del numero dei giorni riconoscibili come congedo parentale anche i giorni festivi e i sabati (settimana corta) cadenti subito prima o subito dopo le ferie (o altri tipo di congedo o permessi).

    Per tutto quanto innanzi si chiede di conoscere se il periodo di aspettativa per motivi di famiglia rientri tra “altri tipi di congedo” citati dalla suddetta Circolare INPS: in tal caso il sabato e la domenica precedenti e successivi rientrerebbero nel computo del congedo parentale.

    Tanto ai fini dell’esatto computo del beneficio di cui trattasi.

    Riteniamo che la vostra ricostruzione sia corretta, non soltanto per quanto precisato dall’INPS, ma, soprattutto, per quanto espressamente previsto dall’art.17, comma 7 del CCNL del 14.9.2000: “i periodi di assenza … nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice”.
    In sostanza, se tra due periodi di congedo parentale non c’è almeno un giorno di lavoro effettivo, si devono computare come congedo parentale anche i sabati e le domeniche cadenti tra loro.
    Pertanto, visto che, nel vostro caso, la ripresa del lavoro non c’è mai stata, potete procedere nel senso indicato. 

    L'Esperto Risponde
  • Visita medica precedente alla ripresa del lavoro
    Alberto Vecchi
    CCIAA di Reggio Emilia
    personale@re.camcom.it

    Il D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro all'art. 18 prevede tra gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente di "inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto"; tra questi obblighi è prevista l'effettuazione di "visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione".
    In relazione a quanto previsto dal medesimo decreto legislativo in termini di obblighi dei lavoratori di "sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente", precisando che la scrivente Camera di commercio include tutti i dipendenti della stessa all'interno della sorveglianza sanitaria prevista dal decreto, si avanza cortese richiesta di parere in merito alla seguente astratta circostanza: qualora l'assenza del dipendente per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi, cessi in una data X ma il medico competente non sia in grado di visitare il dipendente né il giorno X né tantomeno il giorno X+1, a rigore di legge, il dipendente non può riprendere il lavoro il giorno X+1 dovendo attendere comunque la visita del medico; pertanto come considerare/giustificare l'assenza nel giorno X+1 (analogo discorso potrebbe porsi se il medico potesse effettuare la visita il pomeriggio del giorno X+1 e quindi l'assenza fosse limitata al mattino)?

    Riteniamo utile evidenziare che la legge (art.41, comma 1 lettera e-ter d.lgs.81/2008) non impone affatto di effettuare la visita il giorno immediatamente precedente il rientro al lavoro; la visita deve solo precedere la ripresa del lavoro e, quindi, può essere effettuata anche in prossimità della scadenza (si consideri, per analogia, il caso della visita fiscale: non è forse vero che anche il medico fiscale è in grado di stabilire con diversi giorni di anticipo se e quando il dipendente potrà riprendere il lavoro ?).
    Quindi, riteniamo che per evitare ogni problema sia sufficiente un minimo di “programmazione” delle visite in accordo col medico.
    Nel caso in cui dovesse invece effettivamente verificarsi l’inconveniente da voi ipotizzato, non crediamo ci siano molte alternative: o il dipendente è nella condizione di giustificare l’ulteriore periodo di assenza con un nuovo certificato medico oppure, non potendo rientrare al lavoro, dovrà prendere qualche giorno di ferie (o un permesso per particolari motivi o una aspettativa).

    L'Esperto Risponde
    malattia
  • Congedo previsto dall'art.42 c.5 D.lgs 151/2001
    Maria Liberti
    CCIAA di Campobasso
    maria.liberti@cb.camcom.it

     

    Dipendente pubblico con congedo straordinario - previsto dall'art.42 c.5 DLGS 151/2001 - così ripartito:
    Lunedì e mercoledì(congedo);
    Martedì - giovedì e venerdì rientro al lavoro con richiesta, però, del permesso di un'ora L.104/92.

    E' stato negato questo beneficio della L. 104/92. I due istituti non sono forse completamente diversi? A conferma di questo un anno fa e precisamente nei giorni 2, 3, 4 dicembre 2009 presso il CEIDA di Roma un avvocato della Funzione Pubblica sosteneva che nel caso in cui il congedo viene frazionato a giorni con rientro al lavoro - come il caso su esposto, si può beneficiare della L.104/92. Questa tesi viene anche confermata da una circolare INPS la n.53/2008 che sostiene che i permessi sono cumulabili purchè fruiti nello stesso mese ma in giornate diverse. Grazie

     

     

    L’art.42, comma 5, penultimo periodo del d.lgs.151/2001 stabilisce espressamente che durante i periodi di congedo non è possibile fruire dei permessi giornalieri per l'assistenza ai portatori di handicap, di cui all'art.33, comma 3, della legge n. 104 del 1992.
     
    Come chiarito dall'INPS nella circolare n.64 del 15.3.2001 (punto 7) “ciò significa non solo che, come ovvio, chi fruisce del congedo in questione non può richiedere durante lo stesso periodo permessi ai sensi dell’art. 33 suindicato ma … significa anche che non è possibile, prima o dopo la fruizione di un periodo di congedo straordinario che si riferisca - anche solo come conseguenza della fruizione del congedo stesso a cavaliere di due o più mesi - ad una sola parte del mese, richiedere nell’ambito dello stesso mese giorni di permesso ex lege 104/92".
     
    Nella successiva circolare n.53/2008 (punto 7) l’INPS, dopo aver ricordato che “l’art. 42 del D.Lgs.151/2001, al comma 5, prevede, tra l’altro, che durante il periodo di congedo in esame, non sia possibile fruire dei benefici di cui all’art. 33 della legge 104/92”, ha cambiato indirizzo, precisando che “si ritiene che questo divieto si riferisca al caso in cui si richiedano per lo stesso disabile i due benefici nelle stesse giornate e non comprenda, invece, il caso della fruizione nello stesso mese, ma in giornate diverse.”
     
    Sennonché, a nostro modo di vedere, questa “nuova” interpretazione difficilmente si concilia con la lettera della legge (v. citato art.42, comma 5 D.Lgs.151/2001) e risulta poco comprensibile, visto che - se davvero l’espresso divieto stabilito nel predetto art.42, comma 5 si riferisse solo “al caso in cui si richiedano per lo stesso disabile i due benefici nelle stesse giornate” - detto divieto risulterebbe del tutto superfluo (è ovvio, infatti, come puntualmente rilevato nella circolare 64/2001 dello stesso Istituto, che nelle stesse giornate non è possibile pensare di fruire in contemporanea delle due assenze o pretendere di mutare il titolo dell’assenza in corso).
     
    Pertanto, per quanto ci riguarda, resta confermato il divieto espressamente previsto dal penultimo periodo dell’art.42, comma 5 del d.lgs.151/2001 e dalla circolare INPS n.64/2001.

     

    L'Esperto Risponde
    permessi
  • Assenze per malattia
    Silvia Zabaldano
    CCIAA di Asti
    silvia.zabaldano@at.camcom.it

    La scrivente Camera di Commercio intende chiedere chiarimenti circa la giustificazione delle assenze per malattia insorta durante l’orario di lavoro.
    Il giorno 27 settembre u.s , un dipendente, dopo aver lavorato per circa due ore, accusava uno stato di malessere e usciva dalla sede di lavoro giustificando l’assenza con la causale “banca delle ore”.
    Il giorno successivo - il 28 settembre - il dipendente risultava assente e comunicava all’ufficio personale di essere ammalato: essendo il primo giorno di malattia l’ufficio inviava la visita fiscale.
    Successivamente, nel medesimo giorno, perveniva certificato medico con prognosi dal 27 al 30 settembre.
    Poiché l’art. 21 CCNL del personale non dirigente del comparto Regioni – Autonomie locali del 6.7.95 e le disposizioni introdotte dal D.L. 112/2008 convertito nella L. 133/2008 disciplinano l’assenza per malattia e le sue conseguenze a livello di trattamento economico solo “a giorni” e in considerazione del fatto che il dipendente ha “lavorato” parte del giorno 27, come risulta dalle timbrature, è stata contabilizzata l’assenza per malattia del dipendente medesimo per i tre giorni dal 28 al 30 settembre, operando per gli stessi la prevista decurtazione sul trattamento economico.
    Posto che esiste giurisprudenza ai sensi della quale “… salva una contraria ed espressa indicazione, la prognosi della malattia diagnosticata non può non comprendere il giorno di rilascio della certificazione, essendo in contrario irrilevante che nello stesso giorno il lavoratore abbia eseguito la normale prestazione lavorativa …” (Cassazione civile, sez. lav., 6 febbraio 1988, n. 1290), si chiede se - anche alla luce delle recenti disposizioni in tema di assenze per malattia – si debba dare prevalenza al contenuto del certificato medico e considerare il dipendente in malattia per l’intera giornata del 27 settembre oppure se l’Ente ha correttamente operato ritenendo il 28 primo giorno di malattia.
    Si chiede inoltre di conoscere, nel caso in cui la condotta dell’Ente non sia stata corretta, quale “sorte” abbiano le ore che risultano lavorate dal dipendente nel giorno 27 settembre.
    Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.

    Il fatto che il dipendente abbia lavorato per una parte della giornata non comporta in alcun modo che egli non possa essere considerato in malattia per la restante parte della giornata, perché non v’è alcun dubbio che la malattia sia effettivamente iniziata il giorno del rilascio del certificato.
     
    Non a caso, la giurisprudenza da voi stessi citata ha chiarito che “… salva una contraria ed espressa indicazione, la prognosi della malattia diagnosticata non può non comprendere il giorno di rilascio della certificazione, essendo in contrario irrilevante che nello stesso giorno il lavoratore abbia eseguito la normale prestazione lavorativa …” (Cassazione civile, sez. lav., 6 febbraio 1988, n. 1290).
     
    In sostanza, visto che il CCNL degli Enti Locali non contiene alcuna “contraria ed espressa indicazione” il certificato medico copre la mancata prestazione lavorativa (non c’è bisogno di alcun recupero delle ore non lavorate) ma la prognosi si conta comunque dal giorno del rilascio, senza che il dipendente possa pretendere di recuperare a sua volta le ore lavorate.
     
    Quanto alla trattenuta prevista dall’art.71, comma 2 del DL112/2008, riteniamo che il caso della malattia che interessa solo una parte della giornata lavorativa sia del tutto assimilabile a quello delle assenze per malattia legate all’effettuazione di visite specialistiche, cure o esami diagnostici, per le quali è abbastanza frequente che il dipendente si assenti solo per una parte della giornata; con riferimento a questi casi, il dipartimento della Funzione Pubblica, nella circolare n. 8/08 ha precisato quanto segue: “Si precisa che, dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 112 del 2008, in linea generale, se l’assenza per effettuare visite specialistiche, cure o esami diagnostici - ricorrendone i presupposti – è imputata a malattia, si applica il nuovo regime sia per quanto concerne le modalità di certificazione, sia per quanto riguarda la retribuzione. Pertanto, salvo quanto di seguito specificato, le assenze in questione saranno trattate dall’amministrazione come assenze per malattia ai fini dell’applicazione della relativa disciplina. Esse quindi debbono essere considerate per la decurtazione retributiva ai fini dell’art. 71, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008 e debbono essere calcolate quali giornate di malattia ai fini dell’applicazione dell’art. 71, comma 2 …”.

    L'Esperto Risponde
  • Congedo per cure
    Sabrina Panzeri
    CCIAA di Monza e Brianza
    panzeri.sabrina@mb.camcom.it

    Una dipendente, cui è stata riconosciuta un’invalidità pari al 75%, ci ha chiesto di fruire del congedo per cure, previsto dall’art. 26 della L. 118/1971.
    Le fonti normative che abbiamo reperito (Sentenza Cassazione del 827/1991; Sentenza Cassazione 3500/1984; Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 40/2005; Nota Ministero Lavoro 6983/2006; Quesito INAIL del 29/12/2006 in risposta a una dipendente delle Agenzia delle Entrate) riconducono l’assenza per la fruizione del permesso in oggetto all’ipotesi di malattia prevista dall’art. 2110 del Codice civile, con conseguente diritto al relativo trattamento economico.

    Ciò premesso, si chiede se il congedo per cure ex art. 26 L. 118/1971:

    - sia tuttora in vigore, l’abrogazione di tale congedo è condizionata dall’entrata in vigore di un decreto legislativo delegato previsto dall’art, 24 della L. 328/2000, ad oggi non emanato;
    - se sia applicabile alle Camere di Commercio anche dopo l’emanazione della prima tornata contrattuale del 6/7/1995.

    Se si applica:

    - va trattato come una normale ipotesi di malattia, con conseguente trattenuta ex art. 71 L.133/2008?
    - oppure va qualificato giuridicamente in altro modo? Con quali conseguenze sul trattamento normativo e retributivo (in particolare diritto alla retribuzione, maturazione delle ferie, incidenza sul TFS …)?

    Gli invalidi civili possono fruire di un congedo per “cure” nel limite di trenta giorni l’anno; la normativa di riferimento, tuttora vigente, è rappresentata dall’art.10 del d.lgs.509/1988 (che presuppone una riduzione della attitudine lavorativa superiore al 50 per cento e l’essere le cure connesse alla infermità invalidante riconosciuta) e dall’art.26 della L.118/1971 (che presuppone una riduzione della capacità lavorativa inferiore ai due terzi).
     
    Secondo la Corte di Cassazione (sentenza della Sez. lav., 12 giugno 1984, n. 3500) “il congedo straordinario concesso ai sensi dell'art. 26 della l. 30 marzo 1971 n. 118 … essendo subordinato all'autorizzazione del medico provinciale, presuppone il riscontro da parte di questi di uno stato morboso in atto, bisognevole di cure, con la conseguenza che l'assenza del lavoratore stesso per la fruizione del congedo suddetto è riconducibile al caso di malattia di cui all'art. 2110 c.c. …”.
     
    Questo è tanto più vero oggi, visto che l’istituto del congedo straordinario, in tutte le sue diverse “manifestazioni”, è divenuto inapplicabile fin dalla stipulazione dei primi CCNL pubblici.
     
    Il congedo in esame va dunque ricondotto alla malattia (a tutti gli effetti), così come avviene per tutti i congedi per “cure” (comprese quelle termali) con la particolarità che è necessaria la preventiva autorizzazione dell’Azienda Sanitaria Locale (che ha assorbito le funzioni del “medico provinciale”) e l’assenza non è computabile nel periodo di comporto (così il Ministero del Lavoro nell’interpello prot.25/I/0006893 del 5.12.2006).
     
    Il datore di lavoro non ha alcuna discrezionalità nella concessione del “congedo”: deve limitarsi ad accertare l’esistenza di tutti i presupposti di legge e, in particolare, della autorizzazione della ASL; in tal senso la Corte di Cassazione con sentenza della Sez. lav., 20 gennaio 1983, n. 555: “Il congedo straordinario, di durata non superiore a trenta giorni, che il medico provinciale (oggi la ASL n.d.r) ha il potere di concedere, ai sensi dell'art. 26 della l. 30 marzo 1971 n. 118, ai mutilati ed invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa inferiore a due terzi, costituisce oggetto di un provvedimento amministrativo discrezionale … al cui procedimento di formazione - che si svolge soltanto fra il lavoratore invalido e la suddetta autorità - è del tutto estraneo il datore di lavoro. Di conseguenza questo non può esercitare relativamente a tale beneficio i poteri conferitigli dalla normativa ordinaria (art. 2109 c.c.) con riferimento al congedo ordinario, ma deve limitarsi a prendere atto dell'avvenuta concessione attraverso l'informativa che il prestatore di lavoro ha l'onere di fornirgli per essere, con questo solo atto, legittimato al godimento del riposo, sempre che della sua qualità di invalido, quale presupposto logico giuridico, cui la legge automaticamente ed immediatamente ricollega un insieme di particolari provvidenze, il datore di lavoro sia comunque venuto a conoscenza”.
     
    Se il congedo riguarda “cure termali”, è obbligatorio produrre al rientro l’attestazione di “cure eseguite” perché sul punto non ci risultano norme che abbiano previsto particolari benefici per gli invalidi; resta fermo, in tal caso, che anche gli invalidi possono fruirne al di fuori del periodo feriale solo nel limite di 15 giorni l’anno (il punto è stato espressamente chiarito, già nel precedente regime pubblicistico, dalla sentenza del C.d.S. Sez. VI n.197 del 16.2.1995). Lo stesso vale per le cure elioterapiche, climatiche e psammoterapiche (anche queste cure, se richieste da invalidi civili con percentuale superiore ai due terzi, ciechi, invalidi per causa di guerra, di servizio e del lavoro possono essere fruite al di fuori del periodo feriale).

    L'Esperto Risponde
    permessi
  • Congedo parentale
    Alberto Vecchi
    CCIAA di Reggio Emilia
    personale@re.camcom.it

    Si espone il caso di una dipendente che per il periodo 03.06.2010-18.06.2010 aveva chiesto di usufruire di congedo parentale retribuito al 30% a cui poi fa seguito un periodo di ferie. Ora, in data 21.06.2010 è pervenuto fax nel quale la dipendente chiede che il periodo 03.06-18.06 sia considerato nell'ambito dei permessi retribuiti per malattia figli ai sensi dell'art. 47 del D.lgs. 151/2001 (poiché la figlia ha 1 anno) e a supporto di tale richiesta allega certificato del pediatra emesso in data 18.06.2010 che recita quanto segue: "Certifico che il bimbo/a XXXX necessita di assistenza da parte del genitore XXXX dal 03.06.2010 al 18.06.2010 perché malato". Ci si chiede se tale procedura si possa ritenere corretta (al di là del fatto che comunque la dipendente non ha avvertito in alcun modo l'ente di tale circostanza e in ragione soprattutto della datazione della certificazione addotta) e se pertanto l'ente è tenuto ad accogliere la richiesta o se viceversa la si può/debba respingere.

    La malattia del bambino insorta durante i periodi di congedo parentale ne sospende il decorso e consente il mutamento del titolo dell’assenza; si tratta di una questione espressamente chiarita dal Ministero del Lavoro, anche sulla base di precedenti indicazioni dell’Aran e dell’Inps, con nota n.3004/2006 (vedi Allegato).
    Pertanto, pur comprendendo le vostre perplessità (la dipendente non ha chiesto il mutamento del titolo dell’assenza durante la fruizione del congedo ma solo a posteriori, dopo averlo fruito, senza alcun preavviso e, oltretutto, sulla base di un certificato medico rilasciato solo nell’ultimo giorno del congedo parentale), crediamo che l’Ente debba accogliere la richiesta, anche perché la disciplina dell’art.47 del d.lgs.151/2001 è piuttosto lacunosa e non supporta adeguatamente interpretazioni più restrittive.  

    L'Esperto Risponde
  • Trasferimento del dipendente pubblico
    Rachele Gaviglio
    CCIAA di Pavia
    gaviglio@pv.camcom.it

    Il diritto del lavoratore a non essere trasferito senza il suo consenso previsto dalla legge 104/92 art. 33 - comma 5 - può essere esercitato anche in presenza di esigenze economiche e organizzative dell'Ente?
    Questa Camera ha -infatti - assoluta necessità di trasferire un dipendente da un Ufficio decentrato alla sede dell'Ente.
    Detto trasferimento si rende necessario in relazione al processo di telematizzazione in atto, che impone una riorganizzazione del servizio Registro Imprese presso la sede e una conseguente una riduzione del personale presente presso l'ufficio decentrato(da tre unità a due), che per le ragioni di cui si parla ha notevolmente ridotto la propria attività.
    Il dipendente che l'Ente vorrebbe trasferire fruisce dei benefici della citata legge 104/92.
    Le sentenze della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 7945/27 marzo 2008 e n. 16102/2009 potrebbero aiutarci in tal senso?

    Grazie per l'aiuto.
    Con i migliori saluti.

    Crediamo che per la soluzione del vostro problema si possa fare riferimento a quanto precisato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza 16102/2009.
    Più precisamente, a proposito delle possibili limitazioni ai diritti stabiliti nell’art.33, comma 5 della L.104/1992 e successive modifiche, La Corte ha chiarito quanto segue:
    “… La limitazione del diritto, in ragione della concomitanza di valori di rilievo costituzionale, quali i principi distintamente espressi dagli artt. 97 e 41 Cost., si esplicita nella norma, con riguardo alla scelta della sede di lavoro all'atto dell'assunzione (od anche in via di successivo trasferimento a domanda: cfr., da ultimo, con riferimento all'ipotesi dell'art. 33, comma 6, Cass. n. 3896 del 2009), con l'inciso "ove possibile", che vale a configurare una subordinazione del diritto alla condizione che il suo esercizio non comporti una lesione eccessiva delle esigenze organizzative ed economiche del datore di lavoro privato, ovvero non determini un danno per la collettività compromettendo il buon andamento e l'efficienza della pubblica amministrazione (cfr. Corte Cost. n. 372 del 2002; Cass., sez. un., n. 7945 del 2008, cit.; Cass. n. 1396 del 2006; id., n. 8436 del 2003; id. , n. 12692 del 2002).
    La mancanza di tale esplicitazione per l'ipotesi del trasferimento, per il quale la seconda parte della disposizione prevede semplicemente che il lavoratore non può essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso, esprime una diversa scelta di valori che è collegata alla diversità delle due situazioni, e specificamente ai riflessi negativi per il portatore di handicap di un trasferimento di sede del congiunto a fronte di una situazione assistenziale già consolidata.
    Tuttavia, la scelta operata dal Legislatore significa soltanto che in questa ipotesi l'interesse della persona handicappata, ponendosi come limite esterno del potere datoriale di trasferimento, quale disciplinato in via generale dall'art. 2103 c.c., prevale sulle ordinarie esigenze produttive e organizzative del datore di lavoro; ma non esclude che il medesimo interesse, pure prevalente rispetto alle predette esigenze, debba conciliarsi con altri rilevanti interessi, diversi da quelli sottesi alla ordinaria mobilità, che possono entrare in gioco nello svolgimento del rapporto di lavoro, pubblico o privato, così come avviene in altre ipotesi di divieto di trasferimento previste dall'ordinamento per le quali la considerazione dei principi costituzionali coinvolti può determinare, concretamente, un limite alla prescrizione di inamovibilità (cfr. L. n. 300 del 1970, art. 22, comma 2; del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 78, comma 6; della L. n. 1264 del 1971, art. 2, comma 6, introdotto dalla L. n. 53 del 2000, art. 17, comma 1). 
    La ricognizione di siffatti interessi è presente nella evoluzione della giurisprudenza di legittimità, che ha individuato situazioni di fatto, di incompatibilità ambientale, che, se pure prescindono da ragioni punitive o disciplinari e sono riconducibili in via sistematica all'art. 2103 c.c., si distinguono dalle ordinarie esigenze di assetto organizzativo in quanto costituiscono esse stesse causa di disorganizzazione e disfunzione realizzando, di per sé, un'obiettiva esigenza di modifica del luogo di lavoro (cfr. Cass. n. 4265 del 2007; id., 10252 del 1995).
    Si tratta, a ben vedere, di situazioni che possono essere accomunate alla soppressione del posto, per il fatto che in entrambi i casi il mutamento della sede corrisponde alla necessità obiettiva, da accertare rigorosamente anche in sede giurisdizionale, di conservare al lavoratore il posto di lavoro, ove risulti l'impossibilità della prosecuzione del rapporto nella precedente sede. E, peraltro, la eadem ratio delle due ipotesi si rinviene proprio nella previsione normativa applicabile nella controversia in esame, che il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 467 - inserito in un testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione che prevede, all'art. 601, l'applicazione, anche per la mobilità, delle agevolazioni della L. n. 104 del 1992, dispone che si fa luogo al trasferimento d'ufficio soltanto in caso di soppressione di posto o di cattedre, ovvero per accertata situazione di incompatibilità di permanenza del personale nella scuola o nella sede.
    Proprio nell'ottica di considerare ciascun principio e ciascun valore "senza perdere di vista, comunque, l'insieme normativo" (cfr. Corte cost. n. 325 del 1996, cit.), occorre anche osservare come l'accertata esistenza di tali situazioni comporti in realtà una pluralità di esigenze - ognuna diversa dalla mera mobilità del personale - che si identificano non soltanto con il funzionamento dell'azienda, ovvero dell'ente pubblico, ma anche con la necessità di conservare il posto al lavoratore: necessità che si riflette, d'altronde, sulla stessa persona handicappata, poiché la perdita del lavoro comporterebbe per il familiare uno squilibrio di assetti destinato a mettere a rischio la stessa possibilità dell'assistenza.
    Pertanto, la particolarità delle esigenze sottese a tali situazioni, riconducibili a valori di rilievo costituzionale e allo stesso mantenimento dell'assistenza alle persone handicappate, determina la inapplicabilità, in caso di soppressione del posto o di incompatibilità ambientale, della tutela di cui alla L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 5, seconda parte, che riguarda invece le ipotesi di mobilità dei lavoratori per ordinarie ragioni tecnico-produttive.
    In conclusione, si deve affermare che, alla luce di una interpretazione della L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 5, orientata alla complessiva considerazione dei principi e dei valori costituzionali coinvolti, il diritto del genitore o del familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, di non essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede, mentre non può subire limitazioni in caso di mobilità connessa ad ordinarie esigenze tecnico-produttive dell'azienda, ovvero della pubblica amministrazione, non è invece attuabile ove sia accertata, in base ad una verifica rigorosa anche in sede giurisdizionale, la incompatibilità della permanenza del lavoratore nella sede di lavoro.”
     
    Dalla sentenza appena esaminata sembra potersi ricavare, in sostanza, il seguente principio: il divieto di trasferimento senza il consenso dell’interessato previsto dall’art.33, comma 5 della L.104/1992 può essere superato solo quando il mutamento della sede di lavoro corrisponde alla necessità obiettiva (non semplicemente dichiarata, ma oggettivamente esistente e verificabile) di conservare al lavoratore il posto di lavoro, ove risulti l'impossibilità della prosecuzione del rapporto nella precedente sede. Come dire che il trasferimento è possibile, anche senza il consenso dell’interessato, solo quando l’alternativa sarebbe il licenziamento.
    Sta alla Camera, naturalmente, valutare se il caso specifico sia riconducibile al suesposto principio, tenendo conto anche del fatto che, se abbiamo capito bene, il beneficiario dalla tutela prevista dall’art.33, comma 5 della L.104/1992 sarebbe, guarda caso, l’unico ad essere trasferito (il che, almeno dal nostro punto di vista, può essere pericoloso in sede di controllo giurisdizionale dell’operato dell’Ente) 

    L'Esperto Risponde
  • Congedo straordinario
    Giovanni Mazzeo
    giovannina.mazzeo@rm.camcom.it

    Un dipendente ha fruito di due periodi, ciascuno di 12 mesi, di congedo straordinario ex art. 42 co. 5 D.Lgs. 151/2001 per assistere un familiare. Considerato che la norma al sopra citato comma 5 afferma che "I soggetti che usufruiscono dei permessi di cui al presente comma per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo...", è possibile che allo stesso venga negata la possibilità di fruire di tali permessi non retribuiti valutato che lo stesso ha fruito di due periodi di congedo superiori a 6 mesi?. Grazie

    Sostanzialmente la risposta è contenuta già nella formulazione del quesito; non è consentito accordare i permessi non retribuiti previsti dall’ultima parte dell’art.42, comma 5 del d.lgs.151/2001 in presenza di congedi fruiti ai sensi dello stesso comma per periodi continuativi superiori a 6 mesi.
    Con l’occasione, ricordiamo che durante i periodi di congedo il dipendente non matura né le ferie né la 13^; si applica, infatti, l’art.43, comma 2 del d.lgs.151/2001 che rinvia all’art.34, comma 5 dello stesso decreto ; questa interpretazione, coerente con la lettera della legge, risulta condivisa anche dal Dipartimento della Funzione Pubblica (v. parere n.21/08).

    L'Esperto Risponde
  • Permessi retribuiti
    Silvia Zabaldano
    CCIAA di Asti
    silvia.zabaldano@at.camcom.it

    Un dipendente, ipovedente con cane guida, effettua uscite giornaliere dalla sede di lavoro per circa 20 minuti, al fine di consentire al cane di muoversi.
    In considerazione del fatto che il dipendente beneficia di tre giorni di permesso mensile ai sensi dell’art. 33 Legge 104/92 e di permessi per motivi personali ai sensi dell’art. 19 CCNL 14/9/2000, le ore di assenza vengono imputate a permesso a recupero ai sensi dell’art 20 CCNL 14/9/2000.
    Il dipendente sostiene di avere diritto, per tali uscite, ad un permesso retribuito, in quanto ipovedente con cane guida.
    La scrivente chiede di conoscere l’esistenza di una normativa speciale, sulla base della quale poter riscontrare la richiesta.

    Ringraziando, si porgono distinti saluti.

    Pur comprendendo la delicatezza della situazione, va considerato che ci si trova – in tal caso – in presenza di una situazione che determinerebbe un oggettivo allontanamento del dipendente dal posto di lavoro, che – come tale – dovrebbe avere un suo fondamento in norme di legge o contrattuali, che però – a quanto risulta - non prevedono il diritto del lavoratore non vedente a permessi retribuiti per le “uscite” del cane guida.
    Pertanto, il dipendente potrà utilizzare solo gli ordinari istituti contrattuali o legali (in particolare, ricordiamo che, ricorrendone i presupposti, egli potrebbe anche fruire, in alternativa ai 3 giorni di permesso mensile, di due ore giornaliere di permesso ai sensi dell’art.33, comma 6, della L.104/1992).     

    L'Esperto Risponde
    permessi
  • Cure termali
    Ester Isacco
    Direzione Didattica 1° Circolo VALENZA
    direttoresga@primocircolovalenza.it

    Gradirei sapere se un pubblico dipendente  del Ministro P.I. comparto Scuola con contratto a tempo indeterminato possa  richiedere  malattia durante  un ciclo di cure termali prescritte dal medico dell’ ASL . In attesa, saluto distintamente.

    Dopo il definitivo superamento dell'istituto del congedo straordinario, la fruizione delle cure termali da parte di tutti i pubblici dipendenti soggiace alle medesime regole previste per i lavoratori privati, sia per ciò che attiene alle patologie che danno titolo alle stesse cure sia per ciò che attiene alle specifiche procedure da seguire e alle certificazioni da esibire.
     
    Tale disciplina di riferimento, richiamata anche dalla circolare INPS n.127/1998 e alla quale rinviamo per tutti gli aspetti di dettaglio, è rappresentata dalle seguenti fonti legislative e regolamentari: art.13 D.L. 463/1983, convertito nella legge 638/1983, come modificato ed integrato dall'art.16, commi 4, 5 e 6, della L. 30/12/1991, n. 412; art. 4 L. 323/2000; DD.MM. del 22.3.2001, del 15.12.1994 e del 12.8.1992.

    Il principale elemento di novità, rispetto al precedente regime pubblicistico, è rappresentato dal fatto che i giorni di fruizione delle predette cure, nei limiti in cui è consentito effettuarle al di fuori delle ferie, devono essere necessariamente imputati alle assenze per malattia, in quanto riconducibili comunque allo stato di salute del dipendente.
     
    Di norma, le cure termali devono essere effettuate nell'ambito del periodo feriale (in congedo ordinario). Anche l'art.16, comma 5, della legge n. 412/1991 ha confermato, indirettamente, tale regola generale, prevedendo le condizioni tassative che, eccezionalmente, consentono al lavoratore di assentarsi per fruire delle cure termali anche al di fuori del periodo di ferie (imputandole, in questo caso, a malattia).

    Per il lavoratore che, solo in presenza di dette condizioni, effettua le cure termali al di fuori delle ferie, l'assenza dal servizio, da imputare a malattia, non può mai superare i 15 giorni all'anno (art.13 L.638/1983).
     
    Inoltre, al fine di evitare forme di abuso, l'art.13, comma 5 della legge n. 638/1983 stabilisce che tra i periodi di effettuazione delle cure e delle ferie deve intercorrere un periodo di almeno 15 giorni.
     
    Non possono mai essere fruite in periodo extra feriale, secondo le modalità descritte:
    ·         le cure meramente preventive, finalizzate ad impedire l'insorgenza di malattie nuove, dato che esse non sono in alcun modo previste dalla disciplina legale; in tale esclusione la Corte costituzionale con ordinanza n. 459 del 16 ottobre 1990 ha escluso che possa ravvisarsi una lesione di principi costituzionali;
    le cure elioterapiche, climatiche e psammoterapiche, in virtù dell'espressa previsione dell'art.13, comma 6 della legge n. 638/1983, salvo che le cure stesse non siano richieste dai seguenti lavoratori: invalidi civili con percentuale superiore ai due terzi, ciechi, invalidi per causa dì guerra, di servizio e del lavoro.

    L'Esperto Risponde
  • Permessi L.104/92 art.33 c. 3
    Mirella Fiorani
    CCIAA di Novara
    mirella.fiorani@no.camcom.it

    I permessi Legge 104/1992 possono essere concessi anche a dipendenti che non risultano anagraficamente conviventi con familiare disabile in situazione di gravità?

    Il quesito è un po' generico, ma immaginiamo che il vostro dubbio nasca dall'attuale formulazione dell'art.33, comma 3 della L.104/1992 che contiene un riferimento espresso al requisito della convivenza; occorre però considerare che l'art.20 della L53/2000 stabilisce che ''le disposizioni dell'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall'art.19 della presente legge, si applicano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto nonché ai genitori ed ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorché non convivente''.

    E' su questa norma che si fonda il riconoscimento del diritto ai permessi dell'art.33, comma 3 anche ai familiari non conviventi.

    Per ulteriori approfondimenti, consigliamo anche di leggere l'allegata circolare INPS n.90/2007.

    L'Esperto Risponde
  • Permessi studio
    Sandra Biselli
    CCIAA di Massa Carrara
    sandra.biselli@ms.camcom.it

    Un dipendente ha fatto richiesta dei permessi per il diritto allo studio di cui all'art. 15 del CCNL del 14.09.2000 per la partecipazione a corsi universitari in videoconferenza (nell'arco di 13 giorni lavorativi, 11 giorni di permesso).

    Tenendo conto della risposta dell'ARAN 900-15D5, che chiarisce il fatto che se anche il corso viene seguito da casa, in videoconferenza, nulla osta alla concessione del permesso, purché siano rispettate tutte le altre condizioni espressamente richieste dalla clausola contrattuale; si chiede di sapere se tra le altre condizioni si debba anche ricomprendere che la lezione possa essere seguita dal dipendente unicamente durante l'orario di lavoro. In particolare, è possibile concedere il permesso per diritto allo studio qualora si tratti di lezioni registrate e che pertanto potrebbero essere seguite dal dipendente anche al di fuori dell'orario di lavoro? In ogni caso, per poter usufruire di tali permessi che tipo di documentazione è da ritenersi la più congrua per legittimare la certificazione del permesso? Ed in particolare, cosa si deve intendere per certificato di frequenza: è sufficiente la semplice attestazione di connessione informatica o è necessario invece che vi sia un'attestazione di un'effettiva presenza, seppur virtuale, alla lezione?

    Il CCNL non contiene alcuna espressa indicazione al riguardo; si ricorda, in linea generale, che la fruizione dei permessi per il diritto allo studio presuppone l'impossibilità di seguire le lezioni al di fuori dell'orario di lavoro (in tal senso sembrano orientate anche l'Aran -v. risposta 900-15A8 sul sito dell'Agenzia- e la giurisprudenza del settore privato: Tribunale Piacenza, 18 novembre 1980: ''Non competono i permessi retribuiti relativi all'esercizio del diritto allo studio ... ai lavoratori che frequentano corsi non coincidenti con l'orario di lavoro...''). Peraltro, in materia si registra una presa di posizione del Ministero dell'Istruzione, Università e ricerca (prot. n09/207/RET/R del 20.05.2009), secondo la quale ''..anche se la metodologia ''e-learning'' non implica la frequenza dei corsi in orari prestabilii, comunque il percorso formativo dello studente universitario si concretizza in attività non necessariamente legate a tale frequenza. Si ritiene, pertanto, che la ratio della norma (sui permessi per il diritto allo studio, ndr) vada nel senso di garantire il diritto allo studio indipendentemente dalle modalità di erogazione delle lezioni e, quindi, le 150 ore debbano essere concesse anche agli studenti delle università telematiche'' Quanto alla documentazione necessaria (nel caso che il dipendente fruisca dei permessi), nel parere dell'Aran da voi stessi citato si precisa che ''sembra necessario un certificato dell'Università che attesti in quali giorni il dipendente ha seguito le lezioni in videoconferenza in orari coincidenti alle ordinarie prestazioni lavorative''; nel parere sopra citato, peraltro, il Ministero esprime l'avviso che ''.. gli interessati siano tenuti a presentare idonea certificazione in ordine all'iscrizione all'Università ed ai corsi nonché agli esami finali sostenuti. Ovviamente, non essendo prevista la frequenza ai corsi, non può essere richiesta una documentazione attestante la stessa''. Alla luce di quanto sopra rappresentato, pertanto, si è dell'opinione che risulterebbe alquanto debole una negazione dei permessi sul presupposto di un'inidoneità della documentazione rilasciata dall'Università telematica che, oltre a rispondere ai requisiti minimi indicati dl Ministero competente, precisa anche orari e durata delle connessioni web all'Università stessa.

    L'Esperto Risponde
  • Una dipendente con contratto di lavoro a...
    Anna Lucia Tuninetti
    contabilita.personale@to.camcom.it
    Una dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato è stata posta in maternità anticipata durante il regolare periodo di servizio. Successivamente è cessata per termine contratto il 16/01/2006. Essendo entrata nel periodo di congedo maternità obbligatorio il 02/02/2006 (data presunta del parto 02/04/2006), per cui rientrante nei 60 giorni dalla cessazione, ha diritto al prolungamento della corresponsione dell'indennità di maternità ai sensi dell'art. 24, comma 2 del D.Lgs. 151/2001. Per quanto riguarda il quantum, nella fattispecie occorre sicuramente erogarle i 5 mesi interi di indennità di maternità riferiti al periodo di congedo ricadente al di fuori del rapporto di lavoro. Sorge un dubbio invece per il periodo 17/01/2006-01/02/2006, cioè dal giorno successivo della cessazione al giorno precedente dell'inizio del congedo maternità obbligatorio di cui all'art. 16 del D.Lgs. 151/2001. Tale periodo deve essere considerato a tutti gli effetti come "maternità anticipata" e quindi un caso di estensione del congedo di maternità ai sensi dell'art. 17, comma 2 del D.Lgs. 151/2001 nonostante la cessazione? Se sì, deve essere indennizzato con il prolungamento del trattamento economico così come avviene per il periodo di 5 mesi del congedo maternità obbligatorio? In conclusione alla dipendente occorre corrispondere l'indennità di maternità per un periodo complessivo di 5 mesi più i giorni intercorrenti tra il 17/01/2006 e il 01/02/2006?

    Se abbiamo ben compreso, al momento della scadenza del contratto a termine la lavoratrice era già in interdizione anticipata dal lavoro ex art.17 del D.Lgs.151/2001, situazione che si è mantenuta, senza soluzione di continuità, fino all’inizio del periodo di interdizione obbligatoria di cui all’art.16 dello stesso decreto. Se è così, crediamo non vi possano essere dubbi sul diritto della lavoratrice a vedersi riconosciuto il trattamento economico anche per il periodo intercorrente tra la scadenza del contratto a termine e l’inizio del periodo di interdizione obbligatoria ex art.16 del D.Lgs.151/2001. Infatti, l’art.24, comma 1, del D.Lgs.151/2001 assimila in tutto e per tutto le conseguenze della risoluzione del rapporto di lavoro per scadenza del termine che si verifichi durante i periodi previsti, rispettivamente, dall’art.16 e dall’art.17 dello stesso decreto (congedo per maternità ordinario e anticipato).

    L'Esperto Risponde
  • L'art.16,comma 5 della legge 412/91 conc...
    Rita Bevacqua
    Rita.Bevacqua@cz.camcom.it
    L'art.16,comma 5 della legge 412/91 concernente i permessi per cure termali deve interpretarsi nel senso che non possono fruirsi congedi per cure termali quando il datore di lavoro attesta la possibilità per il lavoratore interessato di fruire del congedo ordinario?

    La disciplina vigente in tema di cure termali è stata efficacemente riassunta dall’Aran nelle due risposte che si riportano qui di seguito, senz’altro utili anche per la soluzione del vostro problema (che non è solo quello di verificare se il lavoratore abbia ancora giorni di ferie a disposizione, ma, innanzitutto, quello di stabilire se la patologia rientra tra quelle per le quali è possibile fruire delle cure termali al di fuori delle ferie, cosa che, in presenza di tutti i prescritti requisiti, obbliga il datore di lavoro ad imputare l’assenza a malattia). 795-21S1. Qual è la disciplina di riferimento in materia di cure termali ? Riteniamo necessario precisare in via preliminare che il quesito, poiché attiene a problematiche non direttamente riconducibili all’applicazione di clausole contrattuali, dovrebbe essere riproposto direttamente al Dipartimento della Funzione Pubblica, cui istituzionalmente competono poteri di indirizzo e coordinamento in materia di interpretazione di disposizioni legislative concernenti il rapporto di lavoro pubblico. Tuttavia, nell’ambito di una proficua collaborazione con le amministrazioni rappresentate, può essere utile esporre ugualmente la nostra opinione in materia, anche se priva di valenza interpretativa “ufficiale”, che può così riassumersi: a) la materia delle cure termali relativamente al lavoro pubblico, come quello privato, trova la sua regolamentazione fondamentale ancora nell’art.13 della L.n.638/1983 che riconosce al dipendente la possibilità di fruire di un massimo di 15 giorni annui per cure termali; b) essendo venuto meno l’istituto del congedo straordinario i giorni di fruizione delle cure termali sono sempre imputati alle assenze per malattia e, conseguentemente, rientrano nel computo del periodo massimo di conservazione del posto di cui all’art.21 del CCNL del 6.7.1995; tale regola trova applicazione nei confronti di tutti i lavoratori e non solo nei confronti di quelli ai quali sia stata riconosciuta la causa di servizio; c) in proposito trova applicazione l’art.16 della legge n.412/1991 secondo il quale “… le prestazioni idrotermali possono essere fruite dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, anche al di fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali, esclusivamente per la terapia o la riabilitazione relative ad affezioni o stati patologici per la cui risoluzione sia giudicato determinante, anche in associazione con altri mezzi di cura, un tempestivo trattamento termale motivatamente prescritto da un medico specialista dell’unità sanitaria locale ovvero… “ ; occorre,inoltre, tenere presente che, in base all’art.13, comma 6, della legge n.638/1983, i congedi straordinari, le aspettative per infermità ed i permessi per malattia, non possono essere concessi per cure elioterapiche, climatiche e psammoterapiche salvo che non si tratti di invalidi per causa di guerra, di servizio e del lavoro, ai ciechi, ai sordomuti agli invalidi civili superiori ai due terzi. In tal senso, dispone anche la previsione dell’art.22 della legge n.724/1994 che riconosce il diritto a fruire delle cure elioterapiche, climatiche e psammoterapiche al solo personale mutilato o invalido di guerra e per servizio; 795-21S2. Qual è il regime delle cure elioterapiche richieste dal dipendente invalido per causa di servizio ? In particolare, devono essere effettuate in congedo straordinario ? Si applica il limite massimo dei 15 giorni di assenza di cui all’art.13 della L. 638/1983? • l’istituto del congedo straordinario è stato definitivamente superato fin dal CCNL del 6.7.1995 (art.47, comma 1, lettera -s-); analoga sorte è toccata anche all’istituto dell’aspettativa per infermità; • ciò ha determinato che la fruizione delle cure termali (elioterapiche, climatiche e psammoterapiche) da parte di tutti i pubblici dipendenti, compresi i mutilati e gli invalidi di guerra e per servizio, soggiace ora alle medesime regole legislative previste per i lavoratori privati, sia per ciò che attiene alle patologie che danno titolo alle stesse sia per ciò che attiene alle specifiche procedure da seguire e le certificazioni da esibire; • tale disciplina di riferimento, alla quale rinviamo per tutti gli aspetti di dettaglio, è rappresentata esclusivamente dalle seguenti fonti legislative e regolamentari: art.13 DL 463/1983, convertito nella legge 638/1983, come modificato ed integrato dall'art.16, commi 4, 5 e 6, della L. 30/12/1991, n. 412; art. 4 L. 323/2000; DD.MM del 22.3.2001, del 15.12.1994 e del 12.8.1992; • il principale elemento di novità, rispetto al precedente regime pubblicistico, è rappresentato dal fatto che i giorni di fruizione delle predette cure, nei limiti in cui è consentito effettuarle al di fuori delle ferie, devono essere necessariamente imputati alle assenze per malattia di cui agli artt.21 o, eventualmente, 22 del CCNL del 6.7.1995, in quanto riconducibili comunque allo stato di salute del dipendente. Naturalmente, sarà possibile fare riferimento all’art.22 del CCNL del 6.7.1995 solo per le cure espressamente prescritte in relazione all’infortunio o alla specifica malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio; • di norma, le cure termali devono essere effettuate nell'ambito del periodo feriale spettante a ciascun lavoratore. Anche l'art.16, comma 5, della legge n. 412/1991 ha confermato, indirettamente, tale regola generale, prevedendo le condizioni tassative che, eccezionalmente, consentono al lavoratore di assentarsi per fruire delle cure termali anche al di fuori del periodo di ferie; • per il lavoratore che, solo in presenza di dette condizioni, effettua le cure termali al di fuori delle ferie, l’assenza dal servizio, da imputare a malattia, non può mai superare i 15 giorni all'anno (art.13 L.638/1983). Inoltre, al fine di evitare forme di abuso, l'art.13, comma 5 della legge n. 638/1983 stabilisce che tra i periodi di effettuazione delle cure e delle ferie deve intercorrere un periodo di almeno 15 giorni. Secondo la giurisprudenza, il limite dei 15 giorni vale anche per gli invalidi per causa di servizio (C.d.S., Sez. VI, sentenza n. 197 del 16.2.1995; TAR Liguria – Genova - sentenza n. 677 del 13.11.1990); inoltre, la previsione di un necessario intervallo di 15 giorni tra cure termali e ferie può non trovare applicazione quando la richiesta di fruizione delle prime intervenga successivamente al godimento delle ferie e le deroga può giustificarsi sulla base dei caratteri di indilazionabilità e imprevedibilità della terapia (Cass. 22 gennaio 1992, n. 700). La giurisprudenza di merito (Pret. Taranto 16 ottobre 1990, n. 459) ha ritenuto, infine, che se la necessità di sottoporsi a cure termali sorge quando mancano meno di 15 giorni rispetto alla fruizione delle ferie, queste devono essere posticipate; viene ipotizzato anche un differimento delle cure termali in relazione alla data di conclusione delle ferie, purché nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge in proposito e cioè 30 giorni dalla prescrizione medica. • non possono essere fruite in periodo extra feriale, secondo le modalità descritte:  le cure meramente preventive, finalizzate ad impedire l'insorgenza di malattie nuove, dato che esse non sono in alcun modo previste dalla disciplina legale; in tale esclusione la Corte costituzionale con ordinanza n. 459 del 16 ottobre 1990 ha escluso che possa ravvisarsi una lesione di principi costituzionali;  le cure elioterapiche, climatiche e psammoterapiche, in virtù dell'espressa previsione dell'art.13, comma 6 della legge n. 638/1983, salvo che le cure stesse non siano richieste dai seguenti lavoratori: invalidi civili con percentuale superiore ai due terzi, ciechi, invalidi per causa dì guerra, di servizio e del lavoro. Restano fermi, naturalmente, anche per questi lavoratori, l’imputazione dell’assenza a malattia e le altre previsioni delle norme richiamate, compreso il limite dei 15 giorni; il punto è stato espressamente chiarito, già nel precedente regime pubblicistico, dalla citata sentenza del C.d.S Sez. VI n.197 del 16.2.1995 secondo la quale le assenze “… per cure idrotermali, elioterapiche, climatiche e psammoterapiche, non possono superare il periodo quindici giorni l’anno anche nel caso che il richiedente sia invalido”. • la fruizione delle cure termali deve, come detto, iniziare entro il termine massimo indicato dal medico specialista e comunque non oltre 30 giorni dalla data della prescrizione medica.

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  • Una dipendente ha fatto richiesta dei pe...
    giovanni berardini
    giovanni.berardini@is.camcom.it
    Una dipendente ha fatto richiesta dei permessi per il diritto allo studio di cui all'art. 15 del CCNL del 14.09.2000 per la partecipazione ai corsi di specializzazione post laurea. Considerato che la stessa ha già beneficiato per quattro anni di seguito dei permessi di studio per gli anni in cui era iscritta all'università, si chiede innanzi tutto di conoscere se tali permessi spettano per la frequentazione di corsi post laurea e se il limite massimo individuale (in ogni caso il numero dei dipendenti a cui spettano i predetti permessi è pari ad uno) delle 150 ore può eventualmente essere ridotto in presenza di circostanze particolari, quali esigenze d'ufficio ecc.

    L’art.15, comma 2 del CCNL del 14.9.2000 stabilisce espressamente che i permessi per il diritto allo studio possono essere utilizzati anche per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio post-universitari (come i diplomi di specializzazione post-laurea). Quanto al secondo quesito, la materia è esaustivamente disciplinata dal predetto art.15, che, per quanto riguarda il personale a tempo pieno, non consente di operare riproporzionamenti di nessun tipo: il limite annuo è sempre di 150 ore individuali, pur in presenza di particolari esigenze d’ufficio. Per ulteriori approfondimenti, consigliamo anche di consultare le risposte pubblicate nella sezione 900-15 del sito dell’Aran.

    L'Esperto Risponde
  • L’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003, prevede ...
    Francesco Cortese
    cortese.francesco@kr.camcom.it
    L’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003, prevede che il lavoratore, fermo restando l’orario settimanale di lavoro, ha diritto ad 11 ore consecutive di riposo giornaliero. Dal disposto normativo sembrerebbe che, se un dipendente termina il servizio, per esempio, alle ore 22:00, non può riprendere a lavorare prima delle ore 9:00 del giorno seguente; se, però, l’orario di inizio della giornata lavorativa è fissato alle ore 8:00, l’ora non lavorata (dalle 8:00 alle 9:00) per fruire del riposo giornaliero obbligatorio deve essere recuperata o compensata con le ore lavorate fino alle 22:00 del giorno precedente (ammesso che queste siano eccedenti il normale orario di lavoro di 6 o 9 ore a seconda dei casi). Nel caso in cui un dipendente termini una missione alle ore 22:00, come ci si comporta? Bisogna sempre considerare le 11 ore di riposo giornaliero e, quindi, riammetterlo in servizio alle 9:00 del giorno successivo facendo recuperare l’ora non lavorata (dalle 8:00 alle 9:00)? Oppure è possibile compensare questa ora con quelle necessarie all’espletamento della missione (comprese le ore di viaggio)?

    In sintesi, seguendo l’ordine dei quesiti posti: 1. L’ora di mancata prestazione che, nel vostro esempio, va dalle 8.00 alle 9.00 del mattino, sarà automaticamente compensata, fino al completamento dell’orario d’obbligo settimanale, dalle ore in più prestate in altri giorni della stessa settimana (si ricordi che l’art.7 del D.Lgs.66/2003, nel disciplinare il riposo giornaliero di 11 ore consecutive, fa espressamente salva la durata normale dell’orario settimanale). Se, nonostante questo meccanismo di compensazione, il lavoratore non riuscisse comunque a completare il suo debito orario settimanale, le ore di mancata prestazione dovranno essere recuperate secondo modalità da concordare con il dirigente. 2. Nel caso della trasferta che si conclude alle ore 22, occorre invece considerare che le ore di viaggio non possono, normalmente, essere considerate ore di lavoro perché, fatta eccezione per gli autisti (dipendenti con il profilo professionale di autista), che quando guidano stanno svolgendo a tutti gli effetti il proprio lavoro, manca la contemporanea sussistenza di tutti e tre gli elementi che l’art.1 comma 2, lettera a) del D.Lgs.66/2003 indica come necessari per potersi parlare di “orario di lavoro”. Pertanto, le ore di viaggio vanno considerate, a questi fini, come periodi di riposo, in base alla testuale previsione dell’art.1, comma 2 lettera b) del citato D.Lgs.66/2003 (con la solita eccezione degli autisti) e il lavoratore potrà riprendere servizio normalmente alle ore 8 del mattino successivo a condizione che il suo lavoro “effettivo” si sia concluso nella località della trasferta non più tardi delle 21 (se, invece, ha terminato il lavoro più tardi, vale, mutatis mutandis, quanto precisato nel punto 1).

    L'Esperto Risponde
  • Una dipendente di questa Camera in part-...
    Antonietta Leggieri
    personale@ps.camcom.it
    Una dipendente di questa Camera in part-time con prestazione lavorativa con l’orario così strutturato lunedì e mercoledì 8,00 – 14,00 martedì e giovedì 14,00 – 17,30 ha chiesto di poter fruire dei permessi ai sensi dell’art. 33 – comma 3 – della L. 104/92 ed art. 19 – comma 6 – del CCNL 6/7/95. Questa Camera chiede di sapere se, in caso di utilizzo a giorni, sia corretta l’attribuzione di n. 2 giorni di permesso che tramutati in ore potrebbero essere così riproporzionati : - n. 2 giorni x 6 ore - come da CCNL - x percentuale part-time 52,78% = 6,33 ore di permesso mensili - 18 ore mensili rapportate alla percentuale di part-time 52,78% = 9,50 ore mensili - 18 ore mensili rapportate, trattandosi di part-time misto, sia alla percentuale del 52,78% che ai giorni lavorativi - pari a 4 settimanali = 7,60 ore mensili I risultati, come previsto da circolare INPS, vanno arrotondati per eccesso in caso di frazione pari o superiore a 0,50?

    Si tratta, sicuramente, di un part - time assai particolare, non facilissimo da gestire. Comunque, per quanto riguarda lo specifico problema prospettato, crediamo che la soluzione più ragionevole sia la seguente (confortata anche dal parere Aran 795-19H3): - se la dipendente chiede di fruire dei permessi previsti dall’art.33, comma 3 della L.104/1992 a giorni, occorre considerare che la lavoratrice è impegnata per 4 giorni settimanali su 5; non ha alcun rilievo, in tale particolare ipotesi, la durata delle singole prestazioni giornaliere, proprio perché il permesso è fruito a giorni; in sostanza, il caso va trattato come un part - time verticale e la lavoratrice avrà diritto ai 4/5 dei giorni di permesso previsti (il risultato è 2.4, da arrotondare a 2 - v. circolare Inps n.133 punto 3.2); il permesso giornaliero può essere fruito, indifferentemente, nelle giornate di 6 ore o in quelle di 3 ore e 30 minuti; - se la dipendente chiede di fruire di questi 2 giorni di permesso ad ore, così come previsto dall’art.19, comma 6 del CCNL del 6.7.1995, occorre invece considerare che la lavoratrice è impegnata per 19 ore settimanali a fronte delle 36 previste; questa volta, il caso va trattato come un part - time orizzontale perché, altrimenti, la dipendente avrebbe un vantaggio ingiustificato rispetto agli altri dipendenti; pertanto, non è possibile accordarle 12 ore di permesso (se tre giorni, nelle previsioni contrattuali, equivalgono a 18 ore, 2 giorni equivalgono necessariamente a 12 ore), ma avrà diritto a 19/36 delle ore di permesso previste (9 ore e 30 minuti); naturalmente, un permesso che copre l’intero orario giornaliero (si pensi ai giorni con orario di 3 ore e 30 minuti) non è un permesso orario ma un permesso giornaliero; - nel caso di fruizione mista, occorre considerare che se 2 giorni corrispondono, in questo caso, a 9 ore e 30 minuti, la fruizione di un intero giorno di permesso comporterà un residuo di 4 ore e 45 minuti di permesso, mentre, nel caso inverso, solo un residuo orario di almeno 4 ore e 45 minuti potrà comportare la fruizione di un intero giorno di permesso (soluzione coerente con quanto precisato dall’Aran nella risposta 795-19H4, pubblicata sul sito dell’Agenzia; per correttezza dobbiamo anche evidenziare, però, che l’INPDAP, nell’informativa n.33/2002, prospetta una soluzione non del tutto coincidente, sottolineando che “… solo un residuo di ore non inferiore alla giornata lavorativa dà il diritto alla fruizione di un intero giorno di permesso”.)

    L'Esperto Risponde
  • Una dipendente di questo Ente ha richies...
    maria cristina luisi
    mariacristina.luisi@br.camcom.it
    Una dipendente di questo Ente ha richiesto, durante la fruizione del periodo di ferie, la concessione dei tre giorni previsti dall’art. 19 CCNL 6.7.1995 a seguito di un grave lutto familiare. L’art. 18, comma 14, del CCNL del 6.07.1995 prevede come sola ipotesi di interruzione delle ferie in godimento da parte del dipendente esclusivamente quella della malattia sopraggiunta, di durata superiore a tre giorni o che abbia dato luogo a ricovero ospedaliero: non risulta disciplinata l’ipotesi di sovrapposizione di differenti cause ostative del rapporto quali le ferie ed il lutto. Poiché il lutto familiare è un evento ostativo al beneficio delle funzioni tipiche delle ferie (recupero energie psicofisiche), come da consolidato e costante orientamento giurisprudenziale in materia, ed in considerazione che la situazione sarebbe analoga a quella che si viene a creare in ipotesi di malattia che insorga durante il periodo di ferie si chiede si chiede di conoscere se nel caso prospettato la dipendente possa fruire dei suddetti giorni.

    Saremmo orientati a ritenere di sì; infatti, seppure con riferimento all’analogo istituto disciplinato dalla L.53/2000, la giurisprudenza ha affermato che “la nuova normativa sui congedi parentali introdotta dalla l n. 53 del 2000, in particolare sul diritto del lavoratore al permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado, non ha disciplinato l'ipotesi di sovrapposizione di differenti cause sospensive del rapporto quali le ferie ed il congedo per lutto. Pertanto, qualora l'evento che giustifica il congedo per lutto si verifichi durante il periodo di fruizione delle ferie da parte del lavoratore, in relazione al principio della effettività delle ferie ampiamente ribadito anche dalla giurisprudenza della Cassazione ed alla considerazione che la situazione è analoga a quella che si viene a creare in ipotesi di malattia che insorga durante il periodo di ferie, occorre fare applicazione dello stesso principio già affermato con riferimento a tale ultima ipotesi dalla Corte costituzionale, con la conseguenza che il lutto sospende il godimento delle ferie” (Tribunale Milano, 23 aprile 2003).

    L'Esperto Risponde
  • In data 9 febbraio 2006, giorno lavorati...
    Alberto Donnini
    alberto.donnini@si.camcom.it
    In data 9 febbraio 2006, giorno lavorativo con orario 08:00 / 14:00 – 15:00 / 18:00, un dipendente ha prestato servizio dalle 08:00 alle 14:00; poi, avendo accusato un malessere, non ha effettuato il rientro pomeridiano. Il dipendente ha prodotto un certificato medico di 4 giorni, con decorrenza 9 febbraio 2006. Sebbene per il giorno 9 febbraio 2006 via sia il certificato medico attestante la malattia, il dipendente chiede che le 6 ore di lavoro prestate nella mattina dello stesso giorno siano conteggiate nel suo saldo orario. Può essere accolta la richiesta ?

    La richiesta del vostro dipendente si basa sulle previsioni del CCNL dei Ministeri (sulle quali si veda anche la risposta B18 pubblicata sul sito dell’Aran – Comparto Ministeri). Tuttavia, quelle disposizioni non sono automaticamente estensibili al comparto degli Enti Locali. Pertanto, per la soluzione del problema ci si deve necessariamente attenere ai principi affermati dalla giurisprudenza, secondo la quale “… salva una contraria ed espressa indicazione, la prognosi della malattia diagnosticata non può non comprendere il giorno di rilascio della certificazione, essendo in contrario irrilevante che nello stesso giorno il lavoratore abbia eseguito la normale prestazione lavorativa …” (Cassazione civile, sez. lav., 6 febbraio 1988, n. 1290). In sostanza, visto che il CCNL degli Enti Locali non contiene alcuna “contraria ed espressa indicazione” il certificato medico copre la mancata prestazione lavorativa (non c’è bisogno di alcun recupero delle ore non lavorate) ma la prognosi si conta comunque dal giorno del rilascio, senza che il dipendente possa pretendere di recuperare a sua volta le 6 ore lavorate.

    L'Esperto Risponde
  • Attualmente collocato in aspettativa ret...
    massimo cipolletti
    massimocipolletti@libero.it
    Attualmente collocato in aspettativa retribuita per dottorato di ricerca (legge 476/1984 come integrata dalla legge 448/2001 art. 52 c. 57), quid iuris in caso di passaggio ad altra ammistrazione a seguito di vincita di concorso (opzione) durante il periodo di aspettativa, ovvero dopo il rientro in servizio al termine del dottorato e prima dei due anni dal conseguimento del titolo?

    Se abbiamo ben compreso, il caso è quello del dottorato di ricerca senza borsa di studio o con rinuncia a questa. Se così è, riteniamo utile rappresentare quanto segue: A) Passaggio ad altra amministrazione durante il periodo di aspettativa: Ø se il passaggio comporta la risoluzione del precedente rapporto di lavoro e la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro (come normalmente avviene in caso di vincita di un concorso) è necessario presentare una nuova istanza per la concessione dell’aspettativa al nuovo datore di lavoro (istanza che riguarderà il periodo di corso residuo). Tuttavia, questo non dovrebbe comportare nessuna conseguenza negativa per l’interessato, visto che: o secondo la giurisprudenza “i presupposti ai quali l'art. 2 l. 13 agosto 1984 n. 476 subordina il sorgere del diritto al collocamento in congedo ai fini della partecipazione al corso di dottorato di ricerca - e cioè che il richiedente sia pubblico impiegato e che abbia ottenuto l'ammissione al corso medesimo - devono coesistere nel momento in cui il titolare del diritto presenta la relativa domanda, a prescindere dalla successione temporale con cui le due posizioni soggettive si siano costituite nella sfera giuridica del soggetto interessato ed a prescindere dal fatto che il pubblico dipendente abbia assunto o meno servizio” (T.A.R. Toscana, sez. II, 15 aprile 1992, n. 90); o l’art.2, comma 2 della L.476/1984 prevede il recupero delle somme corrisposte al dipendente solo quando il rapporto di lavoro cessi per volontà di quest’ultimo nei due anni successivi al conseguimento del dottorato e non in caso di cessazione durante il periodo di aspettativa (è una interpretazione benevola … ma questa è la lettera della legge). Ø Se, invece, il passaggio ad altra amministrazione non comporta la risoluzione del precedente rapporto di lavoro (ad es. in caso di mobilità ex art. 30 del D.Lgs.165/2001) l’aspettativa concessa dal primo datore di lavoro mantiene tutta la sua efficacia. B) Passaggio ad altra amministrazione nei due anni successivi al conseguimento del titolo. Ø se il passaggio comporta la risoluzione del precedente rapporto di lavoro per volontà del dipendente e la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro (dimissioni o vincita di un concorso) si deve necessariamente applicare l’art.2, comma 2 della L.476/1984 come modificato dall’art.52, comma 57 della L.448/2001: il lavoratore deve restituire all’amministrazione gli importi corrisposti al durante il periodo di aspettativa. Ø Se, invece, il passaggio ad altra amministrazione non comporta la risoluzione del precedente rapporto di lavoro (ad es. in caso di mobilità ex art. 30 del D.Lgs.165/2001) il lavoratore non è tenuto ad alcuna restituzione.

    L'Esperto Risponde
  • Ai fini della concessione dei permessi d...
    alberto donnini
    alberto.donnini@si.camcom.it
    Ai fini della concessione dei permessi di cui all’art. 47 del D.Lgs. n° 151/2001, una dipendente ha prodotto certificazione medica attestante la malattia del figlio rilasciata dal marito e padre del figlio, nonché medico di base della stessa dipendente. La certificazione reca la seguente intestazione: Dr.-------------- Medico chirurgo Spec. in Malattie Infettive Si chiede se tale documento sia idoneo a giustificare la concessione del permesso oppure, alla luce di quanto previsto dall’art. 47 comma 3 del D.Lgs. n° 151/2001, sia necessario il certificato rilasciato dal pediatra.

    L’art.47 del D.Lgs.151/2001 non richiede che il certificato debba essere necessariamente rilasciato da un pediatra, ma da un medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato. Il pediatra è indubbiamente uno specialista, ma non è il solo medico specialista del servizio sanitario nazionale; non ci risulta, inoltre, che il padre medico specialista non possa certificare la malattia del figlio. In conclusione, siamo dell’avviso che il certificato rilasciato da un medico specialista del SSN o con esso convenzionato sia perfettamente valido ai fini del congedo previsto dal citato art.47, anche se non si tratta di un pediatra.

    L'Esperto Risponde
  • Come si calcola il compenso per ferie no...
    n.d.
    n.d.
    Come si calcola il compenso per ferie non godute del personale con qualifica dirigenziale? In particolare, deve essere presa in considerazione anche la quota della retribuzione di posizione di cui all'art.32, comma 2 lettera a) del CCNL del 23.12.1999 (attuazione del principio di onnicomprensività del trattamento economico)?

    Premesso che anche per i dirigenti il compenso per ferie non godute può essere corrisposto solo alla risoluzione del rapporto di lavoro e con esclusivo riferimento alle ferie che non siano state godute per esigenze di servizio o comunque per fatti oggettivi non riconducibili alla volontà del dirigente stesso (art.17 CCNL dei dirigenti del 10.4.1996 e successive modifiche - si veda anche l'art.10, comma 2 del recentissimo D.Lgs.66/2003), detto compenso sostitutivo deve essere calcolato (art.8, comma 2 CCNL dirigenti 12.2.2002) "con riferimento all'anno di mancata fruizione, prendendo a base di calcolo lo stipendio tabellare e la retribuzione di posizione in godimento nonché la retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita, e l'eventuale maturato economico annuo di cui all'art.35, comma 1, lett.b) del CCNL del 10.4.1996. Per il periodo antecedente alla scadenza del termine di cui all'art.1, comma 3, sono prese a base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale e la retribuzione di posizione in godimento." Il fatto che il CCNL imponga di riferirsi all'anno di mancata fruizione, sta a significare che quello che conta non è la retribuzione di posizione in godimento all'atto della cessazione del rapporto, ma quella in godimento nell'anno di maturazione e di mancata fruizione delle ferie, compresa anche l'eventuale quota derivante dall'applicazione dell'art.32, comma 2 lettera a) del CCNL dei dirigenti del 23.12.1999, che nessuna disposizione impone di escludere, essendo collegata ad incarichi aventi carattere di stabilità e continuità attribuiti al dirigente in ragione del suo ufficio o comunque conferiti dall'amministrazione o su sua designazione (v.art.24, comma 3 D.Lgs.165/2001).

    L'Esperto Risponde
  • Per il dipendente che usufruisce dei per...
    Marcella Milo
    marcella.milo@mt.camcom.it
    Per il dipendente che usufruisce dei permessi di tre giorni mensili ai sensi della L.104/92 art. 33 c.3(assistenza a persona convivente portatrice di handicap) sussiste la riduzione proporzionale della 13^mensilità? Inoltre, lo stesso dipendente, quale documentazione periodica dovrà inoltrare e allegare all'istanza di fruizione dei permessi di che trattasi?

    Il Dipartimento delle Funzione Pubblica, con circolare n.14/2000 (punto 9.4.), ha precisato che i permessi mensili di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, continuano ad essere retribuiti (ai sensi e per gli effetti della legge 27 ottobre 1993, n. 423, che ha modificato in sede di conversione l'art. 3-ter del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324) rinviando, per quanto attiene il trattamento giuridico ed economico di tali permessi, alla contrattazione collettiva di comparto . In relazione ai tre giorni mensili di permesso previsti dall'art.33, comma 3, della legge n. 104/1992, l'art. 19 del CCNL del 6.7.1995 stabilisce un trattamento di miglior favore rispetto alle previsioni legali, stabilendo che essi sono fruibili anche ad ore e che non riducono le ferie. Il contratto non ha introdotto alcun trattamento di miglior favore, invece, relativamente alla tredicesima mensilità; pertanto, deve escludersi che i tre giorni di permesso mensile dell'art. 33, c.3, possano essere considerati utili ai fini della maturazione dei ratei della 13° mensilità. Il punto è stato chiarito espressamente anche dall’Aran nella risposta E56 pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia. Quanto alla documentazione da presentare unitamente all’istanza di fruizione dei permessi, dalla richiamata circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.14/2000 (punto 9.3) e dalla circolare Inps n.133/2000 (punti 2.4 e 2.5), espressamente richiamata dal Dipartimento della Funzione pubblica nella premessa della circolare 14/2000, si desume che in caso di assistenza a familiare disabile convivente è necessario presentare la certificazione medica di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, attestante lo stato di handicap grave da cui è affetto il familiare disabile e una specifica dichiarazione, anche autocertificata, con la quale il lavoratore attesta che nella famiglia non sono presenti altri soggetti in grado di fornire assistenza (concetto già chiarito nel parere del Consiglio di Stato 784/1995 – attenzione, questo non vale se il permesso viene chiesto da parte del genitore per assistere un figlio maggiorenne con handicap grave – v.art.42, comma 6 D.Lgs.151/2001; circolare Inps n.138/2001). E’ ovvio, inoltre, che il lavoratore dovrà periodicamente documentare il permanere di tutte le richiamate condizioni.

    L'Esperto Risponde
  • L'art 8 comma 6 del nuovo CCNL prevede c...
    silvia de bernardi
    de.bernardi@va.camcom.it
    L'art 8 comma 6 del nuovo CCNL prevede che i comitati per il mobbing siano costituiti da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie. Presso il nostro ente, su iniziativa della RSU, sono stati nominati i componenti di parte sindacale: si tratta di tre effettivi + relativi supplenti. Nella comunicazione di designazione congiunta manca il componente di una sigla firmataria del CCNL del 22.01.04, che non ha propri iscritti fra i nostri dipendenti. In virtù della previsione del comma 6 dobbiamo invitare l'organizzazione sindacale territoriale in questione a designare un proprio componente? Inoltre, come deve intendersi l'espressione "ferma rimanendo la composizione paritetica dei Comitati, di essi fa parte anche un rappresentante del Comitato per le pari opportunità"? Nel caso di specie: se sono stati nominati i 4 componenti di parte sindacale - la domanda è - devono essere nominati 4 componenti in rappresentanza dell'ente di cui 1 già membro del Comitato Pari Opportunità e quindi, presumibilmente, da quest'ultimo a sua volta designato fra i componenti in rappresentanza dell'ente? Oppure il rappresentante del Comitato pari opportunità è un componente aggiuntivo a quelli, in pari numero ai componenti di parte sindacale, designati in rappresentanza dell'ente? Grazie per la collaborazione. cordiali saluti.

    Ai sensi dell’art.8, comma 6 del CCNL del 22.1.2004 tutte le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL hanno il diritto di designare il proprio rappresentante in seno al comitato paritetico per il mobbing; non ha alcun rilievo il fatto che una di queste organizzazioni non abbia iscritti presso la vostra amministrazione; pertanto, è preciso dovere dell’ente invitare alla designazione del proprio rappresentante anche tale ultima organizzazione; in caso contrario rischiereste il ricorso ex art.28 L.300/1970. Quanto al componente designato dal Comitato pari opportunità, in attesa che l’Aran chiarisca il senso della clausola contrattuale, siamo orientati a ritenere che si tratti di un componente aggiuntivo neutro sia rispetto ai componenti designati dall’ente sia rispetto ai componenti di parte sindacale. In caso contrario, si priverebbe l’amministrazione della possibilità di designare un numero di componenti pari a quello designato dalle OO.SS.

    L'Esperto Risponde
  • la legge 53/00 sui congedi parentale sta...
    federica turchi
    federica.turchi@fo.camcom.it
    la legge 53/00 sui congedi parentale stabilisce che hanno diritto all'astensione facoltativa entro i primi otto ani di vita del bambino anche le lavoratrici con figli nati prima del 28/3/00. vorrei sapere se questo principio è applicabile anche nel caso di parto prematuro. cioè se avendo usufruito all'epoca del parto solo di 4 mesi invece dei 5 previsti si può recuperare il mese. si precisa che la data presunta del parto era per 7/8/97 quindi la madre è rimasta in congedo dal 7/6/97 (2 mesi prima) però il parto è avvenuto un mese prima esattamente il 9/7/97 e dopo ha usufruito solo dei tre mesi.

    Siamo del parere che Lei non possa “recuperare” il mese di congedo di maternità non fruito nel 1997 a causa del parto prematuro. Infatti, come chiarito espressamente dal Dipartimento della Funzione Pubblica nel punto 7 della circolare n. 14 del 16.11.2000, le previsioni dell’art.11 della L.53/2000 si applicano “… in conformità a quanto previsto dall’art.11 delle disposizioni sulla legge in generale (leggasi art.11 codice civile – n.d.r.), a decorrere dall’entrata in vigore della legge medesima”. Pertanto, deve escludersi la possibilità di applicare le previsioni della L.53/2000 sul parto prematuro ai parti avvenuti prima della data di entrata in vigore della legge stessa.

    L'Esperto Risponde
  • Un dipendente di questa Camera ha richie...
    alessandro pollone
    alessandro.pollone@vc.camcom.it
    Un dipendente di questa Camera ha richiesto il pagamento delle specifiche quote retributive in aggiunta all'ordinaria retribuzione mensile in luogo del riposo compensativo da usufruire per il giorno non lavorativo (sabato)prestato in occasione di operazioni elettorali (art. 1 l. 29.1.1992 n. 69). In caso affermativo, si gradirebbero conoscere le modalità di concessione e la quantificazione di dette quote aggiuntive.

    Sulla scorta dell’esame del complesso normativo di riferimento (art.119, comma 2 DPR 361/1957 come sostituito dall'art.13 della L.53/1990 ed interpretato autenticamente dall'art.1 della L.69/1992), non sussistono dubbi in ordine al fatto che il dipendente abbia diritto a quanto richiesto. Quanto alle modalità di concessione e alla quantificazione delle quote aggiuntive precisiamo che: • la decisione da assumere non può prospettarsi in termini di concesisone , perché nella fattispecie l'ente è privo di ogni discrezionalità; in sostanza, il dipendente è titolare di un vero e proprio diritto soggettivo riconosciutogli direttamente dalla legge; all’Ente spetta verificare la sussistenza dei presupposti e, in tal caso, prendere atto del suo diritto; • il lavoratore ha diritto al pagamento dell'intera giornata del sabato (1/26 della retribuzione mensile, come si ricava dall'art.52, comma 4 del CCNL del 14.9.2000) indipendentemente dalle ore di presenza al seggio (si veda, su questo, la sentenza della Corte di Cassazione

    L'Esperto Risponde
  • Un dipendente di questo Ente, la cui mog...
    maria cristina luisi
    mariacristina.luisi@br.camcom.it
    Un dipendente di questo Ente, la cui moglie è casalinga, ha chiesto di fruire, nel corso dei tre mesi post-partum, del congedo per malattia del figlio di età inferiore a tre anni. Tale beneficio sembrerebbe escluso dall’art. 17 comma 6 del CCNL 14.9.2000 Comparto Regioni Autonomie Locali il quale stabilisce che successivamente al periodo di astensione obbligatoria e fino al terzo anno, alle lavoratrici madri e ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni di assenza retribuita per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori. L’art. 47 del D.Lgs. 151/2001, emanato successivamente al suddetto CCNL, ha invece precisato che: “1. Entrambi i genitori, alternativamente hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni…….6. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.” Poiché, tale formulazione, ha una portata più ampia rispetto alla disposizione contrattuale, si chiede di conoscere se nel caso prospettato il dipendente possa fruire del suddetto congedo o debba necessariamente attendere che sia trascorso il periodo dei tre mesi post partum .

    L’art.47 del D.Lgs.151/2001 stabilisce espressamente che il diritto al congedo per malattia del figlio è alternativo tra i genitori e che tali congedi spettano anche quando l’altro genitore non ne abbia diritto (come nel caso in esame). Nessuna norma stabilisce, direttamente o indirettamente, che il padre lavoratore la cui moglie è casalinga non possa fruire di tali permessi nei tre mesi post - partum; in particolare, la previsione contrattuale richiamata nel quesito (art.17, comma 6 CCNL 14.9.2000) riguarda solo il trattamento economico dell'assenza, che, in quanto tale, ha la sua fonte in norme imperative di legge e non nel CCNL; pertanto, riteniamo che il vostro dipendente abbia diritto ad assentarsi (in tal senso è anche il parere dell'Aran - v. risposta 900-17H4 Si presenta più delicato, invece, almeno a prima vista, il profilo relativo al trattamento economico del congedo: infatti, nelle previsioni del D.Lgs.151/2001 le assenze per malattia del figlio non sono retribuite, neppure se godute nei primi tre anni di vita del bambino (v. art.48 D.Lgs.151/2001); il CCNL del 14.9.2000, come già accennato, ha introdotto una norma di miglior favore nell'art.17, comma 6, ma, stando alla lettera della previsione contrattuale, sembrerebbe doversi concludere che i permessi per malattia bambino sono retribuiti (nel limite di 30 giorni per ciascun anno) solo se goduti dopo il periodo di astensione obbligatoria post - partum; tuttavia, si tenga presente che il lavoratore potrebbe facilmente superare questa interpretazione restrittiva chiedendo di assentarsi a titolo di congedo parentale (art.32 D.Lgs.151/2001 e art.17, comma 5 CCNL 14.9.2000) non essendovi alcun dubbio, in tal caso, che egli abbia diritto ad assentarsi fin dalla nascita del bambino (art.32 citato, comma 1 lettera b) con diritto all'intera retribuzione per i primi 30 giorni di congedo (anche quando l'altro genitore non abbia diritto al congedo - v. art.32 citato comma 4 e art.17, comma 5 CCNL 14.9.2000).

    L'Esperto Risponde
  • Un dipendente, durante l’orario di lavor...
    clementina affinita
    personale@bn.camcom.it
    Un dipendente, durante l’orario di lavoro, ha dovuto assentarsi per problemi di salute. Il giorno successivo ha inviato un certificato medico che attestava la malattia dal giorno precedente anche se, durante tale giornata, egli aveva lavorato 4 ore circa. Deve il dipendente recuperare le ore non lavorate anche se giustificate dal certificato medico?

    Va escluso che il vostro dipendente debba recuperare le ore non lavorate nella giornata in cui si è sentito male: quelle ore, infatti, sono coperte dalla certificazione medica e sono utili ai fini dell'assolvimento del debito orario giornaliero. L'unico, problema, in casi simili, è quello di stabilire come debba essere calcolata la prognosi indicata nel certificato. Al riguardo, la giurisprudenza distingue due ipotesi:  certificato medico rilasciato al termine di una giornata lavorativa: la prognosi comprende anche il giorno del rilascio, nonostante risulti lavorato (Cassazione, 6.2.1988 n.1290); non crediamo abbia alcun rilevo, a tal fine, se il giorno risulti lavorato per intero o solo in parte;  certificato medico che attesti che la malattia ha avuto inizio nel giorno precedente quello del rilascio: la prognosi comprende anche il giorno precedente quello del rilascio (Pretura di Lecco, 30.4.1988); anche in questo caso, non rileva se il lavoratore ha prestato in tutto o in parte la sua attività lavorativa.

    L'Esperto Risponde
  • Una dipendente, genitore di un minore di...
    Dario Scaccabarozzi
    personale@lc.camcom.it
    Una dipendente, genitore di un minore di età inferiore agli anni tre, al termine del periodo di cui all’art 33 c.1 D.lgs 151/2001,intende usufruire del congedo straordinario previsto dall’art. 42 .c 5 del citato Decreto. La dipendente desidererebbe usufruire del congedo in forma frazionata, ossia per due giorni alla settimana, mentre gli altri giorni presterebbe servizio. E’ fattibile questa modalità di fruizione (sempre nel rispetto del periodo massimo dei due anni, nell’arco dell’intera vita lavorativa, calcolando una durata convenzionale annua di 365 giorni)? In tal caso, l’indennità da riconoscere per tali giorni di congedo, deve essere calcolata in base all’ultima retribuzione (quella effettivamente percepita, che potrebbe essere anche inferiore a quella spettante in quanto presenti periodi gi congedo parentale al 30%, o quella prevista contrattualmente) ? Un’ultima domanda, spettano in ogni caso, su richiesta del dipendente i 3 giorni di permesso mensile di cui all’art. 42, c. 2 D.lgs 151/2001? Grazie per l’attenzione.

    In sintesi: • il congedo previsto dall'art.42, comma 5 del D.Lgs.151/2001 è frazionabile anche a giorni. Tra un periodo e l'altro è comunque necessaria l'effettiva ripresa del lavoro; in particolare, il congedo non è frazionabile escludendo soltanto il sabato e la domenica o periodi di ferie; in tal caso, infatti, sarebbero conteggiati come giornate rientranti nel periodo di congedo. Se la fruizione è frazionata, ai fini del computo del periodo massimo di due anni si assume, per l'anno, una durata convenzionale di 365 giorni (INPS circolare n. 64 del 15.3.2001, punti 4 e 7); • durante i periodi di congedo nessuno dei due genitori può fruire dei permessi giornalieri per l'assistenza ai portatori di handicap, di cui all'art.33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 (art.42, comma 5, ultimo periodo). Come chiarito dall'INPS nella circolare n.64 del 15.3.2001 (punto7) questo "significa anche che non è possibile, prima o dopo la fruizione di un periodo di congedo straordinario che si riferisca - anche solo come conseguenza della fruizione del congedo stesso a cavaliere di due o più mesi - ad una sola parte del mese, richiedere nell’ambito dello stesso mese giorni di permesso ex lege 104/92". Inoltre, durante i periodi di congedo fruiti da un genitore, l'altro genitore non può beneficiare del congedo parentale per il medesimo figlio (INPS circolare 138 del 2001, punto; circolare n. 64/2001, punto 7; INPDAP informativa n. 22 del 25 ottobre 2002); • durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire dal datore di lavoro una indennità corrispondente all'ultima retribuzione effettivamente percepita nel mese di lavoro antecedente alla fruizione del congedo (art.42, comma 5, D.Lgs n.151/2001); • in tale retribuzione deve essere compreso anche il rateo di tredicesima (ed i ratei di eventuali altre gratifiche, premi, indennità non riferibili al solo mese considerato); • l'indennità non può superare, comunque, l'importo complessivo massimo stabilito dalla legge (70.000.000 annui per il congedo di durata annuale da rivalutare in base agli indici Istat); si vedano, su questi aspetti, la circolare INPDAP 11 maggio 2004 n. 31 e la circolare INPS 15 marzo 2001, n. 64 (punto 4); • l'indennità viene corrisposta direttamente dal datore di lavoro pubblico, secondo le modalità previste per l'erogazione dei trattamenti economici connessi ai diversi istituti della maternità; • il periodo di congedo straordinario non produce effetto sulla maturazione della tredicesima mensilità e delle ferie (v. art.43 D.Lgs.151/2001 e informativa INPDAP 21 luglio 2003, n. 30); • per ciò che attiene ai riflessi previdenziali, i periodi di congedo sono valutabili per intero ai fini del solo trattamento di quiescenza. Per i contributi si applicano la disciplina dell'art.35, commi 2 e 3 del DLgs.151/2001 e la circolare INPDAP 10 gennaio 2002, n. 2 (v. anche informativa 21 luglio 2003, n. 30) : in sostanza, le amministrazioni di appartenenza del lavoratore sono comunque tenute al pagamento dei contributi sulle retribuzioni di fatto corrisposte ai dipendenti. Nei casi in cui la retribuzione manchi del tutto o sia erogata in misura ridotta interviene la contribuzione figurativa (da accreditare secondo le previsioni dell'art.8 della L.23.4.1981, n. 155); • il periodo di congedo straordinario non è valutabile né ai fini della buonuscita né del trattamento di fine rapporto (INPDAP informativa 21 luglio 2003, n. 30; circolare 12 maggio 2004, n. 31).

    L'Esperto Risponde
  • In caso di missione all'estero, nei gior...
    Mirella Fiorani
    mirella.fiorani@no.camcom.it
    In caso di missione all'estero, nei giorni di sabato e domenica, al dipendente spetta la corresponsione degli straordinari o del riposo compensativo, anche se allo stesso è già stata corrisposta la diaria di trasferta?

    Pur non risultando con chiarezza dal quesito, se, come immaginiamo, il dipendente in trasferta all’estero, nelle giornate di sabato e domenica non ha svolto alcuna effettiva attività lavorativa, non ha diritto né al compenso per lavoro straordinario né al riposo compensativo. Il punto è stato efficacemente chiarito dall’Aran, nella risposta riportata in calce, con riferimento al particolare caso del viaggio (funzionale alla trasferta) effettuato nella giornata di domenica: riteniamo che la soluzione prospettata dall’Aran debba applicarsi, oltre che per le ore di viaggio, in tutti i casi nei quali, nelle richiamate giornate di sabato e domenica, manchi una effettiva prestazione di lavoro. 900-41D5. In caso di trasferta svoltasi di domenica e comportante un viaggio di 6 ore, con conseguente mancata fruizione del riposo settimanale, è possibile compensare il tempo di viaggio con il riposo compensativo ? L’argomento posto, per la rilevanza e la trasversalità che riveste, è stato oggetto di apposito approfondimento del Comitato tecnico giuridico, costituito presso questa Agenzia per l’esame dei profili applicativi più delicati della disciplina del rapporto di lavoro. Il Comitato, in relazione all’ipotesi di un dipendente che in caso di trasferta (comportante un viaggio di 6 ore) svoltasi di domenica, con conseguente mancata fruizione del riposo settimanale, ha sostenuto che, in mancanza di apposita disciplina, nella vigente regolamentazione dell’istituto della trasferta contenuta nell’art. 41 del CCNL del 14/9/20000, il tempo di viaggio non può essere compensato con il riposo compensativo. Il disagio che deriva dall’effettuazione del viaggio nel giorno di riposo settimanale deve quindi essere compensato esclusivamente attraverso la corresponsione, al dipendente interessato, dell’indennità di trasferta. Infatti, la disciplina del citato art. 41 non equipara in alcun modo il tempo di viaggio all’effettiva prestazione di attività lavorativa e, quindi, non consente nessuna possibile estensione analogica delle disposizioni contenute nell’art. 24 dello stesso CCNL del 14/9/2000 in materia di attività svolte nella giornata di riposo settimanale (ricordiamo, infatti, che il tempo di viaggio è equiparato al lavoro effettivamente svolto solo per gli autisti – comma 2, lett. d) del medesimo art. 41 del CCNL del 14/9/2000).

    L'Esperto Risponde
  • Ai sensi dell'art. 70 del D.L. n. 112/20...
    ANTONIETTA NAPPI
    antonietta.nappi@pz.camcom.it
    Ai sensi dell'art. 70 del D.L. n. 112/2008 convertito nella legge n. 133/2008, a decorrere dal 1 gennaio 2009 nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sia stata riconosciuta una infermità dipendente da causa di servizio ed ascritta ad una delle categorie della tabella A annessa al T.U. di cui al D.P.R. n. 915/78, fermo restando il diritto all'equo indennizzo, è esclusa l'attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie. Ciò comporta che dalla predetta data non devono essere più erogati i benefici economici previsti dall'art.50 del CCNL del 14/09/2000 ANCHE nei confronti di coloro che ne hanno sinora goduto o la disposizione di riferisce esclusivamente a coloro che a partire dal 1 gennaio 2009 avranno il riconoscimento dell'infermità dipendente da causa di servizio?

    L’art.70, comma 1 del DL112/2008 convertito in L.133/2008 si applica solo “a decorrere dal 1° gennaio 2009” e, in assenza di una diversa espressa previsione, non può riguardare i dipendenti che prima di tale data abbiano già ottenuto l’applicazione dell’art.50 del CCNL del 14.9.2000. In tal senso depongono l’art.11, comma 1 delle preleggi e la formulazione letterale della norma che, oltre a prevedere una decorrenza ben precisa, vieta l’attribuzione (il riconoscimento a seguito di giudizio) di trattamenti economici aggiuntivi, espressione riferibile solo ai “nuovi casi” e non a quelli già definiti.

    L'Esperto Risponde
  • Si fa riferimento al parere ARAN 795-21C...
    alberto tombesi
    alberto.tombesi@mc.camcom.it
    Si fa riferimento al parere ARAN 795-21C7 riportato nel portale Lavoro PA, con riferimento all'art. 71 del D.L. 112/2008, sotto un duplice aspetto: a) sull'applicabilità della disciplina prevista dal predetto articolo 71, anche al personale dirigenziale, non contemplato nel predetto parere ARAN, posto che la citata disposizione normativa fa riferimento ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'rt. 1, comma 2 del D.L.L. 165/2001, sensa specificazione o notazione alcuna; 2) non accettabile è la individuazione, quale trattamento economico accessorio, della retribuzione di posizione, sia con riferimento al dato contrattuale, sia con riferimento al parere della stessa Agenzia 399-8D1.

    Per quanto riguarda il primo quesito, crediamo che, in assenza di diversa espressa indicazione legislativa, l’art.71 del D.L.112/2008 debba essere applicato anche al personale di qualifica dirigenziale, come confermato dalla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.7/2008 (altrimenti non avrebbe avuto alcun senso chiarirne le modalità applicative proprio nei confronti dei dirigenti - v. appresso). Quanto al secondo quesito: • per quanto riguarda il personale non dirigente, il parere dell’Aran, conforme alla lettera dell’art.10 del CCNL del 31.3.1999, che qualifica espressamente la retribuzione di posizione come “trattamento economico accessorio”, sembra indirettamente confermato anche dalla richiamata circolare n.7/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica secondo la quale si considerano rientranti nel trattamento fondamentale solo “… le voci del trattamento economico tabellare iniziale e di sviluppo economico, della tredicesima mensilità, della retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita, degli eventuali assegni ad personam per il personale del comparto ministeri e analoghe voci per il personale dipendente da altri comparti …” ; non è certamente un caso, infatti, se non è menzionata tra le voci del trattamento fondamentale l’indennità di cui all’art.18 del CCNL dei Ministeri del 16.2.1999 (voce analoga alla retribuzione di posizione di cui all’art.10 del CCNL del comparto Regioni – Autonomie Locali del 31.3.1999); né può avere alcun rilievo il parere 399-8D1 dell’Aran formulato, su presupposti normativi del tutto diversi, molto prima del DL112/2008 e, pertanto, da ritenersi ormai superato dalle nuove previsioni di legge; • per quanto riguarda i dirigenti, la stessa circolare n. 7/2008 del DFP precisa, invece, che “ … per il personale dell’area I si considerano lo stipendio tabellare, la retribuzione di posizione di parte fissa, la tredicesima mensilità, la retribuzione individuale di anzianità ove acquisita, eventuali assegni ad personam e analoghe voci per il personale dirigenziale appartenente ad altre aree.” Se ne potrebbe dedurre che, solo per i dirigenti, la retribuzione di posizione è considerata alla stessa stregua del trattamento fondamentale, mentre, per il personale non dirigente incaricato di posizione organizzativa, essa, come già detto, deve essere considerata trattamento accessorio ed assoggettata alle previste trattenute. Tuttavia, a ben guardare, occorre considerare che la circolare, scritta pensando alle amministrazioni statali, non considera trattamento fondamentale l’intera retribuzione di posizione dei dirigenti statali, ma solo la parte di essa definita in cifra fissa direttamente dal corrispondente CCNL (resta fuori la retribuzione di posizione di parte variabile, ossia quella definita a livello di singola amministrazione); per i dirigenti del comparto Regioni-Autonomie Locali non esiste nulla di simile, visto che il CCNL si limita a definire i valori minimo e massimo e ad indicare le fonti di finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato; ne dovrebbe conseguire che, in via prudenziale e salvo diverso avviso del DFP, per i dirigenti camerali, ai fini dell’art.71 del DL112/2008, la retribuzione di posizione debba essere considerata trattamento accessorio, esattamente come avviene per la retribuzione di posizione dei non dirigenti, e va assoggettata alle previste trattenute.

    L'Esperto Risponde
  • E' possibile la fruizione ad ore dei per...
    Giovanni Berardini
    giovanni.berardini@is.camcom.it
    E' possibile la fruizione ad ore dei permessi retribuiti per particolari motivi familiari o personali di cui all'art. 19 del CCNL 6.07.1995, nel limite massimo di 18 ore annuali?

    Tale possibilità non è prevista dal CCNL e non può neppure essere introdotta dal contratto integrativo decentrato visto che la materia non figura tra quelle di contrattazione integrativa. Ricordiamo, a tale proposito, che, ai sensi dell’art.40, comma 3 del D.Lgs.165/2001 “la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali … Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.” Il punto è stato chiarito anche dall’Aran (v. risposta 795-19A3 pubblicata sul sito dell’Agenzia). Precisiamo anche, a scanso di ogni possibile equivoco, che sulla materia non incide in alcun modo, almeno per il momento, l’art.71, comma 4 del DL112/2008 sia perché il CCNL, come già detto, non prevede una fruizione “alternativa in ore o in giorni” dei permessi da voi indicati, sia perché l’eventuale applicazione di tale disciplina è comunque subordinata ad una futura contrattazione nazionale.

    L'Esperto Risponde
  • Il nostro ente, nella concessione di per...
    Rosanna Nadin
    rosanna.nadin@pn.camcom.it
    Il nostro ente, nella concessione di permessi di studio, sarebbe orientato a privilegiare quei dipendenti che tendono a conseguire una 1° laurea (che comprende sia quella con ciclo di studi della durata di norma di tre anni sia quella a seguire c.d. magistrale) rispetto a coloro che tendono a conseguire una 2° laurea, a prescindere dal fatto che i primi siano o meno in regola con gli esami previsti nel corso di studi e siano o meno fuori corso. Questo in analogia alla ratio della norma che tende a privilegiare coloro che intendono conseguire titoli di studio meno elevati (scuola media inferiore, scuola media superiore, laurea ecc.). Si chiede un parere in proposito.

    Pur comprendendo le vostre motivazioni, crediamo che la soluzione da voi ipotizzata non sia praticabile. Infatti, la materia dei permessi per il diritto allo studio è interamente disciplinata nell’art.15 del CCNL del 14.9.2000; l’individuazione dei beneficiari di tali permessi dovrà avvenire nel rispetto delle priorità indicate nello stesso articolo che hanno carattere tassativo e non possono essere derogate dagli enti né in sede di contrattazione integrativa né con atti unilaterali.

    L'Esperto Risponde
  • una dipendente ha richiesto di usufruire...
    margherita dalla bona
    personale@va.camcom.it
    una dipendente ha richiesto di usufruire del congedo per cure previsto dall'art.26 della Legge 118/71, modificato dall'art.10 del D.Lgs.509/88, a favore di lavoratoricon una invalidità superiore al 50%: è ancora valida la legge? e con quali modalità, dato che l'art. 26 specifica "...su loro richiesta e èrevia autorizzazione del medi co provinciale"? il problema è che la figura del medico provinciale non esiste più: ho sentito Asl, Inps e Inpdap, ma non mi sono stati d'aiuto... Grazie

    Premettiamo, innanzitutto, che, con riferimento all’art.26 della L.118/1971 e successive modificazioni, la Corte di Cassazione, già con sentenza sez. lav., 29 gennaio 1991, n. 827 ha precisato che “il principio secondo cui … l'assenza dal lavoro del dipendente privato per fruire di cure idrotermali fuori dalle ferie annuali … si configura come un'impossibilità temporanea della prestazione lavorativa nei cui riguardi opera la tutela dell'art.2110 c.c., … è applicabile anche con riguardo all'assenza, …, per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative, di cure elioterapiche ai sensi dell'art.26 della l. 30 marzo 1971 n. 118 - il quale prevede che in favore dei lavoratori mutilati ed invalidi civili, cui sia stata riconosciuta una "riduzione della capacità lavorativa inferiore ai due terzi", possa essere concesso ogni anno un congedo straordinario per cure non superiore a trenta giorni, su loro richiesta e previa autorizzazione del medico provinciale (e - dopo l'istituzione del servizio sanitario nazionale - della U.S.L.) -, tenuto conto della equiparabilità, di tale ipotesi, per la previsione del determinante intervento della struttura sanitaria pubblica, a quella della fruizione delle cure idrotermali disciplinate dalle norme predette ed atteso altresì che il comma 6 … art.13 del d.l. del 1983 n. 463 eccettua dal divieto di concessione di congedi, aspettative e permessi per cure elioterapiche (nonché climatiche e psammoterapiche) quelli spettanti agli invalidi.” Detto questo, ricordiamo, che l’istituto del congedo straordinario, in tutte le sue diverse “manifestazioni”, è divenuto inapplicabile fin dalla stipulazione del CCNL del 6.7.1995. Questo significa che, attualmente, tutte le assenze per “cure”, vanno ricondotte alla malattia (ordinaria o per causa di servizio, a seconda dei casi) o, quando questo non sia possibile per la mancanza di alcuni presupposti, alle ferie. La disciplina applicabile (ma v. appresso), è quella prevista per i richiamati istituti contrattuali. Per quanto riguarda, in particolare, le cure termali (e quelle elioterapiche, climatiche e psammoterapiche), la materia è stata diffusamente trattata dall’Aran nelle risposte 795-21S1 e 795-21S2 pubblicate sul sito dell’Agenzia, alla quale rinviamo; in sostanza, esse sono disciplinate (per tutti i pubblici dipendenti) dalle seguenti fonti legislative e regolamentari: art.13 DL 463/1983, convertito nella legge 638/1983, come modificato ed integrato dall'art.16, commi 4, 5 e 6, della L. 30/12/1991, n. 412; art.4 L. 323/2000; DD.MM del 22.3.2001, del 15.12.1994 e del 12.8.1992. L’unica particolarità, per quanto riguarda gli invalidi, sta nel fatto che le cure elioterapiche, climatiche e psammoterapiche, se richieste da invalidi civili con percentuale superiore ai due terzi, ciechi, invalidi per causa di guerra, di servizio e del lavoro, possono essere fruite anche in periodo extra feriale. Restano fermi, naturalmente, anche per questi lavoratori, l'imputazione dell'assenza a malattia e le altre previsioni delle norme richiamate, compreso il limite dei 15 giorni; il punto è stato espressamente chiarito, già nel precedente regime pubblicistico, dalla sentenza del C.d.S. Sez. VI n.197 del 16.2.1995.

    L'Esperto Risponde
  • L'art. 7 comma 8 lett. b) del ccnl minis...
    Anna Cecchetti
    anna.cecchetti@vt.camcom.it
    L'art. 7 comma 8 lett. b) del ccnl ministeri 98/2001 prevede, per tutta la durata di un contratto di lavoro a termine presso organismi dell’Unione Europea, la possibilità di usufruire di aspettativa non retribuita. Può questa norma essere applicata per analogia anche ai dipendenti delle camere di commercio? Vi sono pronunce o pareri in merito? ringraziando per la collaborazione, si resta in attesa di riscontro.

    La particolare ipotesi di “aspettativa” prevista dall’art.7, comma 8 lettera b) del CCNL del comparto dei Ministeri del 16.5.2001 non è applicabile al personale delle Camere di Commercio perché non trova alcun riscontro né in norme di legge né nel CCNL del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali . Attualmente, la problematica da voi evidenziata può trovare soluzione solo nell’ambito della previsione dell’art.30bis del D.Lgs.165/2001, secondo il quale “… i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, a seguito di appositi accordi di reciprocità stipulati tra le amministrazioni interessate, d'intesa con il Ministero degli affari esteri ed il Dipartimento della funzione pubblica, possono essere destinati a prestare temporaneamente servizio presso amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell'Unione europea, degli Stati candidati all'adesione e di altri Stati con cui l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, nonché presso gli organismi dell'Unione europea e le organizzazioni ed enti internazionali cui l'Italia aderisce” . La norma precisa anche che :  il trattamento economico potrà essere a carico delle amministrazioni di provenienza, di quelle di destinazione o essere suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte allo Stato italiano dall'Unione europea o da una organizzazione o ente internazionale, sulla base di quanto espressamente convenuto nei citati accordi di reciprocità;  il personale che presta temporaneo servizio all'estero resta a tutti gli effetti dipendente dell'amministrazione di appartenenza;  l'esperienza maturata all'estero è valutata ai fini dello sviluppo professionale degli interessati. A nostro avviso, il citato art.30bis individua una particolare ipotesi di assegnazione temporanea (comando) e non una aspettativa: se così non fosse, risulterebbe assai difficile conciliare la temporanea sospensione del rapporto di lavoro tipica dell’aspettativa con il possibile permanere dell'obbligazione retributiva e con la precisazione che il personale che presta temporaneo servizio all'estero resta a tutti gli effetti dipendente dell'amministrazione di appartenenza. Particolari ipotesi di aspettativa per servizi all’estero sono invece disciplinate da altre norme di legge che però non sembrano interessare il caso in esame (si veda l’art.22 della L.49/1987 - cooperazione con i paesi in via di sviluppo)

    L'Esperto Risponde
  • Quante ore di permessi brevi hanno dirit...
    Isabella Uda
    isabella.uda@no.camcom.it
    Quante ore di permessi brevi hanno diritto i part-time? In proporzione alla loro percentuale o bisogna differenziare il part-time verticale dall'orizzontale?

    Premesso che il dipendente non ha alcun “diritto” ai permessi brevi (spetta infatti al dirigente valutare se concedere o meno il permesso), deve applicarsi, anche in questo caso, la regola generale scritta nell’art.6, comma 8 del CCNL del 14.9.2000, tenendo presente, però, che i permessi brevi (art.20 CCNL 6.7.1995) sono computati e fruiti ad ore e non a giorni (il che significa che dovranno essere riproporzionati anche nel caso del part - time orizzontale). Pertanto:  al dipendente in part - time orizzontale, potranno essere concessi permessi brevi proporzionati alla durata della sua prestazione; ad esempio, un part - time orizzontale al 50% potrà fruire, al massimo, di 18 ore di permesso annuo (contro le 36 previste per il personale a tempo pieno);  al dipendente in part - time verticale, potrà essere concesso un numero di ore di permesso proporzionato ai giorni di lavoro prestati nell’anno; quindi, un part - time verticale che lavora 3 giorni la settimana (in regime si settimana corta) potrà fruire, al massimo, di 21 ore e 36 minuti di permesso annuo (pari a 3/5 di 36 ore). Si ricordi, inoltre, che quando l’orario di lavoro giornaliero è pari o superiore a 4 ore consecutive, i permessi non possono avere durata superiore alla metà di esso.

    L'Esperto Risponde
  • Si può prendere la giornata intera di pe...
    Cosimo Miccoli
    enrico.miccoli@comune.lecce.it
    Si può prendere la giornata intera di permesso con la legge 104 art. 33 quando vi è il rientro pomeridiano?

    Sì, non c’è assolutamente alcun problema, perché l’art.33 della legge 104/1992 non distingue tra giornate ordinarie e “di lunga” e un giorno di permesso deve sempre essere considerato un giorno di permesso anche quando cade in una giornata destinata al rientro pomeridiano. Il punto è stato chiarito in via generale, con riferimento ad ogni tipologia di assenza, dal Dipartimento della Funzione Pubblica già nella circolare n.8 del 1993, nella quale si legge: “Come già evidenziato in precedenti occasioni, si ritiene opportuno precisare che l'articolazione dell'orario d'obbligo settimanale di lavoro in cinque giornate lavorative costituisce una corretta articolazione dell'orario normale di lavoro, che non determina alcun effetto nei confronti dei vari istituti ad essa connessi. Ciò comporta, pertanto, che eventuali giornate di assenza per qualsiasi causa (malattia, congedi ordinari e straordinari, permessi sindacali, scioperi, ecc.) sono da considerarsi nel loro intero esplicarsi anche se esse vengono a verificarsi in un giorno della settimana stabilito per il rientro pomeridiano per effetto dell'articolazione dell'orario settimanale in cinque giornate lavorative. In sostanza, quindi, in dette eventualità non si deve procedere ad alcun recupero, atteso che trattasi di normali assenze in normali giornate di lavoro.” Questa ricostruzione è confermata anche dalle precise indicazioni fornite dall’Aran nella risposta 795-19H4 (che si riporta in calce) per la particolare ipotesi in cui il lavoratore intenda fruire ad ore dei 3 giorni di permesso mensili previsti dalla L.104/1992, così come consentito dall’art.19 del CCNL del comparto regioni autonomie locali del 6.7.1995 (si veda anche l’informativa INPDAP n.33/2002). 795-19H4. E’ legittima la concessione dei tre giorni di permesso ex art. 33, comma 3, della legge n. 104/92 ed ex art. 19, comma 3 del CCNL, nei giorni in cui viene effettuata la prestazione lunga, nell’ambito del nuovo orario articolato su cinque giorni? In proposito osserviamo che in assoluto né la legge 104/92 e successive modifiche né lo stesso contratto collettivo pongono condizioni alla fruibilità di tali permessi, trattandosi di una disciplina speciale di particolare tutela del lavoratore e della sua famiglia, in considerazione delle finalità sociali perseguite. Eventuali condizioni, connesse anche a valutazioni discrezionali del datore di lavoro, potrebbero infatti vanificare la tutela che il legislatore ha inteso apprestare. Infatti, lo stesso art.19 del CCNL non ha inciso sostanzialmente sulla disciplina prevista dalla L.104/92, ma si è limitato ad introdurre, rispetto alle previsioni legislative, l’ulteriore agevolazione della frazionabilità ad ore dei permessi, proprio per consentire al personale beneficiario una più efficace soddisfazione dell’interesse tutelato. Pertanto, sotto il profilo delle modalità di utilizzo, il dipendente non incontra alcun limite prestabilito, fruendo dei permessi anche nei giorni in cui viene effettuata la prestazione lunga di 9 ore nell’ipotesi di orario articolato su 5 giorni. Sembra utile, peraltro, fornire una lettura di corretta applicazione delle clausole contrattuali nel caso in cui il dipendente intenda fruire nello stesso mese sia di permessi orari che di quelli giornalieri: in tale circostanza si può affermare che per ogni periodo di 6 ore di permesso si debba computare la corrispondente riduzione di una giornata di permesso e che quindi coerentemente solo un residuo di ore non inferiore a sei può comportare la fruizione di un intero giorno di permesso (che potrà essere fruito, però, anche in una giornata di 9 ore destinata al rientro pomeridiano).

    L'Esperto Risponde
  • un dipendente dell'Ente è stato eletto q...
    patrizia perrucci
    patrizia.perrucci@br.camcom.it
    un dipendente dell'Ente è stato eletto quale componente del Collegio dei Revisori dei Conti di una organizzazione sindacale rappresentativa nel comparto che ha proceduto a definirla "Carica statutaria nazionale". Si può ritenere che tale carica rientri in quella prevista dall'art. 10 del CCNQ 7/8/98 che testualmente attribuisce la titolarità e flessibilità in tema di permessi sindacali ai "dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o aspettaiva"? o rientra, invece, nei permessi sindacali di cui al comma 1, art.12 del citato CCNQ?

    Premesso che la materia è stata diffusamente chiarita dall’Aran (v. nota n. 4260 del 27 maggio 2004 e risposte a quesiti pubblicate sul sito dell’Agenzia – Sezione Relazioni sindacali), riteniamo utile rappresentare quanto segue. Il CCNQ del 7.8.1998, all’art.10, individua, tra i soggetti che possono utilizzare i permessi di cui all’art.9 dello stesso CCNQ, anche i dirigenti sindacali che siano “componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o aspettativa”. Si tratta, come precisato dall’Aran, dei “ … componenti dei comitati direttivi previsti, a tutti i livelli territoriali, dagli statuti delle Confederazioni e Organizzazioni sindacali rappresentative che non sono in distacco o aspettativa sindacale”. In questo caso, il permesso è riconosciuto alle sole organizzazioni e confederazioni sindacali rappresentative nel comparto ed incide sempre e soltanto sul monte ore di cui all’art.9, che è quello di amministrazione; inoltre, il permesso prescinde dalla convocazione di una specifica riunione di detti organismi, ma spetta al dirigente sindacale per il semplice fatto che ne è componente. Lo stesso CCNQ, all’art.11 (e non all’art.12, comma 1, come indicato nella vostra e-mail), disciplina ulteriori permessi, la cui fruizione (v. nota Aran citata) “… è esclusivamente riservata ai dipendenti/dirigenti sindacali in servizio … che siano componenti degli organismi direttivi statutari (nazionali, regionali, provinciali e territoriali) delle Confederazioni ed Organizzazioni sindacali di categoria che ne hanno titolo … ed è legata alla circostanza della convocazione della riunione dei predetti organismi. …. E' responsabilità dell'Organizzazione e della Confederazione sindacale di appartenenza del dirigente sindacale il corretto utilizzo dei permessi e la indicazione della precisa causale per cui se ne chiede la fruizione. Alle stessa compete, inoltre, il dovere del preavviso secondo la normativa di comparto vigente e le modalità, all'uopo concordate, in sede locale.” E’ di tutta evidenza che si tratta di una ipotesi affine a quella sopra esaminata e non v’è dubbio che, in determinate circostanze, la stessa organizzazione potrebbe indifferentemente utilizzare i permessi degli artt.9 e 10 o quelli in esame. Tuttavia, i permessi dell’art.11 incidono sullo specifico monte ore nazionale e non su quello di amministrazione e le Confederazioni che ne hanno titolo possono utilizzarli per le proprie Organizzazioni di categoria anche nei comparti ove queste non sono rappresentative. Inoltre, i permessi dell’art.11 spettano solo se è stata convocata una specifica riunione degli organismi direttivi statutari della OO.SS. interessata. In conclusione, se il permesso non è legato ad una specifica convocazione degli organismi direttivi statutari non potrà mai trovare applicazione la previsione dell’art.11; potranno essere applicati, se del caso, i soli artt.9 e 10. Il fatto che sia applicabile l’art.11, invece, non esclude che siano applicabili anche gli artt.9 e 10: quando vi sia concorrenza tra le due previsioni (perché a chiedere il permesso è una organizzazione sindacale rappresentativa nel comparto che vuole far partecipare il suo dirigente ad una specifica riunione dell’organismo direttivo di cui è componente) è la stessa organizzazione sindacale che ne è titolare a dover specificare se il permesso deve essere imputato al monte ore di amministrazione (artt.9 e 10) o all’art.11. In caso di dubbi, potete chiedere una integrazione della richiesta alla predetta OO.SS. Per ulteriori approfondimenti, si rinvia alla più volte citata nota dell’Aran.

    L'Esperto Risponde
  • Dopo una assenza per malattia di n. 18+...
    patrizia meschiari
    patrizia.meschiari@mo.camcom.it
    Dopo una assenza per malattia di n. 18+18 mesi non retribuiti (art.21comma 2 del ccnl 6-7-95) al rientro come si conteggiano le nuove assenze per malattia ?

    Riteniamo di poter condividere, in materia, l'orientamento espresso dall'Aran nella prima parte della risposta 795-21E4 (pubblicata sul sito dell'agenzia). In sostanza, se il lavoratore riprende regolarmente servizio subito dopo lo scadere dei 18 mesi di assenza non retribuita e, dopo un certo periodo di tempo, si assenta nuovamente per malattia, dovrà essere trattato come tutti gli altri dipendenti: l'ente dovrà calcolare a ritroso le assenze per malattia effettuate nel triennio precedente l'ultimo episodio morboso (senza che abbia alcuna rilevanza il fatto che in tale periodo siano comprese anche le assenze non retribuite di cui all'art.21, comma 2 del CCNL del 6.7.1995 e successive modifiche) sia al fine di stabilire se il lavoratore abbia o meno superato il periodo di conservazione del posto (18 mesi nel triennio) sia al fine di stabilire il trattamento economico dell'assenza (art.21 citato, comma 7). Attenzione, invece, a non rinunciare per fatti concludenti alla facoltà di recesso per superamento del periodo di comporto: in tal caso, infatti, come chiarito dall'Aran, si avrebbe un vero e proprio azzeramento di tutte le precedenti assenze per malattia e l'inizio di un periodo di comporto del tutto nuovo.

    L'Esperto Risponde
  • E' possibile differire, per esigenze di ...
    mariangela palumbo
    mariangela.palumbo@istruzione.umbria.it
    E' possibile differire, per esigenze di servizio, la fruizione di un periodo di assenza per terapie ad un dipendente con infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio?

    La formulazione del quesito può essere fuorviante: infatti, il vero problema è capire se sussistono o meno i presupposti per la fruizione delle cure termali al di fuori del periodo feriale; se sì, non riteniamo possibile il differimento delle cure termali per esigenze di servizio, perché l’assenza è del tutto assimilabile alla malattia e c’è un certificato medico che attesta che le cure non possono essere differite; se, invece, si tratta di cure effettuate in periodo feriale (e quindi differibili per definizione) valgono le regole sulle ferie contenute nel CCNL applicabile. Nota: per una efficace sintesi della disciplina vigente in materia di cure termali si veda la risposta 795-21S2 pubblicata sul sito dell’Aran – Sezione Enti Locali; si noti che, in assenza di diverse espresse indicazioni normative, le regole “autorizzatorie” generali si applicano in ogni caso (si vedano, oltre alla risposta citata, anche le sentenze allegate).

    L'Esperto Risponde
  • Per la concessione di un permesso straor...
    simone ciucchi
    simone.ciucchi@gr.camcom.it
    Per la concessione di un permesso straordinario retribuito per la frequentazione di un corso universitario della durata di 4 mesi, occorre riproporzionare il limite massimo di 150 ore annuali sulla base della durata del corso?

    Riteniamo di no, perché nessuna clausola del CCNL prevede espressamente (o autorizza implicitamente) un simile riproporzionamento: non a caso, nel testo contrattuale (v. art.15 CCNL 14.9.2000 e successive modifiche ed integrazioni) il limite delle 150 ore annue è riferito all’anno solare e non alla durata del corso di studi.

    L'Esperto Risponde
  • Il dipendente che,in presenza delle cond...
    rita bevacqua
    rita.bevacqua@cz.camcom.it
    Il dipendente che,in presenza delle condizioni richieste dal'art.16,comma 5 della lege 412/91, cioè certificazione del medico specialista dell'unità sanitaria locale,ha ancora a disposizione giorni di congedo ordinario, ha diritto alla malattia o deve utilizzare per il trattamento le ferie?

    La disciplina vigente in tema di cure termali è stata efficacemente riassunta dall’Aran nelle due risposte che si riportano qui di seguito, senz’altro utili anche per la soluzione del vostro problema (che non è solo quello di verificare se il lavoratore abbia ancora giorni di ferie a disposizione, ma, innanzitutto, quello di stabilire se la patologia rientra tra quelle per le quali è possibile fruire delle cure termali al di fuori delle ferie, cosa che, in presenza di tutti i prescritti requisiti, obbliga il datore di lavoro ad imputare l’assenza a malattia). 795-21S1. Qual è la disciplina di riferimento in materia di cure termali ? Riteniamo necessario precisare in via preliminare che il quesito, poiché attiene a problematiche non direttamente riconducibili all’applicazione di clausole contrattuali, dovrebbe essere riproposto direttamente al Dipartimento della Funzione Pubblica, cui istituzionalmente competono poteri di indirizzo e coordinamento in materia di interpretazione di disposizioni legislative concernenti il rapporto di lavoro pubblico. Tuttavia, nell’ambito di una proficua collaborazione con le amministrazioni rappresentate, può essere utile esporre ugualmente la nostra opinione in materia, anche se priva di valenza interpretativa “ufficiale”, che può così riassumersi: a) la materia delle cure termali relativamente al lavoro pubblico, come quello privato, trova la sua regolamentazione fondamentale ancora nell’art.13 della L.n.638/1983 che riconosce al dipendente la possibilità di fruire di un massimo di 15 giorni annui per cure termali; b) essendo venuto meno l’istituto del congedo straordinario i giorni di fruizione delle cure termali sono sempre imputati alle assenze per malattia e, conseguentemente, rientrano nel computo del periodo massimo di conservazione del posto di cui all’art.21 del CCNL del 6.7.1995; tale regola trova applicazione nei confronti di tutti i lavoratori e non solo nei confronti di quelli ai quali sia stata riconosciuta la causa di servizio; c) in proposito trova applicazione l’art.16 della legge n.412/1991 secondo il quale “… le prestazioni idrotermali possono essere fruite dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, anche al di fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali, esclusivamente per la terapia o la riabilitazione relative ad affezioni o stati patologici per la cui risoluzione sia giudicato determinante, anche in associazione con altri mezzi di cura, un tempestivo trattamento termale motivatamente prescritto da un medico specialista dell’unità sanitaria locale ovvero… “ ; occorre,inoltre, tenere presente che, in base all’art.13, comma 6, della legge n.638/1983, i congedi straordinari, le aspettative per infermità ed i permessi per malattia, non possono essere concessi per cure elioterapiche, climatiche e psammoterapiche salvo che non si tratti di invalidi per causa di guerra, di servizio e del lavoro, ai ciechi, ai sordomuti agli invalidi civili superiori ai due terzi. In tal senso, dispone anche la previsione dell’art.22 della legge n.724/1994 che riconosce il diritto a fruire delle cure elioterapiche, climatiche e psammoterapiche al solo personale mutilato o invalido di guerra e per servizio; 795-21S2. Qual è il regime delle cure elioterapiche richieste dal dipendente invalido per causa di servizio ? In particolare, devono essere effettuate in congedo straordinario ? Si applica il limite massimo dei 15 giorni di assenza di cui all’art.13 della L. 638/1983? • l’istituto del congedo straordinario è stato definitivamente superato fin dal CCNL del 6.7.1995 (art.47, comma 1, lettera -s-); analoga sorte è toccata anche all’istituto dell’aspettativa per infermità; • ciò ha determinato che la fruizione delle cure termali (elioterapiche, climatiche e psammoterapiche) da parte di tutti i pubblici dipendenti, compresi i mutilati e gli invalidi di guerra e per servizio, soggiace ora alle medesime regole legislative previste per i lavoratori privati, sia per ciò che attiene alle patologie che danno titolo alle stesse sia per ciò che attiene alle specifiche procedure da seguire e le certificazioni da esibire; • tale disciplina di riferimento, alla quale rinviamo per tutti gli aspetti di dettaglio, è rappresentata esclusivamente dalle seguenti fonti legislative e regolamentari: art.13 DL 463/1983, convertito nella legge 638/1983, come modificato ed integrato dall'art.16, commi 4, 5 e 6, della L. 30/12/1991, n. 412; art. 4 L. 323/2000; DD.MM del 22.3.2001, del 15.12.1994 e del 12.8.1992; • il principale elemento di novità, rispetto al precedente regime pubblicistico, è rappresentato dal fatto che i giorni di fruizione delle predette cure, nei limiti in cui è consentito effettuarle al di fuori delle ferie, devono essere necessariamente imputati alle assenze per malattia di cui agli artt.21 o, eventualmente, 22 del CCNL del 6.7.1995, in quanto riconducibili comunque allo stato di salute del dipendente. Naturalmente, sarà possibile fare riferimento all’art.22 del CCNL del 6.7.1995 solo per le cure espressamente prescritte in relazione all’infortunio o alla specifica malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio; • di norma, le cure termali devono essere effettuate nell'ambito del periodo feriale spettante a ciascun lavoratore. Anche l'art.16, comma 5, della legge n. 412/1991 ha confermato, indirettamente, tale regola generale, prevedendo le condizioni tassative che, eccezionalmente, consentono al lavoratore di assentarsi per fruire delle cure termali anche al di fuori del periodo di ferie; • per il lavoratore che, solo in presenza di dette condizioni, effettua le cure termali al di fuori delle ferie, l’assenza dal servizio, da imputare a malattia, non può mai superare i 15 giorni all'anno (art.13 L.638/1983). Inoltre, al fine di evitare forme di abuso, l'art.13, comma 5 della legge n. 638/1983 stabilisce che tra i periodi di effettuazione delle cure e delle ferie deve intercorrere un periodo di almeno 15 giorni. Secondo la giurisprudenza, il limite dei 15 giorni vale anche per gli invalidi per causa di servizio (C.d.S., Sez. VI, sentenza n. 197 del 16.2.1995; TAR Liguria – Genova - sentenza n. 677 del 13.11.1990); inoltre, la previsione di un necessario intervallo di 15 giorni tra cure termali e ferie può non trovare applicazione quando la richiesta di fruizione delle prime intervenga successivamente al godimento delle ferie e le deroga può giustificarsi sulla base dei caratteri di indilazionabilità e imprevedibilità della terapia (Cass. 22 gennaio 1992, n. 700). La giurisprudenza di merito (Pret. Taranto 16 ottobre 1990, n. 459) ha ritenuto, infine, che se la necessità di sottoporsi a cure termali sorge quando mancano meno di 15 giorni rispetto alla fruizione delle ferie, queste devono essere posticipate; viene ipotizzato anche un differimento delle cure termali in relazione alla data di conclusione delle ferie, purché nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge in proposito e cioè 30 giorni dalla prescrizione medica. • non possono essere fruite in periodo extra feriale, secondo le modalità descritte:  le cure meramente preventive, finalizzate ad impedire l'insorgenza di malattie nuove, dato che esse non sono in alcun modo previste dalla disciplina legale; in tale esclusione la Corte costituzionale con ordinanza n. 459 del 16 ottobre 1990 ha escluso che possa ravvisarsi una lesione di principi costituzionali;  le cure elioterapiche, climatiche e psammoterapiche, in virtù dell'espressa previsione dell'art.13, comma 6 della legge n. 638/1983, salvo che le cure stesse non siano richieste dai seguenti lavoratori: invalidi civili con percentuale superiore ai due terzi, ciechi, invalidi per causa dì guerra, di servizio e del lavoro. Restano fermi, naturalmente, anche per questi lavoratori, l’imputazione dell’assenza a malattia e le altre previsioni delle norme richiamate, compreso il limite dei 15 giorni; il punto è stato espressamente chiarito, già nel precedente regime pubblicistico, dalla citata sentenza del C.d.S Sez. VI n.197 del 16.2.1995 secondo la quale le assenze “… per cure idrotermali, elioterapiche, climatiche e psammoterapiche, non possono superare il periodo quindici giorni l’anno anche nel caso che il richiedente sia invalido”. • la fruizione delle cure termali deve, come detto, iniziare entro il termine massimo indicato dal medico specialista e comunque non oltre 30 giorni dalla data della prescrizione medica.

    L'Esperto Risponde
  • In riferimento all'art.1 L.69/1992 si ri...
    LUCA BAVASSANO
    luca.bavassano@at.camcom.it
    In riferimento all'art.1 L.69/1992 si richiede se l'ente sia tenuto ad offrire ai dipendenti l'opzione fra riposo compensativo e quota di retribuzione mensile anche relativamente all'attività prestata in occasione di operazioni elettorali svoltesi nella giornata di domenica (riposo settimanale), ovvero se ciò valga unicamente per la giornata del sabato. In caso affermativo deve essere corrisposto unicamente 1/26 della retribuzione mensile senza maggiorazioni? In caso di riposo compensativo deve essere corrisposto il compenso aggiuntivo di cui all'art.24 CCNL 14/9/2000 come modificato dall'art.15 CCNL 5/10/2001? Distinti saluti

    Secondo la giurisprudenza “i lavoratori che adempiono funzioni pubbliche presso i seggi elettorali … hanno diritto - ai sensi dell'art.119 D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361, così come modificato dall'art.11 della l. 21 marzo 1990 n. 53, e della l. 29 gennaio 1992 n. 69 - ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni e ad una giornata di riposo compensativo per la giornata di domenica, da accordarsi, in linea di massima, immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di scrutinio; per la giornata di sabato i medesimi lavoratori possono scegliere o il pagamento di una quota aggiuntiva della retribuzione normalmente percepita oppure una giornata di riposo compensativo” (Pretura Lucca, 23 gennaio 1996). Si tratta di una logica conseguenza di quanto affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza 13 dicembre 1991, n. 452, che ha dichiarato non fondata - in riferimento agli art.3 e 52 cost. - la questione di legittimità costituzionale del predetto art.119 e successive modifiche “… nella parte in cui precluderebbe al lavoratore il recupero della domenica impegnata presso gli uffici elettorali, in quanto tali norme vanno interpretate nel senso che il lavoratore ha diritto al recupero immediato del riposo settimanale di cui non ha potuto usufruire.” Quanto all’applicazione della maggiorazione prevista dall’art.24, comma 1 del CCNL del 14.9.2000 e successive modifiche, siamo del parere che essa non debba essere corrisposta in quanto detta previsione è applicabile solo quando la mancata fruizione del riposo settimanale sia dipesa da “particolari esigenze di servizio” (e quindi dalla richiesta del datore di lavoro).

    L'Esperto Risponde
  • in merito alla frazionabilità del conged...
    cristina donnari
    cristina.donnari@pg.camcom.it
    in merito alla frazionabilità del congedo parentale: premesso che il nostro orario di lavoro è distribuito su 5 giorni dalle 8 alle 14 con due rientri pomeridiani, ci è stato richiesto di poter usufruire del congedo parentale retribuito al 30% nei giorni di martedì e giovedì (giornate a 9 ore). E' possibile questa articolazione? la retribuzione da corrispondere è comunque ridotta solo per 2 giorni a settimana (2/26 al 30%) indipendentemente dal fatto che sono due giornate a 9 ore?

    La lavoratrice è libera di frazionare a suo piacimento il congedo parentale (sempre che non pretenda di frazionarlo ad ore), purché siano rispettati i termini di preavviso indicati nell’art.17, commi 8 e 9 del CCNL del 14.9.2000. Si tratta di un vero e proprio diritto potestativo, a fronte del quale l’amministrazione è in una situazione di soggezione: qualsiasi “ostacolo” all’esercizio di questo diritto si configurerebbe come un abuso (punito con la sanzione indicata dall’art.38 del D.Lgs.151/2001). Pertanto, nulla vieta che la lavoratrice si assenti a titolo di congedo parentale nelle sole giornate lunghe (9 ore) e, in tal caso, non ha alcun rilievo il fatto che in quella giornata la dipendente sarebbe tenuta ad effettuare 9 ore di prestazione anziché 6 (si tratta, comunque, di un giorno di assenza, come chiarito anche dal Dipartimento della Funzione Pubblica, con circolare n. 8 del 1993: "… l'articolazione dell'orario d'obbligo settimanale di lavoro in cinque giornate lavorative costituisce una corretta articolazione dell'orario normale di lavoro, che non determina alcun effetto nei confronti dei vari istituti ad essa connessi. Ciò comporta, pertanto, che eventuali giornate di assenza per qualsiasi causa .... sono da considerarsi nel loro intero esplicarsi anche se esse vengono a verificarsi in un giorno della settimana stabilito per il rientro pomeridiano... . In sostanza, quindi, in dette eventualità non si deve procedere ad alcun recupero, atteso che trattasi di normali assenze in normali giorni di lavoro"). Quanto al calcolo della retribuzione da corrispondere nel mese, il procedimento da seguire, in caso di congedo al 30% della retribuzione, è il seguente: a) determinazione della retribuzione giornaliera (retribuzione mensile divisa per 26, ai sensi dell'art.52, comma 4, del CCNL del 14.9.2000 e successive modifiche); b) calcolo della retribuzione corrispondente al totale dei giorni di congedo fruiti nel mese, cioè il valore della lettera a) moltiplicato per i giorni di congedo; c) quantificazione del 30% del valore di cui alla precedente lettera b); d) calcolo del trattamento complessivo mensile (per i periodi lavorati e di congedo parentale): retribuzione mensile meno valore di cui alla lettera b) più valore della lettera c). Questo procedimento trova espressa conferma anche nella risposta 900-17E8 pubblicata sul sito dell’Aran.

    L'Esperto Risponde
  • Si presenta il caso di una dipendente a...
    anna maria zanoni
    anna.zanoni@re.camcom.it
    Si presenta il caso di una dipendente avente diritto ai benefici dell'art. 33 co. 6 della L. 104/92, la quale chiede di poter beneficiare dell'art. 3 co. 2 consistente in due ore di permesso giornaliero retribuito avente un orario corrispondente o superiore a 6 ore. Poichè le due ore di permesso risultano pari a 10 ore settimanali (due ore al giorno per 5 gg.) è possibile gestirle nel senso di poterle sommare, al fine di assentarsi nei due rientri pomeridiani obbligatori di 4 ore cadauno per un totale di 8 ore e in una sola giornata effettuare le rimanenti due ore di riduzione previste. Si ringrazia per l'attenzione prestata.

    Nei termini in cui è stata prospettata, la richiesta della vostra dipendente non può essere accolta. Infatti, l’art.33 della legge 104/1992 e successive modifiche consente solo due alternative: fruire dei permessi giornalieri (3 giorni al mese – comma 3) o dei permessi orari (2 ore al giorno – comma 2). La legge, nel testo attuale, non consente né il cumulo di questi due benefici, alternativi tra loro, né la fruizione, in ciascuna giornata, di un numero di ore di permesso superiore a 2 (come pure non è consentito lo spostamento dei permessi non fruiti in un mese al mese successivo). L’unica possibilità, per venire in qualche modo incontro alle esigenze della lavoratrice, è quello di avvalersi della facoltà prevista dall’art.19, comma 6 del CCNL del 6.7.1995: fruire ad ore dei 3 giorni di permesso giornaliero previsti dall’art.33, comma 3 della legge 104/1992, nel limite di 18 ore mensili; in questo caso, fermo restando il limite delle 18 ore, la dipendente potrà fruire anche di 4 ore continuative di permesso. Per ulteriori approfondimenti, consigliamo di consultare l’informativa Inpdap n.33 del 9.12.2002.

    L'Esperto Risponde
  • Nel prossimo mese di giugno un dipendent...
    Laura Blasio
    blasio@mi.camcom.it
    Nel prossimo mese di giugno un dipendente concluderà l'ulteriore periodo di assenza non retribuito, di cui all'art. 21 comma 2, CCNL 6/7/'95 concesso a seguito dell'esito della visita medica collegiale nella quale era stato accertato che la sua patologia giustificava un periodo di assenza di lunga durata e l'insussistenza di condizioni di assoluta e permanente inidoneità a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. E' possibile far seguire al predetto periodo di assenza - senza soluzione di continuità - un periodo di aspettativa non retribuita ai sensi dell'art. 11 del CCNL dell 14/9/2000? E il congedo non retribuito di anni 2 previsto dall'art. 4 della L. 53/00 e dal successivo Regolamento di attuazione (Decreto 21/7/2000 n. 278) ? Si ringrazia dell'attenzione, cordiali saluti Laura Blasio

    Il congedo di due anni previsto dall’art.4 della L.53/2000 e dal DM 278/2000 non può essere concesso in relazione allo stato di malattia del richiedente; lo si desume, inequivocabilmente, oltre che dal tenore letterale del citato art.4, anche dall’art.2, comma 1 lettera c) del DM 278 che prevede il congedo per “le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo” (concetto ribadito anche nella successiva lettera d). Ciò premesso, nessuna norma vieta espressamente di far seguire al periodo di assenza di cui all’art.21, comma 2 del CCNL del 6.7.1995 un periodo di aspettativa per motivi personali o, ricorrendone i presupposti (e quindi escluso il caso già esaminato della malattia del richiedente), il congedo previsto dall’art.4 della L.53/2000; tuttavia, stando ad una ben nota lettura dell’Aran (si vedano le risposte del paragrafo 900-14A pubblicate sul sito dell’Agenzia), un divieto implicito potrebbe rinvenirsi nell’art.14 del CCNL del 14.9.2000, riferibile non solo al cumulo delle aspettative propriamente dette, ma anche a tutti i casi analoghi, fatte salve le eccezioni espressamente indicate (e sul fatto che l’assenza prevista dall’art.21, comma 2 del CCNL del 6.7.1995 sia del tutto analoga ad una aspettativa senza assegni crediamo non possano esservi dubbi). In ogni caso, è bene evidenziare che la concessione di un periodo di aspettativa per motivi personali o del congedo previsto dall’art.4 della L.53/2000 allo scadere del periodo di assenza di cui all’art.21, comma 2 del CCNL del 6.7.1995 potrebbe essere valutato dal giudice come rinuncia per fatti concludenti alla facoltà di recesso per superamento del periodo massimo di conservazione del posto previsto in caso di malattia (visto che in entrambi i casi si tratta di assenze che il datore di lavoro può rifiutare per ragioni organizzative), con la conseguenza che se al termine dell’aspettativa il dipendente dovesse riprendere servizio e poi ammalarsi di nuovo si aprirebbe un nuovo periodo di comporto con l’azzeramento di tutte le assenze per malattia effettuate in precedenza. Pertanto, se l’Ente, alla scadenza del periodo di assenza ex art.21, comma 2, del CCNL del 6.7.1995, è intenzionato a recedere dal rapporto di lavoro, è necessario che lo faccia tempestivamente

    L'Esperto Risponde
  • A quale istituto bisogna fare riferiment...
    Simone Ciucchi
    simone.ciucchi@gr.camcom.it
    A quale istituto bisogna fare riferimento per giustificare l'assenza del dipendente chiamato a comparire in un processo civile nel caso in cui la convocazione sia legata a fatti personali e non a questioni di servizio, laddove non residuino ferie, permessi a recupero o permessi particolari per motivi familiari e/o personali ex art. 19 del CCNL del 6 luglio 1995?

    Se il dipendente deve comparire in un processo civile in relazione a fatti personali e non a questioni di servizio, l’assenza deve normalmente essere imputata a ferie, riposi ex art.18, comma 6 del CCNL del 6.7.1995, permessi a recupero o permessi particolari per motivi personali ex art.19 del CCNL del 6 luglio 1995; se però il dipendente ha già esaurito tutte queste possibilità, anche se sembra strano visto che siamo solo agli inizi di marzo, non resta che utilizzare un giorno di aspettativa non retribuita per motivi personali ex art.11 del CCNL del 14.9.2000 o utilizzare, a titolo di riposo compensativo, eventuali ore di lavoro straordinario già effettuate.

    L'Esperto Risponde
  • Si chiede se deve essere attribuito il b...
    Alberto Giarelli
    alberto.giarelli@sp.camcom.it
    Si chiede se deve essere attribuito il buono pasto per la giornata in cui un dipendente svolge attività sindacale tramite permesso sindacale retribuito - art. 11 CCNQ 07/08/1998

    L'art.46, comma 2 del CCNL del 14.9.2000, stabilisce espressamente che "i lavoratori hanno titolo, nel rispetto della specifica disciplina sull’orario adottata dall’ente, ad un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata nella quale siano soddisfatte le condizioni di cui all’art.45, comma 2" dello stesso CCNL; secondo quest’ultima disposizione è necessario che i dipendenti "… prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti. La medesima disciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario o per recupero. Il pasto va consumato al di fuori dell’orario di servizio". Dal tenore delle richiamate disposizioni contrattuali e, in particolare, dall'espresso riferimento contenuto nell'art.46, comma 2 ad “ogni giornata effettivamente lavorata”, riteniamo si debba escludere la possibilità di erogare buoni pasto al personale assente per permesso sindacale retribuito. In tal senso è anche il parere dell'Aran (si veda la risposta 900-46C3 su sito dell'Agenzia).

    L'Esperto Risponde
  • La lavoratrice madre il cui figlio appen...
    calvo loredana
    l.calvo@to.camcom.it
    La lavoratrice madre il cui figlio appena nato venga ricoverato in ospedale, può fruire - per il periodo di ricovero - della malattia figlio e posticipare l'inizio della maternità obbligatoria post partum al rientro a casa del bambino?

    Crediamo che quanto ipotizzato dalla lavoratrice non sia praticabile. Infatti:  la fruizione del congedo per malattia bambino, come quella del congedo parentale, presuppone, a nostro avviso, che la lavoratrice abbia già fruito del congedo di maternità;  inoltre, il congedo di maternità post - partum è un diritto sostanzialmente indisponibile: le uniche forme di flessibilità consentite sono solo quelle espressamente previste dall'art.20 del D.Lgs.151/2001 (che però non sembra riguardare il caso in esame) e dall'art.17, comma 3 del CCNL del 14.9.2000 (sul quale, peraltro, si potrebbe anche avanzare qualche sospetto di nullità per contrasto con norme imperative di legge). Quest'ultima previsione si applica solo in caso di parto prematuro e la lavoratrice che intenda beneficiarne deve presentare apposita certificazione medica, analoga a quella prevista dall'art.20 del D.Lgs.151/2001 (non è prevista espressamente dal CCNL ma è una garanzia per l'ente), ed apposita istanza contenente l'indicazione del giorno dal quale intende sospendere il congedo di maternità post - partum (iniziato automaticamente subito dopo il parto); dalla stessa data e fino al rientro a casa del figlio la lavoratrice deve riprendere il servizio e non può assentarsi a titolo di malattia bambino visto che il presupposto per il differimento del congedo post - partum e il rientro in servizio è dato proprio dal fatto che il bambino ha necessità di un periodo di degenza in ospedale. In altri termini, o la lavoratrice, ricorrendone le condizioni, si avvale della particolare forma di flessibilità indicata dal CCNL e torna a lavorare fino al rientro a casa del figlio, oppure fruisce dell'ordinario congedo di maternità post - partum. Nulla vieta, peraltro, che la lavoratrice che abbia ripreso il servizio ai sensi del citato art.17, comma 3 possa fruire di altre tipologie di assenza che non hanno nulla a che vedere con la maternità e con la degenza ospedaliera del figlio.

    L'Esperto Risponde
  • caso: in un giorno di presenza in serviz...
    anna taglioni
    a.taglioni@politicheagricole.it
    caso: in un giorno di presenza in servizio il dipendente, che ha già effettuato due ore di lavoro, viene chiamato telefonicamente dall'asilo nido del figlio (di cui è unico genitore) per malattia del bambino. Il dipendente lascia la sede di servizio con un permesso ai sensi dell'arttivolo 18, comma 2, usufruito in frazione oraria (7 ore di permesso)e presenta, successivamente, un certificato del pediatra che attesta che il bambino in quel giorno è malato. quesito: il giorno suddetto può, in analogia a quanto previsto per la malattia del dipendente, essere considerato quale giorno di congedo paarentale per malattia del figlio a tutti gli effetti, evitando di computare le 7 ore nei permessi ai sensi dell'articolo 18? le ore lavorate possono rientrare nell'istituto del recupero compensativo?

    Crediamo che non vi siano particolari problemi a mutare il titolo dell'assenza da "permesso retribuito per particolari motivi" (art.18, comma 2 CCNL del 16.5.1995 come integrato dall'art.34, comma 1 del CCNL del 16.2.1999) in "congedo per malattia del figlio" (art.47 D.Lgs.151/2001). Non è tuttavia possibile, a nostro avviso, prescindere dalla realtà dei fatti e comportarsi come se il dipendente fosse stato assente per l'intera giornata; in altri termini, il congedo ex art.47 del D.Lgs.151/2001 è senz'altro idoneo a giustificare l'assenza, ma secondo il suo effettivo svolgimento (nel vostro caso, parte della giornata); conseguentemente, dovrà risultare che il debito orario giornaliero è stato in parte coperto dalle due ore di lavoro effettivamente prestate e in parte dal congedo malattia del figlio, senza diritto al recupero di inesistenti eccedenze orarie. Ai soli fini del calcolo dei residui giorni di congedo a retribuzione intera (v. art.10 del CCNL del 16.5.2001), sarà, invece, come se il lavoratore avesse fruito di una intera giornata di assenza, visto che la lettera della clausola contrattuale si riferisce sempre a "giorni" di assenza.

    L'Esperto Risponde
  • Questa Camera di commercio ha assunto un...
    loredana calvo
    l.calvo@to.camcom.it
    Questa Camera di commercio ha assunto un dipendente a tempo determinato con contratto a scadenza il 16 novembre 2005. Nel frattempo la dipendente assunta a tempo determinato ha ricevuto in adozione un bambino ed è stata collocata in maternità obbligatoria con scadenza febbraio 2007. In sostituzione di tale tempo determinato ne è stato assunto un altro. Secondo me la scadenza del contratto di tale secondo dipendente a tempo determinato è il 16 novembre a nulla rilevando il fatto che al primo dipendente a tempo determinato verrà corrisposta la maternità fino a febbraio. Gli uffici però mi chiedono di poter prorogare il contratto del secondo tempo determinato fino alla scadenza della maternità del primo. Come devo comportarmi?

    Crediamo che per la soluzione del vostro problema sia sufficiente sgombrare il campo da un equivoco purtroppo molto frequente: la particolare garanzia prevista dall'art.24 del D.Lgs.151/2001 riguarda la sola conservazione del trattamento economico, che deve essere corrisposto alla lavoratrice anche per il periodo di interdizione obbligatoria successivo alla scadenza del contratto a termine; la norma non comporta, invece, l'automatica proroga del rapporto di lavoro a tempo determinato, la cui scadenza rimane quella fissata nel contratto stesso. Quanto all'eventuale proroga del contratto a tempo determinato della seconda lavoratrice, evidenziamo, però, che essa non deve essere necessariamente collegata alla scadenza del primo rapporto; infatti, l'art.4 del D.Lgs.368/2001, si limita a stabilire che la proroga è ammessa una sola volta, con il consenso del lavoratore, purché:  il contratto iniziale abbia durata inferiore a tre anni;  si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato;  sussistano "ragioni oggettive", espressione talmente ampia da comprendere qualunque esigenza tecnica, produttiva organizzativa o sostitutiva che renda ragionevole e non arbitraria la proroga del rapporto, anche se diversa da quella che ha determinato l'assunzione a termine (quel che conta è che la proroga si riferisca alla stessa attività lavorativa). Oltre a questo, naturalmente, è anche necessario che la proroga risulti compatibile con i vincoli della finanziaria (v. art.1, comma 116 L.311/32004)

    L'Esperto Risponde
  • Secondo l'ARAN (vedasi risposta a quesit...
    Valentino Casarini
    valentino.casarini@comune.campogalliano.mo.it
    Secondo l'ARAN (vedasi risposta a quesito F34, autonomie locali) in caso di adozione contemporanea di due minori stranieri, ove per uno dei figli la lavoratrice non abbia richiesto la fruizione del congedo di maternità (il corrispondente dell'astensione obbligatoria post-partum), questo potrebbe essere richiesto dal lavoratore ai sensi dell'articolo art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001. Ammessa tale interpretazione, se la madre chiede il congedo di maternità per entrambi i figli (il padre non chiede alcunché) la durata di detto congedo raddoppia? In caso di risposta negativa, per la lavoratrice, qual è la differenza sul piano pratico fra il chiedere il congedo di maternità per uno solo o per entrambi i figli?

    Senza entrare nel merito del parere dell'Aran, crediamo che per la soluzione del vostro problema (relativo alla contemporanea adozione di due minori stranieri con congedo di maternità richiesto dalla sola madre per entrambi i figli) si debba muovere da alcune considerazioni di ordine generale:  non v'è dubbio che la madre naturale abbia diritto al congedo di maternità post - partum per ogni parto;  in caso di parto plurimo, però, il congedo di maternità post - partum è unico (per la semplice ragione che il congedo decorre dalla nascita); il punto è confermato espressamente anche dal messaggio Inps n.569 del 27.6.2001;  in caso di adozione, il legislatore equipara il momento di ingresso in famiglia del minore adottato ad una sorta di nascita legale; è sempre a tale momento che viene riferita la fruizione dei vari istituti a sostegno della maternità (si vedano, oltre agli artt.26, 27, 36 e 37 del D.Lgs.151/2001 anche la sentenza della Corte Costituzionale n.104/2003 e la circolare Inps 33/2004). Pertanto, a nostro modo di vedere, il caso della contemporanea adozione di due minori stranieri che entrano in famiglia nello stesso momento è sostanzialmente equiparabile, per quanto riguarda la fruizione del congedo di maternità (in caso di adozione è consentito solo quello corrispondente al post - partum ) al parto plurimo, per il quale la madre ha diritto ad un solo congedo di maternità (v. già citato messaggio Inps). Il quadro cambia se la data di ingresso in famiglia è diversa per i due minori adottati: in tal caso, se le date di ingresso dei minori sono molto ravvicinate, la madre, chiedendo di fruire del congedo in relazione a ciascuno di essi può far slittare in avanti la data del suo previsto rientro al lavoro (in questo caso i congedi sono due, ma, per un certo periodo coincidono). Altri benefici non ve ne sono (in particolare, non si raddoppia la retribuzione !!). Questa ci pare la soluzione più ragionevole; tuttavia, trattandosi di materia delicata, consigliamo di acquisire anche il parere dei soggetti istituzionalmente competenti (Dipartimento Funzione Pubblica, Ministero del lavoro, Inpdap).

    L'Esperto Risponde
  • La lavoratrice madre in part-time orizzo...
    Laura Blasio
    blasio@mi.camcom.it
    La lavoratrice madre in part-time orizzontale (27 ore settimanali così suddivise: dal lunedì al giovedì 5 ore e mezza, il venerdì 5 ore) con un figlio di 4 anni, che chiede di fruire ad ore del permesso di cui all'art. 33, comma 3, l. n. 104/92, a quante ore mensilmente e quotidianamente ha diritto? Si ringrazia dell'attenzione prestata.

    L'art.19 del CCNL del 6.7.1995 stabilisce che i tre giorni di permesso mensili previsti dall'art.33, comma 3, della L.104/1992 possono essere fruiti anche ad ore, nel limite di 18 ore mensili (in sostanza, la giornata lavorativa è stata convenzionalmente determinata in 6 ore, corrispondenti a 36 ore settimanali su 6 giorni). Sulle modalità applicative di tale ultima disposizione contrattuale nel caso in cui il lavoratore fruisca dei permessi in parte a giorni e in parte ad ore, si vedano l’informativa Inpdap n.33 del 9.12.2002 e la risposta Aran 795-19H4. Per quanto riguarda i lavoratori in part – time orizzontale, non è prevista la possibilità di ridurre i permessi giornalieri ; i giorni di permesso si riducono, invece, in caso di part-time verticale, come precisato anche dall’Inps con circolare n.133 del 17.7.2000 punto 3.2 . Se però il lavoratore in part - time orizzontale decide di fruire dei permessi giornalieri ad ore, è ragionevole ritenere che il numero di ore di permesso fruibili debba ridursi in proporzione alla durata della prestazione lavorativa, perché altrimenti egli avrebbe un vantaggio del tutto ingiustificato; si tratta, del resto, del criterio indicato dall'Inpdap per i permessi orari previsti dal comma 2 del citato articolo 33 (v. informativa Inpdap n. 33 del 9.12.2002); è certamente un'ipotesi diversa da quella in esame (le analogie finiscono qui), ma sembrerebbe assurdo seguire una linea diversa. Nel caso prospettato, 27 ore settimanali corrispondono ad un part-time del 75%; pertanto, la dipendente potrà fruire di 13 ore e 30 minuti di permesso al mese (corrispondenti al 75% di 18), mentre un giorno di permesso, rapportato ad ore, corrisponderà a 4 ore e 30 minuti (13 ore e 30 minuti / 3); quest'ultima notazione è importante perché se la dipendente, nel mese, la prima volta, fruisce di un giorno di permesso, il monte ore residuo sarà pari a 9 ore (corrispondenti a 2 giorni di permesso); se nel mese la prima volta fruisce di 4 ore e 30 minuti, potrà ancora fruire di 2 giorni di permesso o di 9 ore (applicando il criterio suggerito dall’Inpdap nella informativa citata e dall'Aran). Quanto alle modalità di fruizione, spetta alla dipendente scegliere come e quando fruire del permesso (non ci sono altri vincoli particolari, semplicemente perché il CCNL non li prevede e perché, come già chiarito, non è possibile confondere le previsioni dei commi 2 e 3 dell'art.33 della L.104/1992); in questa ipotesi, quel che conta è che non sia superato il tetto mensile spettante (nel vostro caso 13 ore e 30 minuti). Ricordiamo, infine, che i permessi devono essere proporzionalmente ridotti anche in caso di assistenza prestata per periodi inferiori al mese (Inps - circolare n.128 dell’11.7.2003).

    L'Esperto Risponde
  • In base alla sentenza della Corte di cas...
    rita bevacqua
    rita.bevacqua@cz.camcom.it
    In base alla sentenza della Corte di cassazione del 14 dicembre 2000 n.15768,secondo la quale sono illegittime le clausole contrattuali che subordinano l'effetto sospensivo della malattia alla sua durata,deve considerarsi illegittimo e,quindi,disapplicabile,l'art.18 CCNL 6.7.95 c.14?

    In realtà, la sentenza richiamata nel quesito (v. allegato) si limita a precisare che l'art.24 del CCNL per il settore del vetro (il quale dispone testualmente che "la malattia di durata superiore ai 14 giorni consecutivi, regolarmente certificata ai sensi dell'art. 53, sopravvenuta durante il periodo di godimento delle ferie, ne interrompe il decorso") è illegittimo per contrasto con gli art. 2109 c.c. e 36 cost., se interpretato nel senso che qualsiasi tipo di malattia debba superare i 14 giorni consecutivi per interrompere il periodo di ferie. Il CCNL applicabile al personale camerale afferma una cosa ben diversa (e pare assai più ragionevole); in particolare, nello stabilire che solo la malattia superiore a tre giorni (o che abbia dato luogo a ricovero ospedaliero) interrompe le ferie si allinea a un ben noto e consolidato orientamento giurisprudenziale, a proposito del quale alleghiamo una breve nota di commento. In sostanza, a nostro modo di vedere, l'art.18, comma 14 del CCNL del 6.7.1995 è pienamente valido e efficace.

    L'Esperto Risponde
  • In base alla sentenza della corte di Cas...
    rita bevacqua
    rita.bevacqua@cz.camcom.it
    In base alla sentenza della corte di Cassazione del 14 dicembre 2000 n.15768 secondo la quale sono illegittime le clausole contrattuali che subordinano l'effetto sospensivo della malattia alla sua durata,deve considerarsi illegittimo e quindi disapplicabile l'art.18 CCNL 6.7.95 comma 14?

    In realtà, la sentenza richiamata nel quesitosi limita a precisare che l'art.24 del CCNL per il settore del vetro (il quale dispone testualmente che "la malattia di durata superiore ai 14 giorni consecutivi, regolarmente certificata ai sensi dell'art. 53, sopravvenuta durante il periodo di godimento delle ferie, ne interrompe il decorso") è illegittimo per contrasto con gli art. 2109 c.c. e 36 cost., se interpretato nel senso che qualsiasi tipo di malattia debba superare i 14 giorni consecutivi per interrompere il periodo di ferie. Il CCNL applicabile al personale camerale afferma una cosa ben diversa (e pare assai più ragionevole); in particolare, nello stabilire che solo la malattia superiore a tre giorni (o che abbia dato luogo a ricovero ospedaliero) interrompe le ferie si allinea a un ben noto e consolidato orientamento giurisprudenziale, a proposito del quale alleghiamo una brevenota di commento. In sostanza, a nostro modo di vedere, l'art.18, comma 14 del CCNL del 6.7.1995 è pienamente valido e efficace.

    L'Esperto Risponde
  • 1) L'aspettativa non retribuita per esig...
    Valentino Casarini
    valentino.casarini@comune.campogalliano.mo.it
    1) L'aspettativa non retribuita per esigenze personali o di famiglia di cui all'articolo 11 del CCNL 14 settembre 2000 (regioni-enti locali) è utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza? 2) Qualora essa sia richiesta ed ottenuta per l'educazione e l'assistenza dei figli fino al sesto anno di età, può essere oggetto di accredito figurativo dei contributi pensionistici in favore di dipendente destinatario del sistema contributivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335? 3) Per quali assenze, fra quelle accessibili al personale non dirigente degli enti locali, può essere riconosciuta la contribuzione figurativa contemplata dalla succitata norma della legge n. 335 del 1995? Comune di Campogalliano Valentino Casarini

    Per quanto riguarda il primo quesito, i periodi di aspettativa per motivi personali (art.11 CCNL 14.9.2000) non sono in alcun modo retribuiti e non sono utili né ai fini dell'anzianità di servizio né ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza e previdenza. Tuttavia, essi possono essere riscattati, ai fini pensionistici, mediante il versamento della riserva matematica (v. art.5 del D.Lgs.564/1996 e art.13 L.1338/1962; v. anche circolare Inpdap n.9/1997); in alternativa al riscatto, è anche possibile ottenere l'autorizzazione ai versamenti volontari (L.18.2.1983, n.47). Per quanto riguarda gli altri due quesiti, vi consigliamo di rivolgervi direttamente all'Inpdap.

    L'Esperto Risponde
  • Relativamente alla fruizione dei permess...
    Marcella Milo
    marcella.milo@mt.camcom.it
    Relativamente alla fruizione dei permessi L.104/92 art.33 c.3, questa Camera ha operato, nell'anno 2004, la riduzione proporzionale della 13^ mensilità, in base a quanto indicato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, dall'Aran e da codesto destinatario (v. risposta al quesito dell'8.4.2004, stesso argomento). Alla luce del nuovo orientamento dell'8.3.2005, diametralmente opposto al precedente, dello stesso Dipartimento F.P., secondo il quale i permessi di che trattasi sono invece utili ai fini della 13^ mensilità, si vuole conoscere se tale orientamento deve considerarsi con effetto retroattivo e, quindi, se questo Ente dovrà procedere alla restituzione delle somme decurtate. In caso affermativo, dovranno essere corrisposti anche gli interessi e/o rivalutazione monetaria, da quando?

    Suggeriamo di formulare il quesito direttamente al Dipartimento della Funzione Pubblica, anche perché, per quanto ci riguarda, non risulta perfettamente chiara la correlazione tra quanto enunciato nella nota circolare n.208/05, il parere dell'Avvocatura generale dello Stato posto a base di essa e le espresse previsioni dell'art.33, comma 4 della L.104/1992 e degli artt.34, comma 5 e 43, comma 2, del D.Lgs.151/2001. Infatti, l'art.33, comma 4, della L.104/1992, nel testo vigente, stabilisce espressamente che ai permessi di cui ai commi 2 e 3 si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art.7 della legge n. 1204 del 1971, rinvio che deve ora essere riferito all'art.34, comma 5 del D.Lgs.151/2001 (nel quale è stato trasfuso l'art.7, comma 5 della L.1204/1971, nel testo modificato dall'art.3 della L.53/2000, corrispondente all'art.7, comma 3 della stessa legge, nel testo originario): la norma richiamata stabilisce in modo assolutamente inequivocabile che detti permessi sono computati nell'anzianità di servizio "…esclusi gli effetti relativi …alla tredicesima mensilità…". Quanto sopra è confermato anche dall'art.43, comma 2 del D.Lgs.151/2001 (lo si legga in rapporto all'art.42 dello stesso decreto legislativo). Non vi è luogo a dubbio, inoltre, che da un’applicazione pedissequa della circolare in questione non potranno che determinarsi sensibili aggravi di oneri per le pubbliche amministrazioni. Pertanto, riteniamo che l'unico soggetto legittimato ad esprimersi su tutte le problematiche connesse all'applicazione della nota circolare 208/2005 sia il Dipartimento della Funzione Pubblica.

    L'Esperto Risponde
  • Un dipendente collocato in aspettativa r...
    Maria Vincenza Grazini
    vincenza.grazini@vt.camcom.it
    Un dipendente collocato in aspettativa retribuita per la frequenza di un corso di dottorato di ricerca può essere autorizzato a svolgere incarichi retribuiti (nel caso specifico docenze) ex art. 53 del dlgs 165/2001? In caso positivo, l'amministrazione può subordinare la concessione dell'autorizzazione alla decurtazione del trattamento economico nella misura dei proventi derivanti dagli incarichi retribuiti per i quali l'autorizzazione è richiesta o, in alternativa, incamerare gli stessi e mantenere al dipendente il trattamento economico e previdenziale?

    Durante un qualunque periodo di aspettativa, il rapporto di lavoro è comunque giuridicamente esistente e, pertanto, il lavoratore continua ad essere assoggettato in pieno alle norme sulle incompatibilità dettate dall’art.53 del D.Lgs.165/2001. Pertanto, correttamente il vostro dipendente ha chiesto l’autorizzazione ad espletare un incarico retribuito. Quanto all’ipotesi di subordinare l’autorizzazione alla decurtazione del trattamento economico in misura corrispondente ai proventi derivanti dall’incarico (o di subordinarla al loro versamento alla CCIAA), si tratterebbe di un una decisione che non troverebbe il supporto delle regole che governano la fattispecie: il compito, per l’amministrazione destinataria della richiesta, è solo quello di verificare la sussistenza dei presupposti per autorizzare l’incarico ai sensi delle vigenti disposizioni sulle incompatibilità e, conseguentemente, rilasciare o negare l’autorizzazione. A tal fine, non può che richiamarsi l’attenzione a quanto previsto dall’art.53, comma 10 del D.Lgs.165/2001.

    L'Esperto Risponde
  • In caso di parto gemellare è confermata ...
    Patrizia Toia
    toia@co.camcom.it
    In caso di parto gemellare è confermata l'interpretazione estensiva fornita dallINPS che sembra consentire il raddoppio dei periodi di congedo parentale, nonchè di quelli retribuiti per intero ai sensi dell'art. 17.5 del c.c.n.l. del 14.9.00?

    Confermiamo che in caso di parto gemellare o plurigemellare, ciascuno dei genitori ha diritto a fruire, per ogni nato, del numero di mesi di congedo parentale previsti dall'art.32 del d.lgs.n.151 del 2001 (per ogni figlio, fino a sei mesi per la madre, fino a sette mesi per il padre, nel limite massimo complessivo di 10 o 11 mesi fra entrambi i genitori). Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di adozioni o affidamenti (anche non fratelli) il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nella stessa data. Quanto sopra è stato chiarito: dall'INPS, nel messaggio n. 569 del 27 giugno 2001 e nella circ.n.8 del 17 gennaio 2003; dall'INPDAP, nella informativa n.15 dell'11 marzo 2003. Gli stessi principi devono necessariamente applicarsi anche al trattamento previsto dall'art.17, comma 5 del CCNL del 14.9.2000.

    L'Esperto Risponde
  • Ai sensi dell'art.12 comma 5 del "C.C.N....
    FRANCESCO GISOTTI
    gisotti.franz@mclink.it
    Ai sensi dell'art.12 comma 5 del "C.C.N.L. Integrativi del CCNL del personale comparto ministeri sottoscritto in data 16 febbraio 1996" pubblicato sulla G.U. DEL 21 gennaio 2001 supp. ord. n. 158, comma 5: "durante la realizzazione dei progetti di recupero i benefici previsti dalla legge 104/92 in tema di permessi non si cumulano con quelli previsti dal presente art." Dovendo svolgere detto progetto di recupero solo di mercoledè, ed usufruendo del permesso a posticipare l'orario di ingresso di due ore, detto diritto lo perdo solo per i mercoledè, o per tutto il mese?

    L’art.12 del CCNL del comparto dei Ministeri del 16.5.2001 riconosce una serie di misure a sostegno dei soggetti portatori di handicap che debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione. Il comma 5 di detto articolo stabilisce, però, che “durante la realizzazione dei progetti di recupero i benefici previsti dalla legge 104/1992 in tema di permessi non si cumulano con quelli previsti dal presente articolo”. Crediamo che l’unica interpretazione possibile della clausola contrattuale sia che per tutta la durata del progetto di recupero il dipendente non può cumulare i benefici contrattuali e quelli riconosciuti dalla L.104/1992. Per ulteriori dettagli le consigliamo, comunque, di rivolgersi alla sua amministrazione.

    L'Esperto Risponde
  • La CCIAA di Crotone su richiesta di un s...
    pietro paolo brasacchio
    pietropaolo.brasacchio@kr.camcom.it
    La CCIAA di Crotone su richiesta di un suo funzionario ha concesso a quest'ultimo il patrocinio legale per una causa, intentata da un altro dipendente, per atti commessi nell'esercizio delle proprie funzioni. Tenuto conto che il GIP ha archiviato il procedimento, per infondatezza della notizia del reato, si può ora procedere ad un recupero delle somme versate a titolo di onorario al legale nominato dall'ente ? Se si in che modo si dovrebbe procedere?

    Se abbiamo ben compreso, sarebbe vostra intenzione procedere al recupero delle spese legali nei confronti dell’autore della notizia criminis poi rivelatasi infondata. Se è così, l’ente potrebbe agire per il risarcimento del danno; ma è una strada che vi suggeriamo di percorrere solo se il vostro legale ritiene che nel caso specifico ci sia qualche possibilità di successo. In alternativa, se dopo il proscioglimento del vostro dipendente si è aperto un procedimento penale nei confronti dell’autore della notizia criminis poi rivelatasi infondata, potreste verificare la possibilità di una costituzione di parte civile nel processo penale (anche in questo caso solo se il vostro legale ritiene che nel caso specifico ci sia qualche possibilità di successo).

    L'Esperto Risponde
  • vorrei porre alla Vostra cortese attenzi...
    federica bottaro
    olympus29@libero.it
    vorrei porre alla Vostra cortese attenzione il mio caso ,davvero singolare: sono proprietaria di un piccolo esercizio artigianale (salone di parrucchiera ) e nel 2000 ho assunto una ragazza con un contratto a tempo indeterminato.Dopo soli 8 mesi è stata posta dallo SPISAL in maternità a rischio e finito il periodo ha provveduto tempestivamente ad entrare nella seconda maternità (sempre a rischio).tra pochi giorni avrebbe finito anche i mesi facoltativi della seconda gravidanza ma ha pensato bene di avere una terza gravidanza.Nel frattempo sò per certo (date prove raccolte da un investigatore privato da me assunto) che lavora come parrucchiera a casa senza avere regolare licenza...intanto io e l'istituto di previdenza continuiamo a pagarle stipendio,tfr..e la sig.na matura anche ferie.. AIUTATEMI ,COSA POSSO FARE PER USCIRE FUORI DA QUESTA SITUAZIONE?PS.non è da escludere anche la quarta gravidanza,tanto eè pagata....

    Non crediamo ci sia molto da fare, salvo non si voglia ipotizzare una clamorosa svista o, addirittura, la malafede degli uffici pubblici che hanno riconosciuto il diritto della lavoratrice a fruire dell’astensione obbligatoria anticipata. La vostra dipendente, infatti, sta lavorando in proprio a rischio e pericolo suo e del nascituro; anche se qualcuno le ordinasse di smettere di lavorare in proprio, lei non potrebbe comunque utilizzarla presso il suo salone, pena una sanzione penale. Pertanto, oltre che segnalare agli organi competenti l’esercizio di una attività senza licenza e “a nero”, l’unica cosa che potrebbe fare è segnalare quanto da lei verificato all’INPS e al Servizio Ispettivo del Ministero del Lavoro, per una eventuale revoca del provvedimento con il quale è stato riconosciuto il diritto all’astensione anticipata, o impugnare per via giurisdizionale detto provvedimento perché ritenuto illegittimo.

    L'Esperto Risponde
  • vorrei sapere se è possibile riconoscere...
    rachele raspante
    rachele.raspante@ipost.it
    vorrei sapere se è possibile riconoscere il diritto allo studio (150 ore annue) a favore di un dipendente che debba assentarsi per partecipare al corso-concorso per l'iscrizione all'albo dei segretari comunali e provinciali. ringraziando, si porgono distinti saluti. rachele raspante

    L’art.9, comma 2 del CCNL del comparto degli Enti Pubblici non economici del 14.2.2001 stabilisce che i permessi per il diritto allo studio “… sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico, per la preparazione e successiva discussione della tesi di laurea finale al termine degli studi universitari, per la frequenza di corsi organizzati dall'Unione Europea e per sostenere i relativi esami. Gli stessi permessi sono concessi anche per la partecipazione a corsi di formazione in materia di integrazione dei soggetti svantaggiati sul piano lavorativo dal punto di vista sociale o psico-fisico”. A nostro parere, la partecipazione al corso - concorso per l’iscrizione all’albo dei segretari comunali e provinciali non rientra in nessuna delle previsioni della richiamata clausola contrattuale e, pertanto, i permessi non spettano.

    L'Esperto Risponde
  • Cosa si intende per aspettativa per moti...
    Giuseppe Lafornara
    lafornag@virgilio.it
    Cosa si intende per aspettativa per motivi personali?

    Sotto il profilo oggettivo dei motivi che possono giustificare la richiesta di aspettativa, l’art.11 del CCNL del 14.9.2000 menziona sia le esigenze personali che quelle di famiglia del lavoratore. Conformemente ad un orientamento giurisprudenziale consolidatosi nel precedente regime pubblicistico dell'istituto, tali esigenze possono identificarsi con tutte quelle situazioni configurabili come meritevoli di apprezzamento e di tutela secondo il comune consenso, in quanto attengono al benessere, allo sviluppo ed al progresso dell'impiegato inteso come membro di una famiglia o anche come persona singola (Corte Conti, 3 febbraio 1984, n.1415). Pertanto, non deve necessariamente trattarsi di motivi o eventi gravi (con la connessa attribuzione all'ente di un potere di valutazione della sussistenza o meno del requisito della gravità), ma piuttosto di situazioni o di interessi ritenuti dal dipendente di particolare rilievo che possono essere soddisfatti solo con la sua assenza dal lavoro. Ricordiamo, in ogni caso, che si tratta di un istituto che, in quanto diretto a soddisfare esigenze personali del dipendente attraverso l'interruzione delle prestazioni del servizio, è subordinato alle esigenze generali dell'amministrazione, nonché a quelle specifiche di servizio; pertanto, l'impiegato non ha un diritto ad ottenere la concessione dell'aspettativa, ma soltanto un interesse, da valutarsi discrezionalmente da parte dell'amministrazione, in relazione alle esigenze di servizio (Consiglio Stato, sez. IV, 11 marzo 1993, n. 275). Il punto è stato espressamente confermato anche nell’art.11 del CCNL del 14.9.2000.

    L'Esperto Risponde
  • io ho un contratto a td di 1 anno, qual'...
    ADELE DEL PIANO
    adeledelpiano@aliceposta.it
    io ho un contratto a td di 1 anno, qual'è il monte ferie di cui posso usufruire? quanti giorni di malattia posso prendere?

    L’art.7, comma 10 del CCNL del 14.9.2000, stabilisce che in caso di contratto a termine le ferie maturano in proporzione della durata del servizio prestato; tale regola si applica anche se il dipendente ha già prestato altri servizi presso lo stesso ente o in enti diversi. Per semplificare, si può dire che il dipendente con contratto a termine matura, per ogni mese di servizio, 2,17 giorni di ferie se la sua settimana lavorativa è articolata su 5 giorni (26/12) e 2,50 giorni di ferie se la sua settimana lavorativa è articolata su 6 giorni (30/12). Analogo criterio deve essere applicato anche alle giornate di riposo di cui all’art.18, comma 6 del CCNL del 6.7.1995. Ricordiamo che le ferie non possono comunque essere fruite ad ore e che se il dipendente non riesce a fruire di tutte le ferie maturate, alla scadenza del rapporto si deve procedere al pagamento della relativa indennità sostitutiva. Per quanto riguarda il trattamento di malattia, suggeriamo di consultare, sul sito dell’Aran la “Tabella A” allegata al CCNL del 13.5.1996, contenente un apposito paragrafo (il n.4) interamente dedicato al rapporto a termine. A scanso di equivoci precisiamo che detta tabella è ancora valida ad ogni effetto.

    L'Esperto Risponde
  • Può il dirigente, dopo aver invitato i d...
    Claudia Sacco
    myriamsacco@master.uni-bocconi.it
    Può il dirigente, dopo aver invitato i dipendenti a comunicare il periodo di godimento delle ferie relative all'anno precedente, nell'ipotesi di inerzia del dipendente stesso, stabilirne il godimento tenendo esclusivamente conto delle esigenze dis ervizio?

    L’art.2109 del codice civile, applicabile anche ai dipendenti pubblici in virtù del rinvio di carattere generale contenuto nell’art.2, comma 2 del D.Lgs.165/2001, stabilisce che il lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La giurisprudenza ha chiarito che l'esatta determinazione del periodo feriale, presupponendo una valutazione comparativa di diverse esigenze, spetta unicamente al datore di lavoro quale estrinsecazione del generale potere organizzativo e direttivo; al lavoratore compete soltanto la mera facoltà di indicare il periodo entro il quale intende fruire del riposo annuale (Cassazione civile, sez. lav., 12 giugno 2001, n. 7951). Se ne desume, a nostro avviso, che il dirigente che abbia invitato il dipendente ad indicare il periodo nel quale intende fruire del riposo annuale può benissimo, in caso di inerzia di quest’ultimo, determinare detto periodo tenendo conto delle sole esigenze di servizio. Quanto sopra vale, a maggior ragione, anche se si tratta di ferie relative all’anno precedente, visto che il godimento delle ferie in un anno successivo a quello di maturazione rappresenta, in ogni caso, un’ipotesi eccezionale.

    L'Esperto Risponde
  • I periodi di congedo parentale (art.32 D...
    n.d.
    n.d.
    I periodi di congedo parentale (art.32 D.Lgs.151/2001) sono utili ai fini della determinazione dell’importo della tredicesima mensilità?

    L’art.34, comma 5, del D.Lgs.151 del 2001 esclude espressamente che i periodi di congedo parentale siano utili ai fini della determinazione dell’importo della tredicesima mensilità. Con riferimento a tale particolare aspetto, l’art.17, comma 5, del CCNL del 14.9.2000 non ha previsto trattamenti di miglior favore rispetto alla disciplina generale, come invece è accaduto, limitatamente ai primi trenta giorni di assenza, per il trattamento economico e per la maturazione delle ferie. Se ne deduce che le parti hanno implicitamente confermato la non utilità dei periodi di assenza per congedo parentale (sia quelli retribuiti al 100% che quelli retribuiti al 30%) ai fini della determinazione del valore della 13^ mensilità. Tale lettura è condivisa anche dall’Aran (v. risposta Y19 sul sito dell’Agenzia).

    L'Esperto Risponde