Si chiede di sapere quale deve essere la procedura corretta da seguire da parte di una amministrazione comunale nel caso in cui intenda procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con un dipendente per accertata permanente inidoneità psico-fisica, secondo le previsioni di cui all'art. 55octies del D.Lgs. 165/2001. Si chiede in particolare di sapere quali siano gli organismi sanitari deputati alla verifica, le modalità di richiesta del controllo, il soggetto deputato all'adozione del provvedimento finale di risoluzione del rapporto.
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Risoluzione del rapporto di lavoroPaolo Caponigro CosenzComune di Castelvetro di Modenapaolocaponigrocosenz@tiscali.itPer quanto riguarda le amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali e parastatali, alle quali non si applica l’emanando regolamento di cui al comma 1 dello stesso articolo 55-octies, la norma da voi richiamata si limita ad affermare la possibilità di risolvere il rapporto di lavoro anche in caso di “permanente inidoneità psicofisica al servizio”; la novità sta nell’espresso riferimento alla inidoneità psicofisica e nel fatto che, stando almeno alla formulazione letterale della norma, per la risoluzione del rapporto è necessario e sufficiente che essa sia permanente anche se non “totale”; non a caso, in questa particolare ipotesi la legge prevede la risoluzione del rapporto come semplice facoltà e non come obbligo (si confronti la diversa formula utilizzata dall’art.15, comma 3 del DPR 461/2001 in caso di inidoneità assoluta - ossia totale - a qualsiasi impiego e mansione).Ciò premesso, fatte salve queste peculiarità, si tratta, a nostro modo di vedere, di un caso comunque riconducibile, in assenza di altre previsioni, alla disciplina generale contenuta nell’art.21, commi 4 e ss. del CCNL 6.7.1995 e successive modifiche e integrazioni e al DPR 461/2001 (ricordiamo, a scanso di equivoci che, ai sensi dell’art.18, comma 2 ultimo periodo di tale DPR, esso deve essere applicato anche in assenza di una “causa di servizio”).Detto in altri termini, riteniamo che, in assenza di una diversa disciplina specifica (come già detto, il regolamento previsto dal comma 1 dell’art.55-octies si applicherà alle sole amministrazioni statali e parastatali), il procedimento per l’accertamento dell’inidoneità e per la risoluzione del rapporto sia lo stesso comunemente seguito in caso di inabilità al lavoro.L'Esperto Risponde
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DistaccoSalvatore ErediaCCIAA di Napolieredia@na.camcom.it
Un funzionario della Camera di Commercio è stato assunto mediante concorso pubblico nel 1976 nella ex carriera direttiva con la qualifica di Chimico nel ruolo organico del Laboratorio Chimico-Merceologico allora esistente presso questo Ente.
Successivamente, in data 1992, il predetto Laboratorio è stato trasformato in azienda speciale dell’Ente ed il predetto funzionario ha continuato a svolgere le sue funzioni, pur restando compreso, per non perdere il suo status di pubblico dipendente, nel ruolo organico della Camera.
A seguito di una verifica amministrativo-contabile effettuata presso questo Ente, l’allora Ministero delle Attività Produttive, è intervenuto su tale stato di cose ed ha precisato che, attesa l’impossibilità da parte della Camera di Commercio di dimettere il dipendente camerale e trasferirlo nella pianta organica dell’Azienda Speciale, ha rappresentato la necessità “che codesta Camera proceda comunque alla regolamentazione della situazione attraverso un distacco formale del dipendente camerale presso l’Azienda. Dovrà inoltre essere previsto, tra le entrate del bilancio camerale, il rimborso dell’ammontare complessivo dello stipendio lordo del funzionario (da porre a carico dell’Azienda in oggetto) per la prestazione a tempo pieno effettuata dal medesimo presso il Laboratorio Chimico-Merceologico”.
Conformemente a quanto disposto dal predetto Ministero la Giunta Camerale ha formalizzato, a decorrere dall’1/1/2007, il “distacco” del proprio funzionario presso la predetta Azienda, nell’interesse specifico dell’Amministrazione camerale, conservando il posto occupato nel ruolo organico della Camera di Commercio e prevedendo che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale ed accessorio vengano posti a carico dell’Azienda attraverso il rimborso dell’ammontare complessivo corrisposto al predetto funzionario che deve essere previsto tra le entrate del bilancio camerale.
Successivamente il Segretario Generale dell’Ente, considerando il predetto funzionario in posizione di staff e tenuto conto dei requisiti posseduti dallo stesso (Laurea in Chimica ed iscrizione all’Albo dei Chimici) e delle funzioni professionalmente qualificate espletate nell’interesse specifico dell’Ente, gli riconosceva la posizione organizzativa di Alta Professionalità a decorrere dall’1/1/2010.
Senonchè il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente, in occasione dell’esame del Fondo risorse decentrate personale non dirigente anno 2010, in riferimento alla previsione di risorse pari ad €. 20.800,00 quale rimborso per posizione di Alta Professionalità erogata al funzionario “distaccato” presso l’Azienda Speciale Laboratorio Chimico-Merceologico, nel prendere atto di quanto previsto dall’art. 19 – secondo comma – del CCNL comparto Regioni ed autonomie locali 22/1/2004, il quale testualmente riporta “Le parti concordano nel ritenere che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale distaccato a prestare servizio presso altri enti, amministrazioni o aziende, nell’interesse dell’Ente titolare del rapporto di lavoro, restano a carico dell’Ente medesimo” hanno eccepito una difformità tra quanto deliberato dall’Ente, seppur in ossequio di una disposizione ministeriale, e quanto previsto dalla normativa richiamata.
Ritengono pertanto necessario, atteso che il citato art. 19 prevede invece espressamente la rimborsabilità anche del trattamento accessorio, che la problematica sia chiarita definitivamente “nelle sedi competenti”. Inoltre il medesimo organo di controllo, premesso che tutte le posizioni organizzative e le Alte Professionalità devono essere strettamente correlate a specifiche unità organizzative dell’Ente, ritengono che “apposita posizione organizzativa sia espressamente prevista dall’Azienda Speciale ove lo stesso è distaccato a tempo pieno”.
Alla luce di quanto rappresentato, e si chiede scusa per la lunga esposizione dei fatti, si desidera sapere:
1) la procedura adottata dall’Ente secondo quanto disposto dal Ministero dello Sviluppo Economico è corretta o necessita di ulteriori chiarimenti in altre sedi competenti?
2) l’attribuzione della posizione organizzativa di Alta Professionalità ad un pubblico dipendente che opera nell’interesse di una pubblica amministrazione come nel caso esposto possa essere conferita da un’Azienda Speciale i cui dipendenti sono regolamentati da un contratto del settore commercio?
3) è corretto l’appostamento dell’importo di €. 20.800,00 riportato nella parte stabile del fondo risorse decentrate diretto a finanziare, a titolo di anticipazione, l’Alta Professionalità come trattamento accessorio da corrispondere al funzionario distaccato presso l’Azienda Speciale, intesa come “finctio juris” in quanto nel suo percorso naturale viene anticipata dall’Ente attraverso le risorse stabili e recuperata attraverso la restituzione da parte della stessa Azienda analogamente a quanto avviene per il trattamento economico fondamentale finanziato dal bilancio camerale?
Si ringrazia e si porgono distinti saluti.L’art.19, comma 2 del CCNL 22.1.2004, in base al quale “… gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale distaccato a prestare servizio presso altri enti, amministrazioni o aziende, nell’interesse dell’Ente titolare del rapporto di lavoro, restano a carico dell’Ente medesimo” (dove “l’Ente medesimo” è l’Ente titolare del rapporto e, quindi, la Camera), deve essere letto insieme alla dichiarazione congiunta n.13 allegata allo stesso CCNL, di seguito riportata:Dichiarazione congiunta n. 13Con riferimento alla disciplina dell’art. 19, le parti concordano nell’affermare che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale e accessorio del “personale comandato” (la cui nozione implica l’utilizzo di un lavoratore nell’interesse dell’ente ricevente) presso altri enti sia totalmente a carico degli enti che utilizzano il lavoratore.Gli oneri possono essere sostenuti direttamente o periodicamente rimborsati all’ente titolare del rapporto, secondo gli accordi di collaborazione intervenuti tra gli enti interessati. Per gli istituti tipici del salario accessorio, trova applicazione la disciplina vigente nell’ente utilizzatore.Ciò premesso, per decidere se il caso da voi segnalato, al di là del nomen fin qui utilizzato, debba essere ricondotto al “distacco” propriamente detto (quello dell’art.19, comma 2) o al “comando” (quello della dichiarazione congiunta), secondo la distinzione delineata dal combinato disposto della suddetta previsione contrattuale e della relativa dichiarazione congiunta, è necessario stabilire se nella fattispecie risulti preponderante l’interesse della Camera all’assegnazione temporanea o, come a noi sembra più probabile, quello dell’Azienda all’utilizzo del lavoratore (è infatti evidente che nell’una o nell’altra ipotesi esiste sempre un qualche interesse sia del titolare del rapporto sia dell’utilizzatore).Dalla soluzione di questo problema dipende la correttezza o meno del percorso fin qui seguito dall’Ente; infatti, se, come noi riteniamo, il caso si configura come “comando”, non v’è alcun dubbio che debba essere il soggetto utilizzatore a farsi carico sia del trattamento fondamentale che di quello accessorio. Tuttavia, la richiamata dichiarazione congiunta n.13 precisa anche che per gli istituti tipici del salario accessorio trova applicazione la disciplina vigente nell’ente utilizzatore e non quella vigente presso la Camera: questo significa che le posizioni organizzative attribuite presso la Camera non creano alcun obbligo in capo all’ente utilizzatore di corrispondere la relativa retribuzione di posizione perché questo è tenuto a farsi carico, oltre che del trattamento economico fondamentale del lavoratore, solo dei compensi accessori previsti dalla disciplina applicabile presso lo stesso Ente utilizzatore. E’ del tutto evidente, inoltre, che, nel caso segnalato, una posizione organizzativa di alta professionalità era ed è assai difficilmente giustificabile (non corrisponde, infatti, a funzioni svolte presso la Camera).Se, invece, il caso deve essere ricondotto al “distacco” propriamente detto perché risulta preponderante l’interesse della Camera all’assegnazione temporanea, si deve applicare il solo art.19, comma 2: il trattamento economico fondamentale e accessorio è interamente a carico della Camera; anche in questo caso, comunque, rimangono le perplessità sopra evidenziate riguardo l’attribuzione di una posizione organizzativa di alta professionalità ad un soggetto che, nei fatti, non lavora presso la Camera (soggetto che istituisce tale posizione per il soddisfacimento di proprie e dirette esigenze organizzative) ma presso un soggetto terzo (l’Azienda Speciale, appunto, che è comunque da considerare “terzo” rispetto alla Camera).L'Esperto Risponde -
Utilizzo del mezzo proprioEmilia De LucaCCIAA di Salernoemilia.deluca@sa.camcom.it
Quesito:
articolo 6, comma 12, del d.lgs.78/2010 convertito in legge 122/2010
Questa Camera ha urgenza di conoscere se l'abrogazione della possibilità di autorizzare l'uso del mezzo proprio a fronte di un rimborso Km di un 1/5 costo carburante (articoli 15 della L.836/73 e 8 della legge 417/78) è applicabile anche per le funzioni espletate dagli ispettori metrici. Analogo quesito è posto per le funzioni ispettive relative alla sicurezza prodotti.Il problema sollevato ha trovato al sua risposta nella circolare n° 36 del 22 ottobre 20101 della Ragioneria Generale dello Stato.
L'Esperto Risponde -
Posizioni organizzativeSalvatore ErediaCCIAA di Napolieredia@na.camcom.it
In merito all'area delle posizioni organizzative l'art.8,comma 1,lett.b) del CCNL31/3/1999 prevede: "lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlata a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o alla iscrizione ad albi professionali. L'art. 10, comma 2,lett.a) del CCNL 22/1/2004 precisa: "per valorizzare specialisti portatori di competenze elevate e innovative, acquisite anche nell'ente, attraverso la maturazione di esperienze di lavoro in enti pubblici e in enti e aziende private, nel mondo della ricerca o universitario rilevabili dal curriculum professionale e con preparazione culturale correlata a titoli accademici (lauree specialistiche, master, dottorati di ricerca, ed altri titoli equivalenti) anche, per alcune delle suddette alte professionalità, da individuare da parte dei singoli enti, con abilitazioni o iscrizione ad albi".
La formulazione dei due testi farebbe presumere che i requisiti richiesti per conferire un'alta professionalità debbano essere individuati in una competenza rilevabile dal curriculum e dal possesso del titolo accademico (laurea, master, ecc....) e, solo in alternativa per specifici incarichi per i quali è richiesta l'abilitazione o l'iscrizione ad albi,anche quest'ultimo titolo.
Atteso che il citato art. 8, c.1 lett. b) del CCNL 1999 precisa "....e/o alla iscrizione ad albi professionali" e l'art. 10, c.2, lett. a) del CCNL 2004 precisa "....anche, per alcune delle suddette alte professionalità, da individuare da parte dei singoli enti, con abilitazioni o iscrizione ad albi", si desidera sapere se è corretta l'interpretazione come sopra rappresentata o, invece si deve intendere che il funzionario a cui deve essere conferita l'alta professionalità deve essere in possesso, oltre che della competenza e del titolo di studio richiesto anche e in ogni caso dell'abilitazione o iscrizione ad un albo professionale. Si ringraziaL’interpretazione indicata nel quesito è corretta; l’abilitazione o l’iscrizione ad albi professionali non è richiesta per tutte le “alte professionalità” ma solo per alcune di esse, da individuare da parte dei singoli enti (fermo restando che non se ne può prescindere per quelle attività che, in base alla legge, possano essere svolte solo da chi sia in possesso di determinate abilitazioni o iscrizioni ad albi professionali).L'Esperto Risponde -
Esenzione dal servizioSalvatore ErediaCCIAA di Napolieredia@na.camcom.it
In merito al recente istituto dell'esonero dal servizio introdotto dall'art. 72 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, dove al primo comma sono indicati i destinatari della norma, l'INPDAP, con propria circolare n. 5 del 4/3/2009, ha elencato gli Enti il cui personale può chiedere di essere esonerato dal servizio riportando anche le Camere di commercio tra gli enti previsti dall'art. 70 - 4° comma - del decreto legislativo 30/3/2001, n. 165.
Da un'attenta lettura del predetto comma, tra le varie norme di richiamo, si ritrova la legge 11 luglio 1988, n. 266 che fa riferimento, tra gli altri, solo all'Unione Italiana delle Camere di Commercio ma non già anche agli enti camerali. Poiché le Camere di Commercio sono espressamente indicate all'art. 1 - comma 2 - del d. lgs. 165/2001 e quindi tutti i riferimenti applicativi delle diverse norme ai predetti Enti è fatto con richiamo specifico al citato comma, si desidera sapere se l'individuazione del personale delle Camere di Commercio nella circolare INPDAP sopra richiamata deriva da un mero errore materiale creato da una confusione con l'Unione Italiana delle Camere di Commercio ovvero rappresenta un'errata interpretazione dell'art. 70 del medesimo decreto legislativo.
Per la risposta a questo quesito si rimanda alla nota del 13 agosto 2009 "nota di chiarimento sull'art. 72, comma 1 del DL 112/2008, convertito in L.133/2008 a cura di Unioncamere pubblicato già su questo sito nella categoria "approfondimenti" e che riproponiamo qui di seguito in allegato.
L'Esperto Risponde -
In base alla definizione di lavoro strao...cristiana lopatrielloc.lopatriello@to.camcom.itIn base alla definizione di lavoro straordinario data dall'art. 1, comma 2, lettera c del D.Lgs 66/2003, e considerando che i dipendenti hanno diritto di fruire, a diverso titolo, di permessi retribuiti e giornate di ferie, cosa si intende per lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro? In particolare, le prestazioni lavorative che sommate ai periodi di fruizione di permessi e ferie diano luogo a un numero di ore settimanali superiore alle 36, danno luogo a ore di lavoro straordinario? ES: orario normale di 36 ore settimanali (7.12 ore al giorno per 5 giorni). se un dipendente lavora 35 ore in 4 giorni e usufruisce di 1 giorno di ferie, ha diritto al pagamento di lavoro straordinario per le ore in eccesso rispetto alle 4 giornate effettivamente lavorate (7.12 x 4 =28.48)
Il problema da voi sollevato è stato già affrontato a risolto dal Ministero del Lavoro nel parere che segue In sintesi, il Ministero ritiene che le ferie siano utili anche ai fini della maturazione del lavoro straordinario. << 17 marzo 2006 “Risposta a tre quesiti sulla disciplina dell'orario di lavoro – Decreti Legislativi 66/03 e 213/04 A riscontro dei tre quesiti posti in materia di orario di lavoro, si espone quanto di seguito riportato per ciascuno degli stessi. Quesito n. 1 Dopo aver premesso che: • il datore di lavoro interessato, pur se contemplato dal CCNL, non applica il regime dell'orario multiperiodale ed adotta l'orario normale considerato dal contratto di riferimento di 40 ore settimanali; • viene preso in considerazione il caso di un dipendente che presta l'attività di otto ore giornaliere con distribuzione delle 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì; • il suddetto dipendente si assenta per ferie nella giornata di giovedì e rende prestazioni per 13 ore nella giornata di venerdì della stessa settimana; si chiede di conoscere se si ritiene conforme alla disciplina legislativa in oggetto sostenere che le cinque ore aggiuntive di prestazione del venerdì, essendo rese a parziale recupero della giornata di assenza per ferie utilizzata al giovedì, devono rientrare nel regime del normale orario settimanale. Sembra il caso di aggiungere che codesto Studio di Consulenza sostiene di rinvenire uno spunto funzionale al proprio orientamento nella circolare del Ministero del Lavoro n. 8 del 3/03/05, richiamando al riguardo il paragrafo 4 della stessa in cui è possibile leggere che:" Nel computo dell'orario normale di lavoro, stante la definizione di orario, non rientrano i periodi in cui il lavoratore non è a disposizione del datore di lavoro…….Quindi le ore non lavorate potranno essere recuperate in regime di orario normale di lavoro". A giudizio dello scrivente per rispondere al quesito appare utile ed opportuno evidenziare preliminarmente alcune considerazioni di carattere generale, riportandosi al riguardo alle posizioni di qualche autore che ha trattato l'argomento, sui limiti settimanali che costituiscono i principali cardini dell'organizzazione dell'orario di lavoro, ossia: quello relativo alla singola settimana lavorativa, affidato alle libere determinazioni della contrattazione collettiva ed in mancanza fissato dall'art. 3 del D.L.vo 66/03, nonché quello concernente invece la durata massima settimanale, intesa come valore medio all'interno di un arco di tempo determinato, che non può in ogni caso superare per ogni periodo di sette giorni le 48 ore , comprese le ore di lavoro straordinario, fermo restando che siffatto valore medio si calcola con riferimento ad un periodo non superiore a quattro mesi, aumentabile dai contratti collettivi sino a sei mesi ovvero fino a 12 mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro specificate dagli stessi contratti collettivi (art. 4 D. L.vo 66/03). Orbene, l'esame delle suddette norme permette di constatare che i periodi di ferie annuali ( e quelli di assenza per malattia, infortunio e maternità, secondo le affermazioni della circolare ministeriale n.8/05 ) sono presi in considerazione per effetto del comma 1 dell'art. 6 del D. L.vo 66/03, ma soltanto con riferimento "ai fini del computo della media di cui all'art. 4". Il che significa che i periodi delle ferie, della malattia, infortunio e maternità vanno stralciati dai quattro, sei o dodici mesi entro cui la durata media massima dell'orario di lavoro settimanale deve essere calcolata " considerando neutre tali assenze rispetto al calcolo della media, con il conseguente slittamento del periodo di riferimento sul quale calcolare la media stessa". Invece, i suddetti periodi, non comportano alcun riflesso sull'orario normale di lavoro di 40 ore come definito dall'art. 3 o di minore durata stabilita dai contratti collettivi anche come media delle prestazioni in un periodo non superiore all'anno. Da quanto sopra esposto discende che : • il richiamo fatto da codesto Studio di Consulenza alla circolare ministeriale n. 8/05 deve essere ritenuto improprio, in quanto la suddetta non si attaglia alla fattispecie rappresentata, non essendo la stessa caratterizzata da prestazioni in orario multiperiodale, che si afferma non essere applicato dal datore di lavoro interessato all'esempio portato e per cui appunto si possono avere periodi nei quali l'orario normale si avvicina o si sovrappone all'orario massimo, a loro volta compensati da altri periodi nei quali, riducendosi simmetricamente la durata settimanale del lavoro, vi sarà spazio potenziale per il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario; • la fattispecie portata ad esempio nel quesito rientra in una tipologia legittima di durata media non superabile per ogni periodo di sette giorni di 48 ore, in quanto la stessa è pari a 40 ore di prestazioni "normali", comprese quelle della giornata feriale, e di 5 ore " straordinarie", che, in mancanza di disposizioni collettive applicabili, soltanto il preventivo accordo fra datore di lavoro e lavoratore ( come già previsto dall'art. 5 bis del RDL n.692/1923) può legittimare e che comunque vanno computate a parte e compensate con una maggiorazione contributiva (art.5 c. 5 D. L.vo 66/03), fatta salva la fruizione di riposi compensativi da parte del lavoratore coinvolto e la conseguente applicazione del c.2 dell'art. 6; • il richiamo fatto da codesto Studio di Consulenza alla circolare ministeriale per sostenere il proprio orientamento non risulta ulteriormente condivisibile poiché non si considera che la suddetta, quando afferma che " le ore non lavorate potranno essere recuperate…", non può che fare riferimento a specifiche situazioni aziendali che siano interessate dall'orario multiperiodale, come viene chiaramente attestato dal capoverso immediatamente successivo a quello richiamato della circolare stessa, in cui appunto si legge che " Laddove, pertanto, uno di questi eventi venga a coincidere con giornate in cui, a seguito della programmazione multiperiodale, sia stato previsto un orario superiore o inferiore a quello normale….". >>
L'Esperto Risponde -
In un giudizio di responsabilità dinanzi...Salvatore Erediaeredia@na.camcom.itIn un giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei Conti del funzionario responsabile di un progetto di produttività, l'Ente può assumere l'onere del patrocinio legale del predetto funzionario sin dal momento dell'apertura del procedimento ai sensi dell'art. 28 del CCNL 14/9/2000?
Riteniamo che l’istituto del patrocinio legale, attualmente disciplinato, per i funzionari, dall’art.28 del CCNL del 14.9.2000, non sia applicabile ai giudizi innanzi alla Corte dei Conti. Infatti, da un lato, esso si riferisce in via esclusiva alle ipotesi della responsabilità civile (il cui presupposto è un illecito civile) e della responsabilità penale (il cui presupposto è un illecito penale) e non ai procedimenti il cui presupposto è un illecito contabile o amministrativo; dall’altro lato, il citato art.28 presuppone il rispetto di alcune condizioni, tra le quali la previa valutazione, da parte dell’ente, della insussistenza di un conflitto di interessi; sembra assai difficile affermare, in caso di giudizio innanzi ala Corte dei Conti, che non sussista un conflitto di interessi, visto che l’ente sarebbe il soggetto danneggiato dalla condotta illecita. Per completezza, evidenziamo anche che non sembra applicabile ai dipendenti camerali neppure l’art.18 del D.L.67/1997 (convertito in L.135/1997), visto che la norma, nel prevedere anche il rimborso e l’anticipazione delle spese legali relative a giudizi per responsabilità amministrativa, si riferisce espressamente ai soli dipendenti di amministrazioni statali.
L'Esperto Risponde -
Quali sono le corrette modalità di indiv...n.d.n.d.Quali sono le corrette modalità di individuazione delle risorse di cui all'art. 15, co.1, lett. d) CCNL 1.4.99?
Finalità della disposizione suddetta è quella di favorire l'incremento delle risorse finanziarie disponibili per incentivare la produttività del personale e per realizzare le altre iniziative di cui all'art. 17 del medesimo contratto collettivo. Siffatto incremento è reso possibile attraverso lo svincolo, per così dire, di una parte degli introiti che affluiscono nel bilancio dell'ente per effetto di attività aggiuntive o, comunque, diverse - rispetto a quelle ordinarie e tipizzate nell'rt. 43 l. 449/97 (contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici e privati, contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali); l'inserimento di talune fattispecie, che caratterizzano l'attività di un ente, tra quelle previste dall'articolo appena ricordato rientra nell'autonoma valutazione dell'ente stesso. Ove detta valutazione sia stata compiuta in senso favorevole all'inserimento, il procedimento di determinazione del quantum utilizzabile ex art. 15 CCNL cit. impone la preventiva quantificazione di tutti i costi sostenuti per tale attività ulteriore (spese per il personale coinvolto comprese), da defalcare - rispetto al totale di quanto ricevuto a titolo di corrispettivo per il servizio svolto - al fine di pervenire alla quantificazione dei ricavi netti, sui quali previa ulteriore detrazione del 50% da far confluire nelle economie di bilancio, come voluto dall'art. 43 di cui sopra andrà individuata, come richiesto dalla lett. d) della norma contrattuale, la quota di risorse da far confluire nel coacervo di quelle disponibili ex art. 15 per le politiche di gestione incentivante del personale.
L'Esperto Risponde -
1- e' possibile considerare i vari uffic...cristiana lopatrielloc.lopatriello@to.camcom.it1- e' possibile considerare i vari uffici dislocati sul territorio di competenza della cciaa come unica sede di lavoro per quei profili che debbano svolgere la propria attività lavorativa prestando assistenza presso i vari uffici? in tal caso è possibile, indipendentemente dalla distanza dalla sede centrale, considerare anche il viaggio come orario di lavoro anche ai fini dello straordinario? 2- e' possibile per un dipendente inviato in trasferta, che dovrebbe rientrare il venerdì sera, scegliere di ritardare il proprio rientro ad esempio la domenica sera? in tal caso come si deve comportare l'ente? deve rimborsare il viaggio di ritorno come se fosse avvenuto il venerdì, lasciando a carico del dipendente solo l'eventuale sovrapprezzo o non deve rimborsare per niente il viaggio di ritorno?
1. Sul primo punto, se il vostro quesito – sul presupposto della non completa chiarezza del medesimo - scaturisce da problematiche legate alla disciplina della trasferta, il problema è quello di capire se il lavoratore in questione sia assegnato ad una sede di servizio ben individuata, dalla quale deve spostarsi di tanto in tanto per esigenze d’ufficio, oppure se la sua sede di servizio si identifichi con la circoscrizione dell’ente (quest’ultimo è il caso già disciplinato dall’art.41, comma 9 del CCNL del 14.9.2000): nel primo caso, si deve fare riferimento all’art.41, comma 1 del CCNL del 14.9.2000; nel secondo caso, quando il lavoratore si muove all’interno della circoscrizione di competenza dell’ente non si è in presenza di trasferte in senso tecnico (ed è per questo che il CCNL ha sempre escluso il diritto alla relativa indennità). Tuttavia, questo problema dovrebbe ormai aver perso ogni interesse dopo le norme dell’ultima legge finanziaria in materia di indennità di trasferta. Sul secondo punto, è stato già chiarito in precedenti risposte su quesiti, anche di codesta Camera di Commercio, che le ore di viaggio non possono mai essere considerate utili ai fini del lavoro straordinario: quanto sopra vale sia con riferimento alle trasferte vere e proprie (quelle svolte in località diversa dalla dimora abituale e distante più di 10 Km dalla sede di servizio) sia con riferimento a tutte le altre ipotesi di spostamento su disposizione del datore di lavoro, non definibili, tecnicamente, come trasferte (perché svolte in località diversa dalla dimora abituale ma distante meno di 10 Km dalla ordinaria sede di servizio o perché svolte nella stessa località sede di servizio ecc.); sarebbe del tutto assurdo, infatti, applicare alle ore viaggio, in tutti questi casi, un trattamento diverso da quello previsto dal CCNL per la trasferta vera e propria. 2. A nostro avviso, il rimborso del viaggio di ritorno del dipendente, quando quest’ultimo avvenga nella giornata conclusiva della trasferta, fa risultare in tal caso il relativo esborso come direttamente collegato alla prestazione eseguita su disposizione del datore di lavoro. Al di fuori di tale ipotesi, la mancanza di collegamento rende oltremodo difficile giustificare la legittimità della spesa.
L'Esperto Risponde -
E' possibile corrispondere un gettone di...n.d.n.d.E' possibile corrispondere un gettone di presenza al dipendente responsabile di posizione organizzativa (collocata nell'ambito dell'Area Affari Generali) delegato a presiedere la Commissione esami d'idoneità al commercio ?
Riteniamo di poter condividere l'orientamento più volte espresso, in proposito, dall'Aran (si veda, sul sito www.aranagenzia.it, la risposta P55 e quelle in essa richiamate). E' evidente, infatti, che la particolare disciplina prevista dall'art. 10 del CCNL del 31.3.1999 (secondo il quale il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare di posizione organizzativa è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato che assorbono ogni altra competenza accessoria e indennità, fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 20, comma 1 CCNL 1.4.199, dall'art. 39, comma 2 CCNL 14.9.2000 e dagli artt. 8, comma 1 e 16 CCNL 5.10.2001) è riferibile in via esclusiva agli incarichi attribuiti ratione officii e quindi ai soli incarichi che, in base all'ordinamento dell'ente, possono ritenersi compresi tra i compiti e i doveri d'ufficio; le prestazioni connesse a tali incarichi, infatti, rientrano nei normali obblighi di lavoro e non possono comportare alcun compenso ulteriore rispetto alla normale retribuzione. Se invece l'incarico non rientra tra quelli compresi tra i compiti e i doveri d'ufficio, deve ritenersi legittima la corresponsione del gettone o del diverso compenso eventualmente previsto, fermo restando che le attività devono essere svolte al di fuori e non a carico dell'orario di lavoro. Ciò posto, più che soffermarsi sul tenore dei chiarimenti dell'Aran, stante che l'esplicita indicazione di alcuni compensi aggiuntivi in luogo di altri nella risposta fornita a quesiti specifici non vale, di per sé sola, ad escludere questi ultimi dal principio dell'onnicomprensività, occorre comprendere se l'individuazione del particolare centro di competenza e responsabilità rappresentato dalla posizione organizzativa collocata nell'ambito dell'Area Affari Generali abbia tenuto conto -al fine di far assurgere la figura di vertice non dirigenziale di tale area alla dignità di ruolo prevista dall'art.8 del CCNL del 31.3.1999- anche delle incombenze connesse alla presidenza stabile della Commissione esami d'idoneità al commercio (servizio che, peraltro, rientra nelle competenze dell'area); in tal caso, infatti, il compenso per tale attività è da considerarsi ricompreso nella retribuzione determinata per quella posizione, al cui finanziamento concorrono anche le somme in precedenza corrisposte a titolo di gettone di presenza.
L'Esperto Risponde -
Nel numero di imprese, da considerare pe...n.d.n.d.Nel numero di imprese, da considerare per il calcolo dell'indice di equilibrio dimensionale, vanno incluse anche le unità locali?
Nel pervenire alla quantificazione dell'indice nazionale i dati relativi al numero di imprese attive sono stati desunti da Movimprese che, com'è noto, non prende in considerazione le unità locali.
L'Esperto Risponde -
E’ possibile trasformare in part-time il...maria di paolomaria.dipaolo@forumpa.itE’ possibile trasformare in part-time il rapporto di lavoro di un dipendente titolare di posizione organizzativa ?
L’art. 4, comma 2 del CCNL del 14.9.2000 prevede espressamente che “il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna categoria, con esclusione delle posizioni di lavoro di particolare responsabilità preventivamente individuate dagli enti. Il lavoratore titolare delle stesse può ottenere la trasformazione del suo rapporto in rapporto a tempo parziale solo a seguito di espressa rinuncia all'incarico conferitogli. …”. Alla luce del chiaro dettato della norma contrattuale, appare difficile ritenere – pur nell’autonomia degli enti nel valutare le caratteristiche organizzative delle posizioni da esentare dalla possibilità di intrattenere un rapporto di lavoro a tempo parziale – che tra esse non possano rientrare quelle previste dagli artt.8 e seguenti del CCNL del 31.3.1999, in ragione delle caratteristiche contemplate nel medesimo articolo e che ne giustificano l’istituzione all’interno degli enti (questo quantomeno con riguardo a quelle di cui alle lettere -a- e -b- del citato art.8). Il carattere, per così dire, obbligato dell’inclusione di tali posizioni tra quelle di elevata responsabilità menzionate in via generale nell’art.4 di cui sopra (che significa, in altri termini, che esse non possono non essere tra queste ultime, l’ente essendo semmai autorizzato ad individuarne ulteriori) rende, a nostro parere, non decisiva la mancanza del previo momento valutativo volto alla individuazione delle posizioni lavorative da escludere dal part-time. In conclusione, non riteniamo possibile trasformare in part-time il rapporto di lavoro di un dipendente responsabile di posizione organizzativa, a meno che egli non rinunci espressamente all’incarico e alle corrispondenti retribuzioni di posizione e di risultato.
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La retribuzione di posizione prevista da...n.d.n.d.La retribuzione di posizione prevista dall'art.10 del CCNL del 31.3.1999 per i dipendenti responsabili di posizione organizzativa è utile ai fini della liquidazione dell'indennità di anzianità di cui all'art.77 del D.I. 12.7.1982 ? Se sì, in quale misura ?
L'art.77 del D.I. del 12.7.1982 stabilisce che all'tto della cessazione dal servizio, al personale di ruolo camerale compete una indennità di anzianità a carico dei bilanci camerali, commisurata a tante mensilità dell'ultima retribuzione fruita, a titolo di stipendio, di tredicesima mensilità ed altri eventuali assegni pensionabili e quiescibili per quanti sono gli anni di servizio prestati alle dipendenze delle Camere. E' bene ricordare che quando tale disposizione è nata (1982), le nozioni di retribuzione contributiva e di retribuzione pensionabile non coincidevano con quelle attuali, risultanti dalla riforma operata con la L.335 del 1995: all'epoca, gli unici emolumenti pensionabili erano quelli che presentavano, oggettivamente, le caratteristiche della fissità e continuità; questa è stata la costante interpretazione giurisprudenziale degli articoli 15 e 16 della L. 1077 del 1959 (Corte dei Conti Sez. Giurisdizionale Emilia Romagna sentenza 364 del 21.7.1997; Corte dei Conti Sez. III Pensioni Civili sentenza 55698 del 28.1.1984; Corte dei Conti Sez. III Pensioni Civili sentenza 63200 del 25.10.1989; Corte dei Conti Sez. Giurisdizionale Emilia Romagna sentenza 50 del 13.12.1994). Questi stessi principi (necessità dei requisiti di fissità e continuità) sono stati applicati dalla giurisprudenza anche ai trattamenti di fine servizio; alcune sentenze hanno anche precisato che non rileva, ai fini dell'accertamento dei requisiti della fissità e continuità dell'emolumento, il fatto che esso rappresenti la retribuzione di un incarico temporaneo: quello che conta, è che si tratti di un emolumento costante nell'anno, ancorché non definitivo (Cassazione Sez. Lavoro n.2394 del 18.5.1989, relativa all'indennità premio di servizio). Dopo la L335/1996, la retribuzione contributiva si calcola applicando l'art.12 della L.153/1969 e successive modifiche ed integrazioni (art.2, comma 9 L.335/1995) e ogni emolumento è divenuto pensionabile: tuttavia, ai sensi dell'art.2, comma 11 della L.335/1995 la retribuzione definita secondo i nuovi criteri concorre alla determinazione della sola quota di pensione prevista dall'art.13, comma 1 lettera b) del D.Lgs.503/1992 (cosiddetta quota B); per la quota di pensione prevista dall'art.13, comma 1 lettera a) del D.Lgs.503/1992 (cosiddetta quota A), continuano invece a valere i requisiti previsti dalla vecchia normativa: pertanto sono utili ai fini della cosiddetta quota A solo gli emolumenti che presentano le caratteristiche di fissità e continuità (v. circolare Inpdap n.21 del 29.3.1996). Ciò posto, il problema non è solo quello di stabilire se la retribuzione di posizione di cui all'art.10 del CCNL del 31.3.1999 sia o meno pensionabile, visto che, attualmente, ogni emolumento lo è; a nostro parere, la retribuzione di posizione può essere considerata utile ai fini della determinazione dell'indennità di anzianità solo se essa può ritenersi pensionabile ai sensi di quella che era l'originaria lettura dell'art.77 del D.I. del 12.7.1982 e quindi solo se presenta le caratteristiche della fissità e continuità; non basta che sia pensionabile, è necessario, in altri termini, che essa sia utile ai fini della quota A della pensione (alla quale concorrono solo gli emolumenti fissi e continuativi). Per fortuna, il punto è stato espressamente chiarito dall'Inpdap nella seconda parte della circolare n. 51 del 28.11.2000 nella quale si legge: La retribuzione di posizione di cui all'art.10 nasce quale corrispettivo per lo svolgimento di un incarico, di elevata responsabilità, conferito a termine ai dipendenti classificati in categoria D. Essa è predeterminata, possiede pertanto il requisito della fissità, è dovuta quale corrispettivo di una prestazione lavorativa prevista da contrattazione collettiva, legge o regolamento. Date queste caratteristiche, la citata indennità andrà valutata nella parte A del trattamento di quiescenza, così come previsto dall'art.13 lettera a) del Decreto Legislativo 503/1992. Se la retribuzione di posizione è utile ai fini della quota A della pensione, essa è sicuramente utile anche ai fini dell'indennità di anzianità di cui all'art.77 del DI 12.7.1982. Altro problema è quello di stabilire se essa sia interamente utile o se sia utile solo in parte. Sul punto l'Inpdap ha affermato, seppure con riferimento all'indennità premio di servizio, che la retribuzione di posizione è utile solo nel limite di L.1.500.000 annue (importo lordo corrispondente alla vecchia indennità di direzione e di staff di cui all'art.34, comma 1 lettera b- del DPR 268/1987, rivalutata dall'art.45 del DPR 333/90 e confermata dall'art.37 del CCNL del 6.7.2995 (v. tabella finale allegata alla circolare n.51/2000). Pur nutrendo qualche perplessità su tale soluzione, non riteniamo tuttavia possibile, per i soli dipendenti camerali, stabilire una eccezione rispetto al trattamento stabilito ed applicato dall'Inpdap a tutti gli altri dipendenti del comparto. Pertanto, siamo del parere che la retribuzione di posizione di cui all'art.10 del CCNL del 31.3.1999 possa essere considerata utile, anche ai fini dell'indennità di anzianità, nel limite di L.1.500.000 annue lorde: naturalmente, detto importo andrà riproporzionato su base mensile, date le differenti modalità di calcolo dell'indennità di anzianità (per la quale si tiene conto della retribuzione mensile) rispetto all'indennità premio di servizio.
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Lavoro prestato di domenica. Il riposo c...nicoletta ceccarellinicoletta.ceccarelli@vt.camcom.itLavoro prestato di domenica. Il riposo compensativo è proporzionale alle ore effettivamente svolte? inoltre il pagamento della maggiorazione del 50% della retribuzione ordinaria prevista dall'art. 24 del CCNL 14/9/00 esclude il pagamento dello strordinario festivo maggiorato del 30%? Qust'ultimo quindi va applicato solo al lavoro prestato nei giorni festivi infrasettimanali in alternativa al riposo compensativo? E che succede se un dipendente lavora di domenica dopo le 22.00? Grazie anticipatamente
Primo quesito. Il lavoratore chiamato a prestare attività lavorativa nella giornata destinata al riposo settimanale (di norma, la domenica), ha diritto ad una giornata completa di riposo compensativo solo se ha reso una prestazione quantitativamente equivalente ad una giornata convenzionale di lavoro (6 ore). Diversamente, la durata del riposo compensativo deve essere equivalente alla durata oraria della prestazione lavorativa. Questa interpretazione si fonda sulla lettera dell’art.24, comma 1, del CCNL del 14.9.2000 e successive modifiche, secondo il quale il compenso aggiuntivo da corrispondere al lavoratore è pari al 50% della retribuzione oraria di cui all’art.52, comma 2, lett. b). Attraverso il riferimento alla retribuzione oraria, le parti hanno inteso chiarire che ai fini della retribuzione, nel caso di lavoro nel giorno di riposo settimanale, occorre prendere in considerazione e remunerare solo le ore di effettiva prestazione lavorativa. Sarebbe assurdo ritenere che, nella medesima ipotesi, il lavoratore, retribuito solo per le ore di effettiva prestazione, abbia invece diritto ad una intera giornata di riposo compensativo. Secondo quesito. La disciplina dell’art.24, comma 1 del CCNL del 14.9.2000 e successive modifiche è speciale rispetto a quella prevista dall’art.38 del CCNL del 14.9.2000; al lavoratore chiamato a prestare attività lavorativa nella giornata destinata al riposo settimanale si applica la sola maggiorazione prevista dall’art.24, comma 1 (salva la possibilità di cumulo con altri eventuali trattamenti accessori, diversi dai compensi per lavoro straordinario, prevista dal successivo comma 4 dello stesso articolo). La disciplina dello straordinario festivo prevista dall’art.38 del CCNL del 14.9.2000 va applicata solo alle prestazioni rese in giornata festiva non coincidente con il riposo settimanale. Terzo quesito. Se il dipendente lavora la domenica, giorno del suo risposo settimanale, dopo le 22, si deve sempre applicare il solo art.24, comma 1, del CCNL del 14.9.2000; si noti che la maggiorazione ivi prevista è esattamente coincidente con quella massima indicata nell’art.38 del CCNL del 14.9.2000 per lo straordinario notturno festivo (circa la definizione di orario notturno, si veda ora anche il recente D.Lgs.66/2003).
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Il D. Lgs. 66/2003 (art.5, comma 3) prev...Lorella Papocchian.d.Il D. Lgs. 66/2003 (art.5, comma 3) prevede che il ricorso al lavoro straordinario non superi le 250 ore annuali. E' possibile autorizzare (nel limite del 2% dei dipendenti in organico e in relazione all'attività di diretta assistenza agli organi istituzionali, secondo le previsioni dell'art. 38 del CCNL 14/9/2000) l'effettuazione di un numero di ore di lavoro straordinario superiore alle 250, se contrattato a livello decentrato?
Il limite delle 250 ore previsto dall'art.5, comma 3 del D.Lgs.66/2003 si applica solo "in difetto di disciplina collettiva applicabile"; pertanto, resta integralmente confermato sia il limite individuale delle 180 ore previsto dall'art.14 del CCNL dell'1.4.1999 sia la deroga prevista dall'art.38 del CCNL del 14.9.2000 (nel limite del 2% dei dipendenti in organico e in relazione all'attività di diretta assistenza agli organi istituzionali). ATTENZIONE, però, ai limiti previsti dagli artt.4 e 7 del D.Lgs.66/2003 (i primi espressamente richiamati dall'art.5, comma 2 dello stesso decreto): la durata massima dell'orario settimanale, compreso lo straordinario, è di 48 ore e il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo in ogni giornata.
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E' possibile corrispondere gettoni di p...lorenzo zucconlorenzo.zuccon@aq.camcom.itE' possibile corrispondere gettoni di presenza a dipendenti collocati nell'area amministrativo-contabile e non, chiamati a far parte della Commissione di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria dell'Ente?
Questi problemi devono essere risolti in base alle vigenti disposizioni in materia di incompatibilità (art.53 D.Lgs.165/2001), tenendo conto anche dei compiti propri del particolare profilo professionale attribuito al dipendente. A nostro modo di vedere, se determinate incombenze sono comprese tra i compiti e i doveri d’ufficio del dipendente perché legate al profilo professionale a lui attribuito non possono comportare alcun compenso ulteriore rispetto alla normale retribuzione. Se, invece, l’incarico non rientra tra quelli compresi tra i compiti e i doveri d’ufficio, deve ritenersi legittima la corresponsione del gettone o del diverso compenso eventualmente previsto, fermo restando che le attività devono essere svolte al di fuori e non a carico dell’orario di lavoro. Quanto sopra vale anche per i responsabili di posizione organizzativa, come efficacemente chiarito dall’Aran in diverse risposte pubblicate sul sito dell’Agenzia (v. ad esempio la risposta P55).
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Anche la finanziaria per l'anno 2004, al...giovanni berardinigiovanni.berardini@is.camcom.itAnche la finanziaria per l'anno 2004, al pari di quanto previsto per l'anno precedente, ha posto un limite per le assunzioni a tempo determinato, disponendo che "le P.A. possono avvalersi di personale a tempo determinato nei limiti di spesa previsti dalla'rt. 34comma 13 della legge 27 dicembre 2002, n.289". Tale limite riguarda anche l'ipotesi di sostituzione di personale con diritto alla conservazione del posto di lavoro, come nel caso delle assenze per maternità? Rispetto all'anno 2003, la formulazione della finanziaria per l'anno 2004 usa una terminologia leggermente diversa "possono avvalersi" rispetto a "possono procedere all'assunzione". Tale differenza farebbe presumere a prima vista che il limte dell'anno 2004 riguardi la spesa sic e simpliciter che andrebbe salvaguardata anche in presenza di assunzioni a tempo determinato già operate negli annni pregressi...Orbene, in caso di contratti a tempo determinato stipulati prima dell'entrata in vigore della legge finanziaria 2004, nel caso di superamento del vincolo di spesa, che si fa? Si possono mica licenziare le persone legittimamente assunte andando ad estremizzare il concetto di "avvalersi"? Grazie
1.In assenza di deroghe espresse, riteniamo che il vincolo derivante dall’art.3, comma 65 della L.350/2003 riguardi anche i contratti a tempo determinato da stipulare per la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto. 2.Non crediamo, invece, che l’art.3, comma 65 della L.350/2003 possa avere conseguenze sui contratti a termine regolarmente stipulati prima della sua entrata in vigore; si tratterebbe di un effetto dirompente contrario a consolidati principi (il contratto validamente sottoscritto conserva validità ed efficacia fino alla sua naturale scadenza) per i quali sarebbe stata necessaria una previsione espressa. E’ certo, però, che l’esistenza di quei contratti limita la possibilità di stipularne di nuovi (non si può non tenerne conto ai fini del rispetto del limite di spesa, per la parte di risorse finanziarie utilizzate per il pagamento di tale unità che gravano sul bilancio 2004). A nostro avviso, la particolare dizione utilizzata dall’art.3, comma 65 della L.350/2003 (“possono avvalersi di personale a tempo determinato”) ha anche un’altra spiegazione: essa è talmente generica da apparire riferibile non solo alla stipulazione di veri e propri contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi del D.Lgs.368/2001 ma anche ad altre forme di utilizzazione di personale a tempo determinato, anche se non comportanti l’instaurazione di un rapporto di lavoro (ad es. utilizzazioni di personale a tempo determinato sulla base di contratti di somministrazione di lavoro ex art.86, comma 9 e 20, comma 4 del D.Lgs.276/2002 ecc.).
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Quali sono le formalità, gli adempimenti...Paolo Caponigropaolocaponigrocosenz@tiscali.itQuali sono le formalità, gli adempimenti e le fasi che scandiscono l'irrogazione della sanzione disciplinare del rimprovero verbale e della censura?
Il quesito è talmente generico che non possiamo fare altro che rinviare alle previsioni degli artt.23 e seguenti del CCNL del 6.7.1995, come modificati e integrati dal CCNL del 22.1.2004, e agli orientamenti applicativi pubblicati sul sito istituzionale dell’Aran. Precisiamo solo che sia il rimprovero verbale, sia il rimprovero scritto, sono sanzioni di competenza del responsabile della struttura nella quale il dipendente lavora; tuttavia, il rimprovero scritto presuppone una contestazione disciplinare (da formulare tassativamente nei 20 giorni successivi al momento in cui il responsabile della struttura nella quale il dipendente lavora ha avuto conoscenza del fatto) e l’audizione dell’interessato, mentre per il rimprovero verbale non sono necessarie né la previa contestazione disciplinare né altre particolari formalità (l’ente deve solo limitarsi ad annotare nel fascicolo personale del dipendente che è stata irrogata la sanzione). Per i necessari approfondimenti, consigliamo di consultare il capitolo “Le sanzioni disciplinari” del volume “Modulo Enti Locali – Personale 2003” edito da Ipsoa, volume del quale è previsto, a breve, anche un aggiornamento.
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Un dipendente dell'Ente fruisce di un di...Alessandra Bronzialessandra.bronzi@sp.camcom.itUn dipendente dell'Ente fruisce di un distacco part-time al 50% quale Dirigente Sindacale. Per il restante 50% lo stesso dipendente è posto in aspettativa per motivi sindacali non retribuita. L'Organizzazione sindacale ha avanzato richiesta affinché la Camera attribuisca i buoni pasti al dipendente dichiarando che lo stesso effettua attività lavorativa organizzata su 5 giornate con minimo 3 rientri pomeridiani settimanali. A conoscenza dell'art. 17 del CCNQ 7/8/98 che prevede che "In caso di distacco ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 5, al dirigente sindacale è garantito. - il trattamento economico complessivo nella misura intera con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche ivi compresa la retribuzione di posizione per i dirigenti. Il trattamento accessorio legato alla produttività o alla retribuzione di risultato è attribuito in base all’apporto partecipativo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi assegnati; - i periodi di distacco sono equiparati a tutti gli effetti al servizio pieno prestato nell’amministrazione anche ai fini del trattamento pensionistico", si chiede un parere in merito all'obbligo per l'Ente di accogliere la richiesta avanzata dal sindacato, tenuto conto del fatto che il 50% dell'attività lavorativa non è relativa al distacco ma è aspettativa sindacale caratterizzata quindi dalla carenza di prestazione lavorativa. A ciò si aggiunge l'accordo raggiunto in sede di sottoscrizione del contratto decentrato secondo cui hanno diritto al buono pasto tutti i dipendenti che svolgono un orario di lavoro effettivo che prevede l’obbligo di effettuare uno o più rientri pomeridiani. Il diritto matura in questo caso per i giorni in cui l’orario di lavoro ordinario sia superiore alle 7 ore e sia effettuata la pausa pranzo, di durata compresa tra 30 minuti e 2 ore. Cordiali saluti
Crediamo che la soluzione al problema debba essere conforme a quella indicata dall’Aran nella risposta 900-46C3 (riportata in calce). In sostanza, visto che l’art.46 del CCNL del 14.9.2000 fa espresso riferimento, per l’erogazione del buono pasto, “ad ogni giornata effettivamente lavorata”, il vostro dipendente non ha alcun titolo per percepirlo perché è per il 50% in distacco sindacale e per il 50% in aspettativa sindacale non retribuita, situazioni entrambe caratterizzate dalla carenza di prestazione lavorativa resa nei confronti dell’ente (e, nel caso dell’aspettativa, anche dalla non corresponsione del trattamento economico). Non a caso, le diverse previsioni contrattuali che si occupano del trattamento economico e delle tutele riservate ai dirigenti sindacali non menzionano mai il buono pasto (v. art.47 CCNL 14.9.2000, come modificato dall’art.39 del CCNL del 22.1.2004, e art.19 CCNL 5.10.2001). 900-46C3. I buoni pasto spettano anche al lavoratore in distacco sindacale e al lavoratore in trasferta? L’art.46 del CCNL del 14.9.2000 stabilisce che i buoni pasto sono corrisposti al personale che presta effettiva attività lavorativa secondo le condizioni stabilite dal precedente art.45; tale previsione, ed il riferimento “ad ogni giornata effettivamente lavorata” quindi escludono la possibilità di erogare buoni pasto al personale assente per permesso sindacale. Al personale in trasferta i buoni pasto non competono, perché lo stesso ha diritto al rimborso delle spese dei pasti sostenute nell’ambito del trattamento complessivo di missione; in caso contrario si determinerebbe la concessione di un beneficio (il buono pasto) del tutto ingiustificato.
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Gent.mo, è possibile prevedere un comano...patrizia cuzzanipatrizia.cuzzani@comune.bologna.itGent.mo, è possibile prevedere un comano o un distacco di un dipendente da un Ente Pubblico ad una fondazione di cui il medesimo ente pubblico è uno dei componenti del CDA? Grazie.
Per la soluzione del problema sarebbe stato utile conoscere la tipologia di ente pubblico alla quale vi riferite. In linea di massima, operazioni come quella da voi ipotizzata sono possibili solo in presenza di espresse previsioni di legge o della contrattazione collettiva. Tanto per fare un esempio, l’art.19 del CCNL del comparto regioni autonomie locali del 22.1.2004 sembra riconoscere espressamente la possibilità del “comando” tra enti, amministrazioni e aziende (si veda, a tale proposito, anche la relativa dichiarazione congiunta n.13 nella quale si chiarisce, da un lato, che il comando implica l’utilizzo di un lavoratore nell’interesse dell’ente ricevente e, dall’altro lato, che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale e accessorio del personale comandato sono totalmente a carico degli enti utilizzatori, che li sostengono direttamente o li rimborsano all’ente titolare del rapporto secondo accordi di collaborazione, con l’ulteriore precisazione che per gli istituti tipici del salario accessorio, trova integrale applicazione la disciplina vigente nell’ente utilizzatore). Se per quel CCNL è possibile il comando verso aziende private, sembrerebbe ipotizzabile, per evidente analogia, anche il comando di personale da un ente di quel comparto verso una fondazione privata nella quale lo stesso ente è componente del cda. Riteniamo doveroso segnalare, però, che il Dipartimento della Funzione Pubblica, nel parere 211/05, ha escluso che una pubblica amministrazione possa prendere in comando personale dipendenti da soggetti privati, il che, tenuto conto delle assai scarne previsioni contrattuali in materia, può effettivamente generare qualche dubbio anche sulla possibilità del percorso inverso .
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Si può andare in deroga all'art. 14 del ...andrea cittatoacittato@irevenezia.itSi può andare in deroga all'art. 14 del CCNL del 1/4/1999 se l'Ente ha aumentato la dotazione organica in seguito a maggiori servizi offerti?
Attualmente, le uniche possibilità per incrementare le risorse destinate al lavoro straordinario ai sensi dell’art.14 del CCNL dell’1.4.1999 sono solo quelle indicate nello stesso art.14 (comma 2): quindi, specifiche disposizioni di legge connesse alla tutela di particolari attività e necessità di fronteggiare eventi eccezionali. Non sembra che la vicenda da voi descritta possa configurarsi come un evento eccezionale; nel vostro caso, nel rispetto di quanto precisato nella risposta 499-15L2 pubblicata sul sito dell’Aran, si potrà, semmai, valutare un incremento delle risorse decentrate ai sensi dell’art.15, comma 5 del CCNL dell’1.4.1999 (si veda anche la risposta 499-15L1).
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Il dipendente resposabile apicale di un ...GAETANO MILETOsocialicittanova@tiscali.itIl dipendente resposabile apicale di un servizio con posizione organizzativa al momento del distacco sindacale, conserva nel periodo del distacco la posizione giuridica della responsabilità e della posizione organizzativa con riferimento all'art. 47 del CCNL 14 settembre 2000 ?
L'art.47 del CCNL del 14.9.2000 e successive modifiche si limita a stabilire che il dipendente in distacco sindacale conserva, per il periodo del distacco, la retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lettera c) dello stesso CCNL, compresa la retribuzione di posizione organizzativa eventualmente in godimento (art.47 citato, comma 3). Questo non comporta automaticamente anche la conservazione della relativa responsabilità; si tratta di un aspetto che deve essere regolamentato dall'ente in sede di adozione della disciplina sugli incarichi dei responsabili dei servizi e delle posizioni organizzative (v. anche risposta Aran 399-9A6.).
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I giorni del distacco da che vengono dec...gerardo manganesesindacosantangelo@libero.itI giorni del distacco da che vengono decisi?
Il quesito ¨¨ un po' troppo sintetico; comunque, supponendo che il termine distacco sia utilizzato in senso tecnico e premesso che il distacco sindacale pu¨° essere a tempo pieno o con prestazione di servizio ridotta al 50% (v. articoli 5 e 7 del contratto collettivo nazionale quadro del 7.8.1998, pubblicato sul sito dell'ARAN), riteniamo utile precisare che: ¡ñ in caso di distacco a tempo pieno, il periodo di distacco coincide necessariamente con quello di durata del mandato sindacale indicato nel citato art.5; ¡ñ in caso di distacco con prestazione di servizio ridotta al 50% e concentrata solo su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell'anno la relativa articolazione ¨¨ definita attraverso uno specifico accordo tra il dipendente e l'amministrazione, cos¨¬ come espressamente previsto dal comma 2 del citato art.7.
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Al di fuori dell'istituto della banca or...ANTONELLA MARCHESINpersonale@comune.vapriodadda.mi.itAl di fuori dell'istituto della banca ore, in caso di riposo compensativo dato in sostituzione di ore di lavoro straordinario, deve essere corrisposta la maggiorazione della misura oraria? Se l'Ente istituisce la "banca ore": - le ore destinate alla banca ore devono essere obbligatoriamente recuperate dal dipendente o, successivamente, il dipendente può chiederne la liquidazione in qualsiasi momento? - se per esigenze di lavoro il dipendente non riesce a recuperare le ore in banca ore entro il termine massimo, può chiederne la liquidazione? - le risorse non spese incrementano le disponibilità del fondo o costituiscono "economia" e tornano nella piena disponibilità dell'Ente per i diversi fini istituzionali previsti in bilancio?
Seguendo l’ordine dei vostri quesiti: 1. No. L’unico caso in cui il dipendente ha diritto alla maggiorazione è quello della banca delle ore, così come previsto dall’art.38bis comma 6 del CCNL del 14.9.2000. In tal senso si è sempre espressa anche l’Aran; si veda, ad esempio, la seguente risposta pubblicata sul sito dell’Agenzia: 900-38E1. In caso di riposo compensativo dato in sostituzione di ore di lavoro straordinario, deve essere riconosciuta una maggiorazione della misura oraria ovvero del tempo concesso come riposo compensativo? In caso di riposo compensativo dato in sostituzione di ore di lavoro straordinario, non bisogna corrispondere, per ogni ora di straordinario effettuata, la maggiorazione del 15 %, né, per ogni ora di lavoro straordinario diurno vanno concessi 69 minuti di riposo compensativo. La “compensazione” opera senza tener conto del fatto che le ore straordinarie sono remunerate con la maggiorazione. Tale è stata la costante applicazione dell’istituto fin dal 1987, anche nel precedente regime del DPR 268. 2. L’art.38bis comma 3 del CCNL del 14.9.2000 stabilisce espressamente che spetta al dipendente scegliere se fruire delle ore accumulate come permessi compensativi o chiederne la liquidazione; ove opti per il permesso, le modalità di fruizione dovranno essere concordate con il dirigente. 3. Riteniamo di sì, anche se si dovrebbero evitare queste anomalie. L’art.38bis, comma 2 usa una formula dalla quale si desume che il lavoratore e l’ente sono obbligati, rispettivamente, ad utilizzare e a consentire l’utilizzo delle ore accumulate entro l’anno successivo a quello di maturazione; se per eccezionali esigenze lavorative questo non è possibile, il dipendente non può essere danneggiato e quindi potrà sempre scegliere (ai sensi del comma 3 dello stesso articolo) se fruire delle ore accumulate come permesso o chiederne la liquidazione; l’unico problema, in questo caso, è che l’ente deve continuare a mantenere le corrispondenti risorse nel “fondo di riserva” finalizzato a pagare le ore di lavoro accumulate nella banca ore, ed è anche per evitare questo genere di complicazioni che l’ente dovrebbe evitare di mettersi in simili situazioni. 4. Le risorse destinate all’eventuale pagamento delle ore accumulate nella Banca delle ore devono sempre essere mantenute distinte da quelle destinate allo straordinario, in modo da costituire un fondo riserva per soddisfare le richieste di pagamento dei compensi (si veda quanto chiarito dall’Aran nella risposta 900-38bisA3.). Ne consegue che ad esse non è neppure applicabile la disciplina prevista dall’art.14 del CCNL dell’1.4.1999 per i risparmi sullo straordinario. Se nel corso di un certo anno, il dipendente usufruisce di permessi in misura pari alle ore accantonate nella banca, le risorse corrispondenti, non spese e per le quali non potrà più essere chiesto il pagamento in quanto sostituite da corrispondenti permessi compensativi, costituiscono una "economia" e tornano nella piena disponibilità dell'ente per i diversi fini istituzionali previsti in bilancio.
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Nel caso di un dipendente (personale met...Alberto BACCIAGLIAalberto.bacciaglia@ps.camcom.itNel caso di un dipendente (personale metrico) inviato in trasferta in più località nella stessa giornata, è possibile riconoscere il rimborso del pasto nel seguente caso: uscita dalla sede di servizio ore 8.00, rientro in sede ore 17.00, prima destinazione non distante più di 10 km dalla sede, successive destinazioni più lontane di 10 km dalla sede. Grazie.
Riteniamo di sì, purché la trasferta abbia una durata complessiva di almeno 8 ore. Si consideri, infatti, che anche quando il dipendente è comandato a prestare la propria opera in una sola località distante più di 10 Km dalla ordinaria sede di servizio viene considerato in trasferta fin dall’inizio e non solo dopo aver superato la fatidica soglia dei 10 KM. Pertanto, per restare al vostro esempio, non può avere alcun rilievo la circostanza che in una giornata in cui il lavoratore è chiamato a prestare la propria opera presso più sedi la prima di esse disti meno di 10 Km dalla ordinaria sede di servizio.
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Una progressione verticale da B1 a B3 av...Elena Amicipersonale@lo.camcom.itUna progressione verticale da B1 a B3 avvenuta il 1/3/2005 è da considerarsi nuova assunzione anche alla luce del parere del Consiglio di Stato n° 3556/05?
Dopo il ben noto parere del Consiglio di Stato da voi richiamato (e dopo la giurisprudenza in esso citata) è assolutamente pacifico che i passaggi di categoria a seguito di progressione verticale debbano essere equiparati alle vere e proprie assunzioni. Considerazioni del tutto analoghe dovrebbero valere, a nostro avviso, anche per i passaggi interni alle categorie B e D perché non v’è dubbio che il passaggio da un profilo avente l’accesso in B1 o D1 ad un profilo avente accesso, rispettivamente, in B3 o D3 comporti lo svolgimento di funzioni più elevate rispetto a quelle delle posizioni iniziali (e quindi, nell’ottica del CdS, ci si trova di fronte ad una vera e propria novazione del rapporto); quanto sopra è confermato anche dal fatto che, come riconosciuto anche dall’Aran, l’affidamento temporaneo di quelle funzioni si configura come esercizio di mansioni superiori ai sensi dell’art.8 del CCNL del 14.9.2000 (si veda la risposta 399-3G2 pubblicata sul sito dell’Agenzia). Per completezza nella ricostruzione della fattispecie, si sottolinea come l’indirizzo giurisprudenziale che ha portato a considerare anche le progressioni alla stregua di vere e proprie assunzioni è maturato con riguardo ai casi in cui dette progressioni determinano il passaggio da “un’area funzionale” ad un’altra.
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Nel nostro ente abbiamo avuto 5 trasform...lorella papocchialorellla.papocchia@pi.camcom.itNel nostro ente abbiamo avuto 5 trasformazioni da tempo pieno a part-time nella categoria C, vorrei sapere se nel momento della determinazione della dotazione organica per quella categoria devo arrotondare i posti secondo quanto previsto dal'art.6 del D.Lgs.61 del 25/2/00, così come sostituito dal D.LGs.100 del 26/2/01 se dovessimo arrotondarlo nel momento in cui richiederanno eventualmente il rientro a tempo pieno potrebbe non esereci più il posto? se dovessimo arrotondare la dotazione organica dobbiamo anche arrotondare la consistenza numerica degli occupati in quella categoria per sapere quanti posti vacanti esistono?
Premesso che il quesito non è chiarissimo, se, come immaginiamo, il vostro problema è legato al calcolo della percentuale di scostamento del 20% prevista dall’art.6 del DM dell’8.2.2006, la risposta è senz’altro positiva: l’ente deve necessariamente applicare la previsione dell’art.6 del D.Lgs.61/2000 e successive modifiche e procedere a tutti gli arrotondamenti da voi indicati. Quindi, tanto per fare un esempio, 4 part - time al 50% consentono di considerare coperti solo 2 posti su 4 e questo incide sul calcolo del personale in servizio, dei posti coperti e di quelli vacanti e quindi anche sul calcolo dello scostamento del 20%. Ne consegue anche che, in presenza di una o più domande di rientro a tempo pieno, l’ente potrebbe anche trovarsi costretto ad applicare quanto testualmente previsto dall’art.4, comma 14 del CCNL del 14.9.2000 (inquadramento in soprannumero).
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In base all'art. 1, comma 2, del D. Lgs....cosimo guarinico.guarini@br.camcom.itIn base all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 66/2003, per lavoro straordinario si intende "... il lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro così come definito dall'art. 3", ovvero, per quanto ci interessa da vicino, 36 ore settimanali. Il successivo art. 5, stesso decreto legislativo, elenca i casi in cui è ammesso il ricorso al lavoro straordinario, "... salvo diversa disposizione di contratti collettivi". In materia l'art. 38 del CCNL 14/9/2000 così dispone al comma 1: "Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali...". Ciò posto si chiede di conoscere se questo ente può far ricorso a tale istituto contrattuale per fronteggiare situazioni di lavoro ordinario eccedenti il normale carico a causa di un notevole sottorganico. In particolare si chiede se tale fattispecie rientra tra quelle citate dall'art. 1, comma 4, del D. Lgs. n. 66/2003 laddove si dispone che "... il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a: a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiare attraverso l'assunzione di altri lavoratori". In caso ri sisposta negativa, la ultra attività richiesta può essere considerata prestazione di lavoro anticipata e, in quanto tale, dare successivamente diritto a fruire di riposi compensativi? Si ringrazia e si porgono cordiali saluti.
Dalla pur sommaria descrizione contenuta nel quesito, si ricava l’impressione che il lavoro straordinario sarebbe utilizzato non per fronteggiare situazioni realmente eccezionali ma come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro (fattispecie vietata dall’art.38 del CCNL del 14.9.2000). Oltretutto, è assai probabile che un siffatto utilizzo dello strumento porterebbe al rapido esaurimento delle esigue risorse previste dall’art.14 del CCNL dell’1.4.1999: non bisogna dimenticare, infatti, che agli oneri conseguenti al lavoro straordinario “si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall’art.14 del CCNL dell’1.4.1999” (art.38 citato). Quanto alla possibilità di accordare al lavoratore, in sostituzione del compenso per lavoro straordinario, un riposo compensativo, si pone in evidenza che una tale possibilità sarebbe comunque subordinata ad una precisa richiesta del lavoratore (non potrebbe essere imposta d’ufficio): non a caso, l’art.38 più volte citato precisa, al comma 7, che “su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario debitamente autorizzate possono dare luogo a riposo compensativo, da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio”. Alla luce di queste considerazioni, sembrerebbe dunque preferibile seguire altre strade: aumentare la produttività del personale in servizio, ove possibile, attraverso la semplificazione e razionalizzazione dei processi ; ricorrere ad apposite iniziative progettuali (da espletare in orario ordinario) per smaltire gli arretrati; ipotizzare il ricorso a calendari di lavoro plurisettimanali (v. art.17 CCNL 6.7.1995), rispettando la media delle 36 ore settimanali ordinarie.
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Gentili signori/e il reintegro del lavor...Laura LacalandraLaura Lacalandra [l.lacalandra@provincia.parma.it]Gentili signori/e il reintegro del lavorartore per ricostituzione del rapporto di lavoro (art 26 CCNL 14.9.2000) è prioritario o subordinato rispetto alla scorrimento delle graduatorie concorsuali ancora valide? grazie infinite per la risposta
La giurisprudenza amministrativa, anche di recente, ha sostanzialmente affermato il principio che il ricorso allo scorrimento della graduatoria è sempre facoltativo e non obbligatorio per l’ente. In tal senso si può citare, ad esempio, Consiglio Stato , sez. V, 01 marzo 2005, n. 794, secondo la quale “Lo scorrimento della graduatoria di un concorso pubblico è istituto eccezionale… e consiste sempre e comunque in una facoltà dell'amministrazione, che per essere legittimamente esercitata richiede non solo la disponibilità del posto, ma l'interesse concreto e riconosciuto a procedere alla sua copertura”; la stessa sentenza precisa anche che “l'idoneo non vincitore in concorso pubblico vanta una posizione non di diritto al posto, ma di mera aspettativa all'assunzione, atteso che l'amministrazione conserva un'ampia discrezionalità ed ha una semplice facoltà - non un obbligo - di procedere allo scorrimento della graduatoria, potendo senz'altro ritenere non prioritaria la copertura del posto o, del pari, ravvisare ragioni nel senso dell'espletamento di un nuovo concorso, ovvero della soppressione del posto”. Allo stesso modo, il dipendente che chieda la ricostituzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art.26 del CCNL del 14.9.2000 non ha alcun diritto alla riassunzione, sia perché questa è comunque subordinata alla disponibilità del posto in organico, sia perché, ai sensi del comma 1 del citato art.26, la domanda può essere anche non accolta: la clausola contrattuale prevede, infatti, che solo “…in caso di accoglimento della richiesta, il dipendente è ricollocato nella medesima posizione rivestita … al momento delle dimissioni”, espressione dalla quale si ricava senz’altro anche la possibilità, per l’ente, di non accogliere detta richiesta. In ultima analisi, riteniamo che non esista alcun ordine di priorità tra scorrimento della graduatoria e ricostituzione di un precedente rapporto di lavoro: sarà l’ente a decidere, in base alla soluzione ritenuta più aderente alle proprie esigenze organizzative e funzionali, se accogliere la richiesta di ricostituzione del rapporto o scorrere la graduatoria ancora valida o avviare una nuova procedura concorsuale (naturalmente, nel rispetto dei vincoli della finanziaria e del D.Lgs.165/2001). Per completezza, riteniamo anche doveroso segnalare, però, che nella pronuncia della Corte di Cassazione, sez. lav., 05 marzo 2003, n. 3252 si ipotizza un’altra soluzione: la sentenza, infatti, precisa che : “In materia di procedure concorsuali della p.a. preordinate all'assunzione dei dipendenti, l'istituto del c.d. "scorrimento della graduatoria", che consente a candidati semplicemente idonei di divenire vincitori effettivi, precludendo l'apertura di nuovi concorsi, presuppone necessariamente una decisione dell'amministrazione di coprire il posto; pertanto, salvo che - per specifica disposizione di legge o del bando - tra i posti messi a concorso originariamente debbano essere compresi anche quelli che si dovessero rendere vacanti entro una certa data, l'obbligo di servirsi della graduatoria entro il termine di efficacia della stessa preclude all'amministrazione di bandire una nuova procedura concorsuale ove decida di reclutare del personale, ma non la obbliga all'assunzione dei candidati non vincitori in relazione a posti che si rendano vacanti e che l'amministrazione non intenda coprire”. Come dire che, in presenza di una graduatoria ancora valida, l’ente può decidere di non coprire il posto o di sopprimerlo (sempre che tra i posti originariamente messi a concorso non debbano essere compresi anche quelli resisi vacanti entro una certa data), ma, se intende coprirlo, è obbligata a scorrere la graduatoria ancora valida e non può bandire un nuovo concorso. Se ne potrebbe ricavare il principio che se l’amministrazione, in presenza di una graduatoria ancora valida, decide di coprire il posto, può solo scorrere la graduatoria (e quindi, così come non potrebbe bandire un nuovo concorso, non potrebbe neppure accogliere accogliere una richiesta di ricostituzione del rapporto).
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è possibile concedere un riposo compensa...lorella papocchialorella.papocchia@pi.camcom.itè possibile concedere un riposo compensativo al titolare di posizione organizzativa per le ore trascorse il sabato mattina fuori sede per corso formativo escludendo le ore di viaggio?
In riferimento al problema da voi sollevato, ricordiamo che, in generale, devono distinguersi due ipotesi: se il titolare di posizione organizzativa viene eccezionalmente chiamato al lavoro nella giornata destinata al riposo settimanale (di norma, la domenica), egli ha diritto al recupero del riposo settimanale non fruito (naturalmente, la durata di questo particolare riposo compensativo deve essere equivalente alla durata oraria della prestazione lavorativa); questo perché l’ordinamento, anche a livello costituzionale, attribuisce particolare “sacralità” al riposo settimanale (è un “diritto” per tutti i lavoratori); se, invece, egli effettua una prestazione nella giornata di sabato (giorno lavorativo libero, per chi effettua la settimana corta), si deve necessariamente applicare il principio generale codificato nell’art.10 del CCNL del 31.3.1999: fatte salve le eccezioni espressamente stabilite dal CCNL, la retribuzione di posizione e di risultato compensano tutte le prestazioni lavorative del dipendente interessato, ivi comprese quelle per le quali dovrebbe trovare applicazione la disciplina del lavoro straordinario; conseguentemente, deve ritenersi escluso anche il diritto al riposo compensativo che, non bisogna dimenticarlo, è sostitutivo del compenso per lavoro straordinario (e che, oltretutto, presuppone la domanda del dipendente e non può essere imposto d'ufficio) . Questo stesso principio deve necessariamente essere applicato anche nel vostro caso (partecipazione ad un corso di formazione nella giornata di sabato). Quanto sopra trova conferma anche nelle risposte Aran 399-8E3 e 399-8E4). In riferimento al problema da voi sollevato, ricordiamo che, in generale, devono distinguersi due ipotesi: se il titolare di posizione organizzativa viene eccezionalmente chiamato al lavoro nella giornata destinata al riposo settimanale (di norma, la domenica), egli ha diritto al recupero del riposo settimanale non fruito (naturalmente, la durata di questo particolare riposo compensativo deve essere equivalente alla durata oraria della prestazione lavorativa); questo perché l’ordinamento, anche a livello costituzionale, attribuisce particolare “sacralità” al riposo settimanale (è un “diritto” per tutti i lavoratori); se, invece, egli effettua una prestazione nella giornata di sabato (giorno lavorativo libero, per chi effettua la settimana corta), si deve necessariamente applicare il principio generale codificato nell’art.10 del CCNL del 31.3.1999: fatte salve le eccezioni espressamente stabilite dal CCNL, la retribuzione di posizione e di risultato compensano tutte le prestazioni lavorative del dipendente interessato, ivi comprese quelle per le quali dovrebbe trovare applicazione la disciplina del lavoro straordinario; conseguentemente, deve ritenersi escluso anche il diritto al riposo compensativo che, non bisogna dimenticarlo, è sostitutivo del compenso per lavoro straordinario (e che, oltretutto, presuppone la domanda del dipendente e non può essere imposto d'ufficio) . Questo stesso principio deve necessariamente essere applicato anche nel vostro caso (partecipazione ad un corso di formazione nella giornata di sabato). Quanto sopra trova conferma anche nelle risposte Aran 399-8E3 e 399-8E4).
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In relazione ad un nostro dipendente com...alberto bacciagliaalberto.bacciaglia@ps.camcom.itIn relazione ad un nostro dipendente comandato, dal 1988 al 1991, presso un'altra Camera di commercio, vorrei sapere se è corretto richiedere,al momento della cessazione, il rimborso anche di quanto maturato a titolo di indennità di anzianità. Grazie.
Nessuna norma autorizza espressamente il recupero ipotizzato nel quesito. Tuttavia: normalmente, in caso di comando, l'ente utilizzatore assume a proprio carico sia l'onere relativo al trattamento economico accessorio del lavoratore sia quello relativo al suo trattamento economico fondamentale (arg. ex art.70 del D.Lgs.165/2001 e, a contrario, ex art.19, comma 2 del CCNL del 22.1.2004); l'art.77 del D.I. del 1982, che disciplina l'indennità di anzianità, stabilisce, come principio generale, quello del concorso al pagamento dell'indennità di anzianità dei bilanci di tutte le camere presso le quali il dipendente ha prestato servizio nel corso della sua vita lavorativa (principio che vale a condizione che i passaggi da una camera all'altra avvengano senza risoluzione del rapporto o a condizione che, pur essendovi risoluzione del rapporto, non vi sia soluzione di continuità tra i servizi). Alla luce di questo quadro generale di riferimento, sembra corretto ritenere che chi si è effettivamente avvalso delle prestazioni del lavoratore assumendo a proprio carico l'onere relativo al suo trattamento economico fondamentale e accessorio debba poi anche contribuire al pagamento dell'indennità di anzianità per la parte maturata nel periodo di comando. Naturalmente, poiché per il calcolo dell’indennità di anzianità si considera l’ultima retribuzione mensile corrisposta al dipendente, che può essere sensibilmente superiore a quella percepita al tempo del comando, la relativa differenza, per gli anni del comando, è a carico dell’ultima camera (che procede alla liquidazione dell'indennità di anzianità con riferimento all'anzianità complessiva del lavoratore). Quanto sopra sembra in qualche modo confermato anche dalla seguente massima giurisprudenziale, relativa ad un caso analogo: Tribunale Roma, 17 settembre 1981: "L'indennità di anzianità di un dipendente dell'ACI, comandato a prestare la propria attività presso una società privata, con provvedimento prevedente la permanenza del rapporto di pubblico impiego e l'obbligo della destinataria di corrispondergli il trattamento economico afferente all'attività di servizio e alla relativa quiescenza, e collocato a riposo per raggiunti limiti di età mentre era in corso il distacco, va liquidata, a carico della società di destinazione, con esclusivo riferimento al periodo di durata del comando e alla parte della retribuzione dalla stessa corrisposta, non potendosi tenere presente né l'intera durata del rapporto di impiego né la parte di stipendio che l'ACI aveva continuato a corrispondere durante il distacco".
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Se un dipendente si reca per servizio ad...clementina affinitapersonale@bn.camcom.itSe un dipendente si reca per servizio ad effettuare delle rilevazioni ed impiega un tempo pari o superiore alle 4 ore ma inferiore alle 8 ore spetta il buono pasto?
Crediamo che il vostro quesito sia originato da un equivoco di fondo. Occorre precisare, infatti, che nel caso in esame l'erogazione del buono pasto non ha nulla a che vedere con il trattamento di trasferta: in particolare, se è vero che la trasferta inferiore a 4 ore non dà titolo all'indennità di trasferta, mentre solo una trasferta di almeno 8 ore dà titolo al rimborso del pasto, questo non significa che, in tali ipotesi, il dipendente non abbia diritto neppure al buono pasto (mentre sembra ragionevole ritenere che se il dipendente in trasferta ha diritto al rimborso del pasto non possa cumulare, per la stessa giornata, anche il buono pasto). In base alle regole contrattuali (v. artt.46 e 45, comma 2 del CCNL del 14.9.2000), il dipendente avrà diritto al buono pasto, nel rispetto della specifica disciplina sull’orario adottata dall’ente, per ogni giornata effettivamente lavorata nella quale presti attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti. Con l'occasione, visto il vostro riferimento a non meglio precisate "rilevazioni" effettuate dal personale sul territorio, ricordiamo che, ai sensi dell'art.41, comma 9 del CCNL del 14.9.2000 e di quanto precisato nella risposta 900-41H4 dell'Aran, il trattamento di trasferta non è applicabile in caso di trasferte svolte come normale servizio d’istituto del personale di vigilanza o di custodia, nell’ambito della circoscrizione di competenza dell’ente. Ricordiamo, infine, che ai sensi del comma 12 del citato art.41, spetta agli enti stabilire, previa informazione alle organizzazioni sindacali, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti ed in funzione delle proprie esigenze organizzative, la disciplina della trasferta per gli aspetti di dettaglio o non regolati dal CCNL.
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Un titolare di Posizione Organizzativa c...clementina affinitapersonale@bn.camcom.itUn titolare di Posizione Organizzativa che si trova ad aver prestato servizio oltre il normale orario di lavoro senza aver ottenuto relativa ulteriore retribuzione può chiedere all’Ente di voler compensare eventuali ore accumulate per ritardi o permessi con le suddette ore prestate in eccedenza?
Riteniamo di sì. Occorre prestare attenzione a non confondere, infatti, le regole sulla flessibilità oraria e sul recupero dei permessi e ritardi, che si applicano a tutto il personale delle categorie, compresi i responsabili di posizione organizzativa (tenuti ad osservare un orario di almeno 36 ore settimanali - v. risposte 399-8E1 e 399-8E2 sul sito dell'Aran), e le regole sul riposo sostituivo dello straordinario, che sono cosa ben diversa perché presuppongono una eccedenza rispetto al debito orario settimanale (e non giornaliero - v. art.1, comma 2 lettera -c- e art.3 D.Lgs.66/2003 e successive modifiche) e non sono applicabili, invece, ai responsabili di posizione organizzativa in quanto esclusi dalla disciplina dello straordinario (v., fra le tante, risposta 399-8E5 sul sito dell'Aran). E’ appena il caso di ricordare, comunque, che l’obbligo del rispetto degli orari di ingresso stabiliti nell’ente, come anche quello di ricorrere a permessi in presenza di reali esigenze, grava su qualunque dipendente.
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Quale anzianità di servizio deve essere ...Cristina Lesmapersonale@mi.camcom.itQuale anzianità di servizio deve essere riconosciuta in caso di ricostituzione di rapporto di lavoro? Quella di inizio del primo rapporto di lavoro interrotto oppure quella del provvedimento di ricostituzione?
Come già evidenziato nelle nostre precedenti risposte sull’argomento, alla ricostituzione del rapporto di lavoro prevista dall’art.26 del CCNL del 14.9.2000 si applicano, in assenza di diverse previsioni contrattuali, i principi elaborati dalla giurisprudenza sulla riammissione in servizio ex art.132 del T.U. n.3 del 1957. In tal senso è anche il parere dell’Aran (v. risposta O20 pubblicata sul sito dell’Agenzia). Ciò premesso, per quanto riguarda il particolare problema dell’anzianità da riconoscere al dipendente, fatto salvo quanto già precisato a proposito del calcolo del trattamento di fine servizio, le massime giurisprudenziali che si riportano evidenziano un orientamento non univoco sul punto: Consiglio Stato, sez. IV, 14 maggio 2004, n. 3062: “Ai fini dell'applicazione dell'art.132 comma 3, t.u. imp. civ. St. (d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3), secondo cui "l'impiegato riammesso è collocato nel ruolo e nella qualifica cui apparteneva al momento della cessazione dal servizio, con decorrenza di anzianità nella qualifica stessa dalla data del provvedimento di riammissione", va disposto il collocamento nella qualifica funzionale e nella classe di stipendio in cui l'interessato si trovava al momento della cessazione, con decorrenza, per la successiva progressione economica, dalla data del provvedimento di riammissione, principio questo la cui applicazione comporta, da un lato, la conservazione del trattamento di stipendio corrispondente alla classe già maturata in servizio e, dall'altro, la perdita dell'anzianità ulteriore e degli eventuali aumenti di stipendio a suo tempo conseguiti”; T.A.R. Toscana, sez. II, 29 gennaio 2001, n. 135: “L'art.132, t.u. 10 gennaio 1957 n. 3, nella parte in cui prevede la possibilità di riassunzione a domanda del dipendente già cessato dal servizio per dimissioni, non preclude, in via assoluta, la valutazione ai soli fini economici dell'anzianità di servizio posseduta al momento delle dimissioni (salve le eccezioni indicate dalla legge), atteso che la norma, nel comminare a carico dell'impiegato rientrato in servizio la perdita dell'anzianità nella qualifica di riassunzione, non ha scopo sanzionatorio nei confronti del dipendente, ma mira alla salvaguardia delle posizioni giuridiche di carriera "medio tempore" acquisite dagli altri impiegati”; Corte Conti, sez. contr., 30 aprile 1993, n. 71: “L'istituto della riammissione in servizio del dipendente pubblico cessato dall'impiego per decadenza o dimissioni - a norma dell'art. 132 t.u. 10 gennaio 1957 n. 3 - opera nel senso che i due rapporti (quello a suo tempo estinto e quello nuovo) vengono a ricongiungersi, concorrendo ciascuno, nei limiti e per gli effetti previsti, a ricostruire la posizione di "status" del dipendente; la norma che regola la riammissione, infatti, se da un lato si ricollega al pregresso rapporto per individuare il ruolo e la qualifica in cui collocare il soggetto riammesso, dall'altro richiama il nuovo provvedimento dell'amministrazione per stabilire la decorrenza di anzianità, sancendone inequivocabilmente l'irretroattività, con la conseguenza che nessun effetto può riconoscersi al periodo di interruzione del servizio”. Tribunale Amministrativo Regionale LAZIO ROMA, Sez. I, 07 agosto 2003, n. 6884: “ … Il secondo e subordinato mezzo dedotto verte sulla corretta interpretazione dell'art.132 cit., che come si è appena visto regola la materia oggetto di controversia. Ad avviso dell'interessato … la prescrizione che tale articolo detta circa la decorrenza dell'anzianità del dipendente riammesso "dalla data del provvedimento di riassunzione" non varrebbe a negare rilievo alle anzianità pregresse del personale, ma avrebbe solo il limitato significato di escludere la computabilità del periodo intercorso tra le dimissioni e la riammissione in servizio. Osserva però la Sezione che se questo fosse il senso della previsione in esame essa sarebbe sostanzialmente superflua. Non deve meravigliare, quindi, che -come ha puntualmente obiettato la difesa erariale- la giurisprudenza, superato l'orientamento invocato dal ricorso, si sia riassestata, con l'avallo della Corte Costituzionale, nel solco della più rigorosa interpretazione tradizionale della norma (cfr. Corte Cost., n. 344 del 22\7\1999; C.d.S., V, n. 1504 del 15\3\2001; IV, n. 3515 del 22\6\2000; I, par. n. 1267\2000 del 27\6\2001). La formulazione letterale dell'art.132, è stato giustamente osservato, "è così chiara da non consentire alcuna forzatura interpretativa, stabilendo che l'impiegato riammesso è collocato nel ruolo e nella qualifica cui apparteneva al momento della cessazione dal servizio con decorrenza di anzianità nella qualifica stessa dalla data del provvedimento di riammissione" (C.d.S., I, parere cit.). Donde l'infondatezza anche di questo motivo. 3 Nello stesso condivisibile parere testè citato il Consiglio di Stato ha soggiunto che la norma, interpretata nel senso esposto, non può nemmeno dirsi irragionevole, "giacché mira a tutelare, come riconosciuto nella giurisprudenza ... , l'interesse meritevole di adeguata considerazione di chi sia assunto in servizio a non vedere modificata in pejus la propria collocazione in ruolo e le connesse aspettative di carriera per effetto di eventuali decisioni di rientro in ruolo di chi abbia in precedenza scelto liberamente di dimettersi" (si veda anche, in termini analoghi, C. Cost., n. 344 cit. ). D'altra parte, come ha rilevato la difesa dell'Amministrazione, è di tutta evidenza che la posizione di chi per propria volontà sia cessato dal precedente rapporto ed in seguito sia stato riammesso in servizio non possa essere comparata con quella del personale della stessa qualifica che abbia invece conservato ininterrottamente il proprio rapporto di impiego. E se a ciò si aggiunge che il vigente quadro normativo non ha impedito che al ricorrente, dopo la riammissione, in considerazione della sua particolare esperienza venisse conferito, a preferenza di colleghi in posizione anteriore di ruolo, un incarico di Avvocato Distrettuale, da tutto questo non può non evincersi la manifesta infondatezza dei dubbi di legittimità costituzionale prospettati con l'ultimo motivo di ricorso in relazione ai parametri di cui agli artt. 3 e 97 della Carta ….”. Corte costituzionale, 22 luglio 1999, n. 344: “In materia di inquadramento ed articolazione delle carriere nel pubblico impiego, il legislatore gode di ampia discrezionalità, censurabile soltanto per arbitrarietà o irragionevolezza, tali da ledere il principio di buon andamento della p.a. ovvero determinare discriminazioni tra soggetti interessati. La riammissione in servizio del personale docente della scuola nella stessa posizione giuridica ed economica occupata al momento della cessazione del primo rapporto di servizio prevista dall'art. 115 d.P.R. 31 maggio 1974 n. 417, costituisce eccezione alla regola generale vigente nel pubblico impiego (all'epoca della controversia sottostante) e contenuta nell'art. 132 t.u. 10 gennaio 1957 n. 3, la quale non riconosce ai dipendenti riassunti la pregressa anzianità nella qualifica; pertanto non contrasta con gli art. 3 e 36 cost., l'art. 59 comma 3 d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, il quale attraverso rinvio alla regola generale dell'art. 132 t.u. 10 gennaio 1957 n. 3, preclude ai dipendenti delle Usl, riammessi in servizio, il riconoscimento delle anzianità del precedente rapporto, posto che nella diversa situazione, invocata a confronto, del personale assunto per concorso proveniente da altra Usl cui l'art. 24 stesso d.P.R. n. 761 del 1979 concede l'anzianità in godimento, non vi è soluzione di continuità, e non prevale, perciò, l'esigenza di tutelare le posizioni giuridiche "medio tempore" acquisite da altri impiegati”. Peraltro, in considerazione del fatto che (a seguito della contrattualizzazione dei rapporti di lavoro) l’istituto dell’anzianità di servizio ha perso parte della sua rilevanza (indennità di c.d. buonuscita a parte), può anche giustificarsi un atteggiamento - rispetto ai singoli casi nei quali viene in rilievo la suddetta anzianità – che porti a soluzioni anche in parte differenti tra l’uno e l’altro dei casi stessi, in ragione – magari – della disponibilità in capo alle parti del rapporto di lavoro (o anche del solo datore) degli interessi sottostanti alla materia da disciplinare (ad es., preavviso)
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nel caso in cui un dipendente richieda l...CRISTINA LESMApersonale@mi.camcom.itnel caso in cui un dipendente richieda la ricostituzione del rapporto di lavoro in base all'art. 26 del ccnl 14.9.00 L'Ente che intenda accettare la richiesta deve richiedere un nuovo periodo di prova?
La disciplina dell’art.26 del CCNL del 14.9.2000 e successive modifiche è analoga a quella dell’art.132 del TU n.3/1957 (riammissione in servizio). La recente giurisprudenza amministrativa Consiglio di Stato, 1.9.1997, n. 938; Consiglio di Stato, 9.2.1996, n. 147; Consiglio di Stato, 22.6.2001, n. 3515) ha chiarito che in simili casi il rapporto che si ricostituisce, pur non essendo del tutto estraneo a quello precedente, concretizza un nuovo rapporto di lavoro ed è pertanto lecito chiedersi se ciò non comporti la necessità di ripetere il periodo di prova. Tuttavia, se si considera che, ai sensi del citato art.26, commi 1 e 2bis, il dipendente deve essere ricollocato nella medesima posizione rivestita al momento delle dimissioni, fatte salve le eccezioni indicate nel comma 2-bis (introdotto dall’art.17 del CCNL del 5.10.2001), siamo orientati a ritenere che egli non debba effettuare un nuovo periodo di prova. In sostanza “ … i due rapporti (quello a suo tempo estinto e quello nuovo) vengono a ricongiungersi, concorrendo ciascuno, nei limiti e per gli effetti previsti, a ricostruire la posizione di "status" del dipendente …” ( Corte Conti, sez. contr., 30 aprile 1993, n. 71). Con l’occasione, ricordiamo che il Dipartimento della Funzione Pubblica, con parere n.161/02, ha chiarito che i limiti previsti dalle leggi finanziarie per le nuove assunzioni si applicano anche in ipotesi di ricostituzione del rapporto di lavoro (proprio perché si concretizza un nuovo rapporto, anche se non del tutto estraneo a quello precedente).
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Su richiesta della locale Prefettura, il...valentino casarinivalentino.casarini@comune.campogalliano.mo.itSu richiesta della locale Prefettura, il comune ha disposto che alcuni operatori della Polizia municipale assicurino la vigilanza fissa ai seggi elettorali durante tutta la durata del loro funzionamento in occasione delle elezioni regionali. Posto che questo servizio viene tradizionalmente assicurato dall'esercito (militari, carabinieri, ecc.) si chiede: 1) Possono i vigili urbani comunali svolgere detto servizio continuativamente per tutta la durata di funzionamento dei seggi, ossia dal sabato al lunedì per complessive 58 ore individuali? 2) Per i vigili cui viene chiesto di alloggiare nelle apposite strutture allestite dal comune per l'intera durata suddetta, il tempo dedicato a dormire ed a mangiare presso le strutture medesime deve essere considerato attività lavorativa (per esempio lavoro straordinario)? E se no, come può essere trattato economicamente o indennizzato tale tempo?
Sul primo problema, la risposta è tendenzialmente positiva, anche se non ci avete fornito nessuna indicazione di dettaglio su come avete organizzato il servizio. Comunque, ai sensi dell’art.2, comma 3 del D.Lgs.66/2003, come modificato dal D.Lgs.213/2004, le disposizioni dello stesso decreto legislativo non si applicano agli addetti al servizio di polizia municipale e provinciale in relazione alle attività operative specificamente istituzionali. Con riferimento al vostro caso, nel quale non v’è dubbio che si tratti di servizi di “polizia” in senso tecnico, questo significa, sostanzialmente, che per la legge non si pongono particolari problemi se, in occasione delle elezioni, gli addetti al servizio sono stati chiamati a rendere una prestazione di vigilanza fissa ai seggi dal sabato fino al lunedì successivo a fronte di un orario normale di lavoro di sole 36 ore settimanali (è quello fissato dall’art.17 del CCNL del 6.7.1995). Infatti, non risultano applicabili alla fattispecie né le previsioni legali in tema di durata massima dell’orario settimanale di lavoro, né quelle sui limiti dello straordinario, né quelle sul riposo obbligatorio di 11 ore ogni 24 ore ecc. Gli unici problemi potrebbero essere rappresentati dalla violazione delle previsioni contrattuali, che però, in materia, sono abbastanza elastiche (o addirittura assenti). In particolare: non si pone un problema di superamento dell’orario massimo settimanale perché il CCNL stabilisce solo la durata normale dell’orario di lavoro e non quella massima; non si pone un problema di mancata fruizione del riposo settimanale né un problema di superamento dei limiti del lavoro straordinario perché la materia è stata oggetto di una espressa, dettagliata ed elastica disciplina contrattuale, alla quale rinviamo (v. art.39 CCNL del 14.9.2000 come modificato dal CCNL del 16.5.2001); non si pone un problema di violazione dell’orario massimo giornaliero perché il CCNL (v. art.38, comma 6 del CCNL del 14.9.2000) si limita a stabilire che la prestazione giornaliera non può superare, di norma, le 10 ore, consentendo, quindi, deroghe del tutto saltuarie. Quanto al secondo problema, la questione è piuttosto delicata; infatti, se è vero che, normalmente, le ore dedicate alla consumazione dei pasti e al riposo non possono essere considerate ore di lavoro (né ordinario né straordinario), è anche vero che, come ricordato dal Ministero del lavoro nella circolare n. 8/2005, la Corte di Giustizia Europea ha ritenuto compresi nell’orario di lavoro i periodi in cui i lavoratori “sono obbligati ad essere fisicamente presenti sul luogo indicato dal datore di lavoro e a tenervisi a disposizione di quest’ultimo per poter fornire immediatamente la loro opera in caso di necessità”. Sembrerebbe proprio il caso del vostro personale; tuttavia, consigliamo di formulare uno specifico quesito alla Direzione del Lavoro competente per territorio.
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In data 25 giugno 2004 il Consiglio cam...cosimo guarinicosimo.guarini@br.camcom.itIn data 25 giugno 2004 il Consiglio camerale ha approvato il programma triennale del fabbisogno di personale, relativo al triennio 2004-2006, con il quale è stata deliberata l’assunzione di n. 3 unità di personale, a fronte di una scopertura di organico pari a n. 9 unità, per effetto delle limitazioni recate dal Decreto Ministeriale 27 maggio 2003. Successivamente, con provvedimento dirigenziale n. 185 del 17/9/2004, è stato adottato il piano esecutivo annuale con il quale si è determinata l’assunzione di una unità di categoria B – profilo professionale di esecutore tecnico-amministrativo - ed è stata contestualmente effettuata la comunicazione prevista dall’art. 34 bis del Decreto legislativo n. 165/2001 cui la Funzione Pubblica, in data 25 novembre 2004, ha dato esito negativo. A seguito dell’emanazione del Decreto del Ministro delle attività produttive in data 24/11/2004, permanendo l’indice generale di equilibrio economico finanziario di questo Ente al di sotto di quello medio del sistema camerale, si è confermata, con provvedimento n. 262 del 24/11/2004, l’assunzione dell’unità di personale di che trattasi. Conseguentemente si è provveduto a richiedere, in data 1° febbraio u.s., l’avviamento a selezione della citata unità di personale al competente Centro provinciale per l’impiego di Brindisi. Ciò posto, si chiede di conoscere se questo Ente può portare a compimento l’assunzione di che trattasi stante il divieto posto dall’art. 1, comma 98, della legge finanziaria 2005 e considerato che l’ultimo periodo dello stesso comma fa salve solo le assunzioni programmate ed avviate nel corso dell’anno 2004 dalle Regioni ed Enti locali ai sensi dei DPCM ivi citati. Si ringrazia e si porgono cordiali saluti.
In risposta a specifico parere richiesto da Unioncamere (risposta consultabile sul sito www.lavoro.pa), il Dipartimento Funzione Pubblica ha chiarito che anche per le Camere di commercio trova applicazione la possibilità – espressamente prevista per autonomie regionali e locali, oltre che per le amministrazioni centrali e gli enti pubblici nazionali – di portare a compimento nel 2005 (al di fuori dei limiti al reclutamento posti per tale anno) le assunzioni previste dall’ente camerale a valere sull’annualità 2004, e consentite dalla disciplina di dettaglio per esso prevista (il d.m. 27/11/2004), ove non effettuate al 1 gennaio 2005 (data di entrata in vigore della legge finanziaria 2005). In attesa dei chiarimenti in ordine alla posizione delle Camere rispetto agli adempimenti in materia di contenimento delle spese di organico, si suggerisce di dare conto, nell’impianto della decisione, della circostanza che l’assunzione in esame insiste su posto che comunque non sarà interessato da tagli di organico (semmai dovesse arrivarsi, si ripete, alla conclusione che anche le Camere sono soggette a tale obbligo, al pari di tutti gli altri enti pubblici, e quand’anche ci si collocasse nella prospettiva più rigorosa, vale a dire quella che per Amministrazioni dello stato e del c.d. parastato, e per le Agenzie, prevede un taglio nella misura del 5% delle spese suddette).
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Nelle spese per la formazione, (almeno 1...Marcella Milomarcella.milo@mt.camcom.itNelle spese per la formazione, (almeno 1% della spesa complessiva del personale, di cui all'art.23 c.2 del ccnl 31.3.99), vanno considerati solo i costi di iscrizione ai corsi formativi? Oppure, anche gli oneri derivanti dal pagamento delle missioni (viaggio, vitto, alloggio) svolte dal personale in occasione dei percorsi formativi?
Pur in assenza di precise indicazioni contrattuali, saremmo orientati a ritenere che le spese per la formazione comprendano anche gli oneri necessari al viaggio, al vitto e all’alloggio; questa soluzione ci pare anche coerente con il fatto che, ai sensi dell’art.23, comma 2 del CCNL del 31.3.1999, l’importo delle somme da destinare a tale finalità è calcolato sulla spesa complessiva del personale e quindi anche sul totale degli esborsi dovute alle trasferte; sembrerebbe strano che poi le risorse così determinate dovessero essere utilizzate solo per pagare i corsi e non anche i relativi costi accessori (viaggio, vitto e alloggio); ci sarebbe il rischio di maggiori oneri.
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Tutti i contratti di formazione lavoro d...giuseppe pagliag.paglia@inail.itTutti i contratti di formazione lavoro dell'ente pubblico inail in scadenza dicembre 2003 sono stati prorogati con legge finanziaria fino al 31/12/2004. E' legittimo l'atto di proroga (alla luce del carattere strettamente temporaneo del contratto in oggetto) o è pensabile richiedere il riconoscimento a tempo intederminato degli stessi, visto che alla naturale scadenza il rapporto di lavoro non è terminato?
La proroga, fino al 31.12.2004, dei rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla conversione dei contratti di formazione e lavoro indicati nell'art.34, comma 18 della L.289/2002 discende direttamente dall'art.3, comma 63 della L.350/2003: come tale, essa non necessita di alcun atto di proroga (al massimo, si può fare una “presa d'atto”) e può avere solo gli effetti previsti dalla legge (che sono limitati, appunto, alla proroga).
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In sede di concertazione con le oo.ss., ...Alberto Serinoalberto.serino@no.camcom.itIn sede di concertazione con le oo.ss., una componente territoriale ha particolarmente insistito sull'opportunità di applicare, presso la Camera di commercio, iniziative di passaggi di categoria che sarebbero molto diffuse presso gli enti locali territoriali. Si sostiene in particolare che l'attuale ordinamento professionale consentirebbe l'inquadramento del personale ausiliario (attualmente in categ. A) nella superiore categ. B, pur mantenendogli le mansioni ausiliarie, cioè configurando nella medesima categ. B, un profilo operativo-ausiliario accanto al profilo amministrativo. Da parte pubblica si è al contrario sostenuta l'incompatibilità di quanto sopra con il vigente ordinamento professionale e che un eventuale passaggio del personale ausiliario alla categ. B, potrebbe trovare applicazione solo mediante selezioni interne (nei limiti di non oltre il 50% delle assunzioni possibili nella categoria stessa, ai sensi della normativa vigente e della giurisprudenza in materia) affidando in tal caso al personale eventualmente selezionato le mansioni, non ausiliarie, proprie della categ. B. Una diversa impostazione del discorso potrebbe partire da una revisione della pianta organica che sopprimesse i posti di categ. A, ricorrendo ad esternalizzazione dei relativi servizi o riorganizzazioni operative interne. Anche in tal caso, tuttavia, sembrerebbe non potersi prescindere dalla ricollocazione nella categ.B dell'attuale personale ausiliario, sempre previa selezione interna, nei limiti e alle condizioni sopra indicati. Si chiede di voler cortesemente esprimere un parere in merito a quanto sopra. Vivi ringraziamenti e cordiali saluti
Nella individuazione dei profili professionali, gli enti hanno l’obbligo di rispettare le declaratorie di categoria previste dal CCNL e, pertanto, non ha senso riclassificare in categoria B un profilo professionale attualmente classificato in categoria A senza modificarne le mansioni. In ogni caso, l’eventuale riclassificazione del profilo non potrebbe mai determinare anche l’automatica riclassificazione del personale interessato (v. sul punto le numerose risposte pubblicate sul sito dell’Aran – ad es. la risposta O2). Ciò premesso, abbiamo l’impressione che la progressione verticale auspicata dalle OO.SS. non risponda in alcun modo ad una oggettiva esigenza dell’ente ma tenda unicamente a favorire la sviluppo di carriera del personale interessato, traducendosi in un’operazione del tutto impraticabile (e questo a prescindere dagli ulteriori dubbi sollevati sulle progressioni verticali dalla recente sentenza della Corte di Cassazione n. 15403 del 15.10.2003). Riteniamo utile riportare, a tale proposito, uno stralcio del parere dell'Avvocatura Generale dello Stato n. 17975/PR4 del 6/9/2002 citato anche nella risposta R32 dell’Aran: “… va premesso che la sentenza 194/2002 (della Corte Costituzionale) per quanto non abbia altro effetto diretto che quello di espungere dall'ordinamento le norme dichiarate incostituzionali e cioè gli articoli 3, commi 205, 206, 207 e 22, comma 2, della legge 13/5/1999 n. 133 che non riguardano il rapporto di lavoro del personale di codesta Amministrazione, enuncia principi già espressi in altre decisioni (314/94, 478/95, 320/92) e confermati nella successiva decisione 218/02 relativa al personale della Camera di Commercio, dei quali non può non tenersi conto per valutare la legittimità delle procedure di riqualificazione (o di selezioni interne). Tali principi sono riconducibili alla regola contenuta nell'art. 97 Cost. secondo la quale per la copertura dei posti nei ruoli della Pubblica Amministrazione deve essere svolta procedura concorsuale pubblica, sicché un "automatico e generalizzato scivolamento verso l'alto del personale non può non essere ritenuto illegittimo". La Corte Costituzionale nel riaffermare la validità di tale regola non può dirsi avere escluso in assoluto possibilità di far ricorso a sistemi diversi dal concorso pubblico propriamente detto a condizione che si fissino "criteri selettivi o verifiche attitudinali adatte a garantire l'accertamento della idoneità dei candidati essendosi in presenza di particolari situazioni che possano giustificare per una migliore garanzia del buon andamento della Amministrazione il ricorso a tali sistemi diversi dal pubblico concorso". Il contemperamento della regola del concorso pubblico con l'opportunità di consentire ai dipendenti già in servizio (e che hanno quindi superato un concorso pubblico per il primo accesso in servizio, salvo eccezionali e circoscritte ipotesi diverse ad es. ciechi ed invalidi di guerra) qualche avanzamento, appare legittimare l'uso di concorsi interni o di corsi di riqualificazione solo quando vengano rispettati taluni criteri che dalla sentenza delle Corte costituzionale è possibile desumere e che qui di seguito si indicano. La individuazione e determinazione anche numerica dell'organico della Amministrazione per ciascuna delle …. (categorie) ….. dovranno rispondere non alla volontà di soddisfare le aspettative di carriera del personale in servizio ma alla necessità di soddisfare le esigenze effettive ed oggettive della Amministrazione. La copertura dei posti risultati scoperti si dovrà realizzare per la percentuale maggiore attraverso pubblico concorso, destinando ai meccanismi riservati al personale già in servizio una percentuale inferiore, consentendo l'accesso a tali meccanismi dei dipendenti che siano già stati utilizzati in mansioni superiori alla qualifica posseduta e che posseggano il titolo richiesto per l'accesso alla qualifica superiore di cui trattasi, escludendo quindi la considerazione prevalente della anzianità di servizio. Neppure dovrà essere ammessa la possibilità di realizzare il c.d. doppio salto e cioè il passaggio a qualifica ulteriore rispetto a quella immediatamente superiore a quella posseduta. Le procedure di riqualificazione (o di selezioni interne) dovranno tendere ad accertare e migliorare le capacità tecnico-professionali specificamente occorrenti per la qualifica superiore cui il dipendente aspira. Ove gli indicati criteri risultino essere stati rispettati da codesta Amministrazione le procedure di riqualificazione (o di selezioni interne) enunciate potranno essere portate a compimento, dovendosi altrimenti procedere al loro annullamento per non trovarsi di fronte al rischio di impugnazione dei loro esiti da parte di soggetti esclusi o contro interessati, con conseguenti responsabilità di chi abbia promosso e completato procedure non conformi ai criteri sopraindicati che costituiscono il limite non superabile per consentire sistemi alternativi al concorso pubblico di copertura di posti in organico di norma accessibili solo con concorsi pubblici. Il rischio (in taluni casi già concretatosi) della declaratoria di nullità delle clausole dei contratti integrativi che abbiano previsto, oltre il limite dei criteri sopraindicati, la procedura di riqualificazione (o di selezione interna) non può essere bilanciato dalle aspettative di avanzamento di carriera creata nel personale dipendente, perché tale aspettativa si fonderebbe su clausole nulle per contrasto con norme inderogabili (quella dell'accesso ai pubblici impieghi per concorso pubblico e quelle che solo eccezionalmente e con criteri rigorosi consentono l'utilizzo di procedure diverse) epperciò sarebbe improduttivo di effetto……”.
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Le schede di valutazione inerenti le pro...anna saccoanna.sacco@cs.camcom.itLe schede di valutazione inerenti le progressioni orizzontali degli anni precedenti sono oggetto di valutazione ai fini delle progressioni verticali?
Non c’è alcuna espressa previsione al riguardo, anche perché, ai sensi dell’art.4 del CCNL del 31.3.1999, spetta ai singoli enti disciplinare le procedure di progressione verticale nel rispetto dei principi oggi indicati nell’art.35 del D.Lgs.165/2001 (previa concertazione con le OO.SS. sui criteri generali in materia di svolgimento delle selezioni – v. art.16 CCNL 31.3.1999). Per eventuali approfondimenti sui presupposti e sulle caratteristiche delle progressioni verticali consigliamo di consultare la risposta R29 pubblicata sul sito istituzionale dell’Aran.
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Gentile esperto, vorrei sapere se durant...valentina moranavalentina.morana@virgilio.itGentile esperto, vorrei sapere se durante lo svolgimento di un tirocinio formativo (il mio è di 185 ore ed è previsto dal mio corso di laurea) è possibile fare assenze senza che queste debbano essere recuperate successivamente, o se le ore effettivamente svolte devono comunque essere 185. Grazie anticipatamente, cordiali saluti, Valentina Morana.
La materia è ancora disciplinata dall’art.18 della L.196/1997 (espressamente richiamato anche dall’art.60 del D.Lgs.276/2003) e dal relativo regolamento ministeriale di attuazione (DM 25.3.1998 n.142). L’art.7 di tale ultimo regolamento stabilisce che: Ø nel computo dei limiti massimi di durata dei tirocini non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione obbligatoria per maternità; Ø le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse entro i limiti massimi di durata indicati nello stesso articolo 7. Alla luce di tali previsioni, siamo del parere che si debba tener conto, nel computo dei limiti massimi di durata dei tirocini, anche delle assenze eventualmente effettuate per motivi diversi dal servizio militare (o civile) e dall’astensione obbligatoria per maternità, salva l’eventuale possibilità di una proroga del tirocinio che comunque deve essere contenuta nei citati limiti massimi. Per quanto non previsto dal DM 142/1998 si dovrà invece fare esclusivo riferimento alla convenzione stipulata tra il soggetto promotore del tirocinio e il datore di lavoro ai sensi degli artt.4 e 5 dello stesso DM (ricordiamo che il tirocinio non comporta la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato e, pertanto, il tirocinante non ha “diritto” alle ferie o alle tutele tipiche di tale tipo di rapporto, salvo quanto espressamente previsto dal citato DM 142/1998).
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Inquadramento ex lege n.644/94; provvedi...antonella garzillogarzillo@va.camcom.itInquadramento ex lege n.644/94; provvedimento in data 20.12.94 esclude un dipendente dall'inquadramento, lui fa ricorso; tar e c.d.s. gli danno ragione; in attesa di sentenza di appello, l'ente gli liquida arretrati e solo interessi, con provvedimento ante D.M. 652/98; adesso il dipendente reclama interessi e rivalutazione. ho un dubbio sul momento genetico del diritto: legge o provvedimento? recenti sentenze del C.d.S. (n.5909/2002 e n.7313/2003) lo fanno coincidere con la data del provvedimento di inquadramento; è vero che è in ogni caso ante 31.12.1994, ma poi non devo considerare che per i ratei dal 1.1.1995 il cumulo è escluso? inoltre, il termine di prescrizione è interrotto dal ricorso presentato dal dipendente, conclusosi con sentenza C.d.S. del settembre 2002? potrei infine sapere dove poter recuperare la sentenza TAR Lazio n.3007/1999 che citate nella risposta al quesito e avere ulteriori chiarimenti sulle modalità di calcolo di interessi e rivalutazione? grazie
Premesso che nel quesito non è specificato se, riguardo lo specifico caso, il TAR o il Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso del dipendente, si siano mai pronunciati espressamente su interessi e rivalutazione, riteniamo comunque utile precisare quanto segue. 1. Alcune considerazioni preliminari sulla data di decorrenza di interessi e rivalutazione nel caso degli inquadramenti ex L.644/94. L’art.3, comma 8 del DL 23.9.1994 n.547 ha stabilito che “l'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali del personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'articolo 108 del regolamento - tipo per il personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 12 luglio 1982, avrà luogo, con decorrenza 16 ottobre 1984, sulla base delle corrispondenze stabilite, per gli impiegati civili dello Stato, dalla commissione di cui all'articolo 10 della legge 11 luglio 1980, n. 312.” Si omette di ricostruire la complessa e ben nota vicenda dalla quale è infine scaturita tale disposizione. Quel che è certo è che il citato art.3, comma 8 ha inteso colmare il vuoto legislativo venutosi a creare con l’annullamento giurisdizionale del DPR 665 del 1984 introducendo una nuova modalità di inquadramento: infatti, il legislatore del 1994 non si è limitato ad effettuare un semplice richiamo al previgente regolamento tipo del 1982, ma ha integrato tale normativa con riferimento alle corrispondenze stabilite per gli impiegati civili dello Stato dalla Commissione di cui all’art.10 della L.312/1982 (si veda, su tali aspetti, la lucida ricostruzione contenuta in TAR Abruzzo, Sez. Pescara n. 647 del 20.11.1997). La decorrenza degli effetti dei provvedimenti a far data dal 16 ottobre 1984 ha comportato la ridefinizione, da parte delle singole amministrazioni, dello status dei dipendenti interessati, sia per quanto attiene agli aspetti strettamente giuridici della posizione funzionale che a quelli di carattere propriamente economico (salario d'anzianità, etc.). A tale ultimo riguardo, infatti, non sembrano sussistere dubbi che pur in assenza di un'esplicita previsione circa la retrodatazione anche agli effetti economici degli inquadramenti in esame – si dovesse comunque operare in tal senso; e ciò in analogia con quanto verificatosi per gli impiegati civili dello Stato. Peraltro, la circostanza che tali somme arretrate costituissero crediti di lavoro e venissero erogate materialmente in epoca successiva a quella del formale collocamento nella qualifica funzionale superiore non implicava in alcun modo che sulle stesse dovessero corrispondersi rivalutazione monetaria ed interessi, fossero essi moratori e/o corrispettivi. Infatti, il significato del comma ottavo dell'art.3 è stato quello di individuare, per le Camere di Commercio, quali fossero le modalità con le quali dare attuazione, al proprio interno, al nuovo ordinamento professionale per qualifiche così come risultante, per le Amministrazioni dello Stato, dall'applicazione dell'art.4, commi ottavo e ss., della L. 312/80, normativa esplicitamente assunta a termine di riferimento in tale ambito. Se così è, non può revocarsi in dubbio che così come avvenuto nello Stato e riconosciuto dalla giurisprudenza (cfr., per tutte, Cons. Stato, sez. IV, n. 799/93) era solo dalla data di emanazione dell'atto amministrativo che determinava la corrispondenza tra le qualifiche del previgente ordinamento e le qualifiche funzionali ed i profili del nuovo assetto giuridico che poteva ragionarsi in termini di adeguamento ed attualizzazione dei crediti di lavoro, crediti che sorgevano, appunto, in dipendenza dei mutamenti di posizione funzionale disposti con tali atti. L'effetto costitutivo delle nuove situazioni venutesi a determinare, per il personale dello Stato, in esecuzione dei precetti contenuti nella L.312/80 (e, quindi, il momento genetico della maturazione del credito principale, alla cui sorte sono legate anche le voci ad esso accessorie, quali, appunto, rivalutazione ed interessi) è stato individuato nel provvedimento della Commissione di cui all'articolo 10 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Commissione che ha concluso i propri lavori nel 1988, a distanza di otto anni dalla legge n. 312 e con riguardo ad inquadramenti per i quali la stessa legge prevedeva una decorrenza ad essa addirittura anteriore). Conseguentemente, per le Camere di Commercio (ognuna delle quali è stata, per il proprio personale, la sede corrispondente a quella della Commissione paritetica unica di livello nazionale) è da concludere che solo con il provvedimento, di carattere generale, che stabiliva le corrispondenze tra vecchio e nuovo ordinamento dovevano considerarsi venuti in essere tutti gli elementi costitutivi del diritto di credito connesso alla ricostruzione della carriera, a nulla rilevando la decorrenza retroattiva degli inquadramenti. E' a far data da quel provvedimento, dunque, e fino al pagamento della sorte capitale, che dovevano, eventualmente, computarsi gli accessori in questione del credito retributivo. Siffatta conclusione, del resto, si innesta in maniera coerente nel filone giurisprudenziale, ormai costante, secondo il quale la retrodatazione degli effetti economici di inquadramenti, previsti da leggi o contratti, non determina la corresponsione di rivalutazione ed interessi sulle somme relative, per il periodo coperto dalla fictio iuris, trattandosi di istituti che hanno la funzione di rendere neutro il tempo del ritardo o dell'inadempimento nell'assolvimento di obbligazioni di valore (qual'è, appunto il credito di lavoro); ritardo od inadempimento che non possono configurarsi in capo all'Amministrazione in questi casi, nei quali com'è evidente non è concepibile l'esistenza di un ritardo prima dell'entrata in vigore della norma, ancorché retroattiva, né un inadempimento, difettando il possesso degli strumenti necessari per porre in essere una determinata condotta, strumenti indicati in via di principio dalla fonte normativa del 1982, ma individuati compiutamente soltanto con il d.l. 547/94 (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. V, nn. 289/92 e 179/93 – si veda anche C.d.S., Sez. IV, 7.5.2001 n. 2559 : “ai fini della decorrenza di rivalutazione monetaria ed interessi su somme erogate con ritardo ai pubblici dipendenti, nel caso in cui il diritto patrimoniale trovi fonte direttamente in un provvedimento amministrativo, la data della sua maturazione è quella del provvedimento, ancorché questo abbia efficacia retroattiva” - conformi, Sez. VI, 5 gennaio 2001 n. 8 e Sez. V, 9 maggio 2000 n. 2661.) Al massimo, si potrebbe obiettare che, nel caso delle Camere di Commercio, il provvedimento di carattere generale che stabiliva le corrispondenze tra vecchio e nuovo ordinamento aveva natura meramente ricognitiva e non costitutiva; secondo questa ricostruzione, il diritto dei dipendenti avrebbe la sua fonte direttamente nella legge di conversione del DL 547/1994 (L. 22.11.1994, n.644) e non nel citato provvedimento, che rappresenterebbe, invece, un atto dovuto di accertamento della sussistenza dei presupposti previsti dalla legge e che avrebbe dovuto essere adottato senza indugio. Tale tesi è stata sostenuta, ad esempio, dal TAR Abruzzo, Sez. Pescara, con sentenza n. 647 del 20.11.1997: “… nella fattispecie ora all’esame, il diritto a percepire le differenze stipendiali conseguenti agli inquadramenti previsti e disposti dall’art.3, comma 8 del D.L. n.547 del 1994, è di certo insorto in corrispondenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione, e, pertanto, malgrado l’inquadramento abbia effetto retroattivo al 16.10.1984, lo stesso non può che comportare emolumenti accessori (rivalutazione e interessi) con decorrenza dalla data di entrata in vigore di detta legge. Solo con la disposizione in questione è, infatti, derivato in capo ai dipendenti camerali il diritto … ad un… nuovo inquadramento al quale l’Amministrazione avrebbe dovuto tempestivamente provvedere , previa la semplice verifica del sussistere delle condizioni di legge, con provvedimenti di natura paritetica, cioè di semplice ricognizione della sussistenza dei requisiti previsti.” 2. Le modalità di calcolo degli interessi e della rivalutazione. Quanto alle modalità di calcolo degli interessi, ricordiamo che in tale materia tutte le amministrazioni pubbliche, comprese le Camere di Commercio, devono necessariamente attenersi alle direttive impartite dal Ministero del Tesoro con il D.M. l.9.1998 n.352 e con la circolare 23.12.1998 n. 83. 2.1. Generalità Gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sono liquidati secondo la disciplina vigente all'epoca della maturazione del diritto. Qualora l'obbligo di pagamento comprenda più periodi diversamente regolati, la liquidazione avviene in conformità alla disciplina vigente in ciascun ambito temporale (art.2, comma 1 DM 352/1998). Questo perché dal rapporto previdenziale, assistenziale e retributivo non scaturisce una singola e complessiva obbligazione, avente ad oggetto una prestazione unitaria, ma una serie di obbligazioni, a cadenza periodica, ciascuna delle quali realizza l'intera prestazione dovuta in quel determinato periodo (circolare Min. Tesoro 23.12.1998 n.83). Si applicheranno quindi, un diverso tasso d'interesse legale e un diverso indice Istat, così come si applicherà o meno il cumulo tra interesse legale e rivalutazione monetaria, a seconda delle misure vigenti nei periodi considerati. Sui crediti il cui diritto alla percezione sia maturato prima del 16 dicembre 1990 sono dovuti gli interessi nella misura legale del 5% e la rivalutazione monetaria fino al 15.12.1990, mentre per il periodo successivo, a partire dal 16.12.1990 e fino al 31.12.1994 spettano i soli interessi legali nella misura del 10%; analogamente, per i crediti maturati dal 16.12.1990 e prima dell’1.1.1995 spettano solo gli interessi legali nella misura del 10% (art.2, comma 4 DM 352/1998 e punto 2b Circolare Min. Tesoro 23.12.1998 – la norma che ha portato il tasso di interesse legale al 10% è l’art.1 della L.26.11.1990 n.353); dall’1.1.1995, invece, come già precisato, l'importo dovuto a titolo d'interessi legali (10% fino al 31.12.1996, 5% dall’1.1.1997…e così via - v. paragrafo successivo) è portato in detrazione alle somme spettanti a titolo di rivalutazione monetaria (art.16, comma 6, legge n. 412/1991, art.22, comma 36 della L.724/1994 e art.2, comma 1 DM 352/1998). Secondo le disposizioni dettate dal Ministero del Tesoro, vincolanti per tutte le pubbliche amministrazioni, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sono calcolati sulle somme dovute, al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali (art.3, comma 2 DM 352/1998) ed è escluso l'anatocismo. Si fa presente, però, che, con riferimento al settore privato, la Corte di Cassazione, con sentenza 10.4.2001 n. 5363 ha espresso un avviso diverso, sostenendo che la rivalutazione e gli interessi dovrebbero essere calcolati sulle somme al lordo delle ritenute fiscali e contributive. Le somme da liquidare a titolo d'interesse legale o rivalutazione costituiscono, ai fini fiscali, redditi da lavoro dipendente e sono ad essi equiparati a tutti gli effetti. Ne deriva l'assoggettabilità a ritenuta e, quindi, ad imposta sia della rivalutazione che degli interessi (art.1 D.Lgs.314/1997 – art.3, comma 3 DM 352/1998- Circolare Ministero Finanze, 28 dicembre 1997, n. 326/E). Per gli enti non statali la relativa spesa è a carico delle amministrazioni d'appartenenza. Per quanto attiene le pensioni e le altre provvidenze di natura assistenziale la relativa spesa è a carico delle amministrazioni, organismi ed enti previdenziali competenti all'erogazione (art.4 DM 352/1998). Questo punto è di particolare rilevanza per le Camere di Commercio se si considerano i meccanismi di liquidazione dell’indennità di anzianità prevista dall’art.77 del D.I. 12.7.1982. Gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sono corrisposti d'ufficio, pur rimanendo fermi gli ordinari termini di prescrizione quinquennale (art.2, commi 6 e 7 DM 352/1998). Ricordiamo, a tale proposito, che secondo numerose sentenze (v. per tutte C.d.S. A.P. n.17 del 7.8.1996 e C.d.S. Sez. IV n.2559 del 7.5.2001) l’amministrazione non ha facoltà di rinunciare alla prescrizione ed alla relativa eccezione, in quanto, nell’ipotesi di pagamento di emolumenti corrisposti al pubblico impiegato nonostante l’intervenuta prescrizione, l’art.3 del RDL 19.1.1939 n. 295 la obbliga al recupero delle relative somme. 2.2. L’interesse legale. La misura del saggio di interesse legale è determinata periodicamente dal Ministero dell'economia e delle finanze (prima Ministero del tesoro) ai sensi dell'art.2, comma 185 della legge 23 dicembre 1996, n. 662: tali misure, per il passato hanno assunto i seguenti valori: 5% fino al 15.12.1990; 10% dal 16.12.1990 e sino al 31 dicembre 1996; 5% dal 1° gennaio 1997; 2,50% dal 1° gennaio 1999; 3,50% dal 1° gennaio 2001 e 3% dal 1° gennaio 2002 (DM 11 dicembre 2001). 2.3. La rivalutazione monetaria Per quanto riguarda il calcolo della rivalutazione monetaria l’art.150 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. stabilisce che “… il giudice applicherà l’indice dei prezzi calcolato dall’Istat per la scala mobile di lavoratori dell’industria”. Tale criterio, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità ha carattere esclusivo, con la conseguenza che il giudice non potrebbe ricorrere ad altri criteri (Cass. 22.3.1989 n.1427), salvo l’improbabile caso in cui l’Istat, in un determinato periodo, non abbia provveduto a calcolare gli indici (Cass. 15.5.1987 n.4504); anche in tale ultima ipotesi, però il giudice dovrebbe seguire un criterio analogo a quello legale; per la rivalutazione monetaria, secondo i più recenti orientamenti, non dovrebbe farsi riferimento agli indici dei trimestri o semestri già maturati, perché essa spetta mese per mese (Cass. 20.11.1993 n.11462) . Fino al 31 dicembre 1997 si applicherà l'indice ISTAT relativo al costo della vita valevole ai fini dell'applicazione della scala mobile nei settori dell'industria, commercio, agricoltura ed altri settori interessati; dall’1.1.1998, invece, la rivalutazione monetaria è calcolata in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie d'impiegati ed operai accertati e pubblicati mensilmente sulla GU (art.54, comma 2, legge n. 449/1997 – Circ. Min. tesoro 23.12.1998 n. 83). In concreto l'ammontare della rivalutazione si determina moltiplicando l'ammontare nominale del credito per il coefficiente di rivalutazione relativo al periodo in cui è maturato il credito, determinato sulla base dell'indice suddetto. 3. Termini di prescrizione. Premettiamo che secondo la giurisprudenza più recente, i crediti retributivi sono sempre assoggettati alla prescrizione estintiva quinquennale prevista dall’art.2948, n.4 del c.c., non avendo più alcun rilievo, a tal fine, che i crediti siano a meno in contestazione né che l’amministrazione sia tenuta ad emanare atti di accertamento e di determinazione quantitativa della retribuzione (C.d.S. Sez. V n. 852 del 29.7.1997). La stessa prescrizione quinquennale si applica anche ai crediti di lavoro relativi a rivalutazione monetaria e interessi legali. La prima, in quanto componente essenziale del credito e, come tale, sottoposta allo stesso regime di prescrizione della quota nominale (Cass. 6.9.1997 n.8649); i secondi perché seguono la sorte del credito cui accedono (Cass. 6.9.1997 n.8649) o in forza della previsione dell’art.2948 n. 4 del c.c. (Cass. 2.6.1992 n. 7661). Concetti analoghi sono stati espressi anche dalla giurisprudenza amministrativa (v. ad esempio C.d.S. Sez. IV, n. 813 del 19.10.1994, secondo la quale, anche con riferimento ad interessi legali e rivalutazione monetaria opera il termine quinquennale di prescrizione proprio di ogni competenza retributiva perché essi non costituiscono competenze accessorie fondate su autonome fonti dell’obbligazione sottoposte all’ordinaria prescrizione decennale ma
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Alla luce del nuovo CCNL del 22.01.2004,...Lorella Papocchialorella.papocchia@pi.camcom.itAlla luce del nuovo CCNL del 22.01.2004, le Amministrazioni devono procedere alla costituzione della delegazione trattante di parte pubblica o possono proseguire con quella già presente al loro interno?
Anche se l’art.4 del CCNL del 22.1.2004 si limita a sostituire il testo dell’art.5 del CCNL dell’1.4.1999, crediamo non vi possa essere alcun dubbio sul fatto che gli enti debbano provvedere alla costituzione di una “nuova” delegazione trattante di parte pubblica per avviare il negoziato in sede decentrata: infatti, il CCNL del 22.1.2004 si riferisce ad un nuovo quadriennio normativo e, quindi, ad una diversa “stagione negoziale”, con la conseguenza che occorre replicare tutta la procedura prevista dal citato art.5 e sottoscrivere un nuovo contratto integrativo quadriennale (fatte salve le materie che per loro natura richiedano diversi tempi di negoziazione o verifiche periodiche e fatte salve le modalità di utilizzazione delle risorse, da determinare con cadenza annuale). Ai fini pratici, non si tratta, comunque, di un problema di grande rilievo: nel formalizzare la sua decisione, l’ente può costituire una delegazione trattante realmente nuova o riconfermare quella precedente; l’importante è che ci sia un atto formale di costituzione dell’organo assunto nei trenta giorni successivi alla sottoscrizione del CCNL.
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Si chiede se la comunicazione prevista d...Tiziana Cataldicataldi@bgcamcom.itSi chiede se la comunicazione prevista dall'art. 34 bis del D.Lgs n. 165/2001 deve essere effettuata anche nel caso di prevista assunzione di personale di cat. B1 tramite richiesta numerica al Centro per l'Impiego
La formulazione dell’art.34 bis del D.Lgs.165/2001, introdotto dall’art.7 della L.3/2003, non è, purtroppo, tra le più chiare; infatti, la prima parte del comma 1 si riferisce, genericamente, alle “procedure di assunzione di personale”, espressione senz’altro riferibile anche alla chiamata numerica, mentre la seconda parte dello stesso comma cita espressamente il solo “concorso”; anche il comma 2 parla di “concorso”, mentre il comma 4 parla di “procedura concorsuale”. Nel dubbio, considerate le gravi conseguenze derivanti dalla violazione di tale disposizione (ricordiamo che è prevista la nullità delle assunzioni effettuate) e visto che vi è una sostanziale coincidenza tra gli uffici ai quali deve essere indirizzata la richiesta numerica e gli uffici destinatari della comunicazione ex art.34bis D.Lgs.165/2001 vi suggeriamo di inoltrare la richiesta numerica precisando che essa vale anche (ed eventualmente) quale comunicazione di cui all’art.34 bis, comma 1, del D.Lgs.165/2001; saranno poi gli organi interessati a decidere la procedura da seguire. Riteniamo di tener fermo tale suggerimento anche alla luce del recente parere sul tema formulato dal Dipartimento della Funzione Pubblica
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I dati di bilancio consuntivo riferiti a...n.d.n.d.I dati di bilancio consuntivo riferiti al triennio 1999/2001 sono dati economici o finanziari? E, se finanziari, vanno considerati gli impegni o i pagamenti?
I dati di bilancio da analizzare sono quelli di tipo finanziario e vanno riferiti agli impegni (considerato, infatti, l'oggetto di questi ultimi, vale a dire il sostegno di oneri diretti od indiretti comunque riferiti al personale, può dirsi che si tratta, in buona sostanza, di debiti effettivi).
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·Ai fini del rispetto del vincolo posto ...n.d.n.d.·Ai fini del rispetto del vincolo posto dal d.m. 27.05.2033 per le camere che presentano un valore del proprio indice generale di equilibrio economico -finanziario superiore a 35,48 di non superamento del suddetto indice, quali sono i riferimenti da assumere per il calcolo delle voci "costo del personale" ed "entrate correnti"?
Occorre anzitutto considerare che il d.m. contenente le previsioni in commento si riferisce all'anno in corso. Pertanto, ed anche in ragione del fatto che la sua emanazione (che rappresenta, nell'impostazione del legislatore, la condizione per stabilire con esattezza quali ambiti di decisione fossero riservati alle camere di commercio in materia di organici ed assunzioni) è intervenuta ad esercizio inoltrato, i riferimenti da assumere per la verifica del rispetto dell'indice generale della singola camera devono ritenersi quelli più prossimi al momento nel quale si procede alla programmazione dei fabbisogni (con connesse acquisizioni dall'esterno, nei limiti rispettivamente consentiti per chi si trova al di sopra o al di sotto del valore 41), vale a dire i dati di consuntivo 2002 sul costo del personale (integrati dagli effetti dell'eventuale turnover verificatosi dal 1° gennaio 2003), i dati contenuti nel bilancio preventivo (eventualmente assestato) per quanto riguarda le entrate correnti.
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E' possibile trasformare in part-time il...n.d.n.d.E' possibile trasformare in part-time il rapporto di lavoro di un dipendente titolare di posizione organizzativa ?
L’art. 4, comma 2 del CCNL del 14.9.2000 prevede espressamente che “il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna categoria, con esclusione delle posizioni di lavoro di particolare responsabilità preventivamente individuate dagli enti. Il lavoratore titolare delle stesse può ottenere la trasformazione del suo rapporto in rapporto a tempo parziale solo a seguito di espressa rinuncia all'incarico conferitogli.. Alla luce del chiaro dettato della norma contrattuale, appare difficile ritenere – pur nell’autonomia degli enti nel valutare le caratteristiche organizzative delle posizioni da esentare dalla possibilità di intrattenere un rapporto di lavoro a tempo parziale – che tra esse non possano rientrare quelle previste dagli artt.8 e seguenti del CCNL del 31.3.1999, in ragione delle caratteristiche contemplate nel medesimo articolo e che ne giustificano l’istituzione all’interno degli enti (questo quantomeno con riguardo a quelle di cui alle lettere -a- e -b- del citato art.8). Il carattere, per così dire, obbligato dell’inclusione di tali posizioni tra quelle di elevata responsabilità menzionate in via generale nell’art.4 di cui sopra (che significa, in altri termini, che esse non possono non essere tra queste ultime, l’ente essendo semmai autorizzato ad individuarne ulteriori) rende, a nostro parere, non decisiva la mancanza del previo momento valutativo volto alla individuazione delle posizioni lavorative da escludere dal part-time. In conclusione, non riteniamo possibile trasformare in part-time il rapporto di lavoro di un dipendente responsabile di posizione organizzativa, a meno che egli non rinunci espressamente all’incarico e alle corrispondenti retribuzioni di posizione e di risultato.
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La retribuzione di posizione prevista da...n.d.n.d.La retribuzione di posizione prevista dall'art.10 del CCNL del 31.3.1999 per i dipendenti responsabili di posizione organizzativa è utile ai fini della liquidazione dell'indennità di anzianità di cui all'art.77 del D.I. 12.7.1982 ? Se sì, in quale misura ?
L’art.77 del D.I. del 12.7.1982 stabilisce che “all’atto della cessazione dal servizio, al personale di ruolo camerale … compete … una indennità di anzianità a carico dei bilanci camerali, commisurata a tante mensilità dell’ultima retribuzione fruita, a titolo di stipendio, di tredicesima mensilità ed altri eventuali assegni pensionabili e quiescibili per quanti sono gli anni di servizio prestati alle dipendenze delle Camere…” . E’ bene ricordare che quando tale disposizione è nata (1982), le nozioni di retribuzione contributiva e di retribuzione pensionabile non coincidevano con quelle attuali, risultanti dalla riforma operata con la L.335 del 1995: all’epoca, gli unici emolumenti pensionabili erano quelli che presentavano, oggettivamente, le caratteristiche della fissità e continuità; questa è stata la costante interpretazione giurisprudenziale degli articoli 15 e 16 della L. 1077 del 1959 (Corte dei Conti Sez. Giurisdizionale Emilia Romagna sentenza 364 del 21.7.1997; Corte dei Conti Sez. III Pensioni Civili sentenza 55698 del 28.1.1984; Corte dei Conti Sez. III Pensioni Civili sentenza 63200 del 25.10.1989; Corte dei Conti Sez. Giurisdizionale Emilia Romagna sentenza 50 del 13.12.1994). Questi stessi principi (necessità dei requisiti di fissità e continuità) sono stati applicati dalla giurisprudenza anche ai trattamenti di fine servizio; alcune sentenze hanno anche precisato che non rileva, ai fini dell’accertamento dei requisiti della fissità e continuità dell’emolumento, il fatto che esso rappresenti la retribuzione di un incarico temporaneo: quello che conta, è che si tratti “di un emolumento costante nell’anno, ancorché non definitivo” (Cassazione Sez. Lavoro n.2394 del 18.5.1989, relativa all’indennità premio di servizio). Dopo la L335/1996, la retribuzione contributiva si calcola applicando l’art.12 della L.153/1969 e successive modifiche ed integrazioni (art.2, comma 9 L.335/1995) e ogni emolumento è divenuto pensionabile: tuttavia, ai sensi dell’art.2, comma 11 della L.335/1995 la retribuzione definita secondo i nuovi criteri concorre alla determinazione della sola quota di pensione prevista dall’art.13, comma 1 lettera b) del D.Lgs.503/1992 (cosiddetta quota B); per la quota di pensione prevista dall’art.13, comma 1 lettera a) del D.Lgs.503/1992 (cosiddetta quota A), continuano invece a valere i requisiti previsti dalla vecchia normativa: pertanto sono utili ai fini della cosiddetta quota A solo gli emolumenti che presentano le caratteristiche di fissità e continuità (v. circolare Inpdap n.21 del 29.3.1996). Ciò posto, il problema non è solo quello di stabilire se la retribuzione di posizione di cui all’art.10 del CCNL del 31.3.1999 sia o meno pensionabile, visto che, attualmente, ogni emolumento lo è; a nostro parere, la retribuzione di posizione può essere considerata utile ai fini della determinazione dell’indennità di anzianità solo se essa può ritenersi pensionabile ai sensi di quella che era l’originaria lettura dell’art.77 del D.I. del 12.7.1982 e quindi solo se presenta le caratteristiche della fissità e continuità; non basta che sia pensionabile, è necessario, in altri termini, che essa sia utile ai fini della quota A della pensione (alla quale concorrono solo gli emolumenti fissi e continuativi). Per fortuna, il punto è stato espressamente chiarito dall’Inpdap nella seconda parte della circolare n. 51 del 28.11.2000 nella quale si legge: “La retribuzione di posizione di cui all’art.10 … nasce quale corrispettivo per lo svolgimento di un incarico, di elevata responsabilità, conferito a termine ai dipendenti classificati in categoria D. Essa è predeterminata … possiede pertanto il requisito della fissità, è dovuta quale corrispettivo di una prestazione lavorativa prevista da contrattazione collettiva, legge o regolamento. Date queste caratteristiche, la citata indennità andrà valutata nella parte A del trattamento di quiescenza, così come previsto dall’art.13 lettera a) del Decreto Legislativo 503/1992….” Se la retribuzione di posizione è utile ai fini della quota A della pensione, essa è sicuramente utile anche ai fini dell’indennità di anzianità di cui all’art.77 del DI 12.7.1982. Altro problema è quello di stabilire se essa sia interamente utile o se sia utile solo in parte. Sul punto l’Inpdap ha affermato, seppure con riferimento all’indennità premio di servizio, che la retribuzione di posizione è utile solo nel limite di L.1.500.000 annue (importo lordo corrispondente alla vecchia indennità di direzione e di staff di cui all’art.34, comma 1 lettera –b- del DPR 268/1987, rivalutata dall’art.45 del DPR 333/90 e confermata dall’art.37 del CCNL del 6.7.2995 – v. tabella finale allegata alla circolare n.51/2000). Pur nutrendo qualche perplessità su tale soluzione, non riteniamo tuttavia possibile, per i soli dipendenti camerali, stabilire una eccezione rispetto al trattamento stabilito ed applicato dall’Inpdap a tutti gli altri dipendenti del comparto. Pertanto, siamo del parere che la retribuzione di posizione di cui all’art.10 del CCNL del 31.3.1999 possa essere considerata utile, anche ai fini dell’indennità di anzianità, nel limite di L.1.500.000 annue lorde: naturalmente, detto importo andrà riproporzionato su base mensile, date le differenti modalità di calcolo dell’indennità di anzianità (per la quale si tiene conto della retribuzione mensile) rispetto all’indennità premio di servizio.
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E' possibile corrispondere un gettone di...n.d.n.d.E' possibile corrispondere un gettone di presenza al dipendente responsabile di posizione organizzativa (collocata nell'mbito dell'Area Affari Generali) delegato a presiedere la Commissione esami d'idoneità al commercio?
Riteniamo di poter condividere l’orientamento più volte espresso, in proposito, dall’Aran (si veda, sul sito www.aranagenzia.it, la risposta P55 e quelle in essa richiamate). E’ evidente, infatti, che la particolare disciplina prevista dall’art. 10 del CCNL del 31.3.1999 (secondo il quale il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare di posizione organizzativa è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato che assorbono ogni altra competenza accessoria e indennità, fatta eccezione per i casi previsti dall’art. 20, comma 1 CCNL 1.4.199, dall’art. 39, comma 2 CCNL 14.9.2000 e dagli artt. 8, comma 1 e 16 CCNL 5.10.2001) è riferibile in via esclusiva agli incarichi attribuiti “ratione officii” e quindi ai soli incarichi che, in base all’ordinamento dell’ente, possono ritenersi compresi tra i compiti e i doveri d’ufficio; le prestazioni connesse a tali incarichi, infatti, rientrano nei normali obblighi di lavoro e non possono comportare alcun compenso ulteriore rispetto alla normale retribuzione. Se invece l’incarico non rientra tra quelli compresi tra i compiti e i doveri d’ufficio, deve ritenersi legittima la corresponsione del gettone o del diverso compenso eventualmente previsto, fermo restando che le attività devono essere svolte al di fuori e non a carico dell’orario di lavoro. Ciò posto, più che soffermarsi sul tenore dei chiarimenti dell’Aran, stante che l’esplicita indicazione di alcuni compensi aggiuntivi in luogo di altri nella risposta fornita a quesiti specifici non vale, di per sé sola, ad escludere questi ultimi dal principio dell’onnicomprensività, occorre comprendere se l’individuazione del particolare centro di competenza e responsabilità rappresentato dalla posizione organizzativa collocata nell’ambito dell’Area Affari Generali abbia tenuto conto -al fine di far assurgere la figura di vertice non dirigenziale di tale area alla dignità di ruolo prevista dall’art.8 del CCNL del 31.3.1999- anche delle incombenze connesse alla presidenza stabile della Commissione esami d’idoneità al commercio (servizio che, peraltro, rientra nelle competenze dell’area); in tal caso, infatti, il compenso per tale attività è da considerarsi ricompreso nella retribuzione determinata per quella posizione, al cui finanziamento concorrono anche le somme in precedenza corrisposte a titolo di gettone di presenza.
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E' possibile interrompere un periodo di ...n.d.n.d.E' possibile interrompere un periodo di tirocinio formativo ex art.18 L.196/1997 per ferie? E' possibile che il tirocinante sia una persona che in precedenza ha già lavorato presso lo stesso ufficio con contratto a termine di 3 mesi ? C'è un limite massimo di tirocinanti presso lo stesso ente ?
I tirocini formativi e di orientamento previsti dall'art.18 della L.196/1997, disciplinati, per gli aspetti di dettaglio, dal D.M. n. 142/1998 e dalla circolare Min. Lav. n.92 del 1998, non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro, come espressamente stabilito sia dal comma 1, lettera d), del citato art.18, sia dall'art.1, comma 2 del DM 142/1998. Se non è lavoro dipendente, deve escludersi la possibilità di interrompere il tirocinio per ferie. Nessuna norma stabilisce che il tirocinante non possa essere una persona che in precedenza ha già lavorato presso lo stesso ufficio con contratto a termine. Attenzione però ad evitare utilizzi impropri del tirocinante. Quanto al limite massimo di tirocinanti ammissibili presso lo stesso ente, detto limite varia in funzione del numero di dipendenti a tempo indeterminato in servizio. Rinviamo, in proposito, alle testuali previsioni dell'art.1, comma 3 del DM n.142/1998 e della circolare Min. Lav. n.92 del 194, pubblicati sul nostro sito .
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I lavoratori assunti nell'ambito delle c...n.d.n.d.I lavoratori assunti nell'ambito delle categorie protette, ai sensi della L. 12 marzo 1999, n. 68, possono partecipare alle selezioni per le progressioni verticali nel sistema di classificazione? Se sì, in caso di eventuale passaggio di categoria (nel caso specifico da A a B) perderebbero lo status di categoria protetta ?
I lavoratori assunti ai sensi della L.68/1999 hanno diritto al trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dal CCNL (art.10 L.68/1999); sembrerebbe discriminatorio escluderli dalle selezioni per le progressioni verticali nel sistema di classificazione. In caso di passaggio di categoria, essi restano pur sempre avviati al lavoro ai sensi della predetta legge e non perdono lo status di categoria protetta anche perché è pacifico che la progressione verticale non comporta l'estinzione del precedente rapporto ma realizza una semplice vicenda modificativa del rapporto in essere. Il vero problema può semmai essere un altro: il datore di lavoro deve adibire il lavoratore a mansioni compatibili con la sua menomazione e non può richiedere prestazioni non conformi alla residue capacità lavorative del disabile (art.10 citato); anche se riesce difficile immaginare che un disabile chieda di partecipare a una selezione verticale per un lavoro che non è in grado di svolgere, potrebbe però accadere, in linea del tutto teorica, che per effetto della progressione verticale si realizzi una situazione di incompatibilità delle mansioni con la conseguente applicabilità delle procedure previste nel più volte citato art.10 della L.68/1999.
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Quali sono le corrette modalità di deter...n.d.n.d.Quali sono le corrette modalità di determinazione delle risorse per il lavoro straordinario da parte delle Camere di commercio, in base alla disciplina di cui all'art. 14 del CCNL 1.4.99?
La disposizione contrattuale in esame rappresenta il punto d'arrivo di un percorso intrapreso dalle parti contraenti a partire dal CCNL del precedente quadriennio, volto a contrastare il ricorso al lavoro straordinario come fattore di programmazione ordinaria dell'apporto lavorativo del personale e, di conseguenza, a contenere progressivamente l'utilizzo di tale istituto contrattuale da parte delle Amministrazioni del comparto. In questo quadro, l'articolo sopra richiamato individua due fattispecie: 1. una, transitoria, disciplinata dal comma 4, con effetto per l'anno 2000 (riduzione del 3% delle risorse destinate a lavoro straordinario nel 1999); 2. l'altra, a regime, risultante dal combinato disposto dei commi 2 e 3. Per effetto di tali previsioni, è consentito agli enti di modulare l'entità delle ore di lavoro straordinario in rapporto alle effettive esigenze via via emergenti in corso d'anno, potendo - a seconda dei casi - ridurre le previsioni iniziali (comma 3), dirottando le risorse in tal modo non utilizzate su quelle di cui all'art. 15 del CCNL, ovvero incrementare le previsioni stesse in presenza di esigenze straordinarie e non prevedibili. (Comma 2) Ciò premesso, l'affermazione di codesta Camera secondo la quale gli stanziamenti previsti nel bilancio per compensare le prestazioni di lavoro straordinario vengono utilizzati soltanto in misura molto limitata impone alcune precisazioni. La base di partenza per lo stanziamento riguardante il lavoro straordinario è, infatti, data dall'ammontare delle risorse destinate nel 1998 all'apposito fondo (comma 1 art. 14 cit.), con esclusione quanto meno a partire dal 2001, come chiarito dall'Aran ad altra Camera di commercio di somme ex art. 16, comma 12, d.p.r. n° 268/87. Rispetto a tale dato, l'andamento della gestione dello straordinario degli anni successivi (ferma restando la diminuzione del 3 % per il 2000 ex comma 4) impone una revisione al ribasso ove la previsione alla base dello stanziamento si sia rivelata con evidenza a seguito del confronto sindacale ex comma 3 superiore alle effettive esigenze dell'ente. La base di partenza dell'anno successivo, pertanto, posto che il comma 3 da ultimo citato impone la stabilità della riduzione (ove praticata), deve essere quella dell'anno precedente in tal modo riveduta in diminuzione. Diversamente comportandosi, oltre a non fare corretto uso dei poteri decisionali che rientrano nelle prerogative del datore di lavoro, si creerebbero i presupposti per responsabilità anche di tipo diverso, incrementandosi in maniera surrettizia le risorse per il salario accessorio attraverso una previsione di bilancio, a titolo di lavoro straordinario, negli anni rivelatasi costantemente sproporzionata alle effettive esigenze alle quali essa deve fare fronte. E, poiché l'andamento dell'utilizzo nell'ente della disponibilità finanziaria per il lavoro straordinario degli ultimi due anni ha confermato tale contenimento, si ritiene che la base da cui muovere per il 2003 sia rappresentata da quanto destinato nel 2002 all'apposita voce di bilancio, ridotto del quantum decurtato a seguito del confronto sindacale attivatosi entro il corrente anno e confluito ex comma 3 di cui sopra nelle risorse del medesimo anno 2002 determinate ex. art. 15 CCNL 1.4.99.
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Al personale dell'area delle posizioni o...n.d.n.d.Al personale dell'area delle posizioni organizzative spetta il compenso per la partecipazione a (direzione di) progetti finalizzati?
Com'è noto, l'istituzione delle posizioni organizzative risponde, nella logica del CCNL che le ha previste, all'obiettivo di enucleare, all'interno delle organizzazioni degli enti, quelle aree di lavoro caratterizzate da elevata responsabilità di prodotto e di risultato, alla quale far corrispondere, appunto, il riconoscimento di un particolare status giuridico-economico. La disciplina introdotta riproduce, nella sua impostazione, quella in precedenza stabilita per il personale di qualifica dirigenziale, anche se non può dirsi del tutto identica ad essa. In ragione, infatti, del diverso regime dell'orario di lavoro, nonché della diversità delle attività svolte e dei conseguenti valori retributivi riconosciuti, non si registra una completa assimilazione delle scelte contrattuali per i dirigenti ed i titolari di posizione organizzativa sotto il profilo, che qui interessa, della onnicomprensività del trattamento economico. Ma tali differenze, dove si è voluto mantenerle, sono state espressamente indicate in disposizioni contrattuali (è il caso, ad es. dei compensi Istat e del lavoro straordinario per consultazioni elettorali; art. 39, comma 2, CCNL 14.9.2000). Ciò non è, invece, avvenuto per i progetti finalizzati. A ciò si aggiunga che, a parere di quest'Ufficio, il progetto finalizzato costituisce uno degli strumenti operativi a disposizione dell'ente per garantire l'assolvimento delle proprie funzioni ed il coinvolgimento in esso dei titolari di posizione organizzativa rappresenta il naturale corollario del corretto assolvimento del ruolo da essi ricoperto, che è, appunto, quello di garantire il raggiungimento di taluni obiettivi dell'ente impiegando le risorse e gli strumenti esistenti (ed il progetto finalizzato è. come detto, uno di questi). Il maggiore impegno lavorativo di questo personale, che in tal modo viene a determinarsi, viene remunerato attraverso il riconoscimento dei particolari compensi denominati retribuzione di posizione e di risultato.
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Può concedersi il part-time al titolare ...n.d.n.d.Può concedersi il part-time al titolare di una posizione organizzativa?
In proposito si ritiene utile evidenziare che l'art. 4, comma 2 del CCNL del 14.9.2000 prevede espressamente che il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna categoria, con esclusione delle posizioni di lavoro di particolare responsabilità preventivamente individuate dagli enti. Il lavoratore titolare delle stesse può ottenere la trasformazione del suo rapporto in rapporto a tempo parziale solo a seguito di espressa rinuncia all'incarico conferitogli. Alla luce del chiaro dettato della norma contrattuale, appare difficile ritenere pur nell'autonomia degli enti nel valutare le caratteristiche organizzative delle posizioni da esentare dalla possibilità di intrattenere un rapporto di lavoro a tempo parziale che tra esse non possano rientrare quelle previste dagli artt.8 e seguenti del CCNL del 31.3.1999, in ragione delle caratteristiche contemplate nel medesimo articolo e che ne giustificano l'istituzione all'interno degli enti (questo quantomeno con riguardo a quelle di cui alle lettere -a- e -b- del citato art.8). Il carattere, per così dire, obbligato dell'inclusione di tali posizioni tra quelle di elevata responsabilità menzionate in via generale nell'art.4 di cui sopra (che significa, in altri termini, che esse non possono non essere tra queste ultime, l'ente essendo semmai autorizzato ad individuarne ulteriori) rende, a parere di questo ufficio, non decisiva la mancanza del previo momento valutativo volto alla individuazione delle posizioni lavorative da escludere dal part-time. In conclusione, non si ritiene possibile trasformare in part-time il rapporto di lavoro di un dipendente responsabile di posizione organizzativa, a meno che egli non rinunci espressamente all'incarico e alle corrispondenti retribuzioni di posizione e di risultato.
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Al personale titolare delle posizioni or...n.d.n.d.Al personale titolare delle posizioni organizzative competono i gettoni di presenza per la partecipazione a commissioni?
Al riguardo si riitene di poter condividere l'orientamento più volte espresso, in proposito, dall'Aran (si veda, sul sito www.aranagenzia.it, la risposta P55 e quelle in essa richiamate). E'evidente, infatti, che la particolare disciplina prevista dall'art. 10 del CCNL del 31.3.1999 (secondo il quale il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare di posizione organizzativa è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato che assorbono ogni altra competenza accessoria e indennità, fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 20, comma 1 CCNL 1.4.199, dall'art. 39, comma 2 CCNL 14.9.2000 e dagli artt. 8, comma 1 e 16 CCNL 5.10.2001) è riferibile in via esclusiva agli incarichi attribuiti ratione officii e quindi ai soli incarichi che, in base all'ordinamento dell'ente, possono ritenersi compresi tra i compiti e i doveri d'ufficio; le prestazioni connesse a tali incarichi, infatti, rientrano nei normali obblighi di lavoro e non possono comportare alcun compenso ulteriore rispetto alla normale retribuzione. Se invece l'incarico non rientra tra quelli compresi tra i compiti e i doveri d'ufficio, deve ritenersi legittima la corresponsione del gettone o del diverso compenso eventualmente previsto, fermo restando che le attività devono essere svolte al di fuori e non a carico dell'orario di lavoro. Ciò posto, più che soffermarsi sul tenore dei chiarimenti dell'Aran, stante che l'esplicita indicazione di alcuni compensi aggiuntivi in luogo di altri nella risposta fornita a quesiti specifici non vale, di per sé sola, ad escludere questi ultimi dal principio dell'onnicomprensività, occorre comprendere se l'individuazione del particolare centro di competenza e responsabilità rappresentato dalla posizione organizzativa collocata nell'ambito dell'Area Affari Generali abbia tenuto conto -al fine di far assurgere la figura di vertice non dirigenziale di tale area alla dignità di ruolo prevista dall'art.8 del CCNL del 31.3.1999- anche delle incombenze connesse alla presidenza stabile della Commissione esami d'idoneità al commercio (servizio che, peraltro, rientra nelle competenze dell'area); in tal caso, infatti, il compenso per tale attività è da considerarsi ricompreso nella retribuzione determinata per quella posizione, al cui finanziamento concorrono anche le somme in precedenza corrisposte a titolo di gettone di presenza.
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CCNl personale area dirigenziale; quali ...n.d.n.d.CCNl personale area dirigenziale; quali sono le modalità da seguire per la concertazione in un ente con meno di 5 dirigenti?
In primo luogo, si rende necessaria una precisazione riguardo agli elementi di diversità che sussistono tra contrattazione decentrata integrativa e concertazione. Quanto alla prima, infatti, dopo alcuni dubbi iniziali può dirsi ormai acquisita la conclusione che implicando attività tipicamente di gestione la stessa debba vedere come protagonisti, sul versante dell'Amministrazione, soltanto i soggetti ai quali compete l'esercizio di funzioni aventi tali caratteristiche di operatività, vale a dire (secondo il modello previsto in via generale dal d. lgs. n° 165/01 e confermato dagli atti di autonoma attuazione adottati dalle Camere di commercio) il personale dirigente. Su tali posizioni si è attestata anche la giurisprudenza del lavoro, la quale ha avuto modo di affermare (si veda Tribunale Lamezia Terme, decisione 24 maggio 2001, la cui motivazione è consultabile anche nel sito www.aranagenzia.it, area quesiti comparto regioni ed autonomie locali) l'illegittimità della presenza di componenti l'organo politico in seno a tale delegazione e la conseguente invalidità del contratto integrativo stipulato da quest'ultima. Tale conclusione è stata affermata in sede di lettura della disposizione dettata in materia dal CCNL del personale non dirigente; peraltro, la formulazione pressoché identica contenuta nella corrispondente norma del CCNL del personale dirigente non sembra autorizzare conclusioni differenti anche per la delegazione chiamata a definire, per conto dell'Amministrazione, il contratto aziendale riguardante queste ultime figure. L'obiezione, del tutto comprensibile, verso una siffatta conclusione muove dalla considerazione che, così agendo, la delegazione di parte pubblica finirebbe per non assumere quella veste di terzietà necessaria nella gestione di tali vicende, in quanto al suo interno vi sarebbero soltanto soggetti destinatari delle intese contrattuali che si andranno a definire. Va, peraltro, considerato che una simile eventualità è già stata valutata compatibile - con l'assetto degli interessi coinvolti dai contratti collettivi nazionali del personale non dirigente e dirigente (l'unico abilitato a compiere tale scelta dal d. lgs. 165 cit., art. 40, comma 3), laddove ha previsto che della delegazione di parte pubblica possano far parte, rispettivamente, funzionari dell'ente (in assenza di dirigenti in organico) e, appunto, dirigenti. In ogni caso, alle anomalie che si ritiene possano derivare dalla situazione come descritta (e, peraltro, comune alla gran parte delle amministrazioni del comparto) è consentito opporre misure atte a depotenziarle; si intende far riferimento, ad es., ad una formulazione dell'atto di indirizzo, da parte della Giunta camerale nei confronti della delegazione trattante, oltremodo chiaro e puntuale nei suoi contorni, ad evitare possibili margini di dubbi o ambiguità che si ripercuotano sugli esiti della trattativa, come anche alla previsione di un affiancamento, per così dire, del lavoro della delegazione da parte di un componente designato dalla Giunta. Diverso è il discorso per quanto riguarda la concertazione. Nell'esaminare tale fattispecie occorre considerare, infatti, che non si è in presenza di un processo negoziale che deve concludersi con un contratto e che all'esito di esso non si creano vincoli giuridicamente rilevanti tra le parti (anche quando le stesse dovessero convenire su di una posizione comune); perché possano sorgere diritti ed obblighi con riferimento alle materie oggetto di concertazione, è necessario che il soggetto o l'organo competente a decidere assuma formalmente le sue determinazioni (si considerino, ad es., i sistemi di valutazione dei risultati; la loro disciplina richiede sempre una decisione della Giunta, anche quando ente e sindacati abbiano trovato, in sede di concertazione, la convergenza sulla soluzione da adottare). Ed è in forza di siffatti, incontestabili presupposti che da più parti (ed anche in sede ARAN) si è giunti alla conclusione che il confronto può avvenire tra i soggetti sindacali abilitati ed i rappresentanti dell'ente espressamente designati in relazione alla materia affrontata. Alla luce delle considerazione suesposte, e tenuto conto del fatto che le materie oggetto di concertazione secondo il CCNL personale dirigente per enti, come molte delle Camere di commercio, che hanno meno di cinque dirigenti richiedono preminenti apprezzamenti politici ed impongono un successivo impegno ad assumere specifiche e coerenti decisioni proprio da parte degli organi di direzione politica (si vedano, ad es., le lettere a) e b) dell'art. 8 del medesimo contratto, riguardanti, rispettivamente, i criteri generali relativi all'individuazione dei parametri per graduare il peso delle posizioni e responsabilità dirigenziali, ai fini della retribuzione di posizione, ed i criteri generali relativi alle modalità di determinazione ed attribuzione della retribuzione di risultato), si esprime l'opinione che se il caso concreto si pone al di fuori della vera e propria contrattazione e verte su materie oggetto di concertazione -ben può essere gestito anche nel rapporto con le OO.SS. da componenti dell'organo politico a ciò designati.
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Sentenza del giudice amministrativo di c...n.d.n.d.Sentenza del giudice amministrativo di condanna ad assunzione di dipendente con decorrenza retroattiva. Effetti sulle vicende normative e contrattuali nel frattempo intercorse.
In via generale, si osserva che una ricostruzione di carriera - nel senso classico del termine -che riguardi il periodo coperto dalla fictio iuris dell'anticipazione, rispetto al loro verificarsi, della costituzione ovvero del mutamento (ad es., avanzamento di carriera) dello status del dipendente pubblico assume un significato ed una portata molto più contenuti che non in passato. Mentre, infatti, l'ordinamento per carriere vigente fino al 1982 risultava articolato in gradi e qualifiche all'interno delle quali era consentita una progressione legata anche al fluire del tempo (aspetto, questo, che in ipotesi poteva porre una questione di rilevanza anche di decorrenze frutto, appunto, di retrodatazioni), il modulo organizzativo per livelli (qualifiche) retributivo-funzionali, operante nel decennio interessato dalle vicende del dipendente in questione, ha comportato che il pubblico dipendente, inserito nel livello adeguato, non ha titolo ad accedere a livelli più elevati se non a seguito di mutamento di mansioni conseguente ad eventi selettivi (circostanza, questa, che implica una presenza effettiva all'interno dell'Amministrazione al momento del consumarsi, presso quest'ultima, di simili eventi). Ulteriore corollario di tale assetto è l'introduzione del requisito della effettività del periodo di permanenza in un dato livello, laddove prescritto per l'ammissione alla selezione per il livello superiore (è il caso, ad esempio, della ex-qualifica VIII^ ai fini della partecipazione a concorsi per la qualifica dirigenziale). Parimenti, ove gli effetti invocati nell'istanza fossero di ordine economico, l'assetto delle regole operanti si ritiene offra spazi oltremodo limitati alla possibilità di far derivare nella gestione corrente del rapporto di lavoro con codesta Camera - conseguenze di tale ordine dalla fictio iuris suddetta (si pensi, ad es., all'indennità per direzione di unità operativa complessa, prevista già dal D.P.R. n° 268/87, la cui attribuzione presuppone di necessità il conferimento con atto formale del relativo incarico, conferimento logicamente possibile nei confronti del personale che risulti effettivamente in servizio a quel momento).
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