Una persona in telelavoro può beneficiare dei permessi retribuiti previsti dall'art.19 C. 2 del CCNL 06/07/1995?
In caso di risposta affermativa detti permessi possono essere richiesti anche in giornate di telelavoro o solo nelle giornate di rientro in servizio?
Devono essere riproporzionati ai giorni di telelavoro?
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TelelavoroIsabella CallegaroCCIAA di Veneziaisabella.callegaro@ve.camcom.itNessuna norma esclude espressamente il diritto dei dipendenti in telelavoro ai permessi giornalieri previsti dall’art.19, comma 2 del CCNL 6.7.1995 e successive modifiche e integrazioni.Quanto all’art.1, comma 5 del CCNL del 14.9.2000, secondo il quale “… per effetto della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro, non sono configurabili prestazioni aggiuntive, straordinarie notturne o festive né permessi brevi ed altri istituti che comportano riduzioni di orario...”, riteniamoche la clausola contrattuale non riguardi le ipotesi di permesso giornaliero previste dalla legge o dal CCNL ma i soli permessi orari (non a caso, vengono citati, a titolo di esempio, i permessi brevi); in sostanza, il senso della previsione contrattuale è il seguente: poiché il dipendente può distribuire a sua discrezione l’orario di lavoro nell’arco della giornata, si deve escludere che egli possa chiedere un permesso orario, perché è nella condizione di organizzare il suo tempo di lavoro come meglio crede.In conclusione:· il vostro dipendente ha diritto ai permessi disciplinati dall’art.19, comma 2 del CCNL del 6.7.1995, perché si tratta di permessi giornalieri e non di permessi orari;· ne può fruire sia nei giorni di rientro (come sembra ovvio) sia nei giorni di prestazione domiciliare, perché è innegabile che l’obbligo di rispettare le due fasce di reperibilità di un’ora ciascuna nell’arco della giornata possa comunque risultare incompatibile con le particolari esigenze che giustificano la fruizione di detti permessi;· quanto al problema del riproporzionamento, nessuna norma lo prevede e, pertanto, riteniamo che disporlo non abbia fondamento.L'Esperto Risponde
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Si chiede, cortesemente, un chiarimento ...Laura Blasioblasio@mi.camcom.itSi chiede, cortesemente, un chiarimento in merito a quanto dispone - per il personale in part time verticale - l'art. 6 comma 8 del C.C.N.L. del 14/9/2000. In particolare, si chiede, nel caso di un lavoratore in part time verticale come devono essere proporzionati gli istituti contrattuali computati e fruibili ad ore, tenendo conto che per un tempo pieno la settimana di 36 ore è articolata su 5 giorni lavorativi. La questione si pone in merito ai permessi brevi, di cui all'art. 20 del CCNL 6/7/1995 (36 ore annue per un tempo pieno), e ai permessi per diritto allo studio, di cui all'art. 15 del CCNL del 14/9/2000 (150 ore annue per un tempo pieno). Con riferimento ad entrambi i casi, qual è il calcolo matematico da effettuare per determinare le ore di permesso da attribuire ad un lavoratore in part time verticale al 66,66 % che lavora tre giorni alla settimana per complessive 24 ore? Se il lavoratore anziché essere in part time verticale fosse, con la stessa percentuale del 66,66% in part time orizzontale articolato su 5 giorni settimanali, è corretto attribuirgli 24 ore annue di permessi brevi (= 36 X 66,66 /100) e 100 ore annue dei permessi allo studio (150 x 66,66 /100) ? Si ringrazia della collaborazione.
In sintesi: per quanto riguarda il part - time orizzontale, il vostro calcolo è corretto; quindi, se il dipendente, lavorando 5 giorni la settimana, effettua un part - time al 66,66% (pari a 24 ore settimanali), avrà diritto a 24 ore annue di permesso breve a recupero (art.20 CCNL 6.7.1995) e a 100 ore annue di permesso per motivi di studio (art.15 CCNL 14.9.2000); per quanto riguarda il personale in part - time verticale, occorre invece seguire un altro ragionamento perché il CCNL impone di effettuare il riproporzionamento in base alle giornate di lavoro effettuate nell’anno e non in base alla durata della prestazione (in caso di part - time verticale, la durata della prestazione giornaliera è utile solo al fine di stabilire il trattamento economico delle singole assenze); quanto sopra risulta dalla testuale formulazione del citato art.6, comma 8: “I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno … il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera. Analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal CCNL…”; quindi, se il vostro dipendente lavora 3 giorni su 5 avrà diritto ai 3/5 dei permessi brevi (pari a 21 ore e 36 minuti) e ai 3/5 dei permessi per motivi di studio (pari a 90 ore); non ha alcuna importanza il fatto che, sommando le ore di lavoro effettuate nella settimana, si tratti, anche in questo caso, di un part - time al 66,66% (24 ore settimanali); la differenza di trattamento tra part - time orizzontale e part - time verticale è scritta nel CCNL ed è frutto di precise scelte negoziali. Per ulteriori approfondimenti, suggeriamo anche di consultare le numerose risposte pubblicate sul sito web dell’Aran.
L'Esperto Risponde -
Nel caso in cui una Camera di Commercio ...Serena Marchettiserena.marchetti@lu.camcom.itNel caso in cui una Camera di Commercio intenda assumere un dirigente a tempo determinato, qual è la durata massima del contratto? Si applica l'art.10 comma 4 del D.Lgs 368/2001, che prevede che è consentita la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato, purché di durata non superiore a 5 anni con i dirigenti? Oppure si applica l'art. 36 comma 3 del D.Lgs 165/2001 che prevede che le amministrazioni pubbliche non possono ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio? In conclusione vorremmo sapere se ad oggi è possibile assumere un dirigente a tempo determinato per 5 anni o se il limite massimo è di 3 anni.
Vorremmo innanzitutto chiarire che la regola del “triennio nel quinquennio” si applica solo quando il lavoratore è utilizzato con più tipologie contrattuali flessibili (di diversa specie), così come testualmente previsto dall’art.36, comma 3 del D.Lgs.165/2001; ad esempio: prima si assume un lavoratore con contratto a termine e in seguito lo si utilizza con contratto di somministrazione. Se, invece, la tipologia contrattuale è una sola, ad esempio il solo contratto a termine, la regola del triennio nel quinquennio non si applica e assumono rilievo i soli limiti eventualmente previsti per la singola tipologia contrattuale. Il punto è stato chiarito in almeno due pareri del DFP: il 49/08 e il 56/08 . Ciò premesso, per quanto riguarda il contratto a termine dei dirigenti, visto che l’art.36 comma 2 del D.Lgs.165/2001 rinvia alla disciplina del settore privato, si applica l’art.10, comma 4 del D.Lgs.368/2001 (durata massima del contratto pari a 5 anni).
L'Esperto Risponde -
Medico in part-time dal 2001 per motivi ...Filomena Deriuamanghin@tiscali.itMedico in part-time dal 2001 per motivi familiari (figli minori di 5 e 9 anni allora) attualmente l'asl ha revocato lo stesso per il raggiungimento degli 8 anni del piccolo, senza richiedere il mio parere. Come posso oppormi a ciò?
Per fornire una risposta esauriente, avremmo avuto bisogno di conoscere i dettagli del suo rapporto part-time; in base ai pochi elementi in nostro possesso, ci limiteremo ad alcune considerazioni di carattere generale. La materia è disciplinata dal CCNL della dirigenza medica e veterinaria del 22.2.2001. Esso stabilisce che: Ø l'accesso al regime di impegno ridotto – anche per quanto attiene la decorrenza - è concordato dall'azienda con il dirigente interessato, con le procedure di cui all'art. 13, comma 12 del CCNL 8 giugno 2000 (art.2, comma 3 CCNL 22.2.2001 - in sostanza è necessario che l’Azienda comunichi preventivamente al dirigente, per il relativo esplicito assenso, la modifica del contratto individuale di lavoro); Ø l'accesso al regime di impegno ridotto non può essere richiesto per periodi inferiori ad un anno; il rientro al regime pieno può essere anticipato - su richiesta del dirigente o dell'azienda - al cessare delle ragioni che lo hanno determinato, con le procedure di cui all'art. 2, comma 3 (e quindi è necessario l’assenso del dirigente) che devono tener conto delle esigenze organizzative dell'azienda (art.3, comma 4). Da quanto sopra emerge che, se si tratta di rientro anticipato al regime pieno, l’azienda avrebbe comunque dovuto preventivamente comunicarle la modifica del contratto individuale di lavoro al fine di ottenere il suo esplicito assenso; se, invece, fin dall’inizio avete concordato l’accesso al regime di impegno ridotto con scadenza al compimento degli otto anni di vita del bambino, non c’è alcun bisogno del suo assenso, perché non si tratta di rientro anticipato al regime a tempo o pieno. Nella prima ipotesi, per tutelarsi, qualora non riuscisse a risolvere la questione attraverso la semplice segnalazione del “disguido”, dovrebbe attivare il tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie individuali di lavoro previsto dall’art.65 del D.Lgs.165/2001.
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Una dipendente con rapporto di lavoro a ...maria cristina luisimariacristina.luisi@br.camcom.itUna dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale a fronte di maggiori prestazioni lavorative ha chiesto che le ore di lavoro aggiuntivo siano accantonate nella banca delle ore . A differenza della disciplina generale della sostituzione del compenso per lavoro straordinario con riposi compensativi (art. 38 comma 7 CCNL 14.9.2000) nel caso della banca delle ore, oltre al diritto alla fruizione del riposo compensativo, al lavoratore devono essere pagate e corrisposte il mese successivo a quello nel quale sia stata richiesta la prestazione le maggiorazioni percentuali relative alle ore di straordinario accantonate - rispettivamente il 15%, 30% e 50%. Considerato che: -ai sensi dell’art. 6 comma 2 CCNL 14.9.2000 al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale il maggior numero di ore di prestazione lavorativa, viene definito lavoro aggiuntivo e non straordinario come invece previsto per il part-time di tipo verticale; - l’art. 38 bis comma 2 del CCNL 14.09.2000 precisa che nella banca delle ore confluiscono solo prestazioni di lavoro straordinario; - le ore di lavoro aggiuntivo sono retribuite con un compenso corrispondente alla retribuzione oraria globale di fatto per cui il compenso risulta essere più elevato di quello previsto per le ore di lavoro straordinario; si chiede di conoscere se sia possibile accogliere la richiesta della dipendente o se sia più corretto pagare il compenso previsto. Inoltre, poiché le prestazioni per lavoro aggiuntivo sono quelle previste all’art.1 comma 2 lett. e) del D.Lgs. n. 61/2000 si chiede di conoscere se le ore da prendere in considerazione siano quelle effettuate oltre le ore 5,46 (orario giornaliero della dipendente part-time) o quelle – autorizzate - eccedenti l’orario di lavoro settimanale (h. 28,48 ).
1. Riteniamo di poter concordare con le vostre valutazioni, perché il lavoro aggiuntivo (o supplementare) del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, che, comunque, rappresenta un evento eccezionale e deve essere sempre contenuto nei tassativi limiti previsti dall’art.6 del CCNL del 14.9.2000 e successive modifiche ed integrazioni, non è, tecnicamente, lavoro straordinario, anche se le parti hanno ritenuto di finanziarlo con le risorse dell’art.14 del CCNL dell’1.4.1999. La differenza tra i due istituti sta scritta nella legge, oltre che nelle clausole contrattuali da voi stessi richiamate. Infatti, ai sensi dell’art.1 comma 2 lettera c) del D.Lgs.66/2003, il lavoro straordinario è solo quello prestato oltre l’orario normale di lavoro definito nei contratti collettivi (36 ore settimanali), mentre il lavoro aggiuntivo (o supplementare), ai sensi dell’art.1, comma 2 lettera e) del D.Lgs61/2000, espressamente richiamato anche dall’art.6 del CCNL del 14.9.2000, corrisponde alle prestazioni lavorative svolte oltre l'orario di lavoro concordato fra le parti ed entro il limite del tempo pieno. Ne consegue che – pur risultando disciplinata da una norma antecedente a quella di cui al d. lgs. del 2003 cit. - la banca delle di cui all’art.38 bis del CCNL del 14.9.2000, che si riferisce sempre e soltanto al “lavoro straordinario”, non si ritiene applicabile al lavoro aggiuntivo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale. 2. Quanto al secondo quesito, poiché il predetto art.1, comma 2 lettera e) del D.Lgs.61/2000 rinvia all’art.2, comma 2 dello stesso decreto, secondo il quale il contratto part - time deve contenere “puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno” siamo del parere che il lavoro aggiuntivo, che deve in ogni caso essere preventivamente richiesto ed autorizzato dal dirigente, debba essere calcolato anche con riferimento alle singole prestazioni giornaliere previste. Questo assunto sembra confortato da un noto orientamento giurisprudenziale che, pur se un po’ datato, non ci risulta a tutt’oggi modificato: Cassazione civile , sez. lav., 14 febbraio 1996, n. 1121: “Ai sensi dell'art.5, commi 1 e 4, d.l.30 ottobre 1984 n. 726, convertito in l. 19 dicembre 1984 n. 863, per lavoro supplementare nell'ambito del rapporto di lavoro a tempo parziale deve intendersi il lavoro comunque eccedente i limiti concordati, avuto riguardo sia all'orario giornaliero, sia ai periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno”. Si noti che la norma richiamata nella citata sentenza (della quale si veda anche il comma 2) è sostanzialmente identica a quella oggi vigente .
L'Esperto Risponde -
Una collega con un contratto part-time v...Grazia Tassellograzia.tassello@vr.camcom.itUna collega con un contratto part-time verticale e misto (lavora 4 giorni su cinque e ha un periodo di astensione totale dal lavoro di 2 mesi e mezzo) ha richiesto un periodo di aspettativa per motivi personali (art. 11 CCNL 14/9/2000). In base al CCNL La durata complessiva del periodo non può superare i dodici mesi nel triennio. Nel caso della collega vi chiedo se il periodo complessivo di 12 mesi debba essere riproporzionato visto che lavora 9 mesi e mezzo su 12 e con un part-time verticale, considerato che l'art. 6 c. 8 del CCNL 14/9/2000 prevede che siano riproporzionate tutte le assenze dal lavoro previste dalla legge e dal CCNL, salvo indicazioni specifiche (es. maternità). Grazie per la collaborazione.
Sì, il periodo massimo di aspettativa fruibile deve essere riproporzionato secondo la testuale previsione dell’art.6, comma 8 del CCNL del 14.9.2000 che si riferisce, oltre che alle ferie, anche alle “altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal CCNL”.
L'Esperto Risponde -
L'entrata in vigore definitiva delle pr...Giampiero mancinigiampiero.mancini@is.camcom.itL'entrata in vigore definitiva delle prescrizioni della recente riforma del mercato del lavoro (D. Lgs. 276/2003) ha fatto venir meno, per il settore privato, il ricorso all'istituto dei contratti di co.co.co, previsti dalla previgente normativa. Nel caso in cui un soggetto, privato o pubblico, voglia conferire un incarico di collaborazione ad un dipendente della P.A. a quali tipologie contrattuali può far ricorso (co.co.co a progetto, prestazioni occasionali, prestazioni d'opera ex art.2222 c.c.)? Nel caso in cui la Camera di Commercio voglia conferire un incarico ad un soggetto estraneo alla P.A. può utilizzare lo strumento della prestazione occasionale? E quello del co.co.co. a progetto secondo quanto previsto dalla circolare n.4 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica? Grazie
Il quesito è piuttosto vago e privo di riferimenti a fattispecie concrete; non essendo questa la sede per un trattato sugli incarichi conferibili ai dipendenti pubblici o privati, a tempo pieno o a tempo parziale, ci limiteremo ad alcune considerazioni di carattere generale, rinviando, per ulteriori approfondimenti al capitolo 9 del volume “Modulo Enti Locali 2004 – Personale” edito da Ipsoa. Ricordiamo, innanzitutto, che i dipendenti pubblici possono svolgere attività lavorativa extra officio solo nei limiti e alle tassative condizioni stabiliti dall’art.53 del D.Lgs.165/2001 e dalle norme in esso richiamate (si veda, in particolare, per i dipendenti a tempo pieno o a tempo parziale superiore al 50% il regime delle incompatibilità delineato dagli artt.60 e ss. del TU n.3 del 1957). Anche il conferimento di incarichi, da parte di privati, a dipendenti pubblici è regolato, in via generale, dall’art.53 del D.Lgs.165/2001. Nel rispetto delle tassative previsioni di tale norma di legge e dei criteri fissati dalle singole amministrazioni (attenzione, in particolare, alla necessità della preventiva autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza e alla insussistenza di ogni forma di incompatibilità, anche di fatto) sono astrattamente possibili tutte le forme di incarico da voi citate (che non danno mai vita a rapporti di lavoro subordinato), tranne le collaborazioni coordinate e continuative, ormai superate dalla riforma Biagi; è però possibile utilizzare il lavoro a progetto introdotto dalla citata riforma, visto che il soggetto che conferisce l’incarico è un privato, con l’unica avvertenza che, data la tendenziale esclusività del rapporto di pubblico impiego, esso sarà possibile solo se strutturato in modo da garantire effettivamente la massima autonomia al lavoratore a progetto (come del resto richiesto dall’art.61 del D.Lgs.276/2003) onde evitare ogni forma di incidenza negativa sul rapporto di lavoro pubblico. Nel caso in cui sia una pubblica amministrazione a voler conferire un incarico ad un dipendente pubblico, le uniche differenze sono rappresentate dal fatto che le pubbliche amministrazioni possono conferire ai dipendenti pubblici solo gli incarichi previsti dalla legge o da altra fonte normativa e non possono avvalersi del lavoro a progetto introdotto dalla legge Biagi (legge che, fatte salve alcune eccezioni, non si applica alla p.a.) ma delle tradizionali collaborazioni esterne, nei limiti e alle condizioni specificate nell’art.7, comma 6 del D.Lgs.165/2001 e nella circolare del Dipartimento della Funzione pubblica n.4/2004, da voi citata. Quanto sopra vale anche se la pubblica amministrazione vuole conferire l’incarico a un privato, con l’avvertenza che il privato, non essendo dipendente pubblico, non è soggetto al regime delle autorizzazioni di cui all’art.53 del D.Lgs.165/2001. Nulla vieta, in particolare, di utilizzare anche lo strumento della “prestazione occasionale”.
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L'art. 34 della Legge n. 289 del 27/12/2...Elena Amicin.d.L'art. 34 della Legge n. 289 del 27/12/2002 (legge finanziaria 2003) al comma 13 prevede un limite per le assunzioni a tempo determinato che eccedono del 90% la spesa annua sostenuta per le stesse finalità nel triennio 1999-2001. In primo luogo si chiede se è corretto escludere dalla predetta limitazione le assunzioni a tempo determinato necessarie per far fronte ai progetti comunitari che tramite la Regione vengono affidati alla Camera di Commercio (vedi progetto Equal). Al riguardo è opportuno precisare che trattasi di progetti che la Comunità Europea non concede con continuità ma una tantum; per poter realizzare i predetti progetti può essere necessario avvalersi di dipendenti assunti a tempo determinato, il cui rapporto di lavoro si estingue con la realizzazione del progetto. Ed infatti la stessa Comunità Europea nel progetto inserisce la possibilità di rendicontare le spese necessarie a finanziare il personale e le spese di collaborazioni che dovrebbero rendersi necessarie. Ciò posto ne deriva che le assunzioni a tempo determinato finalizzate a realizzare i suddetti progetti non dovrebbero rientrare nei limiti sanciti dal comma 13 dell'art. 34, in quanto spesso si tratta di progetti che nel triennio 1999-2001 non sono stati assegnati o sono stati assegnati in misura minore. E'evidente che un'interpretazione restrittiva dell'art. 34 comma 13, nel senso di ritenere il limite esteso anche al personale necessario per realizzare i progetti europei, comporterebbe una rinuncia ai progetti della Comunità Europea con conseguenze negative per il Nostro paese, tenuto conto dell'elevato numero di finanziamenti messi a disposizione della Comunità europea e non utilizzati dall'Italia per mancanza di progetti. In secondo luogo si chiede quale soluzione è opportuno dare ai seguenti dubbi, che derivano da un analisi letterale dell'articolo in questione: 1) il limite di spesa previsto dal comma 13 del precitato articolo concerne solo le assunzioni a tempo determinato che saranno stipulate nel 2003 oppure nel precitato limite rientra la spesa necessaria a finanziare i contratti a tempo determinato stipulanti entro il 31/12/2002 e che scadono nel 2003? 2) la spesa sostenuta per finanziare i contratti dei dirigenti a tempo determinato deve essere conteggiata al fine di determinare la quota del 90% della spesa annua sostenuta per le stesse finalità nel triennio 1999-2001?
L'evoluzione (rispetto ad inizio anno) delle riflessioni sul tema consente di precisare quanto segue: - la legge finanziaria dispone per le vicende che si vanno concretizzando nell'anno di riferimento (il 2003, appunto); quindi, ad essere interessati dal limite percentuale del 90% previsto dal comma 13 dell'art. 34 per le assunzioni a termine in corso d'anno sono solo i provvedimenti di spesa che riguardano assunzioni effettuate ex novo in tale anno; - la disposizione non opera distinzioni tra personale dirigente e non dirigente ai fini della determinazione dei contratti a termine che si possono sottoscrivere e, del resto, le esclusioni sono espressamente contemplate (ad es., il direttore generale di ente locale di cui all'art.110 d. lgs 267/00)
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Qual è il regime della durata e delle pr...n.d.n.d.Qual è il regime della durata e delle proroghe del contratto a tempo determinato, in seguito all'entrata in vigore del d. lgs. n° 368/01?
R La disciplina di riferimento, in materia di contratto a termine, è oggi rappresentata dal D. Lgs. 368/2001, che ha sostituito le precedenti fonti legislative ed è applicabile a tutte le pubbliche amministrazioni in virtù del rinvio mobile alle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nelle imprese contenuto nell'art.2, comma 2 e nell'art.36, comma 1 del D. Lgs.165/2001. Il limite complessivo dei tre anni previsto dall'art.4, comma 1, del D.Lgs. 368/2001 si riferisce al solo caso della proroga del termine del contratto (che, si ricordi, è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato). La norma stabilisce, infatti: · che può essere prorogato solo il contratto a termine di durata iniziale inferiore a tre anni (e questo conferma, indirettamente, che è anche possibile stipulare un contratto a termine di durata superiore); · che in caso di proroga e con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni. Pertanto, è senz'altro possibile stipulare contratti a termine di durata superiore a tre anni. Per completare il quadro, precisiamo che il limite complessivo dei tre anni, che si applica in caso di proroga, non si applica in caso di riassunzione a termine (art.5 del D. Lgs. 368/2001).
L'Esperto Risponde -
E' possibile, ai sensi del D.Lgs.368/200...n.d.n.d.E' possibile, ai sensi del D.Lgs.368/2001, stipulare un contratto a tempo determinato di durata superiore a tre anni ?
La disciplina di riferimento, in materia di contratto a termine, è oggi rappresentata dal D. Lgs. 368/2001, che ha sostituito le precedenti fonti legislative ed è applicabile a tutte le pubbliche amministrazioni in virtù del rinvio mobile alle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nelle imprese contenuto nell'art.2, comma 2 e nell'art.36, comma 1 del D. Lgs.165/2001. Il limite complessivo dei tre anni previsto dall'art.4, comma 1, del D.Lgs.368/2001 si riferisce al solo caso della proroga del termine del contratto (che, si ricordi, è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato). La norma stabilisce, infatti: · che può essere prorogato solo il contratto a termine di durata iniziale inferiore a tre anni (e questo conferma, indirettamente, che è anche possibile stipulare un contratto a termine di durata superiore); · che in caso di proroga e con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni. Pertanto, è senz'altro possibile stipulare contratti a termine di durata superiore a tre anni. Per completare il quadro, precisiamo che il limite complessivo dei tre anni, che si applica in caso di proroga, non si applica in caso di riassunzione a termine (art.5 del D. Lgs. 368/2001).
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E' possibile trasformare in part-time il...n.d.n.d.E' possibile trasformare in part-time il rapporto di lavoro di un dipendente titolare di posizione organizzativa ?
L'art. 4, comma 2 del CCNL del 14.9.2000 prevede espressamente che il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna categoria, con esclusione delle posizioni di lavoro di particolare responsabilità preventivamente individuate dagli enti. Il lavoratore titolare delle stesse può ottenere la trasformazione del suo rapporto in rapporto a tempo parziale solo a seguito di espressa rinuncia all'incarico conferitogli. Alla luce del chiaro dettato della norma contrattuale, appare difficile ritenere pur nell'autonomia degli enti nel valutare le caratteristiche organizzative delle posizioni da esentare dalla possibilità di intrattenere un rapporto di lavoro a tempo parziale che tra esse non possano rientrare quelle previste dagli artt.8 e seguenti del CCNL del 31.3.1999, in ragione delle caratteristiche contemplate nel medesimo articolo e che ne giustificano l'istituzione all'interno degli enti (questo quantomeno con riguardo a quelle di cui alle lettere -a- e -b- del citato art.8). Il carattere, per così dire, obbligato dell'inclusione di tali posizioni tra quelle di elevata responsabilità menzionate in via generale nell'art.4 di cui sopra (che significa, in altri termini, che esse non possono non essere tra queste ultime, l'ente essendo semmai autorizzato ad individuarne ulteriori) rende, a nostro parere, non decisiva la mancanza del previo momento valutativo volto alla individuazione delle posizioni lavorative da escludere dal part-time. In conclusione, non riteniamo possibile trasformare in part-time il rapporto di lavoro di un dipendente responsabile di posizione organizzativa, a meno che egli non rinunci espressamente all'incarico e alle corrispondenti retribuzioni di posizione e di risultato.
L'Esperto Risponde -
In caso di rapporto di lavoro a tempo pa...n.d.n.d.In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione non superiore al 50% di quella a tempo pieno, il dipendente camerale può svolgere un secondo lavoro alle dipendenze di un'altra amministrazione pubblica ?
L'art. 4, comma 7 del CCNL del 14.9.2000, facendo proprie le previsioni della L. 662/96 e successive modifiche, stabilisce che i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, nel rispetto delle vigenti norme sulle incompatibilità, possono svolgere un'altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche mediante l'iscrizione ad albi professionali. La clausola contrattuale rinvia espressamente alle vigenti norme sulle incompatibilità, né poteva essere altrimenti, trattandosi di materia non contrattuale. In sostanza, quando la prestazione lavorativa a tempo parziale non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, il dipendente può svolgere un'altra attività lavorativa subordinata alle dipendenze di soggetti privati o autonoma, anche comportante l'iscrizione ad albi professionali, sempre che non sussistano elementi di conflitto d'interesse o di incompatibilità, generale o particolare, preventivamente individuati dagli enti (v. art.4, commi 8 e 9 CCNL 14.9.2000 e norme in essi richiamate). Per ciò che attiene, invece, alla possibilità di un secondo impiego con un'altra amministrazione pubblica, è ancora operante, per le Camere di Commercio, il divieto generale stabilito dall'art.1, comma 58 della L. 662/96; tale divieto è stato superato per i soli dipendenti degli enti ai quali si applica il D. Lgs.267/2000 (art.92, comma 1). Pertanto, deve escludersi che la vostra dipendente possa stipulare un contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, con un'altra amministrazione pubblica. Quanto al fatto che l'art.1, comma 58 bis della citata L. 662/96 consente ai dipendenti degli enti locali di svolgere prestazioni per conto di altri enti previa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, è forse il caso di precisare che tale disposizione, introdotta dalla L. 140/97, non è mai stata applicabile alle Camere di Commercio perché riferita ai soli enti locali in senso stretto e deve oggi ritenersi superata dall'art.92 del D. Lgs. 267/2000, nel quale è stata trasfusa con qualche aggiustamento.
L'Esperto Risponde -
E' legittima un'ulteriore proroga (dopo ...n.d.n.d.E' legittima un'ulteriore proroga (dopo altre due di durata complessiva pari a 18 mesi) di un rapporto di lavoro interinale, fino a raggiungere la durata complessiva di 24 mesi e senza computare in essi il periodo iniziale di assegnazione?
La materia è attualmente disciplinata dall'art.28 del CCNL di categoria per i lavoratori temporanei del 23.9.2002, secondo il quale con riferimento al dettato previsto all'art.3, comma 4, della Legge 196/97, il periodo di assegnazione iniziale, può essere prorogato per un massimo di quattro volte e per una durata complessiva delle proroghe non superiore a 24 mesi, fermo restando che - agli effetti retributivi - il periodo si configura come un'unica missione. La lettera della clausola contrattuale autorizza a ritenere che il limite dei 24 mesi si riferisca alla durata complessiva delle sole proroghe, con la conseguenza che, al fine di stabilire la possibilità di una proroga ulteriore, il periodo di assegnazione iniziale non deve essere computato . Si ricordi che le proroghe devono essere formalizzate con atto scritto e con il consenso del lavoratore e sono da intendersi continuative, senza alcuna soluzione di continuità del rapporto di lavoro.
L'Esperto Risponde -
L'art. 34 della legge finanziaria per l'...giovanni berardinigiovanni.berardini@is.camcom.itL'art. 34 della legge finanziaria per l'anno 2003, al comma 13, dispone un limite di spesa per le assunzioni a tempo determinato per l'anno 2003. Tale vincolo è da considerare applicabile anche ai rinnovi di contratti di lavoro a tempo determinato esistenti all'entrata in vigore della legge finanziaria e che scadono nel corso del 2003? E' possibile quindi procedere, nel rispetto dei termini e dei vincoli previsti dal D.Lgs. 368/2001 alla proroga di un contratto a tempo determinato in scadenza durante la vigenza della legge 289/2002?
Siamo del parere che il limite di spesa previsto dall’art.34, comma 13 della L.289/2002 riguardi anche le riassunzioni a termine comunque effettuate nel corso del 2003. Infatti, se la norma ha lo scopo di limitare la spesa per i contratti a termine, non avrebbe senso applicarla solo alle nuove assunzioni a termine, visto che anche le riassunzioni ex art.5 del D.Lgs.368/2001 comportano comunque la stipulazione di un nuovo contratto di lavoro. Qualche dubbio si potrebbe avere, invece, per le proroghe ex art.4 del D.Lgs.368/2001, perché in quel caso si modifica solo la scadenza di un rapporto già esistente; tuttavia, visto che, come già detto, la norma ha il chiaro intento di limitare la spesa, riteniamo più ragionevole e prudente affermare che anche le proroghe debbano essere mantenute entro il limite di spesa previsto dal citato art.34.
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Il limite di spesa previsto dall’art.34,...lorella papocchialorella.papocchia@pi.camcom.itIl limite di spesa previsto dall’art.34, comma 13 della L.289/2002 riguarda anche le assunzioni a termine effettuate nel corso del 2004? Tale limite riguarda anche le collaborazioni coordinate e continuative? Il periodo di riferimento rimane anche quest’anno la spesa sostenuta per le stesse finalità negli anni 1999-2001?
1.La norma di riferimento, in materia, è l’art.3, comma 65 della L.350/2003 che riguarda tutti i contratti a tempo determinato stipulati nel 2004 e conferma espressamente il limite di spesa già previsto dall’art.34, comma 13 della finanziaria precedente (L.289/2002). 2.Non crediamo, invece, che l’art.3, comma 65 della L.350/2003 possa avere conseguenze sui contratti a termine validamente stipulati prima della sua entrata in vigore; si tratterebbe di un effetto dirompente contrario a consolidati principi (il contratto validamente sottoscritto conserva validità ed efficacia fino alla sua naturale scadenza) per i quali sarebbe stata necessaria una previsione espressa. E’ certo, però, che l’esistenza di quei contratti limita la possibilità di stipularne di nuovi (non si può non tenerne conto ai fini del rispetto del limite di spesa). 3.La particolare dizione utilizzata dall’art.3, comma 65 della L.350/2003 (“possono avvalersi di personale a tempo determinato”) è talmente generica da apparire riferibile non solo alla stipulazione di veri e propri contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi del D.Lgs.368/2001 ma anche ad ogni altra forma di utilizzazione di personale a tempo determinato, anche se non comportante l’instaurazione di un rapporto di lavoro. 4.Non comprendiamo il motivo del dubbio concernente le co.co.co.: la legge le menziona espressamente e le assoggetta allo stesso limite previsto per i rapporti a termine. 5.Il triennio di riferimento per calcolare il limite di spesa è sempre quello 1999-2001.
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Dall’inizio del 2005 abbiamo attivato, p...cristina lesmapersonale@mi.camcom.itDall’inizio del 2005 abbiamo attivato, presso il nostro ente, un nuovo profilo orario part time di 37 ore settimanali, gestite con otto ore giornaliere come per il Full Time, dal lunedì al giovedì, 5 ore il venerdì e la SECONDA SETTIMANA DI OGNI MESE NON LAVORATA , e che a nostro avviso, rientrerebbe nella tipologia del part time verticale 77,77% su base mensile. I problemi che ci poniamo sono:a) Le 37 ore settimanali necessarie per raggiungere la percentuale di part time in questione implicano problemi dal punto di vista contrattuale?b) è da considerare come part time verticale 77,77% questa tipologia di orario? oppure potrebbe essere considerato come una sorta di part time ciclico (stagionale) e quindi anche a livello economico vi potrebbero essere delle variazioni secondo il numero delle giornate lavorative nei diversi mesi?c) È corretto, per come abb iamo fatto, riproporzionare il calcolo di tutte le spettanze, relative a ferie permessi ecc ,in base al minor numero di settimane effettivamente lavorate dal dipendente nel corso dell’anno (12 settimane in meno su un totale di 52) ?FE = 22 giorni (sono 28 gg per i Full Time)EFC = 19 ore (recupero festività soppresse 32 ore per Full Time)PIR = 15 ore (permessi ex art. 19 CCNL utilizzati per visite mediche 24 ore per Full Time)PRE = 22 ore (permessi brevi da recuperare annuali 36 ore per Full Time)150 H = 90 (ore spettanti di diritto allo studio 150 ore per Full Time)In attesa di una sua cortese rispostaLe si inviano distinti saluti p. la Responsabiledel Servizio Gestione del Personale Cristina Lesma Pina Trovato Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Di Milanoe-mail personale@mi.camcom.ittel. 02-85184372 / 02-85154435
Premesse alcune perplessità circa il motivo che vi ha indotto a prevedere, nelle settimane in cui il dipendente è tenuto alla prestazione, un orario di 37 ore settimanali, si fa presente comunque quanto segue: Ø la previsione, nelle settimane lavorate, delle 37 ore settimanali (e quindi di un’ora in più rispetto all’orario normale di lavoro fissato nel CCNL), non rappresenta, in sé, un problema, a patto di giustificare tale “particolarità” attraverso il riferimento all’orario plurisettimanale di cui all’art.17, comma 4 lettera b) del CCNL del 6.7.1995 (fatto salvo anche dall’art.3, comma 2 del D.Lgs.66/2003); Ø non rappresenta un problema neppure il fatto che, nelle settimane lavorate, la prestazione è di 8 ore dal lunedì al giovedì e di 5 ore al venerdì (il CCNL non vieta queste combinazioni); Ø quanto alla tipologia di part-time, proprio per evitare le complicazioni dovute al fatto che nella realtà i mesi non hanno tutti la stessa durata, a nostro avviso si deve effettuare la seguente operazione, considerando che, in sostanza, il vostro dipendente lavora un numero di settimane nell’anno pari a 40 (una settimana in meno ogni mese) più una frazione pari 1,11 settimane (40 ore annuali in più, dovute al fatto che nelle settimane lavorative la prestazione è di 37 ore anziché 36): 41,11 settimane lavorate diviso 52; il risultato è 79,0577 % (e non 77,77%); Ø in questo modo, la retribuzione è corrisposta tutti mesi con lo stesso importo, proporzionato alla prestazione ridotta (79,0577 %); Ø per le assenze si rinvia a quanto testualmente previsto dall’art.6, comma 8 del CCNL del 14.9.2000 (il riproporzionamento va effettuato in ragione delle giornate di lavoro prestate nell’anno) e alle numerose risposte pubblicate sull’argomento sul sito dell’Aran.
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Una dipendente con rapporto di lavoro a ...Alberto Donninialberto.donnini@si.camcom.itUna dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale articolato su quattro giorni della settimana, in particolare lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, ha prestato servizio in trasferta nel giorno di venerdì; per tale prestazione la dipendente ha richiesto di usufruire del riposo compensativo. Considerato che: ai sensi dell’art. 6 comma 5 del C.C.N.L. 14-9-2000, il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale può effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa; il riposo compensativo presuppone lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario; la prestazione per cui è stato chiesto il riposo compensativo si è svolta in giornata diversa da quelle di effettiva attività lavorativa, incorrendo pertanto nel limite ex art. 6 comma 5 C.C.N.L. 14-9-2000; Tutto ciò premesso, si chiede se vi sia la possibilità di accogliere la richiesta della dipendente.
Muovendo dalla premessa – in astratto – che l'ente non dovrebbe far lavorare la dipendente part-time in una giornata in cui la stessa non era tenuta alla prestazione, proprio perché sussiste un preciso divieto in tal senso derivante dalle clausole del CCNL da voi richiamate e dall'art.3, comma 5 del D.Lgs.61/2000, deve concludersi che, se la dipendente ha lavorato in detta giornata su disposizione del datore di lavoro, la sua attività non è qualificabile altrimenti che come lavoro straordinario, visto che rappresenta una eccedenza obiettiva rispetto al suo debito orario settimanale. In altri termini, non sembra corretto utilizzare il divieto di adibizione stabilito dal CCNL (che vale innanzitutto per il datore di lavoro) per penalizzare la lavoratrice dopo averle richiesto la prestazione. Pertanto, si ritiene che l’Ente debba accogliere la richiesta della dipendente, evitando, per il futuro, di trovarsi in situazioni analoghe.
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Ai sensi del comma 3 dell’art. 2 del CCN...cristiana lopatrielloc.lopatriello@to.camcom.itAi sensi del comma 3 dell’art. 2 del CCNL del 14/09/2000 i contratti di fornitura di lavoro temporaneo (ora contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato) possono essere stipulati nel limite del 7%, calcolato su base mensile, dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio presso l’ente. E’ ancora valido tale limite? Se sì, il limite si riferisce al numero di lavoratori interinali o al numero di contratti sottoscritti (ad es. se un unico contratto prevede la fornitura di 3 lavoratori è da considerare come 1 o come 3)? come deve essere effettuato il calcolo per essere su base mensile? Il numero dei lavoratori a tempo indeterminato da considerare considera i lavoratori part-time riproporzionati in base al loro orario di lavoro o sono considerati come unità intere?
Attualmente, nel comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, non esiste alcun limite quantitativo per il ricorso al contratto di somministrazione a tempo determinato, perché non possono ritenersi automaticamente applicabili al nuovo istituto i limiti già previsti per il contratto di fornitura di lavoro temporaneo dal CCNL del 14.9.2000 (il punto è stato chiarito anche nella circolare del Ministero del Lavoro n.7 del 22.2.2005 - paragrafo "Limiti quantitativi"). Ne consegue che le CCIAA possono liberamente utilizzare il contratto di somministrazione purché esistano le “… ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore…” di cui all’art.20, comma 4 del D.Lgs.276/2003.Si suggerisce, comunque, un atteggiamento prudente nel definire la nuova soglia numerica utilizzabile a tale titolo. Ricordiamo, inoltre, che si applicano anche ai contratti di somministrazione le previsioni dell'art.10, commi 7 ed 8 del D.Lgs.368/2001, espressamente richiamato dall'art.20, comma 4 del D.Lgs.276/2003 (anche questo aspetto è stato chiarito nella circolare Ministero del Lavoro n.7 del 22.2.2005). L'unico problema potrebbe essere rappresentato dai limiti di spesa fissati dall'art.1, comma 116 della L.311/2004, che si riferisce, in modo del tutto generico, a tutti casi nei quali una pubblica amministrazione si avvale di personale a tempo determinato; il riferimento è così ampio che la norma potrebbe sembrare applicabile, oltre che ai veri e propri contratti di lavoro subordinato a termine, anche alle somministrazioni di lavoro a temine. E’ anche vero, peraltro, che la norma della legge finanziaria si riferisce a tipologie di contratti per i quali non esiste un limite predefinito di utilizzo, come nel caso della somministrazione (limite di certo esistente quando sono state introdotte, nelle leggi finanziarie precedenti, analoghe disposizioni limitative), ragion per cui l’esigenza del legislatore potrebbe dirsi assorbita – nel caso specifico – dalla normativa di settore (sia pure affidata, nell’applicazione, al prudente apprezzamento degli enti, come più sopra suggerito).
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Al lavoratore con contratto di somminist...Anpa anpaennaanpaenna@virgilio.itAl lavoratore con contratto di somministrazione a tempo determinato e regolato dalla Legge Biagi 276/03 al quale si applica il CCNl, comparto degli Enti Locali, che presta servizio presso una Camera di Commercio della Regione Sicilia (che è a statuto speciale) e alla quale viene applicato il C.C.R.L. (contratto collettivo regionale di lavoro), quest'ultima che è l'Ente utilizzatore, deve applicare questo tipo di contratto che prevede una remunerazione migliore rispetto al CCNL per il soggetto somministrato?
Purtroppo, il quesito non è molto chiaro: quello che non si capisce, in particolare, è se il lavoratore sia stato somministrato “direttamente” alla Camera di Commercio da parte di una delle Agenzie appositamente autorizzate o se, invece, egli sia stato temporaneamente distaccato presso la Camera di Commercio da altro Ente titolare del contratto di somministrazione (fattispecie espressamente consentita, in base a quanto chiarito dalla circolare n.7/2005 del Ministero del Lavoro: “L'attribuzione del potere direttivo e di controllo all'utilizzatore e l'ulteriore precisazione che durante la somministrazione il lavoratore esegue la prestazione nell'interesse dell'utilizzatore comporta che il lavoratore in somministrazione possa svolgere la propria prestazione per la realizzazione di un contratto di appalto. Analogamente il lavoratore in somministrazione potrà anche essere anche inviato in distacco presso un altro utilizzatore. In entrambe le ipotesi tale possibilità è ovviamente subordinata, rispettivamente, alla genuinità dell'appalto e alla sussistenza dei requisiti dell'interesse e della temporaneità relativamente al distacco.”) Se ricorre questa seconda ipotesi (lavoratore somministrato ad altro ente e temporaneamente distaccato presso la Camera di Commercio), riteniamo che il lavoratore non abbia diritto a vedersi riconosciuto un trattamento economico corrispondente a quello del personale della Camera perché il soggetto nel cui interesse svolge la prestazione (il vero utilizzatore) è l’altro ente e il distacco deve necessariamente avere carattere temporaneo. Se, invece, ricorre la prima ipotesi (lavoratore somministrato “direttamente” alla Camera di Commercio da parte di una delle Agenzie appositamente autorizzate) siamo orientati a ritenere di sì, con le precisazioni sotto riportate. Infatti, per quanto riguarda il personale, alle Camere di Commercio della Regione Sicilia si applicano, in virtù di quanto previsto dagli articoli 1 (comma 1), 5 e 19 della LR 29/1995 e dagli articoli 1 (commi 1 e 2) e 22 (comma 2) della LR 10/2000, le disposizioni del D.Lgs.165/2001 (fatte salve le eccezioni espressamente previste dalla legislazione regionale) e le disposizioni sul rapporto di lavoro subordinato nell’impresa; ne consegue che, in difetto di diversa espressa disciplina regionale (che non ci risulta essere stata emanata) la somministrazione di lavoro a termine è disciplinata, anche per le Camere di Commercio della Regione Sicilia, dal D.Lgs.276/2003, che, all’art.23, comma 1, stabilisce espressamente che “i lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte….”. Attenzione, però, che, in base alla lettera delle norma, il principio della parità di trattamento deve essere attuato confrontando nel suo complesso il trattamento economico e giuridico applicato presso l’utilizzatore con quello applicato dal somministratore e non attraverso la valutazione di singoli istituti.
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Avrei bisogno di un chiarimento: per il ...lorella papocchialorella.papocchia@pi.camcom.itAvrei bisogno di un chiarimento: per il 2007 esiste ai fini dell'instaurazione di rapporti di collaborazioni, co.co.co , tempi determinato ecc. esiste un limite di spesa. se si qual è la normativa che lo prevede? Grazie
Limiti di spesa: per quanto riguarda contratti a tempo determinato e co.co.co., non si applica alle camere di commercio la riduzione prevista dal comma 538 dell’ultima legge finanziaria, per la semplice ragione che non si applicava alle camere neppure il comma 187 della L.266/2005 da essa richiamato. Pertanto, gli unici limiti applicabili sono quelli legati alle disponibilità di bilancio e quelli connessi alle peculiarità dell’istituto per come ridisegnato nel nuovo testo dell’art.7 del D.Lgs.165/2001; per quanto riguarda gli incarichi di studio, di ricerca e le consulenze svolti in forma di collaborazione occasionale, è tuttora vigente, invece, il limite indicato nell’art.1, comma 9 della L.266/2005; sono ancora vigenti, inoltre, le previsioni dei commi 56 e 57 della stessa L.266/2005. Attenzione: nel caso in cui un incarico di studio, di ricerca o una consulenza sia svolto in forma di co.co.co., il Dipartimento della Funzione pubblica ritiene che non si debba dare rilievo al contenuto della prestazione ma al modo di svolgimento dell’incarico (v. direttiva n. 5/2006 paragrafi 3.1.e 3.2); risulta dunque superato il precedente diverso orientamento della Corte dei Conti (v. nelle linee di indirizzo del 2005) che dava preminente rilievo al contenuto della prestazione.
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Le ferie maturate durante il rapporto di...ANTONELLA MARCHESINpersonale@comune.vapriodadda.mi.itLe ferie maturate durante il rapporto di lavoro a tempo pieno e non usufruite prima della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale (o viceversa) devono essere riproporzionate? In alternativa è possibile procedere alla loro monetizzazione? E se la trasformazione fosse a tempo parziale verticale?
Come già chiarito dall’Aran nella risposta riportata in calce, nel caso da voi segnalato non è possibile né riproporzionare le ferie maturate dal dipendente prima della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, né monetizzarle. Quanto sopra vale sia in caso di passaggio al part-time orizzontale sia, a maggior ragione, in caso di passaggio al part-time verticale. “900-4LA3. Le ferie maturate dal dipendente prima della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale devono essere riproporzionate ? In alternativa è possibile procedere alla loro monetizzazione ? Si è del parere che la corretta soluzione del problema da voi prospettato sia quella di far fruire al dipendente, durante il rapporto a tempo parziale, i 24 giorni di ferie già maturati al momento della trasformazione del rapporto senza procedere ad alcuna monetizzazione o riproporzionamento, corrispondendogli, però, in dette giornate, il trattamento economico previsto per le giornate di ferie maturate e fruite in regime di tempo pieno. Si osserva, infatti, che la monetizzazione delle ferie in costanza di rapporto di lavoro è espressamente esclusa dall’art. 18, commi 9 e 16, del CCNL del 6.7.1995, mentre nessuna clausola del CCNL autorizza il riproporzionamento delle ferie maturate durante il rapporto a tempo pieno che debbano essere fruite durante il rapporto a tempo parziale. Non può invocarsi, in senso contrario, la particolare previsione dell’art. 6, comma 8, del CCNL del 14.9.2000 sul trattamento economico delle ferie: questa si limita a prevedere, infatti, che il trattamento economico delle ferie maturate durante il rapporto a tempo parziale è commisurato alla durata della prestazione giornaliera ed ha l’unico scopo di chiarire come si debba procedere alla “valutazione economica” della giornata di ferie maturata durante il rapporto a tempo parziale. Se questa clausola non autorizza il riproporzionamento delle ferie maturate durante il rapporto a tempo pieno che debbano essere godute durante il rapporto a tempo parziale, consente tuttavia di affermare che, per analogia, anche il trattamento economico di queste giornate di ferie deve essere proporzionato alla durata della prestazione che ne è la “fonte”: ecco perché riteniamo che per ciascuno dei 24 giorni di ferie in questione la retribuzione deve essere quella prevista per il rapporto a tempo pieno. Naturalmente, il dipendente in questione avrà diritto, oltre ai 24 giorni di ferie già maturati, anche ai giorni di ferie che maturerà durante il rapporto a tempo parziale secondo la disciplina del richiamato art. 6 del CCNL del 14.9.2000.”
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Premesso che: un dipendente,assunto pres...rita bevacquarita.bevacqua@cz.camcom.itPremesso che: un dipendente,assunto presso il Comune di X a tempo pieno indeterminato ha trasformato il rapporto di lavoro a tempo parziale verticale dall'1.7.2002, in data 1.5.2004 è stato trasferito ex art.30 D.Lgs 165/2000 presso la Camera di catanzaro; si chiede: a)se trova applicazione,per la trasformazione a full time, nel caso di specie l'art.14 o l'art.15 del CCNL b)se la trasformazione a full time rientra nel divieto di assunzioni posto dalla finanziaria e secondo quanto esplicitato dalla Presidenza Consiglio Ministri con circolare dell'11.5.2005.
Premesso che la mobilità non rientra nel blocco delle assunzioni previsto dall'ultima legge finanziaria (lo si desume inequivocabilmente dall'art.1 commi 47 e 95, ultimo periodo, della L.311/2004), si riporta il passaggio contenuto in un recente parere (n° 204/05) del Dipartimento della Funzione Pubblica dal quale risulta che, in caso di mobilità, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno è possibile, ferma restando la necessità del posto vacante in organico e la corrispondenza professionale. Il parere può essere scaricato dal sito istituzionale del Dipartimento (Sezione Pareri - Mabilità). “….I problemi prospettati nel quesito sono due e, cioè, se un dipendente con rapporto di lavoro part time possa essere trasferito in mobilità in altra amministrazione a tempo pieno …… Quanto alla prima questione, a parere dello scrivente, non si ravvisano impedimenti al passaggio per mobilità con trasformazione del rapporto. In generale, se è vero che il dipendente ha il diritto di chiedere la trasformazione del rapporto solo dopo un triennio dalla data di assunzione, non è precluso all'ente, il quale abbia la disponibilità del posto in organico e la copertura finanziaria e che ritenga tale scelta rispondente alle proprie esigenze organizzative, di procedere alla trasformazione anticipata. Questo ragionamento può essere esteso ai rapporti tra diverse amministrazioni e, quindi, trovare applicazione anche ai passaggi per mobilità.”
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Una dipendente in part time orizzontale ...Isabella Callegaroisabella.callegaro@ve.camcom.itUna dipendente in part time orizzontale ha presentato richiesta di utilizzo dei permessi previsti dalla Legge 104/92 per la madre disabile, il mio dubbio riguarda la modalità di utilizzo di tali permessi nell'ipotesi in cui la dipendente volesse utilizzarli ad ore. Nel sito handylex ho trovato un richiamo ad una circolare dell'inpdap (n°34 del 10/7/2000 che non trovo) che menziona il caso del part time orizzontale il quale "va ridotto in proporzione alle ore lavorate, (nel caso di prestazione inferiore a 6 ore, il permesso giornaliero si riduce ad 1ora)" La riduzione di un'ora rispetto all'orario normale di lavoro, secondo voi, è per tutti i giorni del mese o fino al raggiungimento dell'orario equivalente ai tre gioni di permesso (nel suo caso circa 17 ore)?
Il familiare che fruisce dei permessi previsti dalla L.104/1992 per assistere il proprio genitore con handicap grave ha diritto, in base alla legge, solo a tre giorni mensili di permesso retribuito. Tuttavia, l’art.19 del CCNL del 6.7.1995 consente di utilizzare tali permessi anche ad ore, nei limiti di 18 ore mensili. Sulle modalità applicative di tale ultima disposizione contrattuale nel caso in cui il lavoratore fruisca dei permessi in parte a giorni e in parte ad ore, si veda la risposta E51 pubblicata sul sito dell’Aran e l’informativa Inpdap n.33 del 9.12.2002, entrambe allegate. Per quanto riguarda i lavoratori in part – time orizzontale, non è prevista la possibilità di ridurre tali permessi giornalieri ; i giorni di permesso si riducono, invece, in caso di part-time verticale, come precisato anche dall’Inps con circolare n.133 del 17.7.2000 punto 3.2 (pure questa allegata). Se però il lavoratore in part-time orizzontale decide di fruire dei permessi giornalieri ad ore, queste devono necessariamente essere riproporzionate perché, in caso contrario, il dipendente in part-time orizzontale avrebbe un vantaggio del tutto ingiustificato. In sostanza, occorre rapportare ad ore tre giornate lavorative in part-time orizzontale; se, per fare un esempio il dipendente lavora 3 ore al giorno tutti i giorni, egli avrà diritto a tre giorni di assenza ovvero, in base all'art.19 del CCNL del 6.7.1995 a 9 ore di permesso (pari a tre giornate di 3 ore ciascuna); se nel mese, la prima volta, fruisce di un giorno di permesso, il monte ore residuo sarà pari a 6 ore (corrispondenti a 2 giorni di permesso); se nel mese la prima volta fruisce di 3 ore di permesso potrà ancora fruire di 2 giorni di permesso o di 6 ore (applicando il criterio suggerito dall’Aran e dall’Inpdap). Non a caso, nella citata informativa Inpdap n. 33/2002 si precisa che “solo un residuo di ore non inferiore alla giornata lavorativa da diritto alla fruizione di un intero giorno di permesso”. Ricordiamo, inoltre, che i permessi devono essere proporzionalmente ridotti anche in caso di assistenza prestata per periodi inferiori al mese (Inps - circolare n.128 dell’11.7.2003). Quanto all’ultima parte del vostro quesito, dovrebbe risultare già chiaro, a questo punto, che esso nasce da un equivoco: i permessi ad ore di cui ci stiamo occupando rappresentano la conversione ad ore dei tre giorni di permesso mensile di cui all’art.33, comma 3 della L.104/1992 e quindi spettano solo nelle misure sopraindicate; si tratta di una ipotesi diversa da quella prevista dall’art.33, comma 2 della stessa legge (richiamata anche dal successivo comma 6 per il lavoratore disabile che fruisce direttamente dei permessi) che prevede due ore di permesso giornaliero in tutti giorni del mese (v. informativa Inpdap citata). Comunque, anche con riferimento a tale ultima ipotesi, nella informativa Inpdap più volte citata si precisa che il permesso di due ore è possibile solo in orario giornaliero pari o superiore a 6 ore; in presenza di orari inferiori a sei ore il permesso è di un’ora (in tutti i giorni del mese).
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nel provvedimento provvisorio di individ...buttice rinabuttice.rinaelvina@finanze.itnel provvedimento provvisorio di individuazione delle dotazioni organiche, ai sensi dell'art. 34 comma 1 della legge finanziaria per il 2003, vanno ricompresi anche i lavotatori a tempo determinato che alla data del 31/12/2002 erano in servizio presso l'amministrazione
Crediamo che nella vostra e-mail, per un refuso, abbiate citato l’art.34, comma 1 della L.289/2003 mentre il riferimento corretto è al comma 3 dello stesso articolo. Se è così, l’espressione utilizzata nell’art.34, comma 3 della L.289/2003, nella sua genericità, potrebbe effettivamente far propendere per una risposta positiva, visto che si tratta comunque di posti “coperti”, seppure a tempo determinato. Tuttavia, il Dipartimento della Funzione Pubblica, nella lettera circolare 2125-15 dell’11.4.2003, ha precisato espressamente che nella individuazione dei posti coperti alla data del 31 dicembre 2002, presupposto necessario per la successiva rideterminazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni devono procedere alla “…mera rilevazione del personale di ruolo presente in servizio alla data sopraindicata, tenendo conto … anche dei posti eventualmente impegnati per procedure in corso di espletamento relative a reclutamento, mobilità e riqualificazione del personale”. Crediamo non vi possa essere alcun dubbio sul fatto che il Dipartimento, citando il solo personale di ruolo, abbia voluto riferirsi solo ai posti coperti da personale con contratto a tempo indeterminato. Pertanto, tra i “posti coperti al 31 dicembre 2002” non possono essere compresi quelli coperti a tempo determinato.
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lavoro all cdc di BG dal 1981 e da novem...nadia mentastimentasti@bg.camcom.itlavoro all cdc di BG dal 1981 e da novembre 2003 sono a part time verticale al 50% ( due giorni di 9 ore l'uno). Ora sono incinta alla 10° settimana ed è considerata gravidanza ad alto rischio perchè ho 45 anni e ho già abortito a fine 2002.Vorrei sapere a quale trattamento economico ho diritto nei mesi di astensione dal lavoro per gravidanza a rischio, in quelli di astensione obbligatoria e nei mesi di facoltativa. Ringrazio e saluto. nadia mentasti
Il suo rapporto di lavoro si configura come un part-time verticale su base settimanale, con prestazione concentrata su due giorni settimanali. Per tale ipotesi, l’art.6, comma 8 del CCNL del 14.9.2000 stabilisce espressamente che “ … è comunque riconosciuto per intero il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro… anche per la parte non cadente in periodo lavorativo; il relativo trattamento economico, spettante per l'intero periodo di astensione obbligatoria, è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera” , mentre “… l'astensione facoltativa ed i permessi per maternità, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera...”. A chiarimento di tali disposizioni l’Aran ha precisato, nella risposta C2.48 pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia, che “… la dipendente ha diritto ad essere considerata in congedo di maternità (astensione obbligatoria) per tutto il periodo previsto dalla legge, considerando anche i giorni della settimana nei quali normalmente non vi è prestazione, ed anche la retribuzione dovrà essere corrisposta per l'intero periodo nella misura prevista per la sua prestazione giornaliera (e quindi anche nelle giornate nelle quali normalmente non vi è prestazione).” Dubitiamo, però, che in casi come il suo, nel quale la prestazione giornaliera è superiore a quella ordinaria, la commisurazione del trattamento economico “alla durata prevista per la prestazione giornaliera” possa alla fine tradursi nel superamento del trattamento economico previsto per i corrispondenti lavoratori a tempo pieno. Lo stesso trattamento sopra descritto deve necessariamente applicarsi anche in caso di gravidanza a rischio visto che si tratta di un’ipotesi in tutto equiparata all’ordinario congedo di maternità (v. risposta F5 su sito Aran). Per quanto riguarda le voci del trattamento economico da prendere in considerazione si tratta di quelle indicate dall’art.17, comma 4 del CCNL del 14.9.2000. Diverso trattamento è invece riservato al congedo parentale (ex astensione facoltativa). Per tale ipotesi l’Aran ha chiarito che, ferma restando la durata complessiva dei periodi di congedo, la dipendente in part-time verticale ha diritto ad essere retribuita per le sole giornate in cui sarebbe tenuta a rendere la prestazione (v. risposta C2.33 sul sito dell’Agenzia). Pertanto, nel suo caso, se lei chiede di fruire in via continuativa dei primi trenta giorni di congedo parentale di cui all’art.17, comma 5 del CCNL del 14.9.2000, si terrà conto dei giorni per lei non lavorativi solo ai fini della determinazione della durata del congedo mentre le verranno effettivamente retribuiti, nella misura prevista per la prestazione giornaliera, solo i giorni in cui, nell’ambito di tale periodo, sarebbe stata tenuta a rendere la prestazione (ricordiamo che, in base all’art.34 del D.Lgs.151/2001, per i giorni di congedo parentale eccedenti i primi trenta le spetterebbe solo il 30% di tale retribuzione, fino a un massimo di ulteriori cinque mesi e comunque non oltre il terzo anno di vita del bambino, salvo che non ricorrano le particolari condizioni di reddito di cui all’art.34, comma 3 del D.Lgs.151/2001). Per quanto riguarda le voci del trattamento economico da prendere in considerazione si tratta di quelle indicate dall’art.17, comma 5 del CCNL del 14.9.2000.
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Questa Amministrazione ha stipulato cont...FIORELLA GAMBAZZApersonale@comune.sant-ilario-d-enza.re.itQuesta Amministrazione ha stipulato contratti di lavoro a tempo determinato di diritto privato ai sensi dell'art.110, comma 1, del D.Lgs.267/00 per la copertura di un posto di responsabile di Settore e di tre posti ad alta specializzazione. Si chiede se, alla scadenza del mandato elettivo dell'attuale Sindaco, il nuovo Sindaco può prorogare tali contratti per altri 5 anni, oppure se, per tale tipo di rapporti si applicano, in materia di durata, di proroga, ecc. gli artt. 4 e 5 del D. Lgs 368/01.
Anche dopo l’entrata in vigore del D.Lgs.n.368/2001, sopravvivono le discipline legislative di carattere speciale che consentono particolari ipotesi e forme di assunzione a termine nel settore pubblico e, quindi, anche quelle contenute negli artt.90 e 110 del D.Lgs.n.267/2000. Tuttavia, in materia di proroga e di rinnovo del contratto a termine, anche nelle particolari ipotesi previste dalle fonti regolative speciali, devono necessariamente trovare applicazione le specifiche disposizioni contenute negli art. 4 e 5 del D.Lgs.368/2001, valevoli per la generalità dei contratti a termine; infatti, il principio di specialità, se consente la sopravvivenza delle ipotesi legittimanti il ricorso al contratto a termine previste da tali fonti legislative, non può valere ad escludere l'applicabilità delle altre regole del D.Lgs.n.368/2001, soprattutto quelle in materia di proroga e rinnovo del contratto a termine, anche in considerazione della circostanza che le stesse fonti legislative "speciali" nulla prevedono in materia (in tal senso si è espressa anche l’Aran - v. risposta C3.37 pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia).
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Quanto dura il periodo di prova in un co...marta salamartasala2003@libero.itQuanto dura il periodo di prova in un comune per un contratto a termine inquadramento D3 della durata di un anno?
L’art.7, comma 9 del CCNL del 14.9.2000 stabilisce che “il lavoratore assunto a tempo determinato, in relazione alla durata prevista del rapporto di lavoro, può essere sottoposto ad un periodo di prova, secondo la disciplina dell'art.14-bis del CCNL del 6.7.1995, non superiore comunque a due settimane per i rapporti di durata fino a sei mesi e di quattro settimane per quelli di durata superiore. In deroga a quanto previsto dall'art.14- bis del CCNL del 6.7.1995, in qualunque momento del periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione di cui al successivo comma 10. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte e ove posto in essere dall'ente deve essere motivato.” Ai fini del compimento del periodo di prova, si deve tener conto, ai sensi del richiamato art.14-bis (comma 2), del solo servizio effettivamente prestato. Il periodo di prova è infatti sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti dalla normativa vigente (comma 3 art.14-bis CCNL 6.7.1995; trattandosi di dipendente a termine, si tenga conto, naturalmente, delle previsioni dell’art.7, comma 10, del CCNL del 14.9.2000). In conclusione, il dipendente assunto con contratto a tempo determinato della durata di un anno può essere sottoposto ad un periodo di prova di durata massima pari a quattro settimane di servizio effettivo. La formulazione della clausola contrattuale (“il lavoratore assunto a tempo determinato … può essere sottoposto ad un periodo di prova … non superiore comunque a …”) consente però all’ente: · di stabilire liberamente, in funzione delle sue esigenze e tenuto conto delle mansioni assegnate al dipendente, una durata del periodo di prova inferiore alle quattro settimane; · di non sottoporre affatto il dipendente assunto a tempo determinato al periodo di prova. In ogni caso, il patto di prova e la sua durata devono sempre essere formalizzati per iscritto nel contratto individuale di lavoro.
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E’ possibile, ai sensi del D.Lgs.368/200...maria di paolomaria.dipaolo@forumpa.itE’ possibile, ai sensi del D.Lgs.368/2001, stipulare un contratto a tempo determinato di durata superiore a tre anni ?
L’art. 4, comma 2 del CCNL del 14.9.2000 prevede espressamente che “il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna categoria, con esclusione delle posizioni di lavoro di particolare responsabilità preventivamente individuate dagli enti. Il lavoratore titolare delle stesse può ottenere la trasformazione del suo rapporto in rapporto a tempo parziale solo a seguito di espressa rinuncia all'incarico conferitogli. …”. Alla luce del chiaro dettato della norma contrattuale, appare difficile ritenere – pur nell’autonomia degli enti nel valutare le caratteristiche organizzative delle posizioni da esentare dalla possibilità di intrattenere un rapporto di lavoro a tempo parziale – che tra esse non possano rientrare quelle previste dagli artt.8 e seguenti del CCNL del 31.3.1999, in ragione delle caratteristiche contemplate nel medesimo articolo e che ne giustificano l’istituzione all’interno degli enti (questo quantomeno con riguardo a quelle di cui alle lettere -a- e -b- del citato art.8). Il carattere, per così dire, obbligato dell’inclusione di tali posizioni tra quelle di elevata responsabilità menzionate in via generale nell’art.4 di cui sopra (che significa, in altri termini, che esse non possono non essere tra queste ultime, l’ente essendo semmai autorizzato ad individuarne ulteriori) rende, a nostro parere, non decisiva la mancanza del previo momento valutativo volto alla individuazione delle posizioni lavorative da escludere dal part-time. In conclusione, non riteniamo possibile trasformare in part-time il rapporto di lavoro di un dipendente responsabile di posizione organizzativa, a meno che egli non rinunci espressamente all’incarico e alle corrispondenti retribuzioni di posizione e di risultato.
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In caso di rapporto di lavoro a tempo pa...maria di paolomaria.dipaolo@forumpa.itIn caso di rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione non superiore al 50% di quella a tempo pieno, il dipendente camerale può svolgere un secondo lavoro alle dipendenze di un’altra amministrazione pubblica ?
L’art. 4, comma 7 del CCNL del 14.9.2000, facendo proprie le previsioni della L. 662/96 e successive modifiche, stabilisce che “i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, nel rispetto delle vigenti norme sulle incompatibilità, possono svolgere un'altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche mediante l'iscrizione ad albi professionali La clausola contrattuale rinvia espressamente alle vigenti norme sulle incompatibilità, né poteva essere altrimenti, trattandosi di materia non contrattuale. In sostanza, quando la prestazione lavorativa a tempo parziale non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, il dipendente può svolgere un’altra attività lavorativa subordinata alle dipendenze di soggetti privati o autonoma, anche comportante l’iscrizione ad albi professionali, sempre che non sussistano elementi di conflitto d’interesse o di incompatibilità, generale o particolare, preventivamente individuati dagli enti (v. art.4, commi 8 e 9 CCNL 14.9.2000 e norme in essi richiamate). Per ciò che attiene, invece, alla possibilità di un secondo impiego con un’altra amministrazione pubblica, è ancora operante, per le Camere di Commercio, il divieto generale stabilito dall’art.1, comma 58 della L. 662/96; tale divieto è stato superato per i soli dipendenti degli enti ai quali si applica il D. Lgs.267/2000 (art.92, comma 1). Pertanto, deve escludersi che la vostra dipendente possa stipulare un contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, con un’altra amministrazione pubblica. Quanto al fatto che l’art.1, comma 58 bis della citata L. 662/96 consente ai “dipendenti degli enti locali” di svolgere prestazioni per conto di altri enti previa autorizzazione rilasciata dall’amministrazione di appartenenza, è forse il caso di precisare che tale disposizione, introdotta dalla L. 140/97, non è mai stata applicabile alle Camere di Commercio perché riferita ai soli “enti locali” in senso stretto e deve oggi ritenersi superata dall’art.92 del D. Lgs. 267/2000, nel quale è stata trasfusa con qualche aggiustamento.
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2 anni 35 settimane fa