Ai fini della concessione del buono pasto, come vanno considerati i permessi orari dall'articolo 33 della legge 104/92?
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Permessi Legge 104/92Porzia VittiComune di Tarantop.vitti@comune.taranto.itTenuto conto della disciplina contrattuale, il lavoratore ha diritto al buono pasto solo se risultano soddisfatte tutte le condizioni previste dall'art.45, comma 2 del CCNL del 14.9.2000, espressamente richiamato dall'art.46 dello stesso CCNL.Quindi, e fatti salvi diversi orientamenti in materia che dovessero maturare ad opera di istituti previdenziali o Ministeri competenti:· il lavoratore deve prestare attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti;· spetta all’Ente stabilire l'entità delle prestazioni minime antimeridiane e pomeridiane che danno titolo al buono pasto; deve trattarsi, in ogni caso, di lavoro effettivo;· non importa che le ore di lavoro effettivo siano ridotte per effetto del permesso (che, pur essendo retribuito e pur essendo equiparato al servizio, non può essere considerato effettiva prestazione di attività lavorativa); quel che conta, invece, è che vi sia effettiva attività lavorativa al mattino, seguita da un pausa, non inferiore a trenta minuti, all'interno della quale va consumato il pasto, e una ripresa dell'effettiva attività lavorativa anche nelle ore pomeridiane (non importa se per pochi minuti), secondo il modello orario adottato dall'ente.Quanto sopra trova conferma anche nell’orientamento espresso dall’Aran in casi analoghi (si vedano, per il comparto Regioni Autonomie Locali, le risposte del paragrafo 900-46C pubblicate sul sito dell’Agenzia e, per il comparto dei Ministeri, la risposta R8, nella quale si precisa espressamente che i permessi previsti dalla L.104/1992 “non possono configurarsi come attività lavorativa”).L'Esperto Risponde
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Finanziamento retribuzione di posizioneCristina D'ErcoleCCIAA di Novaracristina.dercole@no.camcom.it
L’art. 27, comma 9, del CCNL 23/12/1999 recita: “Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione devono essere integralmente utilizzate. Eventuali risorse che a consuntivo risultassero ancora disponibili sono temporaneamente utilizzate per la retribuzione di risultato relativa al medesimo anno e quindi riassegnate al finanziamento della retribuzione di posizione a decorrere dall’esercizio finanziario successivo.”
Come va intesa tale disposizione? E’ interpretabile nel senso che, qualora in corso d’anno un dirigente cessi dal servizio, la quota di posizione non corrisposta al dirigente cessato sia erogata, a titolo di risultato, ai dirigenti rimasti in servizio? E qualora l’assenza del dirigente si protragga per più anni, come ci si dovrebbe regolare in merito alla retribuzione di posizione e a quella di risultato del posto dirigenziale vacante?1. Clausole da applicare e loro significato.Per quanto riguarda la retribuzione di posizione, si conferma che la clausola contrattuale da applicare, ma solo fino al 31.12.2010, è l’art.27, comma 9 del CCNL del 23.12.1999: quindi, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e non utilizzate nell’anno di riferimento (perché collegate a posti dirigenziali vacanti, anche se divenuti tali in corso d’anno) sono temporaneamente utilizzate per la retribuzione di risultato relativa al medesimo anno, in modo da compensare i dirigenti che si sono fatti carico delle funzioni collegate ai predetti posti vacanti, e, quindi, sono riassegnate al finanziamento della retribuzione di posizione a decorrere dall’esercizio finanziario successivo.Si tenga presente che quelle risorse:· dovendo essere erogate a titolo di retribuzione di risultato, possono essere assegnate agli altri dirigenti solo nel rispetto dei criteri stabiliti per l’erogazione di tale particolare emolumento e, quindi, solo sulla base di un accertamento dei risultati effettivamente conseguiti;· l’anno successivo (ma non oltre il 31.12.2010) devono essere riassegnate al finanziamento della retribuzione di posizione, anche se poi l’Ente può trovarsi nella necessità di applicare nuovamente il predetto articolo 27, comma 9; quindi esse non possono essere stabilmente destinate al risultato degli altri dirigenti.Per quanto riguarda la retribuzione di risultato, la clausola contrattuale da applicare, con effetti limitati al 31.12.2010, è l’art.28, comma 2 del CCNL del 23.12.1999: quindi, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato e non utilizzate nell’anno di riferimento sono destinate al finanziamento della retribuzione di risultato nell’anno successivo. Anche se è del tutto ovvio, precisiamoche queste risorse sono portate in aumento del “fondo” per il risultato dell’anno successivo a titolo di una tantum, come risorse “variabili” (per fare un parallelismo con il CCNL del personale non dirigente) e non hanno alcuna possibilità di consolidarsi.2. Le novità del decreto Tremonti (L.122/2010).Una novità molto significativa in materia è però prevista dall’art.9, comma 2-bis del decreto Tremonti:a decorrere dal 1º gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.La norma incide su “fondi” del trattamento accessorio impedendone ogni variazione in aumento: la norma ha effetto dal 2011, quindi sono fatti salvi, ovviamente, gli incrementi sui fondi 2010 derivanti dai rinnovi contrattuali del biennio 2008-2009.Inoltre, per la prima volta che si precisa che tutte le amministrazioni pubbliche hanno l’obbligo di ridurre automaticamente i fondi del trattamento accessorio in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Questo significa che se un dirigente cessa dal servizio (anche in corso d’anno) il fondo destinato al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato deve ridursi automaticamente, con la conseguenza che l’art.27, comma 9 e l’art.28, comma 2 del CCNL del 23.12.1999 non potranno avere alcun effetto oltre il 31.12.2010 e fino a tutto il 31.12.2013.L'Esperto Risponde


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2 anni 35 settimane fa