In un piccolo comune in assenza di dirigenza con segretario a scavalco:
- il sindaco è responsabile della struttura?
- é possibile nominare la giunta quale ufficio competente per i procedimenti disciplinari?
Grazie
In un piccolo comune in assenza di dirigenza con segretario a scavalco:
Grazie
In proposito non si può che concordare con l'orientamento applicativo formulato dall'Aran nella risposta T38, con qualche ulteriore precisazione. Infatti, la previsione dell'art.4, comma 5 del CCNL del 5.10.2001, secondo il quale fino alla attuazione della disciplina dell'art.5, sono confermate le risorse aggiuntive che gli enti, entro la data di sottoscrizione della ipotesi di accordo relativa al presente rinnovo contrattuale, abbiano previsto nel bilancio dello stesso esercizio finanziario a conferma di quelle individuate nell'anno 2000 ai sensi dell'art.48 del CCNL del 14.9.2000 ha carattere eccezionale e si riferisce all'art.48 del CCNL del 14.9.2000 nel suo complesso e quindi non solo alle risorse indicate nel comma 3 ma anche alle risorse indicate nel comma 2 dello stesso articolo 48. Si evidenzia, inoltre, che per poter confermare, in via eccezionale, per il 2001, le risorse integrative di cui al citato art.48, era necessario che gli enti le avessero previste in bilancio prima della sottoscrizione dell'ipotesi di accordo relativa al CCNL 5.10.2001 (e cioè prima dell'1.6.2001). Dal 2002 tale disciplina non è più applicabile, dovendosi dare attuazione all'art.5 del CCNL del 5.10.2001; pertanto, gli enti potranno integrare le risorse facoltative della sede decentrata solo attraverso le disposizioni indicate dall'Aran nella risposta da voi citata. Se così non fosse, si arriverebbe all'assurdo di vanificare, attraverso l'art.4, comma 5 del CCNL del 5.10.2001, la disciplina sui parametri virtuosi di cui all'art.5 dello stesso CCNL; alcuni enti potrebbero, infatti, non avere alcun interesse ad attuare tale ultima previsione, perché sarebbero comunque premiati dalla possibilità di confermare sine die le risorse di cui all'art.48, commi 2 e 3 del CCNL del 14.9.2000. Non può, infine, non esprimersi qualche perplessità sulla destinazione data nell'anno 2000 alle citate risorse integrative: trattandosi di risorse non stabilizzate ma disponibili solo per l'anno di riferimento, esse non potevano, a nostro modo di vedere, essere destinate al finanziamento di istituti stabili, quali la retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative (si veda, sul punto anche la risposta T19 dell'Aran).
Esaminata in relazione ai contenuti dell'articolo citato, la questione prospettata (che in ogni caso va limitata alla quota-parte delle risorse trasferite da imputare al ristoro delle spese per il personale interessato) si ritiene possa trovare adeguata collocazione nell'ambito del comma 5 del suddetto art. 15. Ove, pertanto, l'iniziativa progettuale ammessa al finanziamento del Fondo perequativo sia tra quelle in grado di produrre effetti che rispondono alle condizioni poste dal comma in esame (vale a dire, attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti), l'ente può destinare al coacervo di risorse previsto dall'art. 15 parte del finanziamento ricevuto per l'iniziativa progettuale proposta, esercitando il particolare potere di valutazione ad esso riconosciuto dal suddetto comma 5. In tal caso, sempre in forza di tale comma, occorrerà stabilire quale sia (all'interno, si ribadisce, della quota imputabile al personale) l'entità delle risorse stimate come necessarie per le finalità previste dal medesimo comma. In relazione alla causale che determina, secondo il ragionamento su esposto, l'affluenza di tali risorse aggiuntive, si ritiene che il loro utilizzo debba avvenire in coerenza con l'ultima parte del comma 5 che ne consente, appunto, l'impiego ai sensi del comma 2, lett. a), del successivo art. 17 e la relativa attribuzione debba aver luogo secondo il disposto dell'art. 18 del medesimo CCNL.
Il “contratto di inserimento” disciplinato negli artt.54-59 D.Lgs.n.276/2003 non trova generale applicazione presso le pubbliche amministrazioni (art.1, comma 2, D.Lgs.n.276/2003); esso potrà trovare applicazione solo presso gli enti pubblici di ricerca (art.54, c.2, lett. -e- D.Lgs.n.276/2003). Le altre amministrazioni pubbliche (e quindi gli enti del comparto Regioni – Autonomie Locali), in attesa dei provvedimenti di armonizzazione (art.86, c.8 D.Lgs.n.276/2003) che potrebbero estendere ad esse altri istituti e regole dettate dal D.Lgs.n.276/2003 per il lavoro privato, possono, invece, continuare ad avvalersi della precedente regolamentazione legislativa dell’istituto del contratto di formazione e lavoro (art.86, c.9, secondo periodo, D.Lgs.n.276/2003). Al fine di approfondire l’argomento, anche per quanto riguarda le agevolazioni contributive previste per tale tipologia contrattuale, suggeriamo di consultare il fascicolo “La riforma del Lavoro – l’attuazione della legge Biagi” (pag.86 e ss.) pubblicato a settembre 2003 nella collana “Le guide operative” de “Il Sole 24 ore”.
L’art. 4, comma 7 del CCNL del 14.9.2000, facendo proprie le previsioni della L. 662/96 e successive modifiche, stabilisce che “i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, nel rispetto delle vigenti norme sulle incompatibilità, possono svolgere un'altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche mediante l'iscrizione ad albi professionali La clausola contrattuale rinvia espressamente alle vigenti norme sulle incompatibilità, né poteva essere altrimenti, trattandosi di materia non contrattuale. In sostanza, quando la prestazione lavorativa a tempo parziale non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, il dipendente può svolgere un’altra attività lavorativa subordinata alle dipendenze di soggetti privati o autonoma, anche comportante l’iscrizione ad albi professionali, sempre che non sussistano elementi di conflitto d’interesse o di incompatibilità, generale o particolare, preventivamente individuati dagli enti (v. art.4, commi 8 e 9 CCNL 14.9.2000 e norme in essi richiamate). Per ciò che attiene, invece, alla possibilità di un secondo impiego con un’altra amministrazione pubblica, è ancora operante, per le Camere di Commercio, il divieto generale stabilito dall’art.1, comma 58 della L. 662/96; tale divieto è stato superato per i soli dipendenti degli enti ai quali si applica il D. Lgs.267/2000 (art.92, comma 1). Pertanto, deve escludersi che la vostra dipendente possa stipulare un contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, con un’altra amministrazione pubblica. Quanto al fatto che l’art.1, comma 58 bis della citata L. 662/96 consente ai “dipendenti degli enti locali” di svolgere prestazioni per conto di altri enti previa autorizzazione rilasciata dall’amministrazione di appartenenza, è forse il caso di precisare che tale disposizione, introdotta dalla L. 140/97, non è mai stata applicabile alle Camere di Commercio perché riferita ai soli “enti locali” in senso stretto e deve oggi ritenersi superata dall’art.92 del D. Lgs. 267/2000, nel quale è stata trasfusa con qualche aggiustamento.
Il “contratto di inserimento” disciplinato negli artt.54-59 D.Lgs.n.276/2003 non trova generale applicazione presso le pubbliche amministrazioni (art.1, comma 2, D.Lgs.n.276/2003); esso potrà trovare applicazione solo presso gli enti pubblici di ricerca (art.54, c.2, lett. -e- D.Lgs.n.276/2003). Le altre amministrazioni pubbliche (e quindi gli enti del comparto Regioni – Autonomie Locali), in attesa dei provvedimenti di armonizzazione (art.86, c.8 D.Lgs.n.276/2003) che potrebbero estendere ad esse altri istituti e regole dettate dal D.Lgs.n.276/2003 per il lavoro privato, possono, invece, continuare ad avvalersi della precedente regolamentazione legislativa dell’istituto del contratto di formazione e lavoro (art.86, c.9, secondo periodo, D.Lgs.n.276/2003). Al fine di approfondire l’argomento, anche per quanto riguarda le agevolazioni contributive previste per tale tipologia contrattuale, suggeriamo di consultare il fascicolo “La riforma del Lavoro – l’attuazione della legge Biagi” (pag.86 e ss.) pubblicato a settembre 2003 nella collana “Le guide operative” de “Il Sole 24 ore”.
Il quesito risulta piuttosto generico: sarebbe utile consocere, infatti, se l’incarico è conferito dall’amministrazione di appartenenza o da altro ente e se l’interessato è o meno un dirigente; inoltre, non risulta del tutto chiaro il senso dell’espressione “per doveri d’ufficio” (non è chiaro se si tratti o meno di un compito proprio del profilo professionale o della funzione attribuiti). Comunque, basandoci sui pochi dati in nostro possesso, ipotizzeremo che: • non si tratti di un dirigente; • l’incarico, previsto da specifiche norme, sia attribuito da altro ente e non dall’amministrazione di appartenenza; • l’espressione “per doveri d’ufficio” stia ad indicare che si tratta di compiti propri della funzione o del profilo rivestiti (nel senso che sono indissolubilmente connessi a detta funzione o al profilo). Se è così, deve ritenersi ormai pacificamente acquisito che in casi del genere il dipendente pubblico non ha diritto a percepire alcun compenso ulteriore rispetto alla ordinaria retribuzione contrattuale (v. sentenza da ultimo citata e sentenza TAR Campania allegate); quindi, niente gettoni di presenza (e si ricordi che l’ente non può introdurre, per il proprio personale, trattamenti economici aggiuntivi rispetto alla retribuzione contrattuale, neppure con atto regolamentare – v. art.2, comma 3 D.Lgs.165/2001). Inoltre, è del tutto evidente che un incarico con le indicate caratteristiche non potrebbe mai essere svolto in ferie o in permesso personale (perché indissolubilmente legato all’obbligazione lavorativa del dipendente). Per stabilire se un determinato incarico debba ritenersi compreso nei compiti e doveri e d'ufficio, ci si può riferire a quanto precisato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo la quale ricorre questa ipotesi “in tutti i casi in cui l'attività svolta dall'impiegato sia riconducibile a funzioni e poteri connessi alla di lui qualifica e all'ufficio ricoperto, corrispondenti a mansioni cui egli non possa sottrarsi perché rientranti nei normali compiti di servizio” (Consiglio Stato, sez. V, 2 ottobre 2002, n. 5163); in sostanza, si deve verificare se l’incarico attribuito è compreso nell’obbligazione lavorativa del singolo dipendente (in base alla categoria e al profilo di inquadramento, all’ufficio ricoperto, alle caratteristiche della posizione organizzativa di cui sia eventualmente titolare); solo gli incarichi che non hanno queste caratteristiche possono dirsi non compresi nei compiti e doveri d’ufficio. Non hanno rilievo decisivo, invece, altre valutazioni, come il fatto che la commissione sia interna o esterna o il fatto che il compenso sia a carico del bilancio dell’ente ecc.
Attraverso il rinvio agli artt.60 e ss. del TU n.3/1957, l'art.53 del D.Lgs.165/2001 conferma che i dipendenti camerali a tempo pieno o con rapporto a tempo parziale superiore al 50% non possono essere titolari di un altro rapporto di lavoro subordinato né svolgere professioni o prestazioni d'opera comportanti l'iscrizione ad albi (né esercitare il commercio o l'industria o accettare cariche in società costituite a scopo di lucro). Le collaborazioni coordinate e continuative, però, sono cosa ben diversa sia dal rapporto di lavoro subordinato sia dallo svolgimento delle richiamate professioni, prestazioni d'opera o attività (si veda la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.4/2004); pertanto, esse possono essere conferite, previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, anche ad un dipendente camerale a tempo pieno o con rapporto di lavoro a tempo parziale superiore al 50%, nel rispetto di quanto previsto dal citato art.53 e di quanto precisato nel parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n.182/2003 che si allega in copia (consigliamo di leggere l'intero testo, perché la sintesi iniziale è un po' fuorviante).
Siamo del parere che le previsioni dell'art.37 del CCNL del 22.1.2004, che consente l'erogazione dei compensi incentivanti la produttività solo in base ai risultati effettivamente conseguiti ed accertati, vietando ogni automatismo, siano vincolanti anche nel caso delle lavoratrici in congedo di maternità (ex astensione obbligatoria): pertanto, dette lavoratrici hanno diritto ad essere valutate per l'attività svolta e per i risultati conseguiti ed hanno diritto a percepire i compensi di produttività solo in misura corrispondente a tali attività e risultati: la presenza in servizio, in quanto tale, non è determinante (altrimenti si cadrebbe nella logica, vietata, degli automatismi); tuttavia, sembra molto probabile che una lavoratrice assente per un lungo periodo riuscirà a conseguire risultati meno brillanti dei suoi colleghi che hanno prestato servizio tutto l'anno, con la conseguenza che il suo compenso incentivante si ridurrà in proporzione, fino ad annullarsi, in caso di risultati non apprezzabili. Determinante, in materia, è anche la disciplina concordata nel contratto integrativo, fermo restando che detto contratto non potrebbe contenere previsioni in contrasto con quelle dell'art.37 del CCNL del 22.1.2004 (in caso contrario sarebbe nullo ex art.40, comma 3 D.Lgs.165/2001).
L’art.3, comma 29, della L.350/2003 ha definitivamente chiarito che “i compensi che gli enti locali, ai sensi dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, ripartiscono, a titolo di incentivo alla progettazione, nella misura non superiore al 2 per cento dell'importo a base di gara di un'opera o di un lavoro, si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota di oneri accessori a carico degli enti stessi.” Quanto alle ritenute da applicare, con parere del 22.1.2004 l’Ancitel ha precisato che detti incentivi “… sono al lordo degli oneri accessori ex CPDEL del 23,80%; IRAP dell’8,50% ed INAIL dell’1,10%. L’ex INADEL non va considerato poiché applicabile solo alla retribuzione fissa.”
L’art.69, comma 1 ultimo periodo del D.Lgs.165/2001 stabilisce che dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, dei contratti collettivi del quadriennio 1998-2001 cessano in ogni caso di produrre effetti gli accordi sindacali recepiti in decreti del Presidente della Repubblica in base alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e le norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate. L’art.2, comma 3 dello stesso decreto legislativo stabilisce, inoltre, che l'attribuzione di trattamenti economici al personale può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni da questi previste , mediante contratti individuali. Ne consegue che l’art.3, commi 4, 5 e 6 del DPR 268/1987 e l’art.49, comma 4 del DPR 333/90, transitoriamente fatti salvi dall’art.31, comma 5 del CCNL del 6.7.1995, non sono più applicabili; si dovrà fare esclusivo riferimento all’art.15, comma 1 lettera n) e all’art.17, comma 2 lettera h) del CCNL dell’1.4.1999; nessuna di tali disposizioni vieta di utilizzare solo personale interno; nessuna di tali disposizioni impone di riservare una quota delle risorse destinate ai relativi progetti finalizzati per il personale esterno.
Come emerge chiaramente dal tenore della disposizione in esame, la possibilità di inserire le risorse indicate nella medesima (lett. n) art. 15, appunto) nel novero di quelle destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività è ammessa a due condizioni per gli enti camerali: che gli stessi siano in condizioni di equilibrio economico-finanziario e che abbiano avuto iscritto in bilancio un importo destinato alle iniziative progettuali, indicate nella norma contrattuale, al 31.12.1997. La disposizione mira a garantire congelandone l'importo alla suddetta data il permanere dell'utilizzo di quelle risorse per le Camere di commercio che abbiano ritenuto di investire nello strumento dei progetti finalizzati, in applicazione degli artt. 3, commi 5 e 6, del D.P.R. n° 268/87 e 49, comma 4, del D.P.R. n° 333/90 (in virtù del rinvio espresso a tali norme operato dall'art. 31, comma 5, CCNL quadriennio 1994-97). Né dalla mancata previsione dell'inserimento nel fondo delle suddette risorse si può ipotizzare per le Camere che non abbiano utilizzato lo strumento dei progetti finalizzati un depauperamento, ovvero un trattamento deteriore del personale rispetto a quello delle Camere che di tali risorse possono disporre, poiché le somme di cui trattasi sono destinate in via esclusiva, data la specifica previsione di cui all'art. 17 lett n) del CCNL 1.4.99, alla realizzazione di progetti finalizzati, strumento facoltativo e non obbligatorio per l'Ente.
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2 anni 35 settimane fa