• Cessione di contratto di dirigente
    Elena Torroni
    CCIAA di Frosinone
    elena.torroni@fr.camcom.it

    In caso di cessione di contratto di dirigente, l'importo percepito dal dirigente presso l'ente cedente è un vincolo anche per l'ente che riceve, ovvero è ipotizzabile una esplicita dichiarazione del dirigente medesimo che, contestualmente alla domanda venga richiesto di impegnarsi a stipulare, in caso di assunzione, un nuovo contratto di importo inferiore? (nella specie, un contratto ai minimi contrattuali). Laddove ciò non fosse possibile, come si può ridurre l'ostacolo rappresentato dall'effettivo importo oggetto del contratto in essere, rispetto alle effettive disponibilità dell'ente che bandisce?(70% dell'importo delle posizioni liberatesi nel corso dell'anno precedente). In altri temini, è opportuno indicare tra i requisiti che l'importo percepito dal dirigente non superi il minimo contrattuale (o altro diverso importo disponibile)? Il vincolo non è superabile in virtù delle dinamiche contrattuali privatistiche esistenti?
    Grazie e buon lavoro

    Il quesito non è chiarissimo, ma, visto che parlate di cessione del contratto, dobbiamo ritenere che vi riferiate a un caso di mobilità, disciplinato dall’art.30 del d.lgs.165/2001.
    Se è così, riteniamo utile evidenziare che, in base al comma 2-quinquies di tale articolo, “salvo diversa previsione … al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione”.
    Per quanto riguarda, in particolare, la retribuzione di posizione e quella di risultato (perché immaginiamo che questo sia il vostro problema), esse sono indissolubilmente legate all’incarico conferito e, quindi, non c’è alcun diritto a conservare quelle percepite preso l’Ente di provenienza.
    Quanto sopra può essere riportato nel bando di mobilità e può anche essere oggetto di specifiche dichiarazioni di presa d’atto del dirigente da inserire nella domanda di mobilità.

    L'Esperto Risponde
    Dirigenza
  • Incarichi dirigenziali
    Alberto Tombesi
    CCIAA di Macerata
    alberto.tombesi@mc.camcom.it

    L'art. 20, comma 3, del CCNL 22.02.2010 del personale dirigenziale delle Regioni-autonomie locali, dispone quanto segue: "3. L'atto di conferimento oppure di designazione o, comunque, di nulla osta all'espletamento dell'incarico, ove conferito da soggetti terzi, pubblici o privati, su designazione dell'Ente specifica la riconducibilità dell'incarico e del relativo compenso al regime dell'onnicomprensività". A tal proposito si viene a chiedere se le Aziende speciali delle Camere di commercio siano riconducibili alla nozione di "soggetto terzo", posto che esse debbono realizzare la missione ad esse attribuita dalla Camera di commercio e perseguire la strategia dell'Ente camerale. Ciò premesso, esse sono, giuridicamente, uffici camerali, non dotati di personalità giuridica che, pertanto, imputano l'attività all'Ente camerale, benché dotate di autonomie speciali (art. 65, comma 1 DPR 254/2005)e, pertanto, ad avviso del sottoscritto, non sono qualificabili quale "soggetto terzo" rispetto alla Camera di commercio. Da tale interpretazione deriverebbe la non applicabilità della summenzionata disposizione contrattuale. Si chiede un cortese parere in merito. Grazie.

    Purtroppo, la ricostruzione interpretativa da voi prospettata sembra non tener conto di quanto precisato sull’argomento dalla  giurisprudenza.
     Infatti:
    ·        se è vero che le Aziende speciali istituite dalle Camere di Commercio ai sensi dell'art.2 della L.580/1993 e dell’art.65 del D.M.254/2005 (che ha ormai sostituito l’analogo art.57 del D.M. 287/1997), operanti secondo le norme del diritto privato, sono organi della Camera di Commercio privi di personalità giuridica, è anche vero che esse sono dotate di autonomia amministrativa, contabile e finanziaria (nei limiti indicati negli articoli 66 e seguenti dello stesso D.M. 254/2005) e vanno ricondotte, più precisamente, alla nozione di “imprese organo” aventi soggettività distinta dalla Camera di Commercio, pur se prive di personalità giuridica;
    ·        questa ricostruzione ha trovato autorevole conferma nella sentenza delle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione 4-12 novembre 2004, n. 21503, nella quale si evidenzia, in particolare, che le Aziende Speciali camerali, pur se prive di personalità giuridica, integrano in ogni caso “ … strutture fornite di una organizzazione autonoma che è distinta da quella pubblicistica dell’ente e che opera con modalità e con strumenti non dissimili da quelli delle altre organizzazione imprenditoriali.
    4.2. Ricorre, pertanto, l’ipotesi della cosiddetta “impresa-organo”, dell’impresa cioè esercitata da enti pubblici di cui all’articolo 2093, comma 2, cc, in relazione alla quale le Su hanno da tempo chiarito che le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale dipendente appartengono alla cognizione del giudice ordinario (secondo la previsione dell’articolo 409, n. 4, Cpc) per essere l’azienda caratterizzata da una organizzazione distinta da quella, tipicamente pubblicistica, dell’ente di riferimento, i cui tratti distintivi si sostanziano nel conferimento di pieni poteri deliberativi all’organo di vertice, in ampia libertà di azione, nella massima semplificazione delle procedure, in una notevole attenuazione dei controlli, in una quasi completa autonomia patrimoniale, finanziaria e contabile, nell’avere proprio personale, senza che rilevi, ai fini della separazione tra le due organizzazioni, il fatto che all’azienda non sia conferita una distinta personalità giuridica (v., per tutte, le sentenze 7752/99 e 12097/03) e neppure l’assenza del fine di lucro (come nel caso delle aziende municipalizzate esercenti servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani), siccome lo svolgimento dell’attività economica con modalità e strumenti tipicamente imprenditoriali vale a produrne l’equiparazione agli enti pubblici economici (Cassazione, Su, 96/2001). …………omissis …………….”
     
    In sostanza, ai vostri fini l’Azienda Speciale è una entità distinta dalla Camera di Commercio, è un altro soggetto giuridico dotato di propria organizzazione e di proprio personale; pertanto, rientra certamente nella nozione di “soggetto terzo” di cui all’art.20, comma 3 del CCNL della dirigenza da voi richiamato.

    L'Esperto Risponde
    dirigenza
    Dirigenza
  • Dirigenza - trattamento accessorio
    Cristina D'Ercole
    CCIAA di Novara
    cristina.dercole@no.camcom.it

    Nel 2000, in applicazione del CCNL 23/12/1999, il nostro Ente ha costituito il fondo per i trattamenti accessori della dirigenza, imputando allo stesso, ai sensi della lettera a) dell’art. 26, comma 1, l’importo complessivamente destinato al finanziamento del trattamento di posizione e di risultato di tutte le funzioni dirigenziali per l’anno 1998, anno in cui erano in servizio n. 3 dirigenti.
    A partire dal 2002, anno in cui è stato soppresso un posto dirigenziale in pianta organica (riduzione da 3 a 2 posti, incluso il Segretario generale), in sede di costituzione del fondo in argomento, l’importo corrispondente alla posizione del dirigente che occupava il posto soppresso (pari a euro 12.911,42) viene sottratta dall’ammontare del fondo disponibile per il finanziamento della posizione e del risultato dei dirigenti rimasti.
    Tale condotta mi pare in contrasto con quanto precisato dall’ARAN (parere DB 47 del 26/4/2004). Vi sono state successive interpretazioni rispetto a quella richiamata? E’ possibile, per il futuro, non procedere più alla decurtazione sinora effettuata? Si tenga presente che, per effetto della predetta decurtazione, il fondo non raggiunge la capienza necessaria per finanziare le posizioni dirigenziali in essere, in assenza di integrazioni ex art. 26, comma 3, che devono essere comunque motivate da riorganizzazioni o attivazioni di nuovi servizi.

    1.                  Clausole da applicare e loro significato.
    Per quanto riguarda la retribuzione di posizione, si conferma che la clausola contrattuale da applicare, ma solo fino al 31.12.2010, è l’art.27, comma 9 del CCNL del 23.12.1999: quindi, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e non utilizzate nell’anno di riferimento (perché collegate a posti dirigenziali vacanti, anche se divenuti tali in corso d’anno) sono temporaneamente utilizzate per la retribuzione di risultato relativa al medesimo anno, in modo da compensare i dirigenti che si sono fatti carico delle funzioni collegate ai predetti posti vacanti, e, quindi, sono riassegnate al finanziamento della retribuzione di posizione a decorrere dall’esercizio finanziario successivo.
    Si tenga presente che quelle risorse:
    ·         dovendo essere erogate a titolo di retribuzione di risultato, possono essere assegnate agli altri dirigenti solo nel rispetto dei criteri stabiliti per l’erogazione di tale particolare emolumento e, quindi, solo sulla base di un accertamento dei risultati effettivamente conseguiti;
    ·         l’anno successivo (ma non oltre il 31.12.2010) devono essere riassegnate al finanziamento della retribuzione di posizione, anche se poi l’Ente può trovarsi nella necessità di applicare nuovamente il predetto articolo 27, comma 9; quindi esse non possono essere stabilmente destinate al risultato degli altri dirigenti. 
    Per quanto riguarda la retribuzione di risultato, la clausola contrattuale da applicare, con effetti limitati al 31.12.2010, è l’art.28, comma 2 del CCNL del 23.12.1999: quindi, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato e non utilizzate nell’anno di riferimento sono destinate al finanziamento della retribuzione di risultato nell’anno successivo. Anche se è del tutto ovvio, precisiamoche queste risorse sono portate in aumento del “fondo” per il risultato dell’anno successivo a titolo di una tantum, come risorse “variabili” (per fare un parallelismo con il CCNL del personale non dirigente) e non hanno alcuna possibilità di consolidarsi. 
     
    2.                  Le novità del decreto Tremonti (L.122/2010).
    Una novità molto significativa in materia è però prevista dall’art.9, comma 2-bis del decreto Tremonti:a decorrere dal 1º gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.
    La norma incide su “fondi” del trattamento accessorio impedendone ogni variazione in aumento: la norma ha effetto dal 2011, quindi sono fatti salvi, ovviamente, gli incrementi sui fondi 2010 derivanti dai rinnovi contrattuali del biennio 2008-2009.
    Inoltre, per la prima volta che si precisa che tutte le amministrazioni pubbliche hanno l’obbligo di ridurre automaticamente i fondi del trattamento accessorio in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Questo significa che se un dirigente cessa dal servizio (anche in corso d’anno) il fondo destinato al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato deve ridursi automaticamente, con la conseguenza che l’art.27, comma 9 e l’art.28, comma 2 del CCNL del 23.12.1999 non potranno avere alcun effetto oltre il 31.12.2010 e fino a tutto il 31.12.2013.

    L'Esperto Risponde
    Dirigenza
  • Dirigenza - art. 16 comma 4-5 del CCNL 2010
    Achille Di Ciurcio
    CCIAA di Isernia
    achille.diciurcio@is.camcom.it

    Ho letto la risposta al quesito del collega Stefano Ricci CCIAA di Teramo riguardante i dubbi interpretativi sull'art. 16, commi 4 e 5 del CCNL 22.2.2010.
    Faccio notare che la Ragioneria Generale dello Stato in risposta ad un quesito relativo alla tabella 15 del Conto Annuale 2009 rivelava che "Alcune note interpretative formali dell'Aran, su richiesta di specifiche Amministrazioni, hanno tuttavia chiarito che, trattandosi di risorse contrattuali destinate ad alimentare in modo permanente il Fondo, esso sono da ritenersi acquisite definitivamente, cioè confermate, anche per gli anni successivi, fatta in ogni caso salva la specifica destinazione esclusivamente volta, anche a regime, al finanziamento dell'istituto del risultato."

    Quando è stata pubblicata, la nostra risposta era perfettamente aderente alla lettera della clausola contrattuale e, a dire il vero, lo è tuttora; a nostro avviso, le risorse dell’art.16, comma 4 del CCNL della dirigenza del 22.2.2010 non hanno carattere di incremento stabile perché il comma 5 del suddetto articolo precisa espressamente che esse:
     “ … sono finalizzate esclusivamente al finanziamento della retribuzione di risultato dei dirigenti per gli anni 2007 e 2008, nel rispetto dei criteri di determinazione e di erogazione di tale voce retributiva applicati presso ciascun Ente nei suddetti anni. Gli incrementi sono corrisposti sulla base delle risultanze della valutazione delle prestazioni e dei risultati di gestione dei dirigenti relativa ai medesimi anni 2007 e 2008”.
     
     
    Non c’è solo un vincolo di destinazione al risultato, perché, per come è scritto, quel riferimento agli anni 2007 e 2008 serve a precisare che l’operatività della clausola contrattuale è limitata agli anni 2007-2008; da nessuna parte si dice o è possibile ricavare, usando la logica e il comune buon senso, che quelle risorse possano essere mantenute nel fondo anche negli anni successivi e in questi casi, considerato che si tratta di spendere soldi pubblici, non è mai consigliabile decidere con leggerezza. Se le parti volevano dire un’altra cosa, la norma doveva essere formulata in termini diversi,perché“il contratto deve essere interpretato secondo buona fede” (art.1366 c.c.) e“nella interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune, ai fini dell'individuazione della comune intenzione delle parti, assume funzione fondamentale il senso letterale delle parole …”(Cassazione civile , sez. lav., 26 febbraio 2009, n. 4668).
     
     
    Siamo tuttavia venuti a conoscenza anche noi di chiarimenti ufficiali dell’Aran e di “istruzioni” della RGS (queste ultime fondate sui chiarimenti dell’Aran) che giungono a conclusioni diverse; prendiamo, quindi, atto della lettura dell’Aran (1) e crediamo che in prospettiva non potrete fare altro che adeguarvi, anche perché essa trova conferma nel CCNL della dirigenza (biennio economico 2008-2009), laddove è stata inserita la seguente previsione (art.5, comma 5):
    “Le risorse di cui al comma 4 sono confermate anche per gli anni successivi al 2009 e, sommandosi a quelle già previste dall’art.16, comma 4, del CCNL del 22.2.2010, sono destinate integralmente al finanziamento della sola retribuzione di risultato dei dirigenti.”
     
    Se per affermare, seppure incidenter tantum, il carattere stabile dell’incremento derivante dall’applicazione del citato art.16, comma 4 si è sentito il bisogno di una espressa previsione contrattuale, forse è perché si è reso necessario armonizzare l’indubbia discrepanza tra la lettera del CCNL e le reali intenzioni delle parti; adesso, quindi, la nostra precedente risposta può ritenersi definitivamente superata.
     
     
    (1)    La risposta Aran alla quale ci riferiamo ha il protocollo 4550/2010 del 15.6.2010; essa è articolata in due paragrafi; nel primo si afferma che il carattere stabile dell’incremento sarebbe la logica conseguenza del fatto che si tratta di risorse “previste e direttamente utilizzate dal CCNL nell’ambito di quelle destinate al finanziamento del rinnovo contrattuale”; in realtà, non sarebbe la prima volta che un CCNL utilizza risorse contrattuali per incrementi destinati ad esaurirsi in una annualità (si pensi agli incrementi delle risorse variabili di cui all’art.4, comma 4 del CCNL 9.5.2006 o di cui all’art.8, comma 5 del CCNL 11.4.2008; non erano anche quelle risorse previste dal CCNL nell’ambito di quelle destinate al finanziamento del rinnovo contrattuale ? la differenza sta nel fatto che in questo secondo caso la quantificazione ed utilizzazione non era automatica ? ma erano pur sempre oneri derivanti dal CCNL); sempre nel punto 1 della risposta, si dice che l’incremento va mantenuto anche per gli anni successivi restando sempre finalizzato alla retribuzione di risultato; sennonché, anche a voler ritenere che le risorse si consolidino, nella clausola contrattuale c’è scritto che il vincolo al risultato si applica per il 2007-2008;  lasciando un attimo da parte quello che è stato solo successivamente scritto nell’ipotesi di accordo del 4.6.2010, mai menzionata dall’Aran, e basandoci solo sull’art.16, commi 4 e 5, perché, se quelle risorse si consolidano, non potrebbero essere destinate alla posizione in anni successivi ? da dove si ricaverebbe che devono continuare ad essere destinate al risultato pure negli anni successivi ? anche sotto tale profilo il parere dell’Aran non risulta affatto convincente; nella prima parte del punto 2 della risposta Aran si ribadisce, senza ulteriori argomentazioni, il consolidamento delle risorse e il vincolo della loro destinazione al risultato; quanto scritto nella seconda parte nel punto 2 (e cioè il fatto che i soldi potevano essere erogati sula base della valutazione già effettuata) non aveva bisogno di chiarimenti e, comunque, non ha alcuna connessione logica con il diverso problema della eventuale conferma delle risorse nel fondo anche in anni successivi.

    L'Esperto Risponde
    Dirigenza
  • Incarichi dirigenziali
    Maria Erminia Zotta
    CCIAA di Asti
    mariaerminia.zotta@at.camcom.it

    L'art. 47 del d. lgs 150/09 prevede la possibilità di affidare incarichi dirigenziali di diritto privato ed a tempo determinato previo concorso pubblico. E' possibile all'Ente richiedere - oltre alla specifica esperienza e peculiare professionalità - il diploma di laurea triennale e non la laurea specialistica?

    L’art.28-bis del d.lgs.165/2001, introdotto dall’art.47 del d.lgs.150/2009, riguarda i soli dirigenti di prima fascia delle amministrazioni indicate nel comma 1 dello stesso articolo (amministrazioni dello Stato ed enti del parastato) e, quindi, i soli dirigenti generali o equiparati delle predette amministrazioni.
    Pertanto, la norma non è applicabile alle Camere di commercio né direttamente (perché riguarda altre amministrazioni), né indirettamente (perché l’unico dirigente - con funzioni assimilabili a quelle generali - nelle Camere è il Segretario Generale, oggetto di una norma di legge ad hoc – v. art.20 della L.580/1993 come modificata e integrata dal d.lgs.23/2010).
    In generale, sul problema dei titoli di studio necessari per l’accesso alla qualifica dirigenziale, si allega il parere n.42/08 del DFP (fermo restando che l’Ente è tenuto al rispetto delle norme regolamentari che ha adottato in materia).

    L'Esperto Risponde
    Dirigenza
  • Dirigenza Pubblica
    Stefano Ricci
    CCIAA di Teramo
    stefano.ricci@te.camcom.it

    In data 22/10/2010 è stato sottoscritto il CCNL della dirigenza relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007.
    Questo Ente ha dubbi interpretativi relativi ai seguenti articoli:
    1. Articolo 16, commi 4 e 5:
    il comma 4 dell'articolo in oggetto stabilisce che le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato sono incrementate dall'1/1/2007 dell'1,39% del monte salari 2005 e dal 31/12/2007 dell'1,78% del monte salari 2005. Il successivo comma 5 precisa che tali risorse sono finalizzate esclusivamente al finanziamento della retribuzione di risultato dei dirigenti per gli anni 2007 e 2008.
    Dalla lettura della norma non si riesce a comprendere se tale incremento debba essere stabilmente presente nel fondo o se lo stesso rappresenti una voce una-tantum la quale, una volta remunerato la retribuzione di risultato degli anni 2007-2008, non è più presente nel fondo e quindi non possa essere utilizzata per gli anni successivi.

    2. Articolo 20, comma 5:
    L'articolo 20 ridetermina completamente, in adempimento a quanto disposto dall'articolo 24 del D.Lgs. 165/2001, il principio di onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti. In particolare in tale articolo, a differenza della precedente formulazione ex art. 32 CCNL 23.12.1999, è stato stabilito che le risorse provenienti da terzi debbano essere utilizzate per incrementare esclusivamente la retribuzione di risultato dei dirigenti.
    Nel comma 5 si dispone che le risorse risultanti dall'applicazione del principio di onnicomprensività del trattamento economico, al lordo di tutti gli oneri riflessi assistenziali, previdenziali e fiscali siano utilizzate per incrementare la retribuzione di risultato dei dirigenti.
    Alla luce di tale disposizione questo Ente ha dubbi in relazione alle risorse che effettivamente devono essere utilizzate per incrementare il risultato dei dirigenti. Poiché su tale problematica questo portale si era già espresso ritenendo che le risorse provenienti da terzi debbano confluire sulla retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti al netto degli oneri riflessi per non fare gravare gli stessi sul bilancio dell'ente, si chiede se la nuova formulazione della norma comporti novità sostanziali oppure si limiti ad indicare semplicemente nuove modalità di rappresentazione dei dati.

    Nell'ordine:

    1. Articolo 16, commi 4 e 5: le norme contrattuali non sembrano prestare il fianco a molti dubbi; il CCNL introduce un finanziamento aggiuntivo una tantum delle risorse destinate alla retribuzione di risultato dei dirigenti, per i soli anni 2007 e 2008; quindi, si tratta di risorse ''variabili'', di un finanziamento che non è destinato a consolidarsi tra le risorse del fondo della dirigenza, ma esaurisce i suoi effetti in relazione ai soli anni espressamente indicati (2007 e 2008);

    2. Articolo 20, comma 5: la norma introduce modifiche sostanziali rispetto alla precedente disciplina: in sintesi, le risorse incamerate dai terzi non possono in nessun caso essere utilizzate per la retribuzione di posizione dei dirigenti, ma sempre e soltanto per il finanziamento della retribuzione di risultato, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 20 (circa la destinazione ''esclusiva'' al risultato, si veda, in particolare, il comma 6 di tale articolo); quanto al significato dell'espressione ''al lordo di tutti gli oneri'', crediamo che la sua lettura debba essere la seguente: la clausola contrattuale conferma che non ci devono essere per l'ente oneri aggiuntivi di nessun tipo (di natura previdenziale, assistenziale o fiscale); quindi, l'importo incamerato comprende in sé anche tutti gli oneri (se l'importo incamerato è pari a 100, questa somma comprende in sé anche tutti i relativi oneri previdenziali fiscali e assistenziali e l'ente non deve aggiungere altro a carico del bilancio).

    L'Esperto Risponde
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    Dirigenza
  • Accesso alla dirigenza
    Elena Torroni
    CCIAA di Frosinone
    elena.torroni@fr.camcom.it

     Come si accede alla dirigenza nelle Camere di commercio dopo la 150/09?
    Che strade può percorrere l'Ente per acquisire un dirigente?
    Va verificata la possibilità secondo i parametri del personale non dirigente?

     

    Il d.lgs.150/2009 non ha affatto “stravolto” le modalità di accesso alla qualifica dirigenziale nelle Camere di Commercio, che restano le seguenti:

    a)     Per i dirigenti a tempo indeterminato:
    ·        la mobilità volontaria, ex art.30 del d.lgs165/2001;
    ·        il concorso pubblico (previo espletamento delle procedure di mobilità, comprese quelle di cui all’art.34-bis del d.lgs.165/2001) ex art. 28 d.lgs.165/2001 (norma alla quale le Camere devono adeguare i rispettivi ordinamenti in base all’art.27 dello steso decreto legislativo).
    Anche l’assunzione dei dirigenti è sottoposta agli attuali vincoli sulle assunzioni (art.3, comma 116 L.244/2007, confermato dall’art.2 comma 22 della L.191/2009).
    b)     Per i dirigenti a termine:
    ·        concorso pubblico, in presenza di esigenze temporanee ed eccezionali (così come previsto dall’art.36 del d.lgs.165/2001);
    ·        assunzione ex art.19, comma 6 del d.lgs.165/2001; in questo caso, l’unica novità è data dalla circostanza che, in base al comma 6-ter dello stesso articolo, nel testo modificato dall’art.40 del d.lgs.150/2009, il comma 6 ed il comma 6-bis del richiamato art.19si applicano direttamente a tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del d.lgs.165/2001, con la conseguenza che queste particolari assunzioni a termine saranno possibili solo nei ristretti limiti percentuali ivi indicati (il che, considerate le limitate dotazioni organiche della dirigenza camerale, renderà assai difficile la loro realizzazione); è invece sempre possibile conferire questi incarichi a personale interno non dirigente, ma nel rispetto degli appena indicati limiti percentuali e purché non vi siano dirigenti nell’ente in possesso della particolare e comprovata qualificazione professionale richiesta
    ·        per quanto riguarda i Segretari Generali, normalmente assunti con contratto a tempo determinato, la particolare procedura disciplinata dall’art.20 della L.580/1993 come modificata dall’art.1, comma 20 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23.
    In ogni caso, i contratti a termine dei dirigenti non possono avere durata superiore a 5 anni (art.10, comma 4 d.lgs.368/2001)
    Si deve sempre escludere, invece, la possibilità di accesso alla qualifica dirigenziale tramite “progressione verticale”, ma questa, a prescindere dall’art.24, comma 1 del d.lgs.150/2009,  non è una novità perché l’art.4 del CCNL del 31.3.1999 disciplinava solo i passaggi tra le categorie introdotte con lo stesso CCNL (in senso conforme anche l’Aran, nella risposta DA 6); inoltre, indipendentemente dalla loro costituzionalità, non vi sono norme di legge applicabili alle Camere che consentano selezioni riservate agli interni per l’accesso alla qualifica dirigenziale.

     

    L'Esperto Risponde
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  • Alla luce della normativa vigente ( fina...
    DANIELA BELLOMO
    daniela.bellomo@ce.camcom.it
    Alla luce della normativa vigente ( finanziaria, linee di indirizzo della Corte dei Conti e quant'altro ) quali sono per la Camera di Commercio i limiti per conferire : 1) incarichi di consulenze e stipulare co.co.co. su progetti finanziati in toto e quindi senza aggravio del bilancio camerale? 2) incarichi di consulenze e stipulare co.co.co. su progetti a valere sul bilancio camerale? In entrambi i casi quali sono gli adempimenti previsti a carico dall'ente camerale ?

    Per quanto riguarda i presupposti, il contenuto e i limiti di tutte le possibili tipologie di incarichi, si rinvia, innanzitutto, alle disposizioni dell’art.7, commi 6 e 6bis del D.Lgs.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni ed alle puntuali indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione pubblica con nota direttiva n. 5/2006, vincolanti per tutte le pubbliche amministrazioni. In sostanza, secondo il Dipartimento:  l’art.7, commi 6 e seguenti del D.Lgs.165/2001 è per le pubbliche amministrazioni la cornice legale di riferimento di tutti gli incarichi di lavoro autonomo e quindi di tutte le collaborazioni, di natura occasionale o coordinata e continuativa, indipendentemente dal loro contenuto (studio, ricerca, consulenze o altro);  le amministrazioni possono conferire incarichi esterni solo per prestazioni altamente qualificate e corrispondenti alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente; si tratta di requisiti assolutamente imprescindibili (fermi restando, naturalmente, anche gli altri requisiti indicati nell’attuale formulazione del citato art.7, comma 6);  tutte queste prestazioni possono essere rese in forma occasionale o coordinata e continuativa; il termine co.co.co. indica solo una particolare strutturazione del rapporto, caratterizzata dalla continuità della prestazione e dal potere di “direzione” dell’amministrazione;  i termini consulenze, incarichi di studio, incarichi di ricerca si riferiscono, invece, a prestazioni altamente qualificate di contenuto particolare (v. linee di indirizzo della Corte dei Conti del 2005), che, normalmente svolti in altra forma (incarico occasionale), possono essere rese anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa;  contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte dei Conti non esistono co.co.co. che non siano caratterizzate dall’alta qualificazione professionale; le co.co.co. sono lecite solo se altamente qualificate; se non hanno tale caratteristica, non è che non siano disciplinate dall’art.7, commi 6 e seguenti del D.Lgs.165/2001 ma, più semplicemente, non sono lecite;  la differente disciplina rinvenibile nelle recenti leggi finanziarie, che sembra distinguere le co.co.co da altre tipologie di incarico, si riferisce solo al carattere occasionale o continuativo degli stessi incarichi e riguarda solo i diversi limiti di spesa. Rinviamo, inoltre, all’art.1, comma 11 della L.311/2004, all’art.1, comma 593 dell’ultima legge finanziaria e alla direttiva n. 1/2007 dello stesso Dipartimento. Limiti di spesa:  per quanto riguarda le co.co.co., non si applica alle camere di commercio la riduzione prevista dal comma 538 dell’ultima legge finanziaria, per la semplice ragione che non si applicava alle camere neppure il comma 187 della L.266/2005 da essa richiamato. Pertanto, gli unici limiti applicabili sono quelli legati alle disponibilità di bilancio e quelli connessi alle peculiarità dell’istituto per come ridisegnato nel nuovo testo dell’art.7 del D.Lgs.165/2001;  per quanto riguarda gli incarichi di studio, di ricerca e le consulenze svolti in forma di collaborazione occasionale, è tuttora vigente, invece, il limite indicato nell’art.1, comma 9 della L.266/2005, che riguarda, però, le sole spese “sostenute da pubbliche amministrazioni”; se ne dovrebbe desumere che quando la spesa è interamente a carico di altri soggetti detto limite non possa trovare applicazione; sono ancora vigenti, inoltre, le previsioni dei commi 56 e 57 della stessa L.266/2005. Attenzione: nel caso in cui un incarico di studio, di ricerca o una consulenza sia svolto in forma di co.co.co., il Dipartimento della Funzione pubblica ritiene che non si debba dare rilievo al contenuto della prestazione ma al modo di svolgimento dell’incarico (v. direttiva n. 5/2006 paragrafi 3.1.e 3.2); risulta dunque superato il precedente diverso orientamento della Corte dei Conti (v. nelle linee di indirizzo del 2005) che dava preminente rilievo al contenuto della prestazione. Per le co.co.co. si veda, infine, anche quanto precisato nel comma 1180 dell’ultima legge finanziaria.

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    Dirigenza
  • Quale può essere la durata minima di un ...
    Serena Marchetti
    serena.marchetti@lu.camcom.it
    Quale può essere la durata minima di un incarico affidato a un dirigente? Il CCNL 23/12/99 art.13 dice che gli enti, con gli atti previsti dai relativi ordinamenti, adeguano le regole suglio incarichi dirigenziali ai principi stabiliti dall'art.19 D.Lgs 29/93 ora 165/2001. Il CCNL dice anche che la durata dell'incarico non può essere inferiore a due anni. L'attuale art.19 del D.Lgs 165/2001 dice che la durata dell'incarico non può eccedere per gli incarichi di funzione dirigenziale generale il termine di tre anni e per gli altri incarichi dirigenziali il termine di cinque anni. Il nostro regolamento di organizzazione, adottato nel 2000, dice solo che l'atto di affidamento degli incarichi ed il contratto stipulato con il dirigente stabiliscono la durata dell'incarico stesso. Si può ritenere direttamente applicabile il disposto dell'art.19 Dlgs 165/2001 (che è anche richiamato dall'art.13 del CCNL), oppure è necessario adeguare le norme del regolamento di organizzazione del nostro ente al dettato dell'art.19?

    La normativa di riferimento, in materia di dirigenza, deve essere individuata, per tutte le pubbliche amministrazioni, comprese le Camere di Commercio, negli artt.13 e ss. del D.Lgs.165/2001. Tali disposizioni sono direttamente applicabili solo alle amministrazioni dello Stato; tuttavia, l’art.27 del D.Lgs.165/2001 (già art.27 bis del D.Lgs.29/1993 come modificato dal D.Lgs.80/1998) stabilisce espressamente che “le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della propria potestà statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni, nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano ai principi dell'articolo 4 e del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità…”. Si noti che non si tratta di una semplice raccomandazione, ma di un vero e proprio obbligo, con la conseguenza che disposizioni regolamentari in contrasto con i principi stabiliti dal D.Lgs.165/2001 in tema di dirigenza potrebbero essere impugnate per violazione di norme imperative di legge. L’art.13 del CCNL dell’area della dirigenza del 23.12.1999, secondo il quale “gli enti, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, adeguano le regole sugli incarichi dirigenziali ai principi stabiliti dall'art. 19 … del D.Lgs.29/1993, con particolare riferimento ai criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi e per il passaggio ad incarichi diversi nonché per relativa durata che non può essere inferiore a due anni…”, si limita a ribadire un obbligo già previsto dalla legge. Ciò premesso, evidenziamo che l’art.19 del D.Lgs.165/2001 (già D.Lgs.29/1993), come modificato dalla L.145/2002, stabilisce che la durata degli incarichi dirigenziali deve essere correlata agli obiettivi prefissati e non può comunque eccedere i tre o i cinque anni (a seconda del tipo di incarico); la norma non specifica quale debba essere la durata minima degli incarichi dirigenziali; nel silenzio della legge, riteniamo debba continuare ad applicarsi, in materia, la citata previsione dell’art. 13, comma 2, del CCNL del 23.12.1999, secondo il quale la durata dell’incarico non può esse inferiore a due anni.

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    Dirigenza
  • L’art.24 del decreto legislativo 30 marz...
    ricci stefano
    stefano.ricci@te.camcom.it
    L’art.24 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 prevede che il trattamento economico dei dirigenti debba remunerare tutte le funzioni ed i compiti loro attribuiti e gli incarichi conferiti in ragione d’ufficio o da altro ente su designazione della stessa amministrazione di appartenenza. L’art.32 del CCNL dei dirigenti del 23.12.1999 prevede che le somme acquisite dagli enti e seguito dell’adeguamento al principio di onnicomprensività siano utilizzate per determinare i valori economici della retribuzione di posizione se hanno carattere di stabilità e continuità ed incrementare la retribuzione di risultato dei dirigenti che hanno contribuito alla loro acquisizione se hanno carattere episodico. Nel caso di incarico di direzione conferito da un ente della struttura camerale (Unione Regionale) ad un dirigente della Camera tale incarico è compatibile con il rapporto di lavoro primario? In caso di compatibilità il compenso per l’incarico citato confluisce sicuramente al fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato di cui all’art.26 del CCNL 23.12.99. In che misura tale importo si riversa sulla retribuzione di posizione del dirigente? Può l’Ente decidere di incrementare la retribuzione di posizione stessa per un importo pari al compenso ricevuto senza tenere conto degli oneri riflessi ?

    La richiesta di cui alla e-mail è priva di diverse informazioni essenziali per una risposta esaustiva, prime fra tutte quelle relative al tipo di incarico conferito (se svolto ratione officii oppure no), alle modalità del conferimento (su designazione o meno della Camera) e alle modalità di svolgimento (in orario o fuori orario). Ciò premesso, riteniamo utile evidenziare, in ogni caso, che: • spetta alla Camera individuare, attraverso apposita disciplina che escluda ogni tipo di incompatibilità sia di diritto che di fatto, gli incarichi consentiti e quelli vietati a tutto il personale (compresi i dirigenti); • le somme corrisposte dai terzi alla Camera di Commercio in applicazione dell’art.32 del CCNL del 23.12.1999 non possono essere considerate al netto degli oneri riflessi, perché questo si tradurrebbe in un aggravio di oneri del tutto ingiustificato a danno dell’amministrazione. Per il resto, si consiglia di leggere con molta attenzione i documenti allegati. Consiglio di Stato Breve nota sulla onnicomprensività della retribuzione della dirigenza

    L'Esperto Risponde
    Dirigenza
  • La nostra Camera di Commercio è socio di...
    Serena Marchetti
    serena.marchetti@lu.camcom.it
    La nostra Camera di Commercio è socio di maggioranza di alcune società consortili a responsabilità limitata a totale partecipazione pubblica. Il regolamento sulle procedure comparative per l'affidamento di incarichi di cui all'art.7 del D.Lgs 165/2001 che la Camera di Commercio ha adottato, deve essere applicato anche da queste società? Vi ringrazio, Serena Marchetti

    Riteniamo di no. Infatti, le società consortili a responsabilità limitata, anche se a totale partecipazione pubblica, sono regolate dal codice civile, sono soggetti giuridici diversi da quelli che le hanno costituite (hanno propria personalità giuridica) e non figurano nell'elenco delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2 del D.Lgs.165/2001; pertanto, esse non sono destinatarie dirette dell'art.7, commi 6 e 6bis dello stesso decreto. Peraltro, proprio la partecipazione maggioritaria della Camera deve indurre ad osservare regole e procedure che, in ogni caso, rispondano a principi di trasparenza ed imparzialità

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    Dirigenza
  • Esiste un riferimento normativo che, al ...
    Andrea Tomasi
    Andrea Tomasi [andrea.tomasi@tn.camcom.it]
    Esiste un riferimento normativo che, al momento della fine del rapporto lavorativo di un dirigente, consenta di definire in maniera sicura quali cariche e nomine, sia interne che esterne, potranno essere ancora ricoperte dal soggetto in questione e quali invece dovranno essere ricostituite con nuovi nominativi?

    Il quesito è formulato in termini alquanto generici per consentire una risposta argomentata. Pertanto, non risultando chiaro a quali “cariche e nomine” si faccia riferimento, ci limiteremo a precisare che: - se una determinata carica è indissolubilmente legata alla titolarità di un ufficio e ne presuppone la conservazione per tutta la durata dell’incarico, essa deve cessare al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, perché in quel momento il soggetto perde la titolarità dell’ufficio (normalmente, si dovrebbe verificare una decadenza automatica dalla carica); - se, invece, la titolarità dell’ufficio è richiesta solo all’atto della nomina, la successiva risoluzione del rapporto e la perdita della titolarità dell’ufficio non impediscono, a nostro avviso, la conservazione della carica fino alla sua naturale scadenza; - a maggior ragione, la risoluzione del rapporto di lavoro non avrà alcun effetto sulle cariche che non sono in alcun modo collegate alla titolarità di un ufficio o all’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Non è possibile dare una risposta univoca: la soluzione, non sempre agevole, dipenderà dalla formulazione delle disposizioni che disciplinano le singole “cariche e nomine” . Ciò premesso, se necessitano maggiori approfondimenti, vi invitiamo a riformulare il quesito in termini più precisi, chiarendo bene a quali “cariche e nomine” si intende fare riferimento.

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    Dirigenza
  • Un dirigente camerale viene nominato Seg...
    Loredana Calvo
    l.calvo@to.camcom.it
    Un dirigente camerale viene nominato Segretario Generale presso altra Camera di commercio. Deve rassegnare le proprie dimissioni dalla Camera presso cui presta servizio ed essere riassunto nella nuova dove andrà a svolgere l'incarico di Segretario Generale oppure deve presentare istanza di mobilità?

    Le uniche alternative possibili, ferma restando la necessità di rispettare in ogni caso la procedura prevista dall’art.20 della L.580/1993, sono le seguenti:  Se il “vincitore” della selezione è dirigente a tempo indeterminato di altra Camera, ci sono due alternative: - dimissioni dalla prima Camera e successiva riassunzione presso la seconda Camera con contratto a termine (con applicazione della clausola di salvaguardia prevista dall’art.20 comma 5 della L.580/1993 – alla scadenza, rientro, anche in soprannumero, nei ruoli dell’ente di provenienza); è questa la soluzione più aderente alle espresse previsioni della L.580/1993; - ricorso alla mobilità (prima si fa la mobilità e poi si dà l’incarico di S.G. al vincitore della specifica selezione); in questo caso, però, potrebbe crearsi un problema di tipo “gestionale”: infatti, visto che l’incarico di S.G. dovrebbe comunque essere a termine (come tutti gli incarichi dirigenziali), una volta scaduto l’incarico la camera di destinazione si troverebbe senza SG e con un posto di dirigente occupato dall’ex SG;  Se il vincitore è un dirigente interno, ci si può limitare a modificare temporaneamente il suo attuale incarico dirigenziale; quanto sopra, naturalmente, vale anche per il dirigente reclutato attraverso la mobilità e poi nominato SG;  Se il “vincitore” della selezione è dirigente a tempo determinato di altra Camera (non importa se già S.G.), l’unica è quella di assumerlo con contratto a termine di durata corrispondente a quella dell’incarico, previa risoluzione dell’altro rapporto di lavoro (sarebbe preferibile una risoluzione consensuale, visto che le dimissioni, salvo eccezioni stabilite nella legge o nel CCNL, non sono consentite nel rapporto a termine);  Considerazioni analoghe a quella svolte nei punti precedenti valgono, mutatis mutandis, anche se il “vincitore” della selezione è estraneo al sistema camerale.

    L'Esperto Risponde
    Dirigenza
  • Il d.l. n. 4/06 aveva esteso alle PP.AA....
    Fabio Avallone
    f.avallone@unina.it
    Il d.l. n. 4/06 aveva esteso alle PP.AA. la possibilità di stipulare i cd. co.co.pro. Il decreto è stato convertito in legge con la L. n.80/06 che però ne ha soppresso alcuni articoli, tra cui il 13 che modificava il d.lgs 165/01. Per le PP.AA. è ora possibile stipulare co.co.pro. e, se sì, sulla base di quale norma?

    In realtà, l’art.13 del D.L. 4/2006, poi soppresso in sede di conversione (v. L.80/2006), non introduceva particolari novità nella disciplina dei rapporti di collaborazione delle pubbliche amministrazioni, eccezion fatta per la previsione di una procedura comparativa per l'individuazione del collaboratore (v. art.7, comma 6 bis del D.Lgs.165/2001, nel testo provvisoriamente modificato dall’art.13 del DL 4/2006). Per il resto, la norma si limitava ad esplicitare, nel contesto dell’art.7, comma 6 del D.Lgs.165/2001 (che era e rimane la norma generale di riferimento), concetti che il Dipartimento della Funzione pubblica aveva già ampiamente chiarito, anche sulla scorta della giurisprudenza amministrativa e contabile, nella circolare n. 4/2004, alla quale rinviamo per gli approfondimenti del caso. In sostanza, la possibilità di stipulare co.co.pro nella pubblica amministrazione, intesa come possibilità di legare il rapporto di collaborazione alla realizzazione di obiettivi e progetti specifici e determinati, ferma restando l’applicabilità al solo settore privato delle specifiche disposizioni del D.Lgs.276/2003, era ed è già contemplata dall’art.7, comma 6 del D.Lgs.165/2001, così come interpretato dalla richiamata circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica; per cui, la mancata conversione in legge dell’art.13 del DL 4/2006 non cambia nulla. Particolarmente significativo, a tale proposito, appare un passaggio della richiamata circolare n.4/2004 (si noti che l’art.61 in essa citato è quello del D.Lgs.276/2003): “Sempre in relazione all’articolo 61 ed alla fattispecie del lavoro a progetto, vale la riflessione che il legislatore ha voluto sottolineare come l’utilizzo di tali tipologie di prestazione debba essere agganciato al contesto organizzativo tipico delle aziende, in quanto la collaborazione deve inserirsi in specifici progetti, coincidere con essi o svolgersi al loro interno. Deve però aggiungersi che anche le pubbliche amministrazioni sono profondamente orientate da logiche programmatorie, finalizzate al controllo delle attività ed alla valutazione dei risultati, pertanto l’utilizzo delle collaborazioni esterne dovrebbe già naturalmente inserirsi nell’ambito di attività oggetto dell’indirizzo politico-amministrativo che trovano logica attuazione attraverso la definizione di obiettivi strategici ed obiettivi operativi. Pertanto, anche alla luce dei principi contenuti nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, in materia di controllo, la motivazione che sottende l’attivazione della collaborazione dovrebbe far riferimento a programmi, progetti o fasi di essi. Infine, anche per gli altri aspetti disciplinati nel citato articolo 61, va comunque ricordato come tali disposizioni non si applichino alle pubbliche amministrazioni ed al personale da esse dipendente, stante l’espressa e puntuale esclusione operata dall’art.1, c. 2, del decreto n. 276/2003”.

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    Dirigenza
  • Con la sottoscrizione del CCNL 2002-2005...
    Elena Amici
    amici@lo.camcom.it
    Con la sottoscrizione del CCNL 2002-2005 dei dirigenti dovranno essere corrisposti ai suddetti oltre ai benefici economici secondo i nuovi importi anche le spettanze arretrate. Con particolare riferimento a queste ultime il CCNL prevede non solo gli arretrati del tabellare ma anche della retribuzione di posizione e di risultato (dal 1.1.2002 € 520,00 annui e dal 1.1.2003 l'1,66% del M.S. 2001). Gli arretrati di posizione e risultato possono essere liquidati immediatamente e automaticamente - in quanto aventi carattere vincolato e automatico - come il tabellare (nel rispetto dei criteri già definiti nelle precedenti contrattazioni decentrate) o occorre un particolare provvedimento di autorizzazione a liquidare o, invece, non possono essere liquidati ma inseriti nel fondo posizione e risultato 2006?

    L’art.23, comma 1 del nuovo CCNL della dirigenza stabilisce che il valore economico della retribuzione di posizione di tutte le funzioni dirigenziali previste dall’ordinamento dei singoli enti, nell’importo annuo per tredici mensilità vigente alla data dell’1.1.2002 e secondo la disciplina dell’art.27 del CCNL del 23.12.1999, è incrementato di un importo annuo di 520,00 €, compreso il rateo di tredicesima mensilità (art.23, comma 1). Si tratta, indubbiamente, di una previsione che pone alcuni problemi applicativi. A nostro avviso:  il previsto incremento riguarda, indistintamente, tutte le funzioni dirigenziali astrattamente previste dall’ordinamento dei singoli enti, comprese, pertanto, anche quelle relative a posti “vacanti”;  esso si applica sul valore della retribuzione di posizione vigente all’1.1.2002 (ma dopo la riduzione derivante dall’art.1, comma 3 lettera e del CCNL del 12.2.2002, secondo quanto precisato nella dichiarazione congiunta n.11) ed ha carattere vincolato ed automatico, come si desume chiaramente dalla lettera della clausola contrattuale: infatti, non solo l’ente è del tutto privo, in materia, di ogni discrezionalità (non a caso il CCNL usa l’espressione “il valore economico della retribuzione di posizione … è incrementato”), ma l’incremento, quantificato in cifra fissa dal CCNL, deve applicarsi direttamente sui valori della retribuzione di posizione vigenti alla data dell’1.1.2002 (con il correttivo indicato nella già citata dichiarazione congiunta n.11); il fatto che quelle risorse incrementino il “fondo” dell’art.26 è solo una conseguenza ulteriore, come risulta dalla formulazione della clausola contrattuale (prima viene l’incremento sui singoli valori e solo dopo si precisa che “… conseguentemente le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato … sono incrementate…”);  l’incremento ha decorrenza dal gennaio 2002 e, come già detto, dallo stesso anno sono incrementate anche le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato (art.26 CCNL 23.12.1999);  per gli anni pregressi, l’incremento sulle risorse dell’art.26 è veramente tale (nel senso che queste “nuove” risorse si aggiungono necessariamente a quelle già destinate dagli enti, negli stessi anni, al finanziamento di posizione e risultato); questo non determina, però, alcun consolidamento nel fondo di risorse non aventi carattere di certezza e stabilità: pertanto, il fondo del 2006, nel quale dovranno certamente essere calcolate anche le risorse derivanti dall’applicazione dell’art.23, comma 1, potrebbe essere inferiore a quello del 2005 perché, ad esempio, l’ente non è nella condizione di confermare le risorse relative all’anno precedente derivanti dall’applicazione dell’art.26, comma 3 del CCNL del 23.12.1999 (che, ove non collegate a stabili incrementi delle dotazioni organiche della dirigenza, sono risorse non aventi carattere di certezza e stabilità nel tempo);  l’incremento (nel senso precisato) è uno solo, ma va riportato tra le risorse dell’art.26 del CCNL del 23.12.1999, senza moltiplicazioni, per tutti gli anni dal 2002 in poi;  poiché il CCNL è stato sottoscritto solo il 22.2.2006, i dirigenti titolari delle relative funzioni ed ancora in servizio hanno diritto a percepire gli arretrati per il periodo che va da gennaio 2002 e arriva alla data di sottoscrizione del CCNL;  nel caso delle funzioni dirigenziali relative a posti “vacanti”, la questione è più delicata; le risorse “arretrate” non possono certamente andare perse e, pertanto, l’incremento deve essere calcolato anche per gli anni dal 2002 al 2005; le risorse dovranno essere distribuite, però, ai sensi dell’art.27, comma 9 del CCNL del 23.12.1999 secondo il quale “le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione devono essere integralmente utilizzate. Eventuali risorse che a consuntivo risultassero ancora disponibili sono temporaneamente utilizzate per la retribuzione di risultato relativa al medesimo anno e quindi riassegnate al finanziamento della retribuzione di posizione a decorrere dall'esercizio finanziario successivo”. In sostanza, se la retribuzione di posizione prevista per la funzione dirigenziale XXX, relativa a posto vacante, nell’anno 2002 non poteva essere utilizzata perché mancava il “titolare”, quella retribuzione, incrementata dei 520 € previsti dal CCNL del 22.2.2006, doveva essere utilizzata per la retribuzione di risultato di chi avesse temporaneamente svolto, sulla base di un incarico formale, le relative funzioni; e così anche per il 2003, 2004 e 2005. Il problema è dunque quello di individuare, se ci sono, i dirigenti temporaneamente incaricati anche delle funzioni dirigenziali relative a posti vacanti: solo questi avranno diritto a dividersi, a titolo di risultato, l’incremento di 520 € relativo alla predetta funzione, in base ai criteri già applicati in ciascun anno di riferimento;  è assai dubbio, invece, che l’incremento debba essere riconosciuto anche ai dirigenti cessati dal servizio nel periodo che va dal gennaio 2002 fino alla sottoscrizione del nuovo CCNL, sia perché il CCNL si applica, per espressa previsione dell’art.1, al solo personale dipendente, sia perché manca, con riferimento a questo caso specifico una previsione analoga a quella dell’art.22 (che riguarda i soli incrementi stipendiali);  l’incremento incide anche, aumentandoli, sui valori minimi e massimi della retribuzione di posizione di cui all’art.27, comma 2 del CCNL del 23/12/1999, ferma restando la disciplina prevista dall’art.27, comma 5 del citato CCNL. L’art.23, comma 3 del nuovo CCNL della dirigenza stabilisce che, dall’1.1.2003, le risorse per la retribuzione di posizione e di risultato sono ulteriormente incrementate di un importo pari all’1,66% del monte salari dell’anno 2001, per la quota relativa ai dirigenti (art.23, comma 3). Queste risorse sono utilizzate:  negli enti con almeno 5 dirigenti (quelli che fanno la contrattazione integrativa), per incrementare, con decorrenza dal 1.1.2003, le somme destinate sia alla retribuzione di posizione sia alla retribuzione di risultato, nel rispetto dei medesimi criteri per il finanziamento dei due predetti compensi, definiti dalla contrattazione integrativa decentrata, vigente alla data di sottoscrizione del CCNL , ai sensi dell’art.4, comma 1, lett. g) del CCNL del 23.12.1999, nonché dei criteri di distribuzione già adottati dagli enti;  negli enti con meno di 5 dirigenti, per i quali non è prevista la contrattazione decentrata integrativa, per incrementare, con decorrenza dal 1.1.2003, le somme destinate sia alla retribuzione di posizione sia alla retribuzione di risultato, nel rispetto dei criteri per il finanziamento e per la distribuzione dei due predetti compensi stabiliti autonomamente dagli enti nel rispetto dell’art.4, comma 4, del CCNL del 23.12.1999. Anche in questo caso, il previsto “incremento” è veramente tale solo per gli anni pregressi (nel senso che queste “nuove” risorse si aggiungono necessariamente a quelle già destinate dagli enti, negli stessi anni, al finanziamento di posizione e risultato); l’incremento non determina, però, alcun consolidamento nel fondo di risorse non aventi carattere di certezza e stabilità: pertanto, il fondo del 2006, nel quale dovranno certamente essere calcolate anche le risorse derivanti dall’applicazione dell’art.23, comma 3, potrebbe comunque risultare inferiore a quello del 2005 (come già spiegato per l’incremento dell’art.23, comma 1). Purtroppo, questo non è il solo problema applicativo posto dall’art.23, comma 3; altri problemi derivano, infatti, dalla dichiarazione congiunta n. 7, che non brilla certo per chiarezza. Infatti, nella richiamata dichiarazione congiunta, le parti, in considerazione del ritardo con cui si è pervenuti al rinnovo contrattuale, convengono sul fatto che le risorse di cui all’art.23, comma 3 vengano distribuite, ai sensi dei commi 4 e 5 dello stesso articolo, in eccezionale deroga alle regole contrattuali vigenti in materia di individuazione e ripartizione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato e di articolazione e graduazione delle posizioni dirigenziali, le quali restano integralmente confermate a regime. Se ci si basa su questa dichiarazione congiunta, si dovrebbe concludere che le parti hanno voluto distinguere due fasi: quella relativa agli anni precedenti al 2006, per i quali si rende sostanzialmente possibile distribuire le risorse derivanti dall’applicazione del richiamato art.23, comma 3 in eccezionale deroga alle regole contrattuali nazionali e decentrate vigenti; ed una fase a regime (dal 2006 in poi), nella quale quelle regole e criteri troveranno piena applicazione anche con riferimento a questo incremento dell’1,66%. Cercheremo di essere più precisi: la clausola contrattuale (art.23, comma 3) ha decorrenza dall’1.1.2003; il previsto “incremento” (1,66% del monte salari della dirigenza riferito al 2001) deve essere calcolato ed operato una sola volta ma il relativo importo rimane stabilmente acquisito tra le risorse che finanziano posizione e risultato. Se, per ipotesi, l’1,66% fosse pari a 5.000 Euro, questi 5.000 Euro aumenterebbero le risorse destinate a posizione e risultato nel 2003 e resterebbero tra queste risorse anche per gli anni successivi. Il problema, anche in questo caso, è che il CCNL è stato firmato solo nel 2006; quindi, i 5.000 Euro (per stare all’esempio) del 2003, 2004 e 2005 (15.000 Euro complessivi) andrebbero persi; per evitare questo, si consente agli enti di utilizzare comunque queste risorse (che altrimenti andrebbero perdute) e di distribuirle una tantum in deroga alle regole contrattuali nazionali e decentrate vigenti (sembrerebbe ipotizzabile anche distribuire lo stesso importo a tutti i dirigenti in servizio nell’anno considerato). Ma dal 2006 (a regime) i 5.000 Euro relativi a quest’anno (sempre per stare all’esempio) dovranno essere distribuiti secondo i criteri indicati nei commi 4 e 5 dell’art.23 del CCNL del 22.2.2006. La clausola ripropone anche l’annoso problema del come calcolare il monte salari: ricordiamo, in proposito, che secondo l’Aran la nozione di monte salari va riferita “a tutte le somme corrisposte nell’anno di riferimento, rilevate dai bilanci consuntivi delle singole amministrazioni e con riferimento ai compensi corrisposti al personale destinatario del CCNL in servizio in tale anno” (si veda, ad esempio la risposta 499-15a1 sul sito dell’Agenzia). Applicando tale criterio al CCNL della dirigenza, che, per scelta delle parti, riguarda i soli dirigenti a tempo indeterminato, se ne desume che dal calcolo del monte salari vanno escluse le retribuzioni corrisposte ai dirigenti con contratto a termine. Per maggiori dettagli sulle voci utili ai fini del calcolo del monte salari si può vedere anche la circolare Min. Economia e Finanze 3/2/2004 n.5 (relativa, peraltro, agli enti locali) nella quale si precisa che “la determinazione del monte salari … va effettuata utilizzando i dati inviati da ciascun Ente, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in sede di rilevazione del conto annuale 2002 (nello specifico: tabelle 12, 13 e 14)”.

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  • Alla luce della finanziaria 2005 e delle...
    michela bigoni
    bigoni@lo.camcom.it
    Alla luce della finanziaria 2005 e delle linee di indirizzo della Corte dei Conti del 15/2/2005 è possibile per la Camera di Commercio conferire incarichi di consulenze e stipulare co.co.co. su progetti finanziati in toto e quindi senza aggravio del bilancio dell'Ente. In tal caso quali sono gli adempimenti nei confronti della Corte dei Conti? Grazie Michela Bigoni CCIAA Lodi

    In materia di consulenze e co.co.co., le norme dell’ultima legge finanziaria applicabili alle Camere di Commercio sono: § l’art.1, comma 11, che riguarda esclusivamente gli incarichi di studio, di ricerca e le consulenze, così come definiti nelle linee di indirizzo della Corte dei Conti da voi citate; § l’art.1, comma 116, che cita espressamente, accanto ad altri istituti, le collaborazioni coordinate e continuative, senza prevedere, in via testuale, alcuna deroga per le collaborazioni coordinate e continuative su progetti “finanziati in toto”. Pertanto: § per quanto riguarda le consulenze propriamente dette, le Camere devono attenersi scrupolosamente a quanto previsto dall’art.1, comma 11 dell’ultima legge finanziaria e alle indicazioni fornite dalla Corte dei Conti nelle richiamate linee di indirizzo; in sostanza, le consulenze sono consentite nel limite della spesa sostenuta allo stesso titolo nel 2004; quando riguardino materie e oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell’ente, sono possibili solo se espressamente previste dalla legge o dovute ad eventi straordinari; in tali ultime ipotesi, l’atto di affidamento dell’incarico deve essere adeguatamente motivato e va trasmesso alla Corte dei Conti (si vedano, per i dettagli, le citate linee di indirizzo); e, come chiarito dalla stessa Corte, quel che rileva, ai fini della soggezione alla norma, è la qualificazione sostanziale dell’incarico e non quella formale (in altri termini, non è sufficiente definire come di co.co.co. un rapporto per considerarlo escluso dagli obblighi in esame, qualora detto rapporto abbia per oggetto una delle attività tipizzate nel comma 11); § per quanto riguarda le collaborazioni coordinate e continuative “autofinanziate”, in attesa di eventuali ulteriori chiarimenti degli organi competenti, è più prudente, per ora, farle comunque rientrare nel limite di spesa fissato dall’art.1, comma 116 della legge finanziaria; infatti, nell’impostazione di tale legge, quando il legislatore ha voluto prevedere delle eccezioni lo ha fatto espressamente, sia nello stesso comma 116, sia nel comma 122, che esclude da ogni limitazione le co.co.co. stipulate dagli enti di ricerca e dalle università (e da altre ben individuate amministrazioni) per l’attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica o finalizzati al miglioramento dei servizi per gli studenti i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del loro fondo di finanziamento ordinario.

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  • L'art. 47 del D.M. 287/97 dispone che :"...
    Clementina Affinita
    n.d.
    L'art. 47 del D.M. 287/97 dispone che :"il provveditorato è sotto la stretta vigilanza contabile del responsabile dell'area amministrativo contabile, che svolge i contolli ritenuti necessari e dei quali riferisce al Segretario Generale". L'art. 3 dl D. M. 3.12.04 che disciplina le procedure in economia delle camere di Commercio, prevede che "le ordinazioni delle forniture di beni e di servizi in economia sono disposte dal dirigente della area economico finanziaria con ordinativo.....(omissis) su proposta del provveditore". Alla luce di quanto sopra è possibile ritenere che la figura del responsabile dell'area economica finanziaria, che faceva da tramite tra il provveditore ed il Segretario Generale, sia stata soppressa dalla nuova normativa?

    Il D.m. del 3 dicembre 2004 "Regolamento di disciplina delle procedure in economia delle Camere di commercio per l'acquisto di beni e servizi" emanato nel rispetto dei principi di cui al d.p.r. 384/01, ha previsto, all'art.3, che l'ordinazione in economia debba essere disposta dal dirigente dell'area economica?finanziaria su proposta del Provveditore. L'articolo in questione non ha soppresso la figura del responsabile dell'area amministrativo?contabile, ma ha stabilito unicamente che la responsabilità di disporre l'acquisto dei beni e dei servizi secondo la procedura in economia spetta al dirigente dell'area economico?finanziaria.

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  • L'art 1 comma 42 della legge finanziaria...
    Serena Marchetti
    serena.marchetti@lu.camcom.it
    L'art 1 comma 42 della legge finanziaria per l'anno 2005, che prevede l'obbligo per gli enti locali di chiedere un parere preventivo al collegio dei revisori sull'affidamento di incarichi e consulenze e di trasmettere questi atti alla Corte dei Conti, riguarda anche le Camere di Commercio? Grazie per l'attenzione Serena Marchetti

    Nell'ordine: da qualche anno si può dare ormai per acquisito che le Camere di commercio hanno (quanto meno per la disciplina su organici ed assunzioni) una collocazione a se stante rispetto a Stato, parastato, regioni ed enti locali; collocazione che ha un presupposto ed una conferma nel riconoscimento legislativo e (ci si augura) costituzionale delle camere quali soggetti operanti in regime di autonomia funzionale questo sta a significare che le camere: a) sono soggette a disposizioni che specificamente le menzionano nel campo di applicazione b) sono soggette, in assenza di discipline specifiche, a disposizioni che utilizzano (per definire il campo di applicazione) il riferimento al'art. 1, comma 2, d. lgs. 165/01 ciò comporta che le camere non possono considerarsi comprese nella locuzione "autonomie locali" : ne è una conferma indiretta il testo del comma 98 della finanziaria 2005, che distingue, appunto, nella prima parte una disciplina per regioni e, appunto, autonomie locali, e dall'altra una per le camere di commercio, sia pure conforme alla prima quanto ai princìpi; di conseguenza, per le camere i riferimenti su co.co.co. e consulenze sono dati dal comma 11 e quelli per il tempo determinato dal comma 116, primo periodo; per le dotazioni organiche, non essendovi né una menzione specifica delle camere né un richiamo all'art. 1, co 2, occorre acquisire in tempi brevi ulteriori elementi di giudizio per chiarire se la conseguenza è una loro esclusione dal passaggio sui tagli di organico o se la definizione, per esse, di quale debba essere il contenuto del taglio sia da inserire nel d.m. che si occuperà di assunzioni, come avvenuto nel 2003.

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  • Alla luce dei vincoli di spesa per le as...
    alessandro saguatti
    alessandro.saguatti@camcom.it
    Alla luce dei vincoli di spesa per le assunzioni a tempo determinato ribaditi nella L.F. e dei limiti percentuali vigenti per le P.A. con riferimento ai Dirigenti a contratto (10% prima fascia, 5% seconda fascia), può l'Ente camerale procedere nel 2004 all'affidamento di incarichi dirigenziali a soggetti provenienti dal settore privato? Con quali modalità? Gradirei una risposta sia con riferimento ad incarichi di alta specializzazione, sia ad incarichi a progetto. Grazie

    1. L’affidamento di funzioni dirigenziali a soggetti provenienti dal settore privato è disciplinato, in generale, dall’art.19, comma 6 del D.Lgs.165/2001. Dagli art.13 e 27 dello stesso decreto è possibile argomentare che le disposizioni da esso dettate in materia di dirigenza, anche se direttamente applicabili solo nei confronti delle amministrazioni e dei dirigenti dello Stato, costituiscono tuttavia principi generali ai quali le altre amministrazioni pubbliche, comprese le Camere di Commercio (v. art.1, comma 2 D.Lgs165/2001), devono adeguare i rispettivi ordinamenti in esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare. E’ dunque evidente che le Camere di Commercio, possono assumere dirigenti a tempo determinato provenienti dal settore privato solo se e nei limiti in cui hanno provveduto ad adeguare il proprio ordinamento alla disciplina vigente per lo Stato, attraverso norme analoghe a quelle contenute nell’art.19, comma 6 del D.Lgs.165/2001. 2. Naturalmente, le Camere di Commercio, non diversamente dalle altre pubbliche amministrazioni, sono comunque tenute al rispetto dei vincoli annualmente stabiliti in materia di personale dalla legge finanziaria (art.3, comma 65 L.350/2003). Per l'anno 2004, le Camere di Commercio possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nei limiti di spesa già previsti dall'articolo 34, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni (90% della spesa media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 1999-2001). Si noti che la legge utilizza una espressione talmente generica (“possono avvalersi di personale a tempo determinato”) da apparire riferibile a tutte le forme di contratto a termine (anche se riguardanti personale di qualifica dirigenziale) e non solo alla stipulazione di veri e propri contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi del D.Lgs.368/2001 ma anche ad altre forme di utilizzazione di personale a tempo determinato, anche se non comportanti l’instaurazione di un rapporto di lavoro. 3. I principi dell’art.19, comma 6 del D.Lgs.165/2001. Utili indicazioni possono rinvenirsi nel parere del Consiglio di Stato - Commissione Speciale per il Pubblico Impiego, n.514 del 27.2.2003. In particolare, detto parere ha precisato: - che non è ammissibile una deroga ai limiti percentuali previsti dall’art.19, comma 6 neppure sotto forma di arrotondamenti all’unità per le amministrazioni che hanno un ridotto numero di dirigenti (punto 6.1); - il principio ricavabile dal capo II del D.Lgs.165/2001 non è un principio suscettibile di indiscriminata estensione; al contrario, si tratta di una facoltà di carattere eccezionale che deve essere esercitata attraverso scelte selettive che considerino, da un lato, la gravità dell’esigenza del contributo esterno e, dall’altro lato, la compiuta affidabilità professionale ed attitudinale dei candidati, nei limiti, in ogni caso delle percentuali di cui si è detto (punto 6.2); - il fatto che dette percentuali non consentano, in qualche caso, per la modestia degli organici, di attribuire neppure un incarico ad esterni è un preciso effetto voluto dalla legge ed è perciò illegittimo sia superarle sia prevedere incarichi nei casi in cui tali percentuali non consentano di configurare almeno l’unità piena (punto 6.2) Anche se tale parere riguarda direttamente le amministrazioni statali, non v’è dubbio che esso debba essere attentamente meditato, perché consente di meglio verificare la coerenza delle disposizioni regolamentari adottate dall’ente rispetto ai principi vincolanti desumibili dal richiamato art.19, comma 6 del D.Lgs.165/2001.

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