• Indennità di rischio nella contrattazione decentrata
    Salvatore Remigio Mammoliti
    Comune San Nicola Arcella (Cs)
    Remigio25@libero.it

    Le indennità di rischio, disagio, maneggio valori, ecc. in sede di contrattazione decentrata devono essere finanziate con le risorse stabili o devono essere finanziate con le risorse variabili del fondo?
     

    L’art.31, comma 2 del CCNL del 22.1.2004 include espressamente, tra le risorse stabili, quelle derivanti dall’applicazione dell’art.15, comma 1 lettera a) del CCNL 1.4.1999, previsione che si riferisce, tra l’altro, all’importo del fondo di cui all’art.31, comma 2 lettera b) del CCNL 6.7.1995 che rinvia, per quanto interessa in questa sede, all’art.6, comma 2 lettera d) del DPR 333/1990: quest’ultima norma consentiva l'attribuzione di compensi “per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti…”, mentre il richiamato art.31, comma 2 lettera b) del CCNL 6.7.1995, intitolato “fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno”,  cita espressamente, come destinazione delle relative risorse, l’indennità di rischio e quella di maneggio valori.
    Attraverso questi richiami è corretto concludere che le risorse che finanziano le indennità di rischio, disagio e maneggio valori devono avere carattere di stabilità, essendo espressamente indicate tra quelle dell’art.31, comma 2 del CCNL 22.1.2004.   

    L'Esperto Risponde
  • Selezione - Progressione economica orizzontale
    Antonietta Nappi
    CCIAA di Potenza
    antonietta.nappi@pz.camcom.it

    Ai sensi dell'art. 9 del CCNL 11/04/2008 i lavoratori per poter partecipare alla selezione finalizzata all'ottenimento della progressione economica orizzontale, devono essere in possesso del requisito di un periodo minimo di almeno 24 mesi nella posizione economica in godimento.
    La suddetta disposizione è applicabile anche ai lavoratori pervenuti per mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 nel senso di considerare utile anche il periodo maturato nell'amministrazione di provenienza, quantunque non si tratti - nel caso di mobilità intercompartimentale - propriamente della medesima posizione economica, bensì di posizione economica equivalente?

    La questione è dubbia, perché, purtroppo, l’art.9 del CCNL 11.4.2008 non contiene alcuna indicazione al riguardo.
    Se si attribuisce preminente rilievo al dato formale, non v’è dubbio che il lavoratore sia in possesso della attuale posizione economica solo da quando è stato inquadrato presso la nuova amministrazione; tuttavia, saremmo orientati a ritenere che debba darsi più rilievo al dato sostanziale e cioè alla circostanza che egli, provenendo da diverso comparto, fosse comunque in possesso della posizione economica equivalente a quella attuale. Si tratta di una soluzione coerente con la natura della mobilità (che è una cessione del contratto di lavoro) e con il connesso principio della continuità del rapporto di lavoro.
    Il discorso sarebbe diverso se la partecipazione alla selezione per la progressione economica dipendesse non dall’anzianità nella posizione economica in godimento ma dall’esperienza maturata presso la nuova amministrazione: la giurisprudenza ha infatti affermato che in questi casi è legittimo attribuire maggiore rilevanza all’esperienza maturata presso il nuovo datore di lavoro; così Cassazione civile, sez. lav., 03/08/2007, n. 17081: “In tema di passaggio di lavoratori ad una diversa amministrazione, le disposizioni normative che garantiscono il mantenimento del trattamento economico e normativo, non implicano la parificazione con i dipendenti già in servizio presso il datore di lavoro di destinazione; è immune da vizi l'interpretazione dell'art. 17 del contratto collettivo nazionale del 16 febbraio 1999, relativo al personale del comparto ministeri, secondo la quale per "esperienza professionale" debba intendersi non la mera anzianità, ma la professionalità acquisita nell'amministrazione di riferimento. (Nella fattispecie la S.C. ha riconosciuto corretta l'interpretazione data con riferimento alla clausola di un bando di selezione, riproduttiva del contratto integrativo, in cui l'Amministrazione finanziaria, per il conferimento della posizione economica B3 super, aveva attribuito maggiore rilevanza all'esperienza maturata dai dipendenti già in servizio).”

    L'Esperto Risponde
  • Risorse variabili
    Giuseppe Marinaro
    CCIAA di Bergamo
    marinaro@bg.camcom.it

    L’incremento delle risorse variabili, previste dall’art. 4 comma 6 del CCNL 31/07/2009, risulta “applicabile a decorrere dal 31.12.2008 ed a valere per l’anno 2009”.
    Si chiede se sia possibile mantenere tali risorse anche nell’anno 2010.
    Si ringrazia

    L’art.4, comma 6 del CCNL del 31.7.2009 stabilisce espressamente che l’incremento ivi previsto riguarda le “risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata integrativa, di natura variabile, ai sensi dell’art.31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004”.
    Trattandosi di un incremento sulle risorse variabili, esso ha la stessa natura delle risorse che incrementa e, pertanto, vale solo per l’anno 2009non può essere mantenuto anche nel 2010.

    L'Esperto Risponde
  • Fondo per la produttività 2009
    Silvio Lampus
    CCIAA di Oristano
    silvio.lampus@or.camcom.it

    Ai fini di dare corretta applicazione dell'art.4, comma 6, del CCNL
     31.07.2009
    , si chiede di conoscere "l'indice generale medio di
    sistema", da correlare all'indice di equilibrio economico-finanziario.

    Per la risposta al quesito si rimanda alla nota Unioncamere del 13 agosto 2009 pubblicata sul sito - Nota informativa su alcuni aspetti del CCNL 31.7.2009, biennio economico 2008-09, per il personale non dirigente.

    L'Esperto Risponde
  • Caso di un’ex VIII^ q.f. che già usufrui...
    lorella Papocchia
    lorella.papocchia@pi.camcom.it
    Caso di un’ex VIII^ q.f. che già usufruiva alla data dell’1/4/99 della ex indennità di L.1.500.000 (Indennità di direzione e staff) di cui all’art.37, comma 4, CCNL 6/7/95, e proveniente per mobilità da un Ente in cui aveva la responsabilità di un Servizio; nell’attuale Ente non risulta più responsabile di Servizio. Si chiede con la presente se è possibile erogare oltre all’indennità di cui sopra anche l’Indennità di responsabilità di cui all’art.17, comma 2, CCNL 1/4/99 o le due Indennità risultano essere incompatibili?

    L’indennità di direzione e di staff già prevista dall’art.34 del DPR 268/1987 e dall’art.45 del DPR 333/1990 e poi confermata dall’art.37 del CCNL del 6.7.1995 è compatibile con il compenso per particolari responsabilità di cui all’art.17, comma 2 lettera f) del CCNL dell’1.4.1999, ma solo se quest’ultimo compenso sia volto a remunerare responsabilità aggiuntive e del tutto diverse rispetto a quelle già retribuite con la predetta indennità. Ciò premesso, ci permettiamo di sollevare qualche dubbio sulla possibilità di conservare l’indennità di direzione e di staff in favore di un dipendente acquisito per mobilità da altro ente che non sia più responsabile di servizio: l’indennità in parola era, infatti, un trattamento accessorio collegato allo svolgimento di particolari compiti e non un trattamento fondamentale.

    L'Esperto Risponde
  • Caso di un addetto (usciere) che svolge,...
    lorella papocchia
    lorella.papocchia@pi.camcom.it
    Caso di un addetto (usciere) che svolge, saltuariamente, la funzione anche di autista. Si può cumulare nella stessa giornata sia l’indennità di disagio ( riconosciuta agli uscieri per la loro attività di lavoro che implica un orario rigido e che per la chiusura dell’Ente superano anche il loro orario normale) e l’Indennità di rischio, (riconosciuta all’autista camerale), nei giorni in cui l’usciere svolge anche l’attività di autista? Se è possibile cumularle è possibile concedere l’indennità di rischio per l’intera giornata anche nelle giornate in cui per solo mezz’ora l’usciere esce con la macchina o bisogna applicare la regola che può essere concessa tale Indennità solo nei giorni in cui svolge l’attività di autista in modo prevalente e continuativo (o addirittura ridurla ad ore?).

    Riteniamo irragionevole cumulare l’indennità di disagio con l’indennità di rischio, in quanto, come rilevato anche dall’Aran in alcune risposte pubblicate sul sito istituzionale dell’Agenzia, il rischio si configura come una particolare ipotesi di disagio (v. risposta 499-17I2). Esclusa ogni possibilità di cumulo, si potrebbe, al massimo, valutare la possibilità di corrispondere la sola indennità di rischio (se più favorevole) nelle giornate in cui il dipendente effettui in via prevalente le mansioni di autista.

    L'Esperto Risponde
  • Nel calcolare il rapporto spesa del pers...
    ROSANNA FLORIO
    rosanna.florio@cb.camcom.it
    Nel calcolare il rapporto spesa del personale/entrate correnti, per conoscere se si supera o meno il limite dello 0,41%, ai fini dell'applicazione dell'incremento dello 0,50% delle risorse decentrate stabili, previsto dall'art.32, comma 2 del nuovo CCNL 22 gennaio 2004, quali elementi vanno considerati nella voce "Spesa del Personale"? Va considerata anche la quota del costo relativo alla dirigenza o va esclusa?

    Siamo del parere che, in assenza di diversa espressa indicazione contrattuale, il concetto di “spesa del personale” di cui all’art.32 comma 4 del CCNL del 22.1.2004 debba necessariamente comprendere tutti gli oneri relativi a tale voce, compresi gli oneri riflessi e compresa la quota relativa alla dirigenza, desumibili dai dati di bilancio dell’esercizio 2001 (v. dichiarazione congiunta n.21 allegata al predetto CCNL). Si tratta, pertanto, di una nozione ben diversa da quella di “monte salari” utilizzata in altre parti del CCNL.

    L'Esperto Risponde
  • Il 4° comma dell'art.4 del C.C.N.L. del ...
    CARLA DELL OCA
    delloca@co.camcom.it
    Il 4° comma dell'art.4 del C.C.N.L. del personale del comparto regioni e autonomie locali - biennio economico 2004/2005 del 9/5/2006 prevede, fra l'altro, che le C.C.I.A.A. possono incrementare i fondi destinati alla contrattazione decentrata, "con decorrenza dal 31/12/2005 e a valere per l'anno 2006". E' sorto il dubbio che la dizione "a valere per l'anno 2006" stia a significare che questo incremento non possa essere considerato anche per gli anni successivi, pur in presenza della dizione "con decorrenza dal 31/12/2005". Su questo tema si chiede un chiarimento.

    L’incremento delle risorse decentrate variabili previsto dall’art.4, comma 4 del CCNL del 9.5.2006 poteva essere applicato solo nel 2006 (ovviamente, nel rispetto delle condizioni ivi indicate). In tal senso depongono: • la circostanza che si trattava di un incremento delle risorse variabili, risorse che, per definizione, non hanno carattere di certezza e stabilità nel tempo; • la formulazione letterale della relativa clausola contrattuale, secondo la quale detto incremento ha effetto “ … a valere per l’anno 2006 …”; • il fatto che la base di calcolo dell’incremento, come testualmente previsto dall’ultimo comma dello stesso articolo 4, fosse il bilancio consuntivo 2005, con ciò implicitamente escludendosi la possibilità di applicare le nuove regole anche per gli anni successivi al 2006. Anche l’incremento delle risorse decentrate stabili previsto nello stesso comma poteva essere applicato solo nel 2006; tuttavia, trattandosi di risorse stabili, esso, una volta applicato, resta stabilmente acquisito nel relativo “fondo” .

    L'Esperto Risponde
  • La mia domanda era questa: un contratto ...
    daniele marra
    daniele.marra@mo.camcom.it
    La mia domanda era questa: un contratto decentrato, scaduto nel 2005, continua ad avere efficacia in attesa della firma di uno nuovo? E un nuovo contratto decentrato può essere sottoscritto in attesa della firma di quello nazionale? Ringraziando cordialmente..

    Per quanto riguarda il primo quesito, l’art.5, comma 4 del CCNL del’1.4.1999, come modificato dall’art.4 del CCNL del 22.1.2004 stabilisce espressamente che “I contratti collettivi decentrati integrativi … conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascun ente, dei successivi contratti collettivi decentrati integrativi.” Per quanto riguarda il secondo quesito, i contratti integrativi hanno durata quadriennale (v. comma 1, articolo 5 citato) perché strettamente legati al CCNL (si ricordi che le materie i soggetti e le procedure della contrattazione integrativa sono definite dal CCNL e non possono essere derogate in sede decentrata – v. art.40, comma 3 D.Lgs.165/2001). Tuttavia, questo non impedisce alle parti, in attesa del nuovo CCNL, di sottoscrivere un nuovo contratto integrativo, purché nell’assoluto rispetto dei vincoli derivanti dal CCNL vigente; nessuna norma lo vieta e, oltretutto, l’art.40 del D.Lgs.165/2001, pur ponendo i vincoli già evidenziati, evidenzia l’autonomia della contrattazione integrativa rispetto a quella nazionale; inoltre, le parti stipuleranno annualmente il contratto per la destinazione e l’utilizzo delle risorse così come previsto dall’art.5, comma 1, del CCNL citato.

    L'Esperto Risponde
  • Nel Fondo 2003 sono stati inseriti al co...
    paola giagu
    paola.giagu@ss.camcom.it
    Nel Fondo 2003 sono stati inseriti al comma 5 art. 15 del contratto 31.3.1999 circa 37 mila euro derivati dall'incremento delle dotazioni organiche risalenti al 1998. Tale cifra può essere riinserita anche nel fondo 2004 come risorsa avente carattere di certezza e stabilità?

    Com’è noto, la nuova disciplina contrattuale (art. 31, commi 2 e 3) ha provveduto al riordino delle fonti di finanziamento della contrattazione integrativa, distinguendo le risorse relative in due categorie: - la prima che include tutte quelle fonti già previste dai contratti collettivi nel tempo vigenti e che presentano i caratteri della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo (per queste ragioni definite stabili) - la seconda che ricomprende, invece, fonti la cui applicazione presenta caratteristiche di incertezza ed instabilità nel tempo (nel duplice senso del possibile non ripetersi della loro applicazione di anno in anno o del possibile variare degli importi che derivano dal ricorso ad esse, sempre di anno in anno), risorse definite, per comodità, variabili. In relazione a tale distinzione, lo stesso CCNL opera una dicotomia all’interno della fonte prevista nel comma 5 dell’art. 15 del CCNL 1999, ponendo tra le prime (risorse stabili) quelle che conseguono alla rideterminazione dei posti in organico, e tra le seconde (risorse variabili) quelle che derivano dall’ampliamento dei servizi o dalle nuove attività. In via generale, pertanto, se un determinato importo figura, per l’anno 2003, nel novero delle risorse indicate nel comma 2 dell’art. 31 citato esso contribuisce a determinare l’entità delle risorse decentrate stabili riferite a tale anno e, come tali, destinate a costituire la base di partenza per la contrattazione integrativa degli anni successivi (dal 2004 in poi). Peraltro, nel caso del comma 5 appena richiamato, una tale conservazione delle risorse stanziate nell’anno 2003 anche per gli anni successivi in tanto può giustificarsi in quanto (come chiarito dall’Aran nella relazione tecnica al CCNL, pag. 44) alla rideterminazione dell’organico faccia seguito anche l’acquisizione dall’esterno delle risorse umane destinate a coprire i posti di nuova istituzione, perché solo le nuove assunzioni creano reali condizioni che giustificano e legittimano l’aumento delle risorse decentrate. Poiché lo scenario in materia di reclutamento delineato dalle ultime due leggi finanziarie non sembra consentire ampi margini di manovra in tale ambito, si nutrono perplessità in ordine alla possibilità di considerare acquisite al coacervo di quelle stabili risorse finanziarie che fossero state quantificate dall’ente per il solo fatto di aver provveduto alla nuova definizione, in aumento, dell’organico, ove a quest’ultima non si sia nel frattempo accompagnato – ancorché non concluso, ma comunque avviato - il processo di reclutamento del personale destinato ad occupare i posti di nuova istituzione.

    L'Esperto Risponde