Nel 2005 una Camera di Commercio ha chiesto al Comune di Latina, per il quale lavoro, di pagare la quota parte dell’indennità di anzianità relativa a dipendente di quella Camera per il periodo in cui egli è stato in posizione di comando presso questo Ente. Si tratta in particolare degli anni dal 1988 al 1992.
La detta richiesta era fondata esclusivamente sulla considerazione che un trasferimento temporaneo in posizione di comando ha avuto luogo.
Lo scrivente ha effettuato una approfondita ricerca sulla situazione del detto comando, piuttosto risalente nel tempo; la documentazione che se ne è tratta è molto frammentaria; da siffatto carteggio emerge chiaramente che il comando ha avuto luogo in base a un accordo di massima delle due Amministrazioni consacrato da ciascuna in un atto formale; gli aspetti retributivi venivano regolati con accollo del Comune della corresponsione diretta al dipendente del trattamento accessorio e fondamentale per quanto riguarda gli altri oneri nascenti dal rapporto lavorativo, non era stabilita una regola certa e tuttavia come accade nella prassi di ogni comando sarebbe spettato all’ente di appartenenza indicare e chiedere il rimborso dei costi sostenuti dipendenti da quel rapporto lavorativo durante il comando; il che trova conferma in una nota di quella stessa Camera di Commercio in cui, nell’immediatezza della cessazione del comando, dichiarava che “…con successiva nota sarà richiesto il rimborso degli oneri relativi a contributi anticipati da quest’Ente e la regolarizzazione delle possibili pendenze riguardanti la rideterminazione del trattamento economico”.
Il lungo decorso di tempo dal 1992 al 2005 e la frammentarietà della documentazione in nostro possesso, inducevano questo Comune, in risposta al sollecito di pagamento fatto pervenire appunto nel 2005, a far presente alla Camera di Commercio in questione che in verità mancano elementi atti a comprovare l’esistenza e l’ammontare del credito e, parimenti, mancano elementi in grado di dare riviviscenza a ciò che appare già estinto per prescrizione.
A tali osservazioni la Camera di Commercio ha ribattuto limitandosi a dare indicazione delle modalità di calcolo dell’intera indennità di anzianità spettante al dipendente del cui comando si è trattato.
A fronte della nostra considerazione per cui tale calcolo nulla aggiungeva a quanto già in precedenza posto in evidenza, la stessa Camera di Commercio ha ribadito l’esigenza, questa volta in forma di diffida a pagare, a che il credito come calcolato dalla medesima, debba essere considerato in tutto esistente e comprovato.
In ultima analisi sembra che la Camera di Commercio ritenga che l’ente fruitore di comando di proprio personale, diventi debitore pro quota dell’indennità di anzianità verso l’ente di appartenenza una volta che in concreto questa venga determinata per essere erogata.
In tal maniera, posto che il dipendente in parola è andato in pensione nel 2003, il credito della Camera di Commercio non dovrebbe considerarsi estinto per prescrizione.
Ora, indipendentemente dalle considerazioni sull’esistenza di documentazione che consenta in maniera netta di escludere che già siano stati effettuati prima del 2005 dei versamenti alla Camera di Commercio appunto a titolo di rimborso degli accantonamenti per l’indennità di anzianità, il punto nodale riguarda proprio la correttezza dell’appuntare l’oggetto del credito non sul rimborso degli accantonamenti cui comunque la Camera di Commercio era tenuta nel periodo in cui il proprio dipendente si trovava in comando presso questo Comune, ma sulla porzione dell’indennità di anzianità determinata nel 2003, sia pur riproporzionata in relazione al periodo di svolgimento del comando.
A nostro giudizio in tal modo si sovvertono regole proprie del comando che è istituto le cui basi sì sono nella legge e tuttavia, in tale quadro normativo, la concreta regolamentazione resta affidata all’accordo tra gli enti interessati; in tale contesto, laddove per lo specifico punto la disciplina convenzionale sia carente, va da sé che i crediti comunque nascenti dal comando si riferiscono a quanto un ente anticipa rispetto all’altro nel corso del suo svolgimento e non possono trovar causa nel collocamento a riposo del dipendente.
Se così non fosse si giungerebbe all’assurdo per cui (cui in verità, nel caso di specie, perviene la Camera di Commercio in parola) l’Amministrazione fruitrice del comando debba/possa ritenersi potenziale debitrice per un numero indefinito di anni, in ipotesi lunghissimo, e lungo tutto questo periodo debba indicare nelle pieghe del bilancio di previsione, in ciascun anno, la mera possibilità di dover pagare il debito per quota parte che forse l’Amministrazione di appartenenza del dipendente interessato avrà provveduto a liquidare. Il che appare diabolico e privo di senso.
Né va sottaciuto che la determinazione della quota parte dell’indennità di anzianità calcolata sul tutto e riproporzionata in relazione al periodo di svolgimento del comando incorpora gli aggiornamenti degli originari accantonamenti in funzione di tutti i miglioramenti retributivi conseguiti successivamente sino al momento del collocamento a riposo, dei quali anche, paradossalmente, il Comune fruitore del comando dovrebbe farsi carico.
Per tali motivi le sollecitazioni fatte dalla citata Camera di Commercio ci appaiono insostenibili.
Si chiede tuttavia in proposito il vostro autorevole parere che possa dar conforto o illuminare su punti non presi in considerazione, posto che la materia dell’indennità di anzianità di cui all’art. 77 del D.I. 12.7.1982 è piuttosto nuova per chi si occupa di personale di un ente locale territoriale.
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Comando e anzianitàGennaro OreficeComune di Latinagennaro.orefice@comune.latina.itIn premessa si rappresenta che nessuna norma, in effetti, autorizza espressamente il recupero ipotizzato dalla Camera di commercio e che non ci risultano, in materia, indicazioni giurisprudenziali chiare ed univoche.Se questo è vero, tuttavia:Ø è assolutamente pacifico che, in caso di comando, l'Ente utilizzatore debba assumere a proprio carico sia l'onere relativo al trattamento economico accessorio del lavoratore sia quello relativo al suo trattamento economico fondamentale (arg. ex art.70, comma 12 del D.Lgs.165/2001 e, a contrario, ex art.19, comma 2 del CCNL del 22.1.2004, da leggere unitamente alla dichiarazione congiunta n.13 allegata allo stesso CCNL); si tratta di un principio più volte ribadito anche dalla giurisprudenza:Cassazione civile , sez. lav., 08 settembre 2005, n. 17842: “In linea generale, la posizione di comando, pur non comportando alcuna alterazione del rapporto di lavoro, ne implica una rilevante modificazione in senso oggettivo, giacché il dipendente viene destinato a prestare servizio, in via ordinaria e abituale, presso un’organizzazione diversa da quella di appartenenza. In particolare, fermo restando il c.d. rapporto organico (che continua ad intercorrere tra il dipendente e l’ente di appartenenza), si modifica il c.d. rapporto di servizio, atteso che il dipendente è inserito sia sotto il profilo organizzativo funzionale, sia sotto quello gerarchico e disciplinare, nell’amministrazione di destinazione, a favore della quale egli presta esclusivamente la sua opera. Poiché, pertanto, l’interesse primario che giustifica l’attribuzione del potere è quello della amministrazione di destinazione, che assume i poteri di gestione del rapporto di lavoro in forza dell’imperatività del provvedimento, non possono gravare sul datore di lavoro distaccante gli oneri economici direttamente connessi all’attività prestata presso l’amministrazione di destinazione, salva, naturalmente, una diversa, specifica previsione di legge che diversamente disponga”.Ø l'art.77 del D.I. del 1982, che disciplina l'indennità di anzianità del personale camerale, stabilisce che:“all’atto della cessazione dal servizio, al personale di ruolo camerale … compete … una indennità di anzianità (al singolare n.d.r) a carico dei bilanci camerali (al plurale n.d.r.), commisurata a tante mensilità dell’ultima retribuzione fruita, a titolo di stipendio, di tredicesima mensilità ed altri eventuali assegni pensionabili e quiescibili per quanti sono gli anni di servizio prestati alle dipendenze delle Camere (al plurale n.d.r.) …”Quindi, la norma prevede, come principio generale, quello del concorso al pagamento dell'indennità di anzianità (che è e rimane unica), dei bilanci di tutte le Camere di Commercio presso le quali il dipendente ha prestato servizio nel corso della sua vita lavorativa (principio che vale a condizione che i passaggi da una camera all'altra avvengano senza risoluzione del rapporto – come in caso di mobilità o comando - o a condizione che, pur essendovi risoluzione del rapporto, non vi sia soluzione di continuità tra i servizi); il concetto è, sostanzialmente, il seguente: chi si è avvalso delle prestazioni del dipendente deve anche farsi carico della sua indennità di anzianità, limitatamente agli anni in cui ha prestato servizio presso di lui; se questo vale per le Camere di Commercio, sembra ragionevole ritenere che un principio del tutto analogo debba valere anche quando l’Ente utilizzatore sia un Ente diverso dalla Camera di Commercio.Alla luce di questo quadro generale di riferimento, sembra dunque corretto ritenere che se il vostro Comune si è effettivamente avvalso delle prestazioni del lavoratore assumendo a proprio carico l'onere relativo al suo trattamento economico fondamentale e accessorio debba poi anche contribuire al pagamento dell'indennità di anzianità per la parte maturata nel periodo di comando.Naturalmente, poiché per il calcolo dell’indennità di anzianità si considera l’ultima retribuzione mensile corrisposta al dipendente, che può essere sensibilmente ed imprevedibilmente superiore a quella percepita al tempo del comando, la relativa differenza, per gli anni del comando, è a carico dell’Ente (la Camera di Commercio) che procede alla liquidazione dell'indennità di anzianità con riferimento all'anzianità complessiva del lavoratore: detto in altri termini, se al tempo del comando presso il Comune la retribuzione del lavoratore era X, mentre al tempo della cessazione è (X + 100), il “contributo” del Comune dovrà essere calcolato sul valore X e non sul valore (X+100).Quanto sopra sembra in qualche modo confermato anche dalla seguente massima giurisprudenziale, relativa ad un caso analogo:Tribunale Roma, 17 settembre 1981: "L'indennità di anzianità di un dipendente dell'ACI, comandato a prestare la propria attività presso una società privata, con provvedimento prevedente la permanenza del rapporto di pubblico impiego e l'obbligo della destinataria di corrispondergli il trattamento economico afferente all'attività di servizio e alla relativa quiescenza, e collocato a riposo per raggiunti limiti di età mentre era in corso il distacco, va liquidata, a carico della società di destinazione, con esclusivo riferimento al periodo di durata del comando e alla parte della retribuzione dalla stessa corrisposta, non potendosi tenere presente né l'intera durata del rapporto di impiego né la parte di stipendio che l'ACI aveva continuato a corrispondere durante il distacco".L'Esperto Risponde
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Riassunzione dopo quiescenzaAngioletta DagaComune di Sindiaangioletta.daga@comunesindia.it
Dopo il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, un dipendente Comunale può essere riassunto a tempo determinato fino alla nomina del vincitore del concorso relativo alla copertura del posto lasciato vacante dal pensionato?
Purtroppo no; una volta collocati in quiescenza per raggiunti limiti di età, i dipendenti pubblici non possono essere riassunti o riammessi in servizio, neppure con contratto a termine, perché hanno superato l’età massima per l’accesso all’impiego.Si noti che questo vale anche se il lavoratore, prima della cessazione del rapporto, non ha chiesto di avvalersi della facoltà prevista dall'art.16 del D.Lgs.n.503/1992, perché la norma consente a chi è ancora in servizio di rimanervi per un biennio oltre il compimento dei 65 anni di età ma non può estendersi anche al caso di chi sia già cessato dal rapporto e collocato a riposo.L'Esperto Risponde -
Cessazione e previdenzaMauro SantoianniCCIAA di Milanosantoianni@mi.camcom.it
Quesito:
Con la Circolare n. 17 del 2010 l’INPDAP ha fornito le prime indicazioni per il calcolo del trattamento di fine servizio a partire dal 1° gennaio 2011.
In particolare nell’indicare le modalità di individuazione della “nuova indennità” l’INPDAP ha previsto il calcolo di 2 quote:
1)la prima sulla base del “vecchio sistema”, congelando l’anzianità utile al 31.12.2010;
2)la seconda, a partire dal 1° gennaio 2011, con l’applicazione del 6,91% sulla retribuzione utile ai fini TFS per ciascun anno di servizio.
Sulla base di quanto sopra dobbiamo dedurre che – per i dipendenti interessati al passaggio indennità di anzianità/TFR – non si dovrà fare riferimento all’art. 49 del CCNL 14/9/2000, che elenca le voci utili ai fini TFR, ma all’art. 77 del R.I. 12/ 7/1982?
E’ su tale base dovrà essere applicata la percentuale di accantonamento del 6,91%?
Se è corretto quanto sopra e se è vero quanto indica l’INPDAP nella circolare citata e cioè “…che le nuove regole non mutano la natura delle prestazioni in esame che rimangono trattamenti di fine servizio” (e non TFR), per il futuro, in caso di anticipazioni concesse ai dipendenti ai sensi dell’art. 85 del R.I. 12/7/1982, l’importo dell’80% - da considerare alla data della richiesta - sarà costituito da “quanto accantonato dal 1° gennaio 2011” + “l’importo calcolato alla data della richiesta ma tenuto conto dell’anzianità al 31.12.2010”?In sintesi, seguendo l’ordine dei vostri quesiti:· a nostro avviso, sarebbe stato più logico ritenere che per le anzianità decorrenti dall’1.1.2011, l’indennità di anzianità dovesse essere calcolata esattamente come il TFR, facendo riferimento, quanto agli emolumenti utili, all’art.49 del CCNL del 14.9.2000; questo non avrebbe comunque modificato la natura dell’indennità di anzianità;· l’Inpdap ritiene, invece, che si debba fare riferimento alla “retribuzione contributiva utile ai fini TFS per ciascun anno di servizio”, da rivalutare ai sensi dell’art.2120, comma 4 c.c. (v. circolare 17/2010 pagine 5 e 6); se si condivide questa seconda interpretazione, le voci della retribuzione utili ai fini dell’indennità di anzianità, anche per gli anni di servizio decorrenti dall’1.1.2011, sono le stesse già considerate utili ai fini dell’indennità di anzianità prima del DL78/2010; tutto considerato, non ci sono ragioni per applicare al solo TFS dei dipendenti camerali un regime diverso da quello praticato dal’Inpdap al resto dei dipendenti pubblici;· se per le anzianità decorrenti dall’1.1.2011 il meccanismo di calcolo fosse identico a quello del TFR anche per quanto riguarda le voci utili, la base sulla quale applicare il 6,91% dovrebbe essere esattamente la stessa del TFR; se, invece, si condivide la lettura dell’Inpdap, il 6,91% dovrà essere calcolato su tutte le voci della retribuzione utili ai fini dell’indennità di anzianità, come sopra precisato;· è ragionevole ritenere che, in caso di anticipazioni concesse ai dipendenti ai sensi dell’art.85 del D.I. 12/7/1982 e successive modifiche e integrazioni, l’importo massimo erogabile (pari all’80% del maturato alla data della richiesta) debba essere calcolato sulla somma di due valori: quanto accantonato, a titolo di indennità di anzianità, dal 1° gennaio 2011, applicando il nuovo meccanismo di calcolo (quello del TFR, con i correttivi indicati dall’Inpdap); quanto maturato, a titolo di indennità di anzianità, fino al 31.12.2010 (in questo caso, si applica il meccanismo di calcolo previsto dall’art.77 del D.I. 12.7.1982 e la retribuzione da prendere in considerazione è quella in godimento alla data della richiesta di anticipazione);· in ogni caso, a titolo di anticipazione non potrà mai essere erogata una somma superiore a 90.000,00 € perché, in caso contrario, risulterebbe aggirato il vincolo previsto dall’art.12, comma 7 del DL78/2010 convertito in L.122/2010.L'Esperto Risponde -
Indennità di anzianitàRosa TirricoCCIAA di Triesterosa.tirrico@ts.camcom.it
Un dipendente di ruolo di questa Camera di Commercio è risultato vincitore di una selezione pubblica - indetta dalla scrivente - per la qualifica dirigenziale con contratto di lavoro a tempo determinato. In questo caso la quota dell'indennità di anzianità da accontonare al 31 dicembre va calcolata sulla base dello stipendio della qualifica dirigenziale per tutti gli anni di servizio prestato presso la Camera di Commercio?
Grazie.Il quesito è privo di alcune informazioni, ma immaginiamo che l’incarico dirigenziale in esame sia conferito ai sensi dell’art.19, comma 6 del d.lgs.165/2001.Se è così, il dipendente deve essere collocato in aspettativa e assunto con contratto a termine di qualifica dirigenziale, così come previsto dal richiamato articolo 19, comma 6; per il periodo dell’incarico dirigenziale, egli maturerà il solo TFR, che dovrà essergli liquidato alla scadenza del rapporto a termine; il periodo utile per l’indennità di anzianità riprenderà a decorrere dopo la scadenza del contratto a termine di qualifica dirigenziale e la retribuzione utile sarà quella posseduta alla fine del servizio a tempo indeterminato, senza tener conto del periodo svolto come dirigente a termine (per il quale, come già detto, maturerà solo il TFR).Questa soluzione è coerente con quanto precisato dall’INPDAP nella circolare n.11/2001 (si veda l’esempio riportato alle pagg.7 e 8 della richiamata circolare, punto 3).Se, invece, la vicenda ha caratteristiche diverse (non si tratta di un incarico ex art.19, comma 6) vi invitiamo a riformulare il quesito con maggiori dettagli.L'Esperto Risponde -
Art. 72 DL 112/2008Carmine Sommapersonale@comune.castellammare-di-stabia.napoli.itÈ applicabile al personale degli E.E.L.L. la disposizione di cui all'art.72 del DL n°112 del 25/06/2008, convertito in legge n°133 del 06/08/2008?Bisogna distinguere:· i commi 1-6 dell’art.72 del DL112/2008 (convertito in L.133/2008) e successive modifiche e integrazioni riguardano le sole amministrazioni espressamente indicate nel comma 1 dello stesso articolo e non gli enti locali;· i successivi commi 7-11 dello stesso articolo riguardano, invece, tutte le amministrazioni pubbliche, compresi gli enti locali.Per approfondimenti, consigliamo vivamente di leggere la circolare del D.F.P. n.10/2008, scaricabile dal sito internet del DipartimentoL'Esperto Risponde
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Calcolo IRAPAlberto BacciagliaCCIAA di pesaroalberto.bacciaglia@ps.camcom.it
Vorrei sapere, ai fini del calcolo con metodo retributivo dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), come individuare i disabili (escludendo dalla base imponibile le relative retribuzioni). L'art.1 della legge 68/99 individua i disabili come segue:
“a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità;
b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;
d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.”
Il successivo comma 4, poi, dice che le condizioni di cui al comma 1 vengono accertate dalla commissione di cui all'art. 4 della Legge 104/92.
Considerato che la stessa commissione individua anche lo stato di handicap per poter fruire dei permessi di cui alla legge 104 è possibile far rientrare nel novero delle retribuzioni esenti da IRAP anche quelle di dipendenti che usufruiscono per sè dei permessi di cui alla Legge 104/92?
Inoltre in caso di assunzione tramite mobilità di un dipendente, precedentemente assunto da altro ente come invalido, è possibile usufruire dell'esenzione IRAP? Più in generale il datore di lavoro, se pensa che un dipendente rientri nella categoria dei disabili, per poter usufruire dell'esenzione IRAP può chiedere al dipendente un eventuale documentazione o deve limitarsi a quello che il dipendente volontariamente e per suo interesse decide di presentare?
GrazieIn sintesi, seguendo l’ordine dei vostri quesiti:1. L'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 - come modificato dall'articolo 16, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 - prevede che nella determinazione della base imponibile dell'imposta sulle attività produttive (IRAP) "sono ammessi in deduzione i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con contratti di formazione lavoro".Per individuare con precisione i lavoratori disabili, occorre fare riferimento ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con risoluzione 142 del 2004.In sostanza, si possono portare in deduzione sia le spese sostenute per il personale disabile individuato ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 68 del 1999, sia le spese per i disabili che al momento dell'assunzione, effettuata prima dell'entrata in vigore della predetta legge n. 68 del 1999, erano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge n. 482 del 1968.Quanto ai portatori di handicap di cui alla L.104/1992, sembrerebbe logico concludere che la deduzione sia ammessa solo se rientrano anche in una delle indicate categorie (il che non è automatico: basta confrontare la nozione di portatore di handicap di cui all’art.3 della l.104/1992 e quella di disabile di cui all’art.1 della L.68/1999).2. Crediamo che, ai vostri fini, la mobilità di personale disabile tra pubbliche amministrazioni possa essere assimilata all’istituto del “passaggio diretto”, a proposito del quale il Ministero del Lavoro, con nota del 18.7.2002, ha chiarito che è sufficiente il nulla osta dell’ufficio territorialmente competente e la sussistenza di poche altre condizioni; in tal caso, è come se il lavoratore fosse assunto come disabile anche dal secondo datore di lavoro e, pertanto, riteniamo che non vi siano problemi ad ammettere in deduzione i relativi compensi come spese per i disabili; vi suggeriamo, però, di acquisire anche il conforto dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente.3. Normalmente, è il dipendente stesso a produrre la documentazione necessaria, perché questo gli consente di avere titolo a vari tipi di tutele. Potrebbe anche accadere che il datore di lavoro riceva detta documentazione da altra amministrazione pubblica. Quando ciò non avvenga, il datore di lavoro che ritenga che il dipendente possa rientrare tra i disabili, può assumere, a nostro avviso, solo le iniziative consentite da espresse norme di legge o contrattuali (come l’accertamento di eventuali inabilità al lavoro).L'Esperto Risponde -
Indennità di anzianitàAlberto VecchiCCIAA di Reggio Emiliaalberto.vecchi@re.camcom.it
Si sottopone il caso di dipendente che ha presentato richiesta di anticipo sull'indennità di anzianità per l'acquisto di casa da destinare ad uso abitazione per figlio che tuttavia attualmente è nettamente minorenne (14 anni circa) e che quindi abiterà effettivamente la casa solo fra qualche anno. Ci si chiede se ai sensi del D.I. 12.7.1982 si possa o meno concedere l'anticipo
GrazieL’art.85 del D.I. 12.7.1982, come modificato dall’art.1 del DM 245/1995, non contiene previsioni espresse al riguardo; tuttavia, dal tenore letterale della norma, sembrerebbe logico ritenere che essa richieda che l’anticipazione sia finalizzata all’acquisto di un alloggio che possa essere immediatamente destinato ad uso di abitazione propria o dei propri figli; nel vostro caso, se abbiamo ben compreso, la casa esiste già (e, quindi, non ci sarebbe da attendere nemmeno il tempo tecnico necessario per la sua costruzione), ma il problema è che essa, una volta acquistata, non potrebbe essere destinata ad abitazione del figlio del dipendente perché questi ha soli 14 anni.
Pertanto, considerato anche che una interpretazione difforme si presterebbe a facili abusi, siamo dell’avviso che l’anticipazione non possa essere accordata.
L'Esperto Risponde -
Indennità di anzianitàMauro SantoianniCCIAA di Milanosantoianni@mi.camcom.itQuesta Camera deve provvedere a liquidare, ai sensi dell'art. 77 del R.I. del 12/7/1982, l'indennità di anzianità di un dipendente che era stato riammesso in servizio nel 1995 ai sensi dell'art. 3 del DPR 10/1/1957.
Alla fine del primo rapporto di lavoro (1987) era stato regolarmente liquidato.
Nel procedere alla nuova liquidazione dobbiamo considerare - ai sensi dell'art. 4 dello stesso DPR - quanto già erogato e, quindi, portare in detrazione dall'importo complessivamente spettante ''la precedente liquidazione maggiorata degli interessi del 4,25%'' o il fatto che la liquidazione si riferisca ad un nuovo rapporto di lavoro - con una nuova anzianità lavorativa utile - ci permette di liquidare solo l'ultimo periodo di lavoro senza considerare il passato?Premesso che andrebbe chiarito meglio il riferimento agli artt.3 e 4 del DPR n.3/1957, riteniamo utile evidenziare che il rapporto di lavoro che si ricostituisce a seguito di riammissione in servizio è del tutto nuovo rispetto al precedente (v. parere DFP n.161/02 e giurisprudenza ivi richiamata).
Non a caso, anche l'art.132 del DPR n.3/1957 stabiliva che ''l'impiegato riammesso è collocato nel ruolo e nella qualifica cui apparteneva al momento della cessazione dal servizio, con decorrenza di anzianità nella qualifica stessa dalla data del provvedimento di riammissione''.
Ne consegue che la Camera dovrà calcolare l'indennità di anzianità solo in riferimento agli anni di servizio maturati nel secondo rapporto di lavoro, perché il primo si è già definito anche per quanto riguarda il relativo trattamento di fine servizio.L'Esperto Risponde -
Vi ringraziamo per la risposta in merito...Rosanna Nadinrosanna.nadin@pn.camcom.itVi ringraziamo per la risposta in merito al trattamento di fine rapporto in seguito a mobilità volontaria, in relazione a questo vorremmo avere un ulteriore chiarimento. Nella Vostra risposta si afferma che in caso di trasferimento ad una CCIAA di personale proveniente da altra CCIAA a seguito di mobilità volontaria o d’ufficio, poiché per il calcolo dell’indennità di anzianità si considera l’ultima retribuzione corrisposta al dipendente per tutti gli anni di servizio presso le CCIAA, la differenza, dovuta all’aumento di retribuzione negli anni, è a carico dell’ultima Camera di Commercio. Poiché, secondo la nostra esperienza, è prassi consolidata che l’ultima CCIAA che liquida il dipendente cessato, si rivalga poi sulle altre consorelle per le quote di competenza (calcolate sull’ultima retribuzione corrisposta al dipendente), con un notevole aggravio di costi per le precedenti Camere, vorremmo sapere in base a quale normativa siete giunti alla formulazione della Vostra risposta. L’unica fonte normativa da noi trovata che prevede espressamente tale modo di operare è l’art. 27 – 2^ parte del comma 7 – del CCNL 98/2001 dei dirigenti, limitatamente ai Segretari Generali nominati con le modalità della L. 580/93.
In apparenza, non esiste nessuna norma che, espressamente, confermi l’interpretazione citata nel quesito, se non, appunto, l’articolo 27, comma 7 del CCNL del personale con qualifica dirigenziale del 23.12.1999. Tuttavia, si ritiene utile evidenziare che: non avrebbe alcun senso applicare al restante personale un principio diverso da quello espressamente stabilito dal CCNL della dirigenza per i Segretari; al di là della qualifica di inquadramento e delle funzioni degli interessati, infatti, la fattispecie è identica e identico è il problema che si pone all’interprete; anche la soluzione non può che essere la stessa; il nuovo testo dell’art.30, comma 1 del D.Lgs.165/2001 (come modificato dalla L.246/2005) configura la mobilità come una ipotesi di cessione di contratto; ai sensi dell’art.1408, comma 1 del codice civile, il cedente è liberato dalle sue obbligazioni verso il contraente ceduto (salva l’eccezione prevista dal successivo comma 2, che, peraltro, non rileva in fattispecie) dal momento in cui la cessione acquista piena efficacia; questo comporta, a nostro avviso, la necessità di definire la quota parte dell’indennità di anzianità da trasferire alla Camera “cessionaria”, ai sensi dell’art.77 del D.I. del 1982, al momento del trasferimento e sulla base dell’ultimo stipendio erogato dalla Camera cedente, senza l’accollo dei futuri sviluppi di carriera; oltretutto, l’interpretazione contraria avrebbe conseguenze assurde anche sul piano del semplice buon senso: infatti, posto che la Camera “cedente” (quella di provenienza), all’atto del trasferimento, non è in condizione di conoscere quali saranno i futuri sviluppi di carriera del personale trasferito, è del tutto privo di fondamenti ragionevoli pensare che essa debba farsi carico anche degli oneri conseguenti a vicende che non sono note a quel momento, non dipenderanno in alcun modo dalla sua volontà e alle quali non parteciperà in nessuna maniera; sarebbe come ammettere che un ente terzo possa determinare oneri aggiuntivi per il bilancio di un altro ente senza che questo abbia alcuna voce in capitolo; per questo sì che sarebbe necessaria una norma espressa e, pertanto, la prospettiva ipotizzata nel quesito dovrebbe essere, in realtà, rovesciata: il problema non è dato dalla circostanza che non esiste una norma espressa a sostegno dell’interpretazione a nostra interpretazione, ma dal fatto che non esiste una norma espressa a sostegno della tesi contraria e delle conseguenze, appena sopra illustrate, che da essa deriverebbero; tra le due letture, nel dubbio, l’unica è quella di seguire quella più ragionevole (sfruttando gli “indizi” sopra indicati) e, si ritiene, conforme al buon senso.
L'Esperto Risponde -
In relazione ad un quesito avanzato in d...anna maria zanonianna.zanoni@re.camcom.itIn relazione ad un quesito avanzato in data 25 luglio u.s. "Prestito su indennità di anzianità di cui al DI 20/4/1995 N.245" nell'eventualità che non sia pervenuto, si riformula qui di seguito: "Si tratta di dipendente trasferita per mobilità intercompartimentale presso questa Camera di Commercio dal 2000, già dipendente dal 1992 a tempo indeterminato dell’Università, che ha presentato istanza diretta ad ottenere un prestito (80%), ai sensi dell’art. 85 del regolamento tipo del personale delle CCIAA –DI 12/7/1982, successivamente modificato dal DI 245 del 20/4/95, che comprenda anche il periodo prestato presso l’Università. Si fa presente che l’INPDAP ha provveduto a versare a questa Camera l’indennità di buonuscita maturata dall’interessata. In considerazione della specialità della normativa, è possibile concedere il prestito (80%) anche sulla somma girata a questa Camera per il servizio prestato presso l’Università ? e se sì, in quale modo? Tale importo può essere rivalutato o deve rimanere l’importo originario versato dall’INPDAP? Grati della collaborazione si porgono distinti saluti.
Premettiamo che la liquidazione dei trattamenti di fine servizio presuppone, in ogni caso, l’estinzione del rapporto di lavoro. Ne consegue che non è possibile procedere alla liquidazione di un trattamento di fine servizio, comunque denominato, in presenza di vicende modificative del rapporto di lavoro che non comportino la sua estinzione: ne è un esempio proprio la mobilità volontaria o d’ufficio, che si caratterizza per la continuità del rapporto di lavoro. Il punto è stato efficacemente chiarito dall’Inpdap con circolare n.11 del 12.3.2001, ma concetti analoghi sono stati espressi anche dalla giurisprudenza amministrativa, secondo la quale non è possibile pagare il trattamento di fine servizio quando il nuovo impiego costituisce la continuazione, la derivazione o il rinnovo del precedente rapporto (si veda, in particolare, la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n.375 del 23.7.2001). Detto questo, con riferimento ai vostri quesiti, esprimiamo le seguenti valutazioni: 1. La liquidazione dell'indennità di anzianità, per le Camere di Commercio, è disciplinata dall’art.77 del D.I. del 12.7.1982 secondo il quale “all’atto della cessazione dal servizio, al personale di ruolo camerale … compete … una indennità di anzianità a carico dei bilanci camerali, commisurata a tante mensilità dell’ultima retribuzione fruita, a titolo di stipendio, di tredicesima mensilità ed altri eventuali assegni pensionabili e quiescibili per quanti sono gli anni di servizio prestati alle dipendenze delle Camere…” . La norma in esame: conferma che per il pagamento dell’indennità di anzianità è necessaria la “cessazione dal servizio” e quindi l’estinzione del rapporto di lavoro; stabilisce che il dipendente ha diritto ad una indennità (al singolare) a carico dei bilanci camerali (al plurale) che spetta solo per gli anni di servizio prestati presso le Camere di Commercio (al plurale) e non per gli anni di servizio eventualmente prestati presso un altro datore di lavoro Ne consegue che in caso di trasferimento ad una Camera di Commercio di personale proveniente da altra amministrazione non camerale a seguito di mobilità volontaria o d’ufficio (sempre che si tratti di personale con anzianità anteriore al 31.12.2000, perché, in caso contrario, si tratterebbe di personale in regime di TFR), il trattamento di fine servizio sarà liquidato dalla CCIAA, in quanto ultimo datore di lavoro, ma solo alla definitiva cessazione dal servizio. Sarà composto dall’indennità di anzianità calcolata solo sugli anni di servizio prestati presso la CCIAA e dal trattamento maturato presso il precedente datore di lavoro. L’Ente che gestiva il rapporto previdenziale del dipendente deve trasferire alla CCIAA i relativi importi (e quindi, nel vostro caso, l'Inpdap ha agito correttamente). 2. Non ci risulta che esista la possibilità di riconoscere anticipazioni sull'importo dell'indennità di buonuscita già maturato; quanto all'indennità di anzianità, le anticipazioni sono possibili solo nei limiti e alle condizioni espressamente indicati nel già citato DI del 12.7.1982 e successive modifiche, tenendo conto di quanto precisato nel punto precedente circa lo stretto collegamento tra indennità di anzianità e servizio prestato presso le sole Camere. 3. Quanto al problema dell’eventuale rivalutazione del trattamento di fine servizio maturato dal lavoratore presso altra amministrazione non camerale, saremmo orientati a ritenere, considerati gli orientamenti della giurisprudenza in tema di rivalutazione dei crediti di lavoro, che il dipendente non abbia diritto né agli interessi né alla rivalutazione monetaria perché il suo credito (quello relativo al trattamento di fine servizio) diventerà esigibile solo alla definitiva risoluzione del rapporto di lavoro (è noto, infatti, che, secondo la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, per la maturazione degli interessi e della rivalutazione sui crediti di lavoro è sempre necessaria l’esigibilità del credito, intesa come assenza di ostacoli alla sua riscossione - Cass. 12.3.2001 n. 3563).
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un dipendente che matura i 40 anni di se...OLGA OMAGGIOmaddaloni.paghe@virgilio.itun dipendente che matura i 40 anni di servizio e 63 anni eta' anagrafica il 31.01.2008, non puo' andare piu' in pensione con effetto immediato ? Puo' andare secondo Maroni dal 01/01/2009, o secondo welfare dal 01/07/2008 o avendo maturato i 57 anni e 35 servizio o solo 39 servizio nel 2007, quando vuole, e in questo caso dal 01.02.2008? Grazie
Nel caso da voi segnalato si applica l’art.31, comma 8 del CCNL della dirigenza del 10.4.1996 in base al quale “in caso di decesso del dirigente , l'amministrazione corrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall'art.2122 del c.c. nonché una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti”. Quanto all’elencazione di tutti i casi nei quali spetta l’indennità di mancato preavviso, data l’estrema genericità del quesito, non possiamo fare altro che ricordare il principio generale stabilito dall’art.2118 del codice civile (mancato rispetto dell’obbligo di preavviso in tutti casi di recesso dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato per qualsiasi causa, esclusa la “giusta causa”), rinviando, per il resto, ad un attento esame delle clausole contrattuali vigenti.
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Nel caso in cui un dipendente passi da t...Salvatore D'Uvasalvatore.duva@rm.camcom.itNel caso in cui un dipendente passi da tempo determinato a tempo indeterminato nei ruoli camerali senza soluzione di continuità la quota del tfr maturato va accantonato come previsto dalla circolare Inpdap n° 11/2001 e succ.? Per quanto riguarda invece la procedura volta alla stabilizzazione del personale a tempo determinato senza soluzione di continuità, va applicata la Circolare n. 5/2008 della Funzione pubblica e cioè: (…) Ne deriva, a titolo di esempio, che le ferie non godute devono essere retribuite e che deve, altresì, procedersi alla liquidazione del trattamento di fine rapporto (cfr.§ 6 p. 11) Grazie
La soluzione incidentalmente suggerita dal Dipartimento della Funzione Pubblica nella circolare n.5/2008 non può avere carattere generale perché si tratta di una semplice esemplificazione che non entra nel merito delle numerose problematiche connesse al pagamento del TFR; riteniamo, pertanto, che in materia non si possa prescindere dalle indicazioni fornite dall’INPDAP. In particolare, nella circolare n.30/2002 (punto 3) l’INPDAP ha precisato che “il diritto al pagamento del TFR sorge alla risoluzione del contratto di lavoro, purché il dipendente non ne abbia sottoscritto un altro (sia a tempo determinato che a tempo indeterminato) decorrente dal giorno immediatamente successivo alla scadenza del primo con un Ente obbligato ad iscrivere i propri dipendenti all'INPDAP ai fini TFS o TFR. In tal caso l'iscritto avrà diritto al pagamento al verificarsi della prima interruzione di almeno un giorno tra un contratto e l'altro ovvero all'atto della definitiva cessazione dal servizio.” Ritenendo sia questo il comportamento da seguire (rispetto al quale, sembra di arguire, la vostra camera si trova del tutto in linea), l’unica particolarità, nel vostro caso, è data dalla circostanza che il TFR è gestito dalla Camera e non dall’INPDAP (art.5, comma 1 CCNQ 29.7.1999); ma, a parte questo, non vi è alcuna ragione per comportarsi in modo diverso dall’INPDAP per il caso del dipendente assunto con contratto a termine che, successivamente vincitore di pubblico concorso, prenda servizio a tempo indeterminato il giorno dopo la scadenza del primo contratto.
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La retribuzione di posizione prevista da...n.d.n.d.La retribuzione di posizione prevista dall'art.10 del CCNL del 31.3.1999 per i dipendenti responsabili di posizione organizzativa è utile ai fini della liquidazione dell'indennità di anzianità di cui all'art.77 del D.I. 12.7.1982 ? Se sì, in quale misura ?
L'art.77 del D.I. del 12.7.1982 stabilisce che all'atto della cessazione dal servizio, al personale di ruolo camerale compete una indennità di anzianità a carico dei bilanci camerali, commisurata a tante mensilità dell'ultima retribuzione fruita, a titolo di stipendio, di tredicesima mensilità ed altri eventuali assegni pensionabili e quiescibili per quanti sono gli anni di servizio prestati alle dipendenze delle Camere. E'bene ricordare che quando tale disposizione è nata (1982), le nozioni di retribuzione contributiva e di retribuzione pensionabile non coincidevano con quelle attuali, risultanti dalla riforma operata con la L.335 del 1995: all'epoca, gli unici emolumenti pensionabili erano quelli che presentavano, oggettivamente, le caratteristiche della fissità e continuità; questa è stata la costante interpretazione giurisprudenziale degli articoli 15 e 16 della L. 1077 del 1959 (Corte dei Conti Sez. Giurisdizionale Emilia Romagna sentenza 364 del 21.7.1997; Corte dei Conti Sez. III Pensioni Civili sentenza 55698 del 28.1.1984; Corte dei Conti Sez. III Pensioni Civili sentenza 63200 del 25.10.1989; Corte dei Conti Sez. Giurisdizionale Emilia Romagna sentenza 50 del 13.12.1994). Questi stessi principi (necessità dei requisiti di fissità e continuità) sono stati applicati dalla giurisprudenza anche ai trattamenti di fine servizio; alcune sentenze hanno anche precisato che non rileva, ai fini dell'accertamento dei requisiti della fissità e continuità dell'emolumento, il fatto che esso rappresenti la retribuzione di un incarico temporaneo: quello che conta, è che si tratti di un emolumento costante nell'anno, ancorché non definitivo (Cassazione Sez. Lavoro n.2394 del 18.5.1989, relativa all'indennità premio di servizio). Dopo la L335/1996, la retribuzione contributiva si calcola applicando l'art.12 della L.153/1969 e successive modifiche ed integrazioni (art.2, comma 9 L.335/1995) e ogni emolumento è divenuto pensionabile: tuttavia, ai sensi dell'art.2, comma 11 della L.335/1995 la retribuzione definita secondo i nuovi criteri concorre alla determinazione della sola quota di pensione prevista dall'art.13, comma 1 lettera b) del D.Lgs.503/1992 (cosiddetta quota B); per la quota di pensione prevista dall'art.13, comma 1 lettera a) del D.Lgs.503/1992 (cosiddetta quota A), continuano invece a valere i requisiti previsti dalla vecchia normativa: pertanto sono utili ai fini della cosiddetta quota A solo gli emolumenti che presentano le caratteristiche di fissità e continuità (v. circolare Inpdap n.21 del 29.3.1996). Ciò posto, il problema non è solo quello di stabilire se la retribuzione di posizione di cui all'art.10 del CCNL del 31.3.1999 sia o meno pensionabile, visto che, attualmente, ogni emolumento lo è; a nostro parere, la retribuzione di posizione può essere considerata utile ai fini della determinazione dell'indennità di anzianità solo se essa può ritenersi pensionabile ai sensi di quella che era l'originaria lettura dell'art.77 del D.I. del 12.7.1982 e quindi solo se presenta le caratteristiche della fissità e continuità; non basta che sia pensionabile, è necessario, in altri termini, che essa sia utile ai fini della quota A della pensione (alla quale concorrono solo gli emolumenti fissi e continuativi). Per fortuna, il punto è stato espressamente chiarito dall'Inpdap nella seconda parte della circolare n. 51 del 28.11.2000 nella quale si legge: La retribuzione di posizione di cui all'art.10 nasce quale corrispettivo per lo svolgimento di un incarico, di elevata responsabilità, conferito a termine ai dipendenti classificati in categoria D. Essa è predeterminata possiede pertanto il requisito della fissità, è dovuta quale corrispettivo di una prestazione lavorativa prevista da contrattazione collettiva, legge o regolamento. Date queste caratteristiche, la citata indennità andrà valutata nella parte A del trattamento di quiescenza, così come previsto dall'art.13 lettera a) del Decreto Legislativo 503/1992. Se la retribuzione di posizione è utile ai fini della quota A della pensione, essa è sicuramente utile anche ai fini dell'indennità di anzianità di cui all'art.77 del DI 12.7.1982. Altro problema è quello di stabilire se essa sia interamente utile o se sia utile solo in parte. Sul punto l'Inpdap ha affermato, seppure con riferimento all'indennità premio di servizio, che la retribuzione di posizione è utile solo nel limite di L.1.500.000 annue (importo lordo corrispondente alla vecchia indennità di direzione e di staff di cui all'art.34, comma 1 lettera b- del DPR 268/1987, rivalutata dall'art.45 del DPR 333/90 e confermata dall'art.37 del CCNL del 6.7.2995 (v. tabella finale allegata alla circolare n.51/2000). Pur nutrendo qualche perplessità su tale soluzione, non riteniamo tuttavia possibile, per i soli dipendenti camerali, stabilire una eccezione rispetto al trattamento stabilito ed applicato dall'Inpdap a tutti gli altri dipendenti del comparto. Pertanto, siamo del parere che la retribuzione di posizione di cui all'art.10 del CCNL del 31.3.1999 possa essere considerata utile, anche ai fini dell'indennità di anzianità, nel limite di L.1.500.000 annue lorde: naturalmente, detto importo andrà riproporzionato su base mensile, date le differenti modalità di calcolo dell'indennità di anzianità (per la quale si tiene conto della retribuzione mensile) rispetto all'indennità premio di servizio.
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Può un ex dipendente, collocato a riposo...gennaro cotugnog.cotugno@aqp.itPuò un ex dipendente, collocato a riposo il 1989, chiedere in data 29/01/2007 di ottenere i benefici previsti dalla Legge in oggetto (n° 7 annualità di abbuono) o altro ?? Grazie
I benefici già previsti dalla L.336/1970 sono stati recepiti in diverse previsioni contrattuali che, pur senza stravolgerla, hanno in minima parte modificato la relativa disciplina (si vedano, ad esempio, l’art.22 del CCNL del comparto regioni autonomie locali del 5.10.2001 e l’analogo art.30 del CCNL del comparto enti pubblici non economici del 9.10.2003 che hanno modificato le modalità di calcolo dell'incremento retributivo da attribuire al lavoratore interessato). Ciò premesso, per quanto riguarda il vostro specifico problema, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che “… mentre i benefici di cui agli artt.1 e 3 della legge n. 336 del 1970 attengono al rapporto d'impiego, e perciò presuppongono che questo sia ancora in atto al momento della proposizione della domanda per il conseguimento degli stessi, il beneficio di cui all'art.2, comma 2, della stessa legge … attiene solo al trattamento di quiescenza e perciò non implica che la domanda relativa sia presentata e la richiesta qualifica posseduta quando è ancora in atto il rapporto d'impiego”… (Cassazione civile , sez. lav., 20 gennaio 1989, n. 318). Sulla stessa linea anche Cassazione Sez. Lav., n. 4411 del 13.5.1987 (sentenza citata anche nel parere Aran 1001-22B2, pubblicato sul sito dell’Agenzia), secondo la quale “la concessione del beneficio combattentistico … previsto all'art.1 della legge 24 maggio 1970 n. 336 … essendo strettamente attinente al rapporto d'impiego, non può essere richiesta dopo la sua cessazione. Viceversa, la concessione del diverso beneficio, previsto dal successivo art.2 della stessa legge … non richiede che la relativa domanda sia presentata quando è ancora in corso il rapporto d'impiego, trattandosi, in questo caso, di diritto che (nella ricorrenza dei relativi presupposti) sorge solo nel momento in cui, cessato il rapporto di lavoro, subentra lo stato di quiescenza”.
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La retribuzione di posizione prevista da...maria di paolomaria.dipaolo@forumpa.itLa retribuzione di posizione prevista dall’art.10 del CCNL del 31.3.1999 per i dipendenti responsabili di posizione organizzativa è utile ai fini della liquidazione dell’indennità di anzianità di cui all’art.77 del D.I. 12.7.1982 ? Se sì, in quale misura ?
L’art.77 del D.I. del 12.7.1982 stabilisce che “all’atto della cessazione dal servizio, al personale di ruolo camerale … compete … una indennità di anzianità a carico dei bilanci camerali, commisurata a tante mensilità dell’ultima retribuzione fruita, a titolo di stipendio, di tredicesima mensilità ed altri eventuali assegni pensionabili e quiescibili per quanti sono gli anni di servizio prestati alle dipendenze delle Camere…” . E’ bene ricordare che quando tale disposizione è nata (1982), le nozioni di retribuzione contributiva e di retribuzione pensionabile non coincidevano con quelle attuali, risultanti dalla riforma operata con la L.335 del 1995: all’epoca, gli unici emolumenti pensionabili erano quelli che presentavano, oggettivamente, le caratteristiche della fissità e continuità; questa è stata la costante interpretazione giurisprudenziale degli articoli 15 e 16 della L. 1077 del 1959 (Corte dei Conti Sez. Giurisdizionale Emilia Romagna sentenza 364 del 21.7.1997; Corte dei Conti Sez. III Pensioni Civili sentenza 55698 del 28.1.1984; Corte dei Conti Sez. III Pensioni Civili sentenza 63200 del 25.10.1989; Corte dei Conti Sez. Giurisdizionale Emilia Romagna sentenza 50 del 13.12.1994). Questi stessi principi (necessità dei requisiti di fissità e continuità) sono stati applicati dalla giurisprudenza anche ai trattamenti di fine servizio; alcune sentenze hanno anche precisato che non rileva, ai fini dell’accertamento dei requisiti della fissità e continuità dell’emolumento, il fatto che esso rappresenti la retribuzione di un incarico temporaneo: quello che conta, è che si tratti “di un emolumento costante nell’anno, ancorché non definitivo” (Cassazione Sez. Lavoro n.2394 del 18.5.1989, relativa all’indennità premio di servizio). Dopo la L335/1996, la retribuzione contributiva si calcola applicando l’art.12 della L.153/1969 e successive modifiche ed integrazioni (art.2, comma 9 L.335/1995) e ogni emolumento è divenuto pensionabile: tuttavia, ai sensi dell’art.2, comma 11 della L.335/1995 la retribuzione definita secondo i nuovi criteri concorre alla determinazione della sola quota di pensione prevista dall’art.13, comma 1 lettera b) del D.Lgs.503/1992 (cosiddetta quota B); per la quota di pensione prevista dall’art.13, comma 1 lettera a) del D.Lgs.503/1992 (cosiddetta quota A), continuano invece a valere i requisiti previsti dalla vecchia normativa: pertanto sono utili ai fini della cosiddetta quota A solo gli emolumenti che presentano le caratteristiche di fissità e continuità (v. circolare Inpdap n.21 del 29.3.1996). Ciò posto, il problema non è solo quello di stabilire se la retribuzione di posizione di cui all’art.10 del CCNL del 31.3.1999 sia o meno pensionabile, visto che, attualmente, ogni emolumento lo è; a nostro parere, la retribuzione di posizione può essere considerata utile ai fini della determinazione dell’indennità di anzianità solo se essa può ritenersi pensionabile ai sensi di quella che era l’originaria lettura dell’art.77 del D.I. del 12.7.1982 e quindi solo se presenta le caratteristiche della fissità e continuità; non basta che sia pensionabile, è necessario, in altri termini, che essa sia utile ai fini della quota A della pensione (alla quale concorrono solo gli emolumenti fissi e continuativi). Per fortuna, il punto è stato espressamente chiarito dall’Inpdap nella seconda parte della circolare n. 51 del 28.11.2000 nella quale si legge: “La retribuzione di posizione di cui all’art.10 … nasce quale corrispettivo per lo svolgimento di un incarico, di elevata responsabilità, conferito a termine ai dipendenti classificati in categoria D. Essa è predeterminata … possiede pertanto il requisito della fissità, è dovuta quale corrispettivo di una prestazione lavorativa prevista da contrattazione collettiva, legge o regolamento. Date queste caratteristiche, la citata indennità andrà valutata nella parte A del trattamento di quiescenza, così come previsto dall’art.13 lettera a) del Decreto Legislativo 503/1992….” Se la retribuzione di posizione è utile ai fini della quota A della pensione, essa è sicuramente utile anche ai fini dell’indennità di anzianità di cui all’art.77 del DI 12.7.1982. Altro problema è quello di stabilire se essa sia interamente utile o se sia utile solo in parte. Sul punto l’Inpdap ha affermato, seppure con riferimento all’indennità premio di servizio, che la retribuzione di posizione è utile solo nel limite di L.1.500.000 annue (importo lordo corrispondente alla vecchia indennità di direzione e di staff di cui all’art.34, comma 1 lettera –b- del DPR 268/1987, rivalutata dall’art.45 del DPR 333/90 e confermata dall’art.37 del CCNL del 6.7.2995 – v. tabella finale allegata alla circolare n.51/2000). Pur nutrendo qualche perplessità su tale soluzione, non riteniamo tuttavia possibile, per i soli dipendenti camerali, stabilire una eccezione rispetto al trattamento stabilito ed applicato dall’Inpdap a tutti gli altri dipendenti del comparto. Pertanto, siamo del parere che la retribuzione di posizione di cui all’art.10 del CCNL del 31.3.1999 possa essere considerata utile, anche ai fini dell’indennità di anzianità, nel limite di L.1.500.000 annue lorde: naturalmente, detto importo andrà riproporzionato su base mensile, date le differenti modalità di calcolo dell’indennità di anzianità (per la quale si tiene conto della retribuzione mensile) rispetto all’indennità premio di servizio.
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L'art. 85 del D.M. 12.07.82 - Regolament...giovanni berardinigiovanni.berardini@is.camcom.itL'art. 85 del D.M. 12.07.82 - Regolamento tipo per il personale delle Camere di Commercio - dispone che per l'acquisto dell'alloggio destinato ad uso di propria abitazione, a ciascun dipendente può essere concessa l'anticipazione in misura dell'80% sulla indennità di anzianità di cui all'art. 77, maturata alla data della richiesta. Si chiede di conoscere un proprio parere in relazione alle circostanze oggettive che sono richieste per la concessione della predetta anticipazione. In particolare su come debba essere interpretata la nozione di "alloggio destinato ad uso di propria abitazione" e se uno stesso dipendente possa richiedere, a distanza di tempo, una seconda anticipazione per l'acquisto ad esempio di una seconda casa, dichiarando sempre che quella sarà destinata ad uso della proapria aboitazione. Ovvero se tale concetto debba essere collegato a quello della residenza, dimora o domicilio abituale o se una volta concessa per un particolare evento, ad esempio, acquisto della casa poi non possa essere più riproposta. Nel caso in cui a corredo della domanda il dipende ha presentato il contratto preliminare, può l'ufficio successivamente procedere a controlli sull'effettivo acquisto della casa, richiedendo ad esempio copia del rogito definitivo stipulato? Grazie
In assenza di precise indicazioni normative, crediamo che la soluzione del problema debba essere ricercata nella disciplina adottata dal legislatore in casi analoghi, anche se non direttamente applicabili al settore pubblico. Al riguardo, una utile guida può essere rappresentata dalle previsioni dell’art.2120 del codice civile, in materia di trattamento di fine rapporto. Tale articolo stabilisce che: Ø la richiesta di anticipazione del TFR deve essere giustificata, tra l’altro, dalla necessità di acquisto della prima casa di abitazione, documentato con atto notarile (comma 8) La giurisprudenza ha chiarito che: Ø “… Il diritto all'anticipazione del trattamento di fine rapporto sussiste anche in caso di acquisto di una casa in luogo diverso da quello in cui il lavoratore risiede o lavora ove in considerazione della vicinanza e delle caratteristiche della località prescelta si debba escludere che detta casa possa essere utilizzata come "casa di week-end". …” (Tribunale Milano, 8 maggio 1985); Ø “È costituzionalmente illegittimo il comma 8 lett. b dell'art. 2120 c.c. come novellato dall'art. 1 l. 29 maggio 1982 n. 297 nella parte in cui prevede che l'anticipazione del trattamento di fine rapporto per l'acquisto della prima casa richiede la documentazione notarile dell'avvenuto acquisto e non è quindi dovuta in caso di acquisto ancora "in itinere" al momento della richiesta di beneficio” (Corte costituzionale, 5 aprile 1991, n. 142); Ø “Per la richiesta dell'anticipazione del trattamento di fine rapporto è sufficiente il contratto preliminare, salva successiva esibizione dell'atto pubblico di compravendita della prima casa di abitazione” (Pretura Pavia, 7 aprile 1983); Ø “l'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto” (comma 9). Si tratta di una soluzione che, a nostro avviso, può essere applicata, per analogia, anche all’indennità di anzianità disciplinata dal D.I. del 12.7.1982. Per quanto riguarda, infine, la possibilità di acquisire il rogito, crediamo si tratti di un preciso diritto - dovere dell’ente. Infatti: Ø il contratto preliminare legittima la richiesta (vedi giurisprudenza citata); Ø l’avvenuto acquisto può anche essere dimostrato, in prima battuta, da una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000; Ø ma l’ente deve comunque verificare la veridicità di quanto dichiarato dal dipendente e l’unica prova certa è data dal rogito notarile o dalle risultanze del registro delle trascrizioni immobiliari.
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"Una dipendente ha prestato servizio a t...Rosanna Floriorosanna.florio@cb.camcom.it"Una dipendente ha prestato servizio a tempo pieno indeterminato presso questa Camera di Commercio I.A.A. nella ex VII qualifica funzionale dal 16 maggio 1977 al 15 maggio 1994. A seguito di trasferimento presso altra Camera di Commercio I.A.A., la stessa dipendente nel tempo ha raggiunto la Categoria giuridica D3 con profilo economico D5 e successiva posizione organizzativa. Con particolare riferimento al trattamento di fine rapporto per pensionamento della stessa, si richiede un vostro parere sui seguenti punti: a) la Camera di Commercio I.A.A. di Campobasso nel liquidare il trattamento di fine rapporto di propria competenza deve tener conto del trattamento economico in godimento al momento del trasferimento (ex VII q.f.)? b) in caso contrario, nella base di calcolo vi rientra anche la retribuzione per la posizione organizzativa acquisita dalla dipendente sucessivamente? Se sì, tale retribuzione è utile solo nel limite di 1.500.000 di vecchie lire annue (importo lordo corrispondente alla vecchia indennità di direzione e di staff di cui all'art. 34, comma 1 lettera b) del D.P.R. 268/1997, rivalutata dall'art. 5 del D.P.R. 333/1990 e confermata dall'art. 37 del C.C.N.L. del 6.7.1995) oppure quella effettivamente assegnata?
1. Se abbiamo ben compreso, alla vostra ex dipendente, in occasione del trasferimento presso altra CCIAA non è stato liquidato alcun trattamento di fine servizio. Se è così, avete operato correttamente, perché la liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, presuppone, in ogni caso, l’estinzione del rapporto di lavoro; pertanto, essa non è possibile in presenza di vicende modificative del rapporto di lavoro che non comportino la sua estinzione, come la mobilità volontaria o d’ufficio. Nel vostro caso, il trattamento di fine servizio dovrà essere liquidato solo dall’ultima CCIAA datrice di lavoro; è però necessario, da parte vostra, trasferirle le risorse relative agli anni che la lavoratrice ha passato alle vostre dipendenze, secondo quanto precisato nel punto successivo. 2. Per quanto riguarda le Camere di Commercio, è ancora vigente, per il personale assunto con rapporto a tempo indeterminato fino al 31.12.2000 (v. DPCM del 2.3.2001, circolare Inpdap n. 30 dell’1.8.2002 e dichiarazione congiunta n.3 allegata al CCNL del 14.9.2000), l’art.77 del D.I. del 12.7.1982 secondo il quale “all’atto della cessazione dal servizio, al personale di ruolo camerale … compete … una indennità di anzianità a carico dei bilanci camerali, commisurata a tante mensilità dell’ultima retribuzione fruita, a titolo di stipendio, di tredicesima mensilità ed altri eventuali assegni pensionabili e quiescibili per quanti sono gli anni di servizio prestati alle dipendenze delle Camere…” . La norma in esame: § conferma che per il pagamento dell’indennità di anzianità è necessaria la “cessazione dal servizio” e quindi l’estinzione del rapporto di lavoro; § stabilisce che il dipendente ha diritto ad una indennità (al singolare) a carico dei bilanci camerali (al plurale) che spetta solo per gli anni di servizio prestati presso le Camere di Commercio (al plurale) e non per gli anni di servizio eventualmente prestati presso un altro datore di lavoro offrendo, con ciò, un elemento letterale di non poco conto per affermare che l’indennità di anzianità è unica anche in caso di più passaggi, senza soluzione di continuità, all’interno del sistema camerale. Conseguentemente, in caso di mobilità tra Camere di Commercio, l’indennità deve essere pagata dall’ultima Camera, ma con il concorso di tutti i bilanci camerali interessati. In sostanza, ciascuna CCIAA concorre al suo finanziamento in misura pari all’importo maturato dal dipendente per gli anni servizio prestati presso di essa; naturalmente, poiché per il calcolo dell’indennità di anzianità si considera l’ultima retribuzione mensile corrisposta al dipendente, che può essere sensibilmente superiore a quella percepita presso la prima CCIAA o altre eventuali CCIAA che non sono in condizione di prevedere i futuri sviluppi di carriera del dipendente, la relativa differenza, per gli anni di servizio prestati presso altre CCIAA, è a carico dell’ultima CCIAA. Nel trasferimento delle necessarie risorse da una CCIAA all’altra, si tenga presente, inoltre, che se il dipendente aveva ottenuto, dalla CCIAA di provenienza, l’anticipazione dell’80% dell’indennità di anzianità -secondo le vigenti disposizioni- , il relativo importo dovrà essere scomputato dal totale delle risorse da trasferire alla CCIAA di destinazione; al tempo stesso, la CCIAA di provenienza dovrà provvedere alla cessione, in favore CCIAA di destinazione, del credito di cui è titolare nei confronti del dipendente ai sensi degli artt.1260 e ss. del codice civile); § quanto all’utilità, ai fini della determinazione dell’indennità di anzianità (art.77 del D.I. 12.7.1982), della retribuzione di posizione di cui all’art.10 del CCNL del 31.3.1999 e successive modifiche (personale della categoria D incaricato di posizione organizzativa), non possiamo che confermare l’orientamento da noi già espresso in materia: se è pacifico che la retribuzione di posizione è utile ai fini della quota A della pensione, essa è sicuramente utile anche ai fini dell’indennità di anzianità di cui all’art.77 del DI 12.7.1982. Altro problema è quello di stabilire se essa sia interamente utile o se sia utile solo in parte. Sul punto l’Inpdap ha affermato, seppure con riferimento all’indennità premio di servizio, che la retribuzione di posizione è utile solo nel limite di L.1.500.000 annue (importo lordo corrispondente alla vecchia indennità di direzione e di staff di cui all’art.34, comma 1 lettera –b- del DPR 268/1987, rivalutata dall’art.45 del DPR 333/90 e confermata dall’art.37 del CCNL del 6.7.2995 – v. tabella finale allegata alla circolare n.51/2000). Pur nutrendo qualche perplessità su tale soluzione, non riteniamo tuttavia possibile, per i soli dipendenti camerali, stabilire una eccezione rispetto al trattamento stabilito ed applicato dall’Inpdap a tutti gli altri dipendenti del comparto. Pertanto, siamo del parere che la retribuzione di posizione di cui all’art.10 del CCNL del 31.3.1999 possa essere considerata utile, anche ai fini dell’indennità di anzianità, nel limite di L.1.500.000 annue lorde: naturalmente, detto importo andrà riproporzionato su base mensile, date le differenti modalità di calcolo dell’indennità di anzianità (per la quale si tiene conto della retribuzione mensile) rispetto all’indennità premio di servizio. I relativi oneri, sulla base di quanto chiarito nei punti precedenti, sono a carico dell’ultima CCIAA.
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La normativa in materia di tutela delle ...Vito Genovesedaniele.russo@pz.camcom.itLa normativa in materia di tutela delle fattispecie inabilitanti derivanti dall’attività lavorativa svolta comprende allo stato tanto le disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria sugli infortuni e le malattie professionali quanto le disposizioni sull’equo indennizzo di cui al DPR 686/1957. In particolare una giurisprudenza ormai costante (ex multiis Consiglio di Stato Sez. V n. 5542/2003) sentenzia che “L'equo indennizzo e la rendita derivante dall'iscrizione obbligatoria all'INAIL sono due modalità di tutela di una stessa fattispecie inabilitante, con oneri a carico delle pubbliche finanze: esse sono state costruite storicamente attraverso due modalità organizzative e gestionali ben distinte, che operano nei confronti di soggetti diversi. L'iscrizione obbligatoria all'INAIL esclude in radice la possibilità che lo stesso soggetto possa beneficiare anche dell'equo indennizzo: si realizzerebbe una duplicazione di benefici, e di oneri a carico della finanza pubblica, del tutto ingiustificata”. In considerazione della posizione sopra espressa si sottopongono le seguenti questioni operative: 1. Numerosi dipendenti della scrivente hanno ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di diverse patologie, in queste ipotesi l’Amministrazione ha provveduto ad erogare la maggiorazione stipendiale di cui alla legge 539/1950, oltre a riconoscere gli ulteriori benefici assistenziali (ad esempio esclusione del computo delle malattie dal periodo di comporto) 2.L’amministrazione ha però sospeso l’erogazione dell’equo indennizzo di cui al Dpr 686/1957 poiché gli stessi risultano iscritti all’Inail, in quanto svolgenti attività rischiose ai sensi del T.U. degli infortuni sul lavoro, e quindi in forza della sentenza citata sembrerebbero esclusi da tale beneficio che andrebbe invece convertito in una domanda di malattia professionale. L’Amministrazione ha provveduto ad avanzare apposita richiesta all’Inail che non ha sciolto i dubbi prospettati limitandosi a richiedere la presentazione della domanda di malattia professionale. In particolare pare configurarsi un doppio procedimento per il riconoscimento della maggiorazioni stipendiale ex legge 539/1950 e della rendita (o equo indennizzo ) con competenza incardinata rispettivamente presso l’Asl e l’Istituto nazionale per l’assicurazione degli infortuni sul lavoro. Per questi motivi si chiede un parere sul rapporto intercorrente tra equo indennizzo ed iscrizione obbligatoria all’Inail, sui rapporti intercorrenti tra la Commissione Medica per il riconoscimento della causa di servizio e gli organi sanitari dell’Inail e sulla persistenza in capo all’Amministrazione dell’obbligo di istruire due distinti procedimenti secondo la logica innanzi prospettata. Certi di una sollecita risposta si porgono cordiali saluti.
Il Consiglio di Stato ha ripetutamente affermato che per gli impiegati assicurati a norma di legge all’INAIL resta ferma tale assicurazione, mentre per i dipendenti addetti ad attività escluse da essa si applica l’equo indennizzo. Oltre alla sentenza da voi stessi citata, se ne possono citare molte altre (si vedano, ad esempio, quelle indicate nella risposta G79 pubblicata sul sito dell’Aran). In sostanza, i dipendenti coperti dall’assicurazione INAIL non hanno titolo per percepire l’equo indennizzo (per le attività coperte dalla predetta assicurazione). Questo non significa, però, che essi, ove ne ricorrano i presupposti, non possano ottenere la maggiorazione retributiva oggi prevista dall’art.50 del CCNL del 14.9.2000, essendo ormai pacifico (v. parere Consiglio di Stato 742/1992 e risposta Aran Y13) che l’attribuzione di questo diverso beneficio è indipendente dal riconoscimento dell’equo indennizzo. Per l’applicazione dell’art.50 del CCNL del 14.9.2000, i dipendenti devono essere dichiarati, con atto formale, invalidi o mutilati per servizio; tale atto formale è di competenza delle Commissioni istituite ai sensi del DPR 461/2001. Quanto al procedimento per il riconoscimento della malattia professionale ex DPR 1124/1965, si tratta, in effetti, di un procedimento diverso, di esclusiva competenza dell’INAIL.
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Si chiede di conoscere se alla liquidazi...Clementina AffinitaRaffaele Gramazio [raffaele.gramazio@bn.camcom.it]Si chiede di conoscere se alla liquidazione della indennità da corrispondere ai centralinisti non vedenti, (art. 9 L. 113/85)si debba far fronte con le risorse finanziarie di cui al fondo ex art. 15 CCNL 1.4.99 e successive modificazioni ed integrazioni o con le risorse di bilancio.
L’indennità in esame non è disciplinata né prevista dal CCNL, avendo la sua fonte in una specifica norma di legge (legge 23 marzo 1985, n. 113, art.9) rivolta sia ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni sia ai dipendenti di enti e aziende private; per questo motivo, riteniamo che essa debba essere a carico delle risorse di bilancio e non delle risorse previste dall’art.15 del CCNL dell’1.4.1999.
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Quale regime deve essere applicato al ra...Cristina Lesmapersonale@mi.camcom.itQuale regime deve essere applicato al rapporto di lavoro ricostituito in base all'art. 26 del ccnl 14.9.00 (TFR o indennità di anzianità) se in precedenza vigeva l'indennità di anzianità? Data l'urgenza vi saremmo grati per una sollecita risposta in tempi molto brevi. Cordiali saluti
Riteniamo utile allegare una sentenza (TAR del Lazio n.7884/2003) dalla quale sembrerebbe evincersi che in caso di riammissione in servizio ex art.132 del TU n.3 del 1957 (e quindi anche in caso di ricostituzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art.26 del CCNL del 14.9.2000) si debba applicare il “principio generale” desumibile dall'art.4 del DPR n.1032 del 1973: in sostanza, ferma restando la non utilità del periodo in cui non vi è stata prestazione di attività lavorativa, il trattamento di fine servizio da applicare dovrebbe essere quello al quale il dipendente aveva diritto prima delle dimissioni (indennità di anzianità), da calcolare sul complesso dei servizi prestati, come se si trattasse di un unico rapporto. Riportiamo, per comodità, il brano della sentenza: << … Ciò in base ad un principio generale desumibile dall'articolo 4 del DPR n. 1032 del 1973 il quale stabilisce che: "Al dipendente statale, che abbia conseguito il diritto all'indennità di buonuscita e venga riassunto, spetta la riliquidazione dell'indennità per il complessivo servizio prestato, purché il nuovo servizio sia durato almeno due anni continuativi. La riliquidazione viene effettuata sull'ultima base contributiva. Dal nuovo importo viene detratto quello dell'indennità già conferita e dei relativi interessi composti al saggio annuo del 4,25 per cento per il periodo, computato in anni interi per difetto, intercorrente tra la prima attribuzione e quella definitiva." La norma riferita, applicabile in via analogica alla fattispecie in esame, chiarisce, senza dubbi, che la riassunzione in servizio o comunque il differimento della data di cessazione dall'attività, comporta il beneficio del calcolo dell'indennità di fine rapporto sul complesso dei servizi prestati come se non ci fosse stata alcuna soluzione di continuità, ma precisa anche che sulla somma corrisposta all'atto della prima cessazione dal servizio vanno calcolati, a vantaggio dell'Amministrazione, interessi (corrispettivi) nella misura del 4,25%.>> Come ulteriore conferma che il “principio generale” in esame si applica in ogni caso di riammissione in servizio, possiamo citare Consiglio Stato, sez. VI, 19 settembre 1990, n. 824: “L'art.4 DPR 29 dicembre 1973 n. 1032, nel disporre la liquidazione dell'indennità di buonuscita per l'impiegato statale, riassunto in servizio, si riferisce sia alla riammissione in servizio, prevista nell'art.132 DPR 10 gennaio 1957 n. 3 sia ad ogni caso di nuova assunzione in un rapporto di servizio con lo Stato, ferma la deducibilità dell'indennità corrisposta alla cessazione del precedente servizio.”
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Un dipendente camerale alla data del 31....angelo veneziaangelo.vemezia@mt.camcom.itUn dipendente camerale alla data del 31.01.2006 raggiunge l'anzianità massima di servizio. Si chiede di conoscere, se, in base all'art. 27 quater del CCNL 6.7.95, che sancisce gli obblighi delle parti, il dipendente interessato sia tenuto a presentare la domanda di permanenza in servizio oltre l'anzianità massima consentita almeno un mese prima dsel verificaresi della condizione prevista; o se invece, alla luce dell'art. 21 del CCNL 22.01.2004, modificativo della lettera a) dell'art. 27 ter (cause di cessazione del rapporto di lavoro), l'obbligo di presentazione della domanda non sussista più. Si chiede,\ altresì, di conoscere, qualora permanga l'obbligo ed il dipendente non vi abbia adempiuto, quali determinazioni l'Amministrazione può o deve assumere in merito.
A seguito dei chiarimenti contenuti nell'art.21 del CCNL del 22.1.2004, si ritiene non debbano sussistere equivoci sull'applicazione dell'art.27 ter del CCNL del 6.7.1995. Infatti: il citato art.27-ter sembrava prevedere, nella sua formulazione originaria, che al raggiungimento dell’anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell’amministrazione si verificasse un effetto risolutivo automatico, a prescindere da ogni manifestazione di volontà dell’interessato e da ogni espressa previsione in tal senso delle stesse disposizioni; in realtà, la richiamata clausola contrattuale non era finalizzata ad introdurre un simile effetto di automatica risoluzione del rapporto di lavoro e di collocamento a riposo del lavoratore, ma, più semplicemente, voleva evidenziare che tali effetti si sarebbero prodotti in quei casi in cui la normativa previdenziale, legislativa o regolamentare, applicabile al personale dell’amministrazione interessata, espressamente li prevedessero; una diversa interpretazione avrebbe posto la clausola contrattuale in inevitabile contrasto con la legislazione previdenziale all’epoca vigente e con i suoi successivi sviluppi; proprio al fine di dirimere ogni dubbio, l’art.21 del CCNL e 22.1.2004 ha ora modificato l’art.27-ter, comma 1, del CCNL del 6.7.1995 chiarendo che l’effetto risolutivo (automatico) del rapporto di lavoro, oltre che nel caso del raggiungimento del limite massimo di età, si realizza anche al raggiungimento dell’anzianità massima di servizio, ma solo quando tale ultima ipotesi sia espressamente prevista come obbligatoria da fonti legislative o regolamentari applicabili presso l’ente. In assenza di siffatte previsioni legislative o regolamentari non si può verificare alcun effetto risolutivo automatico e, conseguentemente, il dipendente non è neppure tenuto a presentare nessuna domanda per rimanere in servizio.
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In relazione alla risposta data dal Vs. ...Rosanna Nadinrosanna.nadin@pn.camcom.itIn relazione alla risposta data dal Vs. esperto al sig. Gianni Bendini della CCIAA di Ravenna in merito al trattamento di fine rapporto a seguito di mobilità volontaria, chiediamo se il trattamento di fine servizio maturato presso l’Ente di provenienza e trasferito alla CCIAA, debba essere rivalutato, ed in quale modo, alla risoluzione del rapporto di lavoro. Chiediamo inoltre se, in caso di mobilità volontaria da un’altra CCIAA valgano le stesse regole nella composizione del trattamento di fine rapporto spettante alla risoluzione del rapporto di lavoro (Indennità di anzianità per i soli anni di servizio prestati alle dipendenze della ns. CCIAA più importo del trattamento di fine rapporto maturato presso la precedente CCIAA alla data del trasferimento) o se, secondo una prassi consolidata nel tempo, l’indennità di anzianità vada calcolata tenendo conto della retribuzione all’atto della cessazione dal servizio, rapportata al periodo di servizio complessivo (considerando anche quello effettuato presso la precedente CCIAA).
1. La liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, presuppone, in ogni caso, l’estinzione del rapporto di lavoro. Ne consegue che non è possibile procedere alla liquidazione di un trattamento di fine servizio, comunque denominato, in presenza di vicende modificative del rapporto di lavoro che non comportino la sua estinzione: ne sono un esempio le progressioni verticali nel sistema di classificazione, i comandi, i distacchi o la mobilità volontaria o d’ufficio, vicende che si caratterizzano per la continuità del rapporto di lavoro. Il punto è stato efficacemente chiarito dall’Inpdap con circolare n.11 del 12.3.2001, ma concetti analoghi sono stati espressi anche dalla giurisprudenza amministrativa, secondo la quale non è possibile pagare il trattamento di fine servizio quando il nuovo impiego costituisce la continuazione, la derivazione o il rinnovo del precedente rapporto (si vedano, ad esempio, la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, 28 maggio 1985, n. 1243 e la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n.375 del 23.7.2001). 2. La liquidazione dell'indennità di anzianità, per le Camere di Commercio, è disciplinata dall’art.77 del D.I. del 12.7.1982 secondo il quale “all’atto della cessazione dal servizio, al personale di ruolo camerale … compete … una indennità di anzianità a carico dei bilanci camerali, commisurata a tante mensilità dell’ultima retribuzione fruita, a titolo di stipendio, di tredicesima mensilità ed altri eventuali assegni pensionabili e quiescibili per quanti sono gli anni di servizio prestati alle dipendenze delle Camere…” . La norma in esame: conferma che per il pagamento dell’indennità di anzianità è necessaria la “cessazione dal servizio” e quindi l’estinzione del rapporto di lavoro; stabilisce che il dipendente ha diritto ad una indennità (al singolare) a carico dei bilanci camerali (al plurale) che spetta solo per gli anni di servizio prestati presso le Camere di Commercio (al plurale) e non per gli anni di servizio eventualmente prestati presso un altro datore di lavoro Ne consegue che in caso di trasferimento ad una Camera di Commercio di personale proveniente da altra Camera di Commercio a seguito di mobilità volontaria o d’ufficio (sempre che si tratti di personale con anzianità anteriore al 31.12.2000, perché, in caso contrario, si tratterebbe di personale in regime di TFR), l’indennità di anzianità deve essere pagata dall’ultima Camera (alla risoluzione del rapporto di lavoro), ma con il concorso di tutti i bilanci camerali interessati (ciascuna CCIAA concorre al suo finanziamento in misura pari all’importo maturato dal dipendente per gli anni servizio prestati presso di essa; naturalmente, poiché per il calcolo dell’indennità di anzianità si considera l’ultima retribuzione mensile corrisposta al dipendente, che può essere sensibilmente superiore a quella percepita presso la prima CCIAA o altre eventuali CCIAA che non sono in condizione di prevedere i futuri sviluppi di carriera del dipendente, la relativa differenza, per gli anni di servizio prestati presso altre CCIAA, è a carico dell’ultima CCIAA. Se il dipendente aveva ottenuto, dalla CCIAA di provenienza, l’anticipazione dell’80% dell’indennità di anzianità -secondo le vigenti disposizioni- , il relativo importo dovrà essere scomputato dal totale delle risorse da trasferire alla CCIAA di destinazione; al tempo stesso, la CCIAA di provenienza dovrà provvedere alla cessione, in favore CCIAA di destinazione, del credito di cui è titolare nei confronti del dipendente ai sensi degli artt.1260 e ss. del codice civile). 3. Quanto al problema dell’eventuale rivalutazione del trattamento di fine servizio maturato dal lavoratore proveniente da altra amministrazione non camerale, saremmo orientati a ritenere, considerati gli orientamenti della giurisprudenza in tema di rivalutazione dei crediti di lavoro, che il dipendente non abbia diritto né agli interessi né alla rivalutazione monetaria perché il suo credito (quello relativo al trattamento di fine servizio) diventerà esigibile solo alla definitiva risoluzione del rapporto di lavoro (è noto, infatti, che, secondo la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, per la maturazione degli interessi e della rivalutazione sui crediti di lavoro è sempre necessaria l’esigibilità del credito, intesa come assenza di ostacoli alla sua riscossione - Cass. 12.3.2001 n. 3563).
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L'art.33 del CCNL del 22.1.2004 che isti...Marcella Milomarcella.milo@mt.camcom.itL'art.33 del CCNL del 22.1.2004 che istituisce e disciplina l'indennità di comparto, stabilisce che essa non è utile ai fini della determinazione della base di calcolo dell'indennità di fine servizio. Se essa, però, ha carattere di generalità e natura fissa e ricorrente ed è valutabile nella quota A) di pensione (v. circolare Inpdap n.15 del 1.3.2004) é utile anche ai fini dell'indennità di anzianità di cui all'art. 77 del DI 12.7.1982 ?
Il contratto del 2004 chiarisce opportunamente (art.33, comma 3) che l’indennità di comparto non è utile per la determinazione della indennità di fine servizio, ma ciò non toglie che il vostro dubbio sulla utilità di questo particolare emolumento ai fini dell’indennità di anzianità del personale delle Camere di Commercio (D.I. del 12.7.1982) sia legittimo, visto che l’indennità di comparto è utile per la cosiddetta quota A della pensione. A nostro avviso, però, l’espressa previsione contrattuale e, in particolare, la circostanza che l’espressione utilizzata (il CCNL non parla di TFR o di indennità premio di servizio ma di indennità di fine servizio) nella sua genericità, sembra riferibile ad ogni tipo di trattamento di fine servizio, comunque denominato, inducono ad una interpretazione decisamente più prudente; pertanto, riteniamo che l’indennità di comparto non sia utile neppure ai fini dell’indennità di anzianità del personale camerale.
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Il totale delle assenze imputabile ad in...GIOVANNINA MAZZEOgiovannina.mazzeo@rm.camcom.itIl totale delle assenze imputabile ad infortunio o a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio va considerato come unico periodo di comporto (36 mesi totali a retribuzione intera) o, ciascuna delle due tipologie di assenza ha un suo periodo di comporto specifico?
Secondo la giurisprudenza (v. ad esempio Cassazione civile, sez. lav., 28 gennaio 1997, n. 860), una autonoma e diversificata maturazione del periodo di comporto in relazione a diverse tipologie di assenza (malattia, infortunio, causa di servizio) è possibile solo in presenza di esplicite indicazioni contrattuali. Nel caso del CCNL del comparto Regioni - Autonomie Locali, le parti hanno nettamente diversificato il caso della malattia “ordinaria”, disciplinato dall’art.21 del CCNL del 6.7.1995 e successive modifiche, da quello delle assenze derivanti da infortunio sul lavoro o da malattia dipendente da causa di servizio, entrambe unitariamente disciplinate, senza distinzioni di sorta, all’interno del successivo art.22. Ne consegue che mentre le assenze per malattia “ordinaria”, disciplinate nel citato art.21, non si possono sommare a quelle disciplinate nel successivo art.22 ai fini del superamento del periodo di comporto, le assenze derivanti da infortunio sul lavoro o da malattia dipendente da causa di servizio si sommano tra loro ai fini del superamento del periodo di comporto di 36 mesi previsto nello stesso art.22, comma 1.
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L'art. 85 del D.I. 12.7.1982 consente l'...daniela ranfonidaniela.ranfoni@le.camcom.itL'art. 85 del D.I. 12.7.1982 consente l'erogazione di anticipazioni sull'indennità di anzianità di cui all'art. 77, maturata alla data della richiesta. Nell'elaborazione del calcolo a tal fine può essere ricompresa la retribuzione di posizione corrisposta ai dipendenti responsabili di posizione organizzativa con incarico a termine? Ed il servizio militare svolto prima dell'assunzione e riconosciuto dall'Inpdap in base alla L. 274/91 è utile per il calcolo dell'anzianità maturata? Si segnala l'urgenza. Grazie
Sul primo problema, visto che per l’art.85 del D.I. del 12.7.1982 la base di calcolo dell’anticipazione è “l’indennità maturata alla data della richiesta” e visto che è del tutto pacifico, salvo quello che si dirà più avanti, che la retribuzione di posizione è utile ai fini del’indennità di anzianità camerale (si tratta, infatti, di un emolumento che pur essendo necessariamente collegato ad incarichi a termine ha il requisito della fissità ed è utile ai fini della quota A della pensione, come chiarito dall’INPDAP nella seconda parte della circolare n. 51 del 28.11.2000), riteniamo che di essa si debba tener conto anche ai fini dell’anticipazione; si ricordi, però, che, stando almeno ad un noto orientamento dell’INPDAP, che abbiamo sempre ritenuto applicabile, pur con qualche perplessità, anche all’indennità di anzianità, la retribuzione di posizione è utile a questi fini solo nel limite di L.1.500.000 annue (importo lordo corrispondente alla vecchia indennità di direzione e di staff di cui all’art.34, comma 1 lettera –b- del DPR 268/1987, rivalutata dall’art.45 del DPR 333/90 e confermata dall’art.37 del CCNL del 6.7.2995 – v. tabella finale allegata alla circolare n.51/2000). Anche sul secondo problema crediamo che la risposta debba essere positiva, visto che, ai sensi dell’art.20 della 958/1986, “il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti … per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico”.
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Nel caso di un dipendente che senza solu...alberto bacciagliaalberto.bacciaglia@ps.camcom.itNel caso di un dipendente che senza soluzione di continuità sia passato da un'amministrazione camerale ad un'altra, dopo essere risultato vincitore di una procedura concorsuale, ritenete corretto calcolare l'indennità di anzianità sulla nuova categoria acquisita per l'intero periodo (servizio presso precedente ed attuale amministrazione) anche nel caso in cui la prima amministrazione abbia già provveduto al pagamento dell'indennità di anzianità al dipendente stesso? In caso affermativo è giusto procedere al recupero dell'indennità di anzianità erogata al dipendente e della relativa irpef per girare tale somma alla nuova amministrazione? Grazie.
Come ampiamente chiarito dall’Inpdap (circolare n.11 del 12.3.2001) e dalla giurisprudenza (Cassazione Sez. Lav. n.14632 del 28.12.1999), la liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, presuppone, in ogni caso, l’estinzione del rapporto di lavoro e l’estinzione del cosiddetto rapporto previdenziale (sono necessarie entrambe queste condizioni) . In caso di successivi rapporti di lavoro a tempo indeterminato, la risoluzione del rapporto previdenziale si verifica solo in due casi: • se non muta la gestione previdenziale, quando vi sia soluzione di continuità tra i servizi; • quando muta la gestione previdenziale (anche se non c’è soluzione di continuità tra i servizi). Per quanto riguarda le Camere di Commercio, l’art.77 del D.I. del 12.7.1982 stabilisce che “all’atto della cessazione dal servizio, al personale di ruolo camerale … compete … una indennità di anzianità a carico dei bilanci camerali, commisurata a tante mensilità dell’ultima retribuzione fruita, a titolo di stipendio, di tredicesima mensilità ed altri eventuali assegni pensionabili e quiescibili per quanti sono gli anni di servizio prestati alle dipendenze delle Camere…” . La norma in esame: • conferma che per il pagamento dell’indennità di anzianità è necessaria la “cessazione dal servizio” e quindi l’estinzione del rapporto di lavoro; • stabilisce che il dipendente ha diritto ad una indennità (al singolare) a carico dei bilanci camerali (al plurale) che spetta solo per gli anni di servizio prestati presso le Camere di Commercio (al plurale) e non per gli anni di servizio eventualmente prestati presso un altro datore di lavoro offrendo, con ciò, un elemento letterale di non poco conto per affermare che l’indennità di anzianità è unica anche in caso di più passaggi, senza soluzione di continuità, all’interno del sistema camerale. Questo significa, a nostro avviso, che per i dipendenti camerali, in relazione all’indennità di anzianità, il cosiddetto rapporto previdenziale non è riconducibile in via esclusiva ad una singola Camera di Commercio: in pratica, è come se la gestione previdenziale rimanesse la stessa anche quando il dipendente risolve il suo rapporto con una CCIAA e viene assunto, senza soluzione di continuità, presso un’altra CCIAA. Conseguentemente, nel vostro caso (passaggio ad altra camera, senza soluzione di continuità, a seguito di concorso pubblico), l’indennità di anzianità non doveva essere liquidata al dipendente, ma trasferita all’altra Camera. Il fatto che si sia proceduto diversamente non legittima deroghe al meccanismo di calcolo della stessa indennità, per la quale si dovrà necessariamente tener conto di tutti gli anni di servizio prestati alle dipendenze delle Camere di Commercio. L’unica particolarità, nel vostro caso, sarà data dalla ovvia necessità di sottrarre, dall’importo che sarà complessivamente liquidato alla definitiva cessazione dal servizio, quanto già corrisposto al dipendente. Naturalmente, poiché per il calcolo dell’indennità di anzianità si considera l’ultima retribuzione mensile, che può essere sensibilmente superiore a quella percepita presso la prima CCIAA o altre eventuali CCIAA che non sono in condizione di prevedere i futuri sviluppi di carriera del dipendente, la relativa differenza, per gli anni di servizio prestati presso altre CCIAA, è comunque a carico dell’ultima CCIAA.
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Un dipendente è stato sospeso cautelativ...franca tilocafrancesca.tilocca@ss.camcom.itUn dipendente è stato sospeso cautelativamente dal servizio dall'anno 2002 poichè sottoposto a procedimento penale conclusosi con sentenza di condanna definitiva nell'anno 2006 e conseguente licenziamento. Nel periodo suddetto l'Ente ha provveduto a corrispondere all'interessato un'assegno alimentare di natura assistenziale per il quale non è stato versato alcun contributo previdenziale. L'Ente si chiede se nel periodo considerato ha agito correttamente.
In vigenza del TU n.3 del 1957, la giurisprudenza ha chiarito che l’assegno spettante al dipendente in caso di sospensione cautelare dal servizio a seguito di procedimento penale ha natura assistenziale (e non retributiva) e, pertanto, non è assoggettabile a ritenute previdenziali. In tal senso: Consiglio Stato, sez. IV, 24 gennaio 1990, n. 37: “L'assegno alimentare corrisposto, ai sensi dell'art.82 D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 all'impiegato sospeso cautelarmente dal servizio, non ha natura retributiva e non è, pertanto assoggettabile a ritenute previdenziali.” La stessa natura assistenziale (non retributiva) deve essere riconosciuta, a nostro modo di vedere, anche agli assegni disciplinati dai contratti collettivi (per il personale delle categorie, si vedano l’originaria versione dell’art.27, comma 6 del CCNL del 6.7.1995 e l’art.27, comma 7 dello stesso CCNL nel testo modificato dal CCNL del 22.1.2004; per i dirigenti, si vedano l’art.29, comma 4 del CCNL del 10.4.1996 e l’art.12, comma 6 del CCNL del 22.2.2006). Pertanto, siamo dell’avviso che se l’ente si è attenuto all’orientamento giurisprudenziale sopra riportato ha agito correttamente. Con l’occasione, riteniamo anche utile evidenziare che secondo un noto orientamento giurisprudenziale, il licenziamento collegato agli esiti di un giudizio penale per il quale sia stata disposta la sospensione cautelare dal servizio decorre dalla data della sospensione cautelare (ha effetto retroattivo). In tal senso: C.Conti reg. Lombardia, sez. giurisd., 28 novembre 2003, n. 1394: “In caso di sospensione cautelare di un lavoratore seguita da destituzione (oggi licenziamento), la decorrenza della destituzione dall'impiego deve essere fissata alla data dell'inizio della sospensione medesima: ne deriva che da questa stessa data deve procedersi alla corresponsione del trattamento di quiescenza, con conseguente erogazione delle relative somme arretrate, dalle quali andrà doverosamente scomputato quanto erogato a titolo di assegno alimentare percepito ex art. 82 d.P.R. n. 3 del 1957, verificandosi altrimenti un ingiustificato cumulo tra pensione e detto assegno.” Cassazione civile , sez. lav., 22 marzo 1996, n. 2517: “La sospensione cautelare dal servizio del lavoratore sottoposto a procedimento disciplinare o penale legittima anche la sospensione della prestazione retributiva se ciò sia previsto dalla disciplina collettiva; mentre la conclusione di detto procedimento in senso favorevole al lavoratore implica che il rapporto riprende il suo corso dal momento in cui è stato sospeso, con obbligo per il datore di lavoro di corrispondere al dipendente le retribuzioni arretrate, nell'ipotesi di esito sfavorevole con adozione della sanzione del licenziamento, la sospensione si tramuta ad ogni effetto in definitiva interruzione del rapporto che legittima il recesso del datore di lavoro retroattivamente, con perdita ex tunc del diritto alle retribuzioni, non configurandosi quindi alcun limite alla durata della privazione della retribuzione con decorrenza dal momento della sospensione.” Si tenga presente, però, anche: Consiglio Stato , sez. IV, 29 gennaio 1996, n. 65: “L'assegno alimentare corrisposto durante il periodo di sospensione cautelare dal servizio non è ripetibile nel caso di risoluzione retroattiva del rapporto di impiego, non avendo l'assegno natura retributiva, ma assistenziale, siccome destinato a far fronte alle esigenze di vita del dipendente privato della retribuzione.”
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Un dipendente appartenente alll'u.o. stu...simona petriccasimona.petricca@ch.camcom.itUn dipendente appartenente alll'u.o. studi e statistiche, riceve per ogni trimestre, un compenso per l'attività di rilevazione sulla congiuntura industriale. Il Cresa riversa alla Camera l'importo lordo da corrispondere. Come deve essere trattato dal punto di vista previdenziale tale compenso? chi paga i contributi previdenziali? Grazie
Premettiamo che – nella stringatezza del quesito posto - non è ben chiaro a quale titolo il dipendente riceva il compenso in esame. Se si i tratta di un compenso legato all’adempimento dei suoi compiti e doveri d’ufficio, il dipendente non può percepire alcun compenso ulteriore rispetto alla sua normale retribuzione che è quella definita dal CCNL vigente (v. art.2, comma 3 D.Lgs.165/2001). Se si tratta di un incarico estraneo ai compiti e doveri d’ufficio, debitamente autorizzato ex art.53 del D.Lgs.165/2001, le relative prestazioni dovrebbero essere effettuate al di fuori dell’orario di lavoro ma il compenso dovrebbe essere versato direttamente al dipendente e non alla Camera di Commercio . Se, poi, il dipendente è un dirigente e l’incarico è svolto su designazione dell’ente, ai sensi dell’art.24 del D.Lgs.165/2001 e dell’art.32 del CCNL del CCNL del 23.12.1999, le somme (lorde, comprensive di tutti gli oneri) sono incamerate dall’ente e sono utilizzate per la retribuzione di posizione o di risultato a seconda che l’incarico sia stabilmente collegato alla posizione ricoperta o rivesta carattere di occasionalità. Se si tratta di qualcosa di diverso, occorre riformulare il quesito precisando i dettagli del caso.
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gradirei avere chiarimenti sulle modalit...maura murgiapersonale@nu.camcom.itgradirei avere chiarimenti sulle modalità di calcolo (e sulla corretta imputazione delle quote di competenza di ciascun ente) circa l'indennità d'anzianità spettante al segretario generale; nel caso di specie trattasi di segretario generale nominato con incarico quinquennale presso la camera di Nuoro e proveniente da ruolo dirigenziale di altra camera di commercio. è corretto affermare che i passaggi debbano essere i seguenti? 1) calcolo: ultima retribuzione fruita moltiplicata per l'intero periodo di servizio presso le due camere di commercio; 2) ripartizione delle quote: ripartizione proporzionale dell'ammontare complessivo avendo riguardo solamente alla durata dei periodi di servizio prestati presso ciascun ente camerale? - oppure: l'ente di provenienza concorre nei limiti del periodo e del maturato per stipendio sino alla data della nomina a segretario generale? (se questo è il senso da attribuire al comma 7 dell'articolo 27 del CCNL 1998/2001) grazie peer la collaborazione
Seguendo l’ordine dei vostri quesiti: 1. Il calcolo dell’indennità di anzianità deve sempre essere effettuato secondo le previsioni dell’art.77 del D.I. del 1982: quindi, ultima retribuzione fruita moltiplicata per l’intero periodo di servizio pestato in ambito camerale (nel vostro caso, si considera il servizio prestato presso entrambe le Camere di Commercio interessate); 2. Quanto alla ripartizione del relativo onere, ciascuna CCIAA concorre al suo finanziamento in misura pari all’importo maturato per gli anni di servizio prestati presso di essa; naturalmente, poiché per il calcolo dell’indennità di anzianità si considera l’ultima retribuzione mensile corrisposta al dipendente, che può essere sensibilmente superiore a quella percepita presso la prima CCIAA, la relativa differenza, per gli anni di servizio prestati presso altre CCIAA, è comunque a carico dell’ultima CCIAA. Questo è il senso dell’art.27, comma 7 del CCNL dell’area della dirigenza del 23.12.1999.
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Faccio seguito al precedente quesito rig...cinzia tampellinicinzia.tampellini@fo.camcom.itFaccio seguito al precedente quesito riguardante la possibilità di erogare l'indennità di vigilanza al personale metrico, del quale ho letto la risposta negativa, per chiedere se è possibile corrispondere l'indennità di cui all'art. 37, comma 1, lettera b), secondo periodo, prevista per il restante personale che non svolge le funzioni di cui all'art. 5 L. 65/86. Grazie e buona giornata
Anche l’indennità prevista dall’art.37, comma 1, lettera b), secondo periodo del CCNL del 6.7.1995 riguarda il solo personale “dell’area della vigilanza”; come già chiarito nella nostra precedente risposta, questo personale è solo quello formalmente inquadrato in uno dei profili professionali della predetta area, indissolubilmente legata alla polizia locale e quindi del tutto estranea al sistema camerale.
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La quota di accantonamento TFR è pari a ...Daniela Mairdaniela.mair@ve.camcom.itLa quota di accantonamento TFR è pari a "Retribuzione utile / 13,5 (codice civile) oppure "Retribuzione utile *6.91" (DPCM 20/12/1999)? Se si applica il 6.91%, la differenza di 0.50% rispetto al calcolo "civilistico" deve essere considerata per il calcolo dell'imposta sostitutiva TFR e, inoltre, deve essere accantonata in un apposito fondo (come il "fondo di garanzia" del settore privato,Legge 297 del 29/05/1982)?
Per il TFR dei lavoratori pubblici non è previsto il versamento della quota al fondo di garanzia: è per questo che l'aliquota di computo, al netto di detta quota, è pari al 6,91% (art.1, comma 6 DPCM del 1999). Quanto sopra risulta chiaramente dall'art.2, comma 8 della L.335/1995, secondo il quale << … non trovano applicazione le disposizioni sul "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" istituito con l'articolo 2 della citata legge n. 297 del 1982…>> Poiché nel caso dei lavoratori pubblici la legge esclude espressamente l'applicazione dell'intera disciplina relativa al fondo di garanzia, né siamo a conoscenza di norme che prevedano l'accantonamento della relativa quota in altri fondi, escludiamo sia che la quota "del fondo di garanzia" debba comunque essere calcolata e versata altrove, sia che se ne debba tener conto ai fini fiscali (imposta sostitutiva TFR): a nostro avviso, quella disciplina, in sintesi, non si applica. Naturalmente, in caso di ulteriori dubbi potete acquisire anche il parere dell'Agenzia delle Entrate e assumere informazioni circa la prassi seguita dall'Inpdap.
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Un dipendente risulta acquisito all'orga...Gianni Bendinigianni.bendini@ra.camcom.itUn dipendente risulta acquisito all'organico della CCIAA in seguito trasferimento per mobilità volontaria da altro Ente (Comune). Il quesito riguarda la corretta individuazione del regime previdenziale applicabile( TFR o Indennità fine servizio ex art. 77 D.I. 12/07/1982 ). Trattandosi di mobilità volontaria non vi è stata soluzione di continuità per quanto riguarda il rapporto di servizio, è possibile quandi applicare al dipendente la normativa che prevede per gli assunti anteriormente al 01/01/2001 la corresponsione di un indennità di anzianità a fine servizio?
Il TFR (art.2120 codice civile e CCNQ del 29.7.1999) si applica unicamente al personale assunto dopo il 31.12.2000. In caso di mobilità, non si costituisce un nuovo rapporto di lavoro: il dipendente conserva, infatti, la precedente anzianità e il suo rapporto di lavoro prosegue, senza estinguersi, con un diverso datore di lavoro. In sostanza, il personale camerale proveniente per mobilità volontaria da altra amministrazione, purché avente anzianità complessiva anteriore al 31.12.2000, non passa in regime di TFR (lo confermano indirettamente anche le circolari Inpdap n.30/2002 e n.11/2001); alla risoluzione del rapporto, detto personale avrà diritto ad un trattamento di fine servizio così calcolato: l'indennità di anzianità disciplinata dall'art.77 del D.I del 1982 per i soli anni di servizio prestati alla dipendenza della Camera di Commercio (secondo la testuale previsione del richiamato art.77); l'importo corrispondente al trattamento di fine servizio maturato presso il precedente datore di lavoro (l’Ente che gestiva il rapporto previdenziale del dipendente deve trasferire alla CCIAA i relativi importi).
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In occasione di rinnovi contrattuali che...Alberto Bacciagliaalberto.bacciaglia@ps.camcom.itIn occasione di rinnovi contrattuali che modificano retroattivamente la retribuzione utile ai fini del TFR, è corretto imputare tali incrementi all'anno di competenza e modificare l'accantonamento TFR dell'anno o viceversa vanno considerati con riferimento all'anno di percezione?
Siamo del parere che, dato il particolare meccanismo di calcolo del TFR, la soluzione più corretta sia quella di modificare tutti gli accantonamenti relativi agli anni interessati dagli incrementi contrattuali disposti con effetto retroattivo. Infatti, se l'ente deve virtualmente accantonare, per ogni anno di servizio, una quota della retribuzione annua "… dovuta…" (art.2120 c.c.) utile ai fini dello stesso TFR, non si può non tener conto delle variazioni di tale retribuzione determinate da incrementi contrattuali aventi effetto retroattivo. Quanto sopra sembra in qualche modo confermato anche dalla giurisprudenza, secondo la quale "l'individuazione della retribuzione annua utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto deve operarsi, ai sensi dell'art.2120 c.c., facendo riferimento alla normativa legale o contrattuale in vigore al momento dei singoli accantonamenti … . Infatti il t.f.r. costituisce un istituto di retribuzione differita che matura anno per anno attraverso il meccanismo dell'accantonamento e della rivalutazione" (Cassazione civile, sez. lav., 8 gennaio 2003, n. 96). Crediamo non vi possa essere alcun dubbio sul fatto che una clausola contrattuale avente effetto retroattivo debba essere considerata alla stessa stregua di una "in vigore" al momento degli accantonamenti relativi agli anni interessati dai suoi effetti. Una diversa soluzione, che desse rilievo al momento della effettiva percezione delle somme, ci sembrerebbe in contrasto con l'art.2120 del codice civile (che attribuisce rilevo al "dovuto" più che al percepito) e finirebbe per tradursi in un danno per il lavoratore, modificando (in negativo) la base di calcolo della successiva rivalutazione annuale. Vi suggeriamo, comunque, di informarvi anche sulla prassi seguita dall'INPDAP.
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L'anticipazione del TFR ex art.85 c.7 D....rita bevacquarita.bevacqua@cz.camcom.itL'anticipazione del TFR ex art.85 c.7 D.M.12.7.82 può essere concessa in costanza di cessione del quinto dello stipendio e pignoramento entro il quinto dello stesso TFR?
In linea di massima, saremmo orientati a ritenere che non vi siano particolari ostacoli a concedere l’anticipazione, per le seguenti ragioni: l'anticipazione prevista dall'art.85 del D.I. del 12.7.1982 può essere concessa solo nei limiti dell'80% dell'importo dell'indennità di anzianità già maturato al momento della richiesta; in sostanza, anche se la richiesta del lavoratore fosse accolta nella misura massima consentita, resterebbe comunque accantonato, a garanzia dei creditori, un importo pari al 20% del maturato, corrispondente esattamente al quinto del trattamento di fine servizio (la quota pignorata); non vi sarebbe, in sostanza, nessuna lesione del vincolo di indisponibilità determinato dal pignoramento, perché il 20% del maturato resterebbe comunque a disposizione dei creditori pignoranti; non vi dovrebbero essere problemi nemmeno nell'ipotesi in cui il lavoratore si licenziasse dopo aver percepito l'anticipazione nella misura massima, senza restituirla, neppure in parte: l'ente dovrebbe infatti operare una automatica compensazione tra quanto già erogato a titolo di anticipazione e quanto spettante al lavoratore a causa della risoluzione del rapporto; all'atto della compensazione, l'ente dovrà però trattenere, oltre all'importo dell'anticipazione (e dei relativi interessi), anche il 20% del trattamento di fine servizio complessivamente maturato dal dipendente fino alla risoluzione del rapporto: quella somma è infatti indisponibile perché oggetto di pignoramento (e quindi non può finire nelle tasche del lavoratore); non sembra rappresenti un problema neppure il fatto che il dipendente abbia già effettuato la cessione del quinto dello stipendio; infatti, da un lato l'art.85 citato non vieta di corrispondere l'anticipazione in costanza di cessione del quinto, dall'altro lato, visto che la norma consente anche il rimborso in unica soluzione non si pongono neppure eventuali problemi legati ad una pluralità di cessioni.
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Il periodo relativo al servizio militare...Massimo Cozzettomassimo.cozzetto@pg.camcom.itIl periodo relativo al servizio militare di leva è computabile negli anni di servizio utili al calcolo dell'indennità di anzianità? Se si, da quando? Grazie
Riteniamo di sì, conformemente alle previsioni dell'art.20 della L.958/1986 e all'insegnamento della Corte di Cassazione, ma nei limiti che saranno appresso specificati. L'art.20 della L.958/1986 stabilisce che "il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico";. A sua volta, la Corte di Cassazione ha chiarito che: "a norma dell'art.52 cost., secondo cui l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la "posizione di lavoro" del cittadino, intesa come status del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo, la durata del servizio militare obbligatorio deve essere considerata utile non solo ai fini della corresponsione degli scatti di anzianità, ma anche ai fini dell'indennità di anzianità" (Cassazione civile, sez. lav., 1 settembre 1997, n. 8279). "la tutela della posizione di lavoro del cittadino chiamato a prestare il servizio militare obbligatorio - tutela sancita dall'art.52 cost. - garantisce la conservazione del posto di lavoro nonché l'anzianità e la situazione di carriera effettivamente ricoperta al momento dell'inizio del servizio di leva (che, pertanto, deve essere computato ai fini di emolumenti quali indennità di anzianità e gli scatti periodici di anzianità), ma non si estende fino a far ritenere come servizio effettivamente prestato il periodo trascorso in adempimento del servizio militare, come quando la valutazione dell'attività lavorativa del dipendente sia il presupposto di una progressione di carriera, che non segua a mera anzianità, ma richieda - per la valutazione di merito del lavoro prestato - l'effettività della prestazione" (Cassazione civile, sez. lav., 25 gennaio 1986, n. 507). Sia la Corte di Cassazione, sia la Corte Costituzionale, si sono espresse diversamente, invece, per quanto riguarda il trattamento di fine rapporto, ma proprio partendo dall'assunto che si tratti di un istituto diverso dall'indennità di anzianità. In tal senso, ad esempio: Cassazione civile, sez. lav., 11 giugno 1990, n. 5660: "Tenuto conto dei principi ispiratori dell'art.2120 c.c. - che (nel testo introdotto dalla legge n. 297 del 1982) ha sostituito l'indennità di anzianità (correlata all'ultima retribuzione ed alla durata del rapporto) con il trattamento di fine rapporto (correlato alla retribuzione percepita nel corso di esso) - e della rigorosa ed inequivoca formulazione del comma 3 del citato art.2120 (nuovo testo), questa norma - includendo nella retribuzione da prendere a base del calcolo del suddetto trattamento l'equivalente della retribuzione cui avrebbe avuto diritto, in caso di normale svolgimento del rapporto, il lavoratore la cui prestazione sia stata sospesa per una delle cause indicate dall'art.2110 c.c. o per intervento della cassa integrazione guadagni - non può essere applicata, in forza di un'inammissibile interpretazione estensiva o analogica, al caso di sospensione del rapporto per prestazione del servizio militare di leva, che non è previsto dalla testé menzionata disposizione e che costituisce oggetto di specifica previsione ad opera dell'art.2111 c.c., così distinguendosi da quella relativa alla chiamata alle armi: il che non viola l'art.52 Cost. come espressamente riconosciuto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 802 del 1988". Corte costituzionale, 7 novembre 1989, n. 491: "Il trattamento di fine rapporto di lavoro disciplinato dalla l. 29 maggio 1982 n. 297 si differenzia dall'indennità di anzianità originariamente prevista dall'art.2120 c.c., poiché, mentre quest'ultimo articolo configurava l'anzianità come un fattore di calcolo dell'indennità, la nuova legge svincola il trattamento "de quo" dall'anzianità e lo determina tenendo conto degli accantonamenti annuali calcolati sul coacervo delle retribuzioni percepite in ciascun anno, e rivalutati annualmente; pertanto, poiché il trattamento suddetto è correlato alle retribuzioni effettivamente percepite, deve escludersi la rilevanza a quel fine, del servizio militare di leva, durante il quale il lavoratore percepisce non una retribuzione ma una elargizione pecuniaria, che non costituisce forma equivalente di previdenza sostitutiva dell'obbligazione di lavoro, con la conseguenza che l'art. 2120 comma 3 c.c., modificato dalla l. 29 maggio 1982 n. 297, nella parte in cui non prevede che il servizio militare di leva sia da comprendere tra i periodi di sospensione della prestazione di lavoro computabili nel calcolo del trattamento di fine rapporto non è in contrasto con gli art. 3 e 136 cost.". La giurisprudenza ha anche precisato, però, che "in base alla l. 24 dicembre 1986 n. 958, così come autenticamente interpretata dalla l. 30 dicembre 1991 n. 412, art.7 comma 1 il servizio militare utile agli effetti della determinazione dell'anzianità lavorativa e dell'inquadramento economico del pubblico dipendente, è quello la cui prestazione era in corso alla data dell'entrata in vigore della legge prima citata (ed esattamente alla data del 30 gennaio 1987) o successivamente. Non ha pertanto rilevanza nel rapporto d'impiego il servizio militare prestato anteriormente alla data anzidetta, stabilita discrezionalmente dal legislatore, con norma compatibile con gli art. 3 e 4 cost., in quanto volta a disciplinare situazioni nel tempo diverse e non limitative del diritto al lavoro" (Consiglio Stato, sez. IV, 29 agosto 2002, n. 4338). Per quanto riguarda l'utilità del servizio militare prestato prima dell'instaurarsi del rapporto di impiego, la giurisprudenza ha espresso avvisi diametralmente opposti: "l'art.20 l. 24 dicembre 1986 n. 958 non subordina il riconoscimento della validità del servizio militare ad iniziativa dell'impiegato né all'adempimento di oneri da parte del medesimo; pertanto, il servizio militare prestato prima della costituzione del rapporto d'impiego deve essere computato d'ufficio ad opera dei competenti organi previdenziali ed il maggior onere che ne consegue va posto a carico dell'erario" (Consiglio Stato, sez. I, 5 aprile 1989, n. 1598); "non può essere computato ai fini dell'anzianità o dell'inquadramento il periodo di servizio militare prestato prima dell'instaurarsi del rapporto di pubblico impiego, in quanto previsione che esula completamente dall'art.20 l. 24 dicembre 1986 n. 958" (T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. I, 31 gennaio 1997, n. 60) "l'art.20 l. 24 dicembre 1986 n. 958, il quale dispone che il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale nel settore pubblico, va interpretato nel senso che il detto riconoscimento presuppone la sussistenza di un rapporto di lavoro in costanza del quale l'adempimento di un obbligo costituzionale non deve andare a detrimento del cittadino tenuto a svolgere il servizio di leva" (Consiglio Stato, sez. VI, 9 agosto 1996, n. 998). Per quanto riguarda i trattamenti di fine servizio erogati dall'Inpdap, si rinvia a quanto precisato dall'Istituto nella tabella allegata alla circolare 12.3.2001 n. 11.
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Vorrei sapere se è ancora possibile - pe...ALBERTO BACCIAGLIAalberto.bacciaglia@ps.camcom.itVorrei sapere se è ancora possibile - per il personale dirigente - fruire dei benefici ex art.2 comma 2, L.336/70 ai fini del calcolo dell'indennità di anzianità e quali sono le modalità di calcolo dell'indennità stessa in tale fattispecie? Vorrei inoltre sapere qual'è la base di calcolo dell'aumento del 7.5% ed in particolare se rientra la retribuzione di posizione? grazie
Riteniamo utile evidenziare che l'art.15 del CCNL del personale con qualifica dirigenziale del 12.2.2002 stabilisce espressamente che "nei confronti del personale dirigente degli enti del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali continua a trovare applicazione la disciplina degli articoli 1 e 2 della legge n. 336/1970 e successive modificazioni e integrazioni; in particolare, il previsto incremento di anzianità viene equiparato ad una maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità pari al 2,50% dello stipendio tabellare, per ogni biennio considerato o in percentuale proporzionalmente ridotta, per periodi inferiori al biennio. Fino alla scadenza del termine di cui all'art.1, comma 3, la nozione di stipendio tabellare ricomprende anche la distinta voce della integrativa speciale." Come si desume dal tenore della disposizione contrattuale, la prevista maggiorazione della RIA va calcolata solo sullo stipendio tabellare (comprensivo della IIS) e non sulla retribuzione di posizione.
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Vorrei conoscere le modalità di calcolo ...alberto bacciagliaalberto.bacciaglia@ps.camcom.itVorrei conoscere le modalità di calcolo della rivalutazione del TFR alla luce dell'imposta sostitutiva 11%. Ad esempio la rivalutazione calcolata al 31/12/2005 avrà come base di calcolo il fondo accantonato al 31/12/2004, ma quest'ultimo è comprensivo della rivalutazione calcolata l'anno precedente al lordo o al netto dell'imposta sostitutiva 11%? Grazie.
La rivalutazione al 31.12.2005 deve essere determinata sul fondo accantonato al 31.12.2004 già ridotto dell'imposta sostitutiva dell'11% calcolata sulla rivalutazione dell'anno 2004.
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Se un dipendente camerale vince un conco...n.d.n.d.Se un dipendente camerale vince un concorso pubblico per la qualifica dirigenziale presso un'altra CCIAA conserva l'indennità di anzianità se non c'è soluzione di continuità? e se tale passaggio si verifica presso la camera di appartenenza? cosa succede nel caso di nomina a segretario generale presso un'altra CCIAA?
Per quanto riguarda le Camere di Commercio, è ancora vigente, per il personale assunto con rapporto a tempo indeterminato fino al 31.12.2000 (v. DPCM del 2.3.2001, circolare Inpdap n. 30 dell’1.8.2002 e dichiarazione congiunta n.3 allegata al CCNL del 14.9.2000), l’art.77 del D.I. del 12.7.1982 secondo il quale “all’atto della cessazione dal servizio, al personale di ruolo camerale … compete … una indennità di anzianità a carico dei bilanci camerali, commisurata a tante mensilità dell’ultima retribuzione fruita, a titolo di stipendio, di tredicesima mensilità ed altri eventuali assegni pensionabili e quiescibili per quanti sono gli anni di servizio prestati alle dipendenze delle Camere…” . La norma in esame: § stabilisce che per il pagamento dell’indennità di anzianità è necessaria la “cessazione dal servizio” e quindi l’estinzione del rapporto di lavoro; § stabilisce anche, però, che il dipendente ha diritto ad una indennità (al singolare) a carico dei bilanci camerali (al plurale) che spetta solo per gli anni di servizio prestati presso le Camere di Commercio (al plurale) e non per gli anni di servizio eventualmente prestati presso un altro datore di lavoro offrendo, con ciò, un elemento letterale di non poco conto per affermare che l’indennità di anzianità è unica anche in caso di più passaggi, senza soluzione di continuità, all’interno del sistema camerale. In sostanza, per i dipendenti camerali, in relazione all’indennità di anzianità, il cosiddetto rapporto previdenziale non è riconducibile in via esclusiva ad una singola Camera di Commercio (è come se la gestione previdenziale rimanesse la stessa anche quando il dipendente risolve il suo rapporto con una CCIAA e viene assunto, senza soluzione di continuità, presso un’altra CCIAA). Pertanto, il vincitore di concorso che passi senza soluzione di continuità ad altra Camera di Commercio conserva l’indennità di anzianità (come pure, sempre che non vi sia soluzione di continuità tra i servizi, il vincitore di concorso per l’area dirigenziale presso la stessa Camera di Commercio). Per quanto riguarda i Segretari Generali di provenienza camerale, anche se, su tale aspetto, l’art.20, comma 5 della L.580/1993 non è affatto chiaro (che senso ha, in particolare, l’aver previsto la possibilità di un rientro nei ruoli anche in soprannumero ?), sembrerebbe logico ipotizzare che la nomina non comporti la risoluzione del precedente rapporto di lavoro ma un mutamento dell’incarico dirigenziale attribuito; se si condivide questa interpretazione, è evidente che il dirigente conserva in ogni caso la sua indennità di anzianità, anche quando venga nominato a termine presso altra CCIAA (si tratterebbe di una mobilità – vicenda che non determina mai la risoluzione del rapporto – accompagnata dal conferimento di un incarico particolare).
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Un dipendente aveva già a suo tempo otte...Massimo Brillim.brilli@to.camcom.itUn dipendente aveva già a suo tempo ottenuto il riconoscimento della qualifica di profugo dalla Venezia Giulia e Dalmazia, in base, credo, alla Legge 4/3/1952 n. 137. Potrebbe richiedere l'applicazione dei benefici della L. 336/70, che, all'art. 1, cita tra il personale destinatario anche i "profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate"? Quest'ultima definizione a quali soggetti si applica? E in base a quale norma?
In base ai pochi elementi in nostro possesso, saremmo orientati a ritenere che il vostro dipendente possa chiedere l’applicazione dei benefici già previsti dalla L.336/1970 ed oggi contrattualizzati (v. art.22 CCNL 5.10.2001). Tuttavia, poiché non conosciamo tutti i dettagli della vicenda, riteniamo utile riportare alcune pronunce giurisprudenziali che chiariscono la nozione di profugo per l’applicazione del trattato di pace, per consentirvi di valutare meglio il caso concreto: Cassazione civile, sez. lav., 17 aprile 1984, n. 2495 “La l. 24 maggio 1970 n. 336 attribuendo i benefici combattentistici da essa previsti anche ai profughi per l'applicazione del trattato di pace e " categorie equiparate ", ha voluto privilegiare fra i profughi di guerra solo quelli che, in conseguenza di detto trattato, hanno perso definitivamente la possibilità di rientrare nei luoghi della loro precedente residenza, ponendosi tale impossibilità come un effetto immediato e diretto dei mutamenti territoriali e politici determinati dal trattato stesso. Pertanto, i menzionati benefici non competono a quei cittadini italiani costretti ad allontanarsi da territori già coloniali, non in conseguenza della cessazione della sovranità italiana sui medesimi, ma a cagione dei mutamenti politici ivi verificatisi dopo l'acquisita indipendenza, dovendosi peraltro escludere che costoro appartengono alle sopra menzionate categorie equiparate ai profughi per l'applicazione del trattato di pace ai sensi della l. 4 marzo 1952 n. 137, la quale quando fa riferimento alla categoria di coloro che sono rimpatriati successivamente allo stato di guerra ovvero in conseguenza di situazioni determinatesi in quei territori a causa della guerra stessa o di successivi avvenimenti politici intende regolare solo l'assistenza e i benefici specifici da essa medesima previsti, senza stabilire in via preventiva un'equiparazione valevole anche ai fini dell'attribuzione dei benefici combattentistici previsti dalla citata legge n. 336 del 1970”. Cassazione civile, sez. lav., 23 luglio 1982, n. 4304 “La normativa dettata dalla l. 24 maggio 1970 n. 336 (in favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati) ha carattere di eccezionalità ed è perciò insuscettibile di estensione analogica a soggetti diversi da quelli espressamente indicati nell'art. 1 della stessa legge. Consegue che, alla stregua di tale norma, non tutti i profughi indistintamente vanno considerati equiparati ai profughi per l'applicazione del trattato di pace, ma soltanto quelli che, in considerazione del collegamento del loro status con l'evento bellico, sono ad essi (profughi per l'applicazione del trattato di pace) equiparati con apposita legge. In particolare, tale equiparazione deve ritenersi stabilita, ai sensi degli art. 1 n. 3, e 2 della l. 4 marzo 1952 n. 137, in favore dei profughi rimpatriati dall'estero in dipendenza della guerra e provenienti da un territorio (nella specie Grecia) non contemplato dalle clausole territoriali del trattato di pace fra l'Italia e le potenze alleate ed associate (firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo con d.l.C.p.S. 28 novembre 1947 n. 1430)”.
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Una dipendente ha prestato servizio a te...Mauro Santoiannisantoianni@mi.camcom.itUna dipendente ha prestato servizio a tempo indeterminato presso questa Amministrazione dal 16/11/1998 al 16/06/2000. Il 17/06/2000 la stessa veniva trasferita, a seguito di mobilità volontaria, presso l’Autorità di Bacino del Fiume Tevere in Roma (comparto Regioni Autonomie Locali). Successivamente, il 01/04/2001, l’ex dipendente veniva riassunta presso questa Amministrazione in quanto utilmente collocata nella graduatoria del concorso pubblico di collaboratore amministrativo. A seguito di ulteriore mobilità, ai sensi art. 30 D.Lgs. 165/01, la dipendente è stata trasferita, con decorrenza, 01/03/2002, sempre presso l’Autorità di Bacino del Fiume Tevere in Roma. Con particolare riferimento al trattamento previdenziale questa Amministrazione all’atto della prima cessazione (16/06/2000) aveva provveduto ad applicare alla dipendente il regime previsto dall’art. 77 del Regolamento Camerale 12/07/1982 ancora in vigore per le Camere di Commercio (Indennità di anzianità). All’atto della seconda assunzione (01/04/2001), poiché questa era avvenuta successivamente al 31/12/2000, questa Camera di Commercio ha provveduto ad applicare il regime del T.F.R. tenuto conto del cambio di regime previdenziale (la C.C.I.A.A. non è Ente iscritto all’INPDAP ai fini TFS). Pertanto questo Ente ha provveduto a liquidare direttamente all’interessata quanto maturato a titolo di TFR all’atto della seconda cessazione. L’ex dipendente, tramite il proprio legale, contesta ora il regime previdenziale applicatoLe all’atto della seconda cessazione ritenendo che, in presenza di vari rapporti di lavoro effettuati senza soluzione di continuità, questa Amministrazione avrebbe dovuto applicare il regime dell’indennità di anzianità art. 77 R.I. 12/07/1982. Questo al fine di mantenere il regime previdenziale in godimento prima della seconda assunzione effettuata presso questo Ente il 01/04/2001 (TFS). In sintesi: 1) dal 16/11/1998 al 16/06/00 - CCIAA di Milano - Indennità di anz. - Cessa per mobilità volontaria 2) dal 17/06/00 al 31/03/01 - Autorità Bacino del Tevere - TFS - Cessa a seguito di scorrimento graduatoria CCIAA di Milano; 3) dal 01/04/01 al 28/02/02 - C.C.I.A.A di Milano - TFR - Cessa per mobilità; 4) dal 01/03/2002 - Autorità Bacino del Tevere Si chiede pertanto di avere un vostro parere in merito al corretto, o meno, operato di questa Camera di Commercio, e più precisamente: 1.E’ giusto aver applicato alla dipendente il regime TFR nell’ambito del secondo rapporto di lavoro intrattenuto con questa Amministrazione ? 2.E’ giusto aver liquidato alla interessata quanto maturato a tale titolo o l’importo maturato avrebbe dovuto essere trasferito all’INPDAP ? Nell’attesa di un gentile riscontro, si ringrazia anticipatamente e si porgono distinti saluti.
Siamo del parere che per la corretta soluzione del problema siano necessarie, innanzitutto, alcune premesse di ordine generale. La liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, presuppone, in ogni caso, l’estinzione del rapporto di lavoro. Ne consegue che non è possibile procedere alla liquidazione di un trattamento di fine servizio, comunque denominato, in presenza di vicende modificative del rapporto di lavoro che non comportino la sua estinzione: ne sono un esempio le progressioni verticali nel sistema di classificazione, i comandi, i distacchi o la mobilità volontaria o d’ufficio, vicende che si caratterizzano per la continuità del rapporto di lavoro. Il punto è stato efficacemente chiarito dall’Inpdap con circolare n.11 del 12.3.2001, ma concetti analoghi sono stati espressi anche dalla giurisprudenza amministrativa, secondo la quale non è possibile pagare il trattamento di fine servizio quando il nuovo impiego costituisce la continuazione, la derivazione o il rinnovo del precedente rapporto (si veda, in particolare, la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n.375 del 23.7.2001). Se l’estinzione del rapporto di lavoro è condizione necessaria per la liquidazione dei trattamenti di fine servizio, essa non è, tuttavia, condizione sempre sufficiente: nella richiamata circolare n.11 del 12.3.2001, l’Inpdap, sulla base di principi già affermati dalla Corte di Cassazione (sentenza Sez. Lav. n.14632 del 28.12.1999), ha infatti sottolineato la necessità di un ulteriore presupposto, la risoluzione del cosiddetto rapporto previdenziale che “…è autonomo rispetto al rapporto di lavoro e si instaura non tra il dipendente e l’Ente datore di lavoro, ma tra il dipendente e l’Istituto previdenziale, e continua anche nel caso in cui il lavoratore transiti senza soluzione di continuità ad altro ente iscritto allo stesso Istituto”. Il brano riportato si riferisce all’indennità premio di servizio, ma concetti del tutto analoghi sono stati espressi dall’Inpdap: · per l’indennità di buonuscita, argomentando dall’art.1 comma 267 della L. 662/1996, che prevede la liquidazione dell’indennità di buonuscita solo all’atto della definitiva cessazione dal servizio, escludendola in tutti i casi di passaggi di qualifica, di carriera o di amministrazione senza soluzione di continuità che comportino il mantenimento dell’iscrizione al Fondo di Previdenza ex Enpas; · per il personale destinatario delle norme sul trattamento di fine rapporto di cui al CCNQ del 29.7.1999. I principi generali, in sostanza, sono i seguenti: 1) la liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, presuppone, in ogni caso, l’estinzione del rapporto di lavoro; pertanto, se non c’è estinzione del rapporto di lavoro (come avviene, ad esempio, in caso di mobilità – v. sopra) non è mai possibile liquidare un trattamento di fine servizio, comunque denominato; 2) l’estinzione del rapporto di lavoro, da sola, non consente di pagare il trattamento di fine servizio quando il dipendente, stipulando un nuovo contratto di lavoro con la stessa o con altra amministrazione, rimane iscritto alla stessa gestione previdenziale; in tale ipotesi, per poter pagare il trattamento di fine servizio è necessario che, oltre alla risoluzione del rapporto di lavoro, vi sia anche soluzione di continuità tra il primo e il secondo servizio perché è solo così che si determina anche la risoluzione del rapporto previdenziale. Detto requisito (soluzione di continuità tra i servizi) non è invece necessario quando, dopo l’estinzione del primo rapporto di lavoro, il dipendente stipuli un nuovo contratto di lavoro che comporti il mutamento della gestione previdenziale alla quale egli è iscritto ai fini del trattamento di fine servizio: in tale ultima ipotesi, infatti, la risoluzione del rapporto previdenziale è automatica ed è senz’altro possibile procedere al pagamento del trattamento di fine servizio. Per completezza è anche necessario ricordare, però, che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, quando il dipendente è riassunto dallo stesso datore di lavoro il pagamento del trattamento di fine servizio presuppone una effettiva novazione oggettiva del rapporto, con la conseguenza che frazionamenti solo formali del rapporto sono stati ritenuti nulli (Sez. Lav. n.2227 del 1997). Per quanto riguarda, in particolare, le Camere di Commercio occorre sottolineare che deve ritenersi ancora vigente, per il personale assunto con rapporto a tempo indeterminato fino al 31.12.2000 (v. DPCM del 2.3.2001, circolare Inpdap n. 30 dell’1.8.2002 e dichiarazione congiunta n.3 allegata al CCNL del 14.9.2000), l’art.77 del D.I. del 12.7.1982 secondo il quale “all’atto della cessazione dal servizio, al personale di ruolo camerale … compete … una indennità di anzianità a carico dei bilanci camerali, commisurata a tante mensilità dell’ultima retribuzione fruita, a titolo di stipendio, di tredicesima mensilità ed altri eventuali assegni pensionabili e quiescibili per quanti sono gli anni di servizio prestati alle dipendenze delle Camere…” . La norma in esame conferma che anche per il pagamento dell’indennità di anzianità è necessaria la “cessazione dal servizio” e quindi l’estinzione del rapporto di lavoro. Al personale assunto con rapporto a tempo indeterminato dopo il 31.12.2000 si applica, invece, la disciplina dell’art.2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto e la disciplina di cui al CCNQ del 29.7.1999. Sulla base di quanto chiarito dall’Inpdap nella circolare n.30 dell’1.8.2002, conservano il diritto al TFS “…tutti i dipendenti assunti a tempo indeterminato nella Pubblica Amministrazione entro il 31/12/2000, anche in caso di successivo passaggio - a qualsiasi titolo - da un Ente ad un altro purché tale passaggio avvenga senza soluzione di continuità e sempre con contratto a tempo indeterminato…”. Per coerenza con quanto affermato nella circolare n.11/2001 (v. sopra) e tenuto conto che la circolare n.30/2002, pur evidenziando principi di carattere generale, si riferisce espressamente solo ad alcuni tipi di trattamento di fine servizio, si deve ritenere che la soluzione di continuità, per il passaggio al TFR, sia necessaria solo quando i due rapporti siano riconducibili alla stessa gestione previdenziale; in caso di rapporti riconducibili a diverse gestioni previdenziali il passaggio al TFR si realizza, invece, anche quando non vi sia soluzione di continuità tra i servizi. Tale lettura sembra espressamente confermata dal punto 3 della circolare Inpdap n.30/2002: “il diritto al pagamento del TFR sorge alla risoluzione del contratto di lavoro, purché il dipendente non ne abbia sottoscritto un altro … decorrente dal giorno immediatamente successivo alla scadenza del primo con un Ente obbligato ad iscrivere i propri dipendenti all'INPDAP ai fini TFS o TFR. In tal caso l'iscritto avrà diritto al pagamento al verificarsi della prima interruzione di almeno un giorno tra un contratto e l'altro ovvero all'atto della definitiva cessazione dal servizio.” Sulla base delle considerazioni e dei principi esposti, è possibile argomentare, per il vostro caso, quanto segue: ” In occasione della prima mobilità dalla CCIAA di Milano all'Autorità di Bacino (17.6.2000) alla dipendente non doveva essere liquidata l'indennità di anzianità perché, come sopra precisato, la mobilità non determina la risoluzione del rapporto di lavoro. La CCIAA avrebbe dovuto limitarsi a trasferire, all’ente gestore del rapporto previdenziale dei dipendenti dell'Autorità di Bacino, gli importi corrispondenti all'indennità di anzianità maturata presso la Camera. ” In occasione della successiva riassunzione presso la Camera (avvenuta nel 2001 a seguito di scorrimento della graduatoria di un concorso pubblico) avete invece correttamente ritenuto che la dipendente dovesse essere considerata in regime di TFR: infatti, in quel caso, si è verificata la risoluzione del rapporto di lavoro e, poiché si è modificata la gestione previdenziale, il rapporto previdenziale si è interrotto anche se non vi è stata soluzione di continuità tra i due rapporti. Doveva essere, però, il precedente datore di lavoro a liquidare alla dipendente il TFS maturato (che in teoria doveva essere composto da due quote; una relativa all'anzianità maturata presso la CCIAA prima della mobilità – se non fosse stata già pagata - e una corrispondente agli anni di servizio prestati presso l'Autorità di Bacino, quest'ultima da calcolare secondo le regole applicate presso tale datore di lavoro); ” In occasione della successiva seconda mobilità verso l'Autorità di Bacino (1.3.2002) non si è determinata alcuna risoluzione del rapporto di lavoro (e quindi non importa se si è verificata o meno l'interruzione del rapporto previdenziale). Pertanto, non dovevate liquidare il TFR alla dipendente. Secondo le regole, il TFR avrebbe dovuto essere liquidato dall’ultimo datore di lavoro, ma solo alla definitiva cessazione dal servizio (avrebbe dovuto essere composto da due quote, una calcolata sugli anni di servizio prestati presso la CCIAA e una calcolata sugli anni di servizio prestati presso il nuovo datore di lavoro). La CCIAA avrebbe dovuto limitarsi a trasferire all’Ente che gestisce l’ultimo rapporto previdenziale del dipendente le risorse necessarie.
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Desidero sapere se ho diritto a congedo ...giovanni vanacoreleone1955@virgilio.itDesidero sapere se ho diritto a congedo straordinario per effettuare le cure termali e a quali riferimenti legislativi e contrattuali devo citare nella domanda di richiesta o eventuale modello di richiesta predefinito . GRAZIE
Si riporta qui di seguito una risposta pubblicata sul sito web dell’Aran, che, seppure riferita al comparto degli enti locali, affronta nelle linee generali il problema dell’attuale disciplina delle cure termali. Per il comparto della Sanità si tenga conto delle specifiche previsioni dell’art.47, comma 5 del CCNL sottoscritto il 20.9.2001 che riguarda, però, i soli invalidi. Per ulteriori dettagli le consigliamo, comunque, di rivolgersi alla sua amministrazione. Comparto:Regioni ed autonomie locali Area:Personale non dirigente Istituto:Malattia Data:11/08/2003 Quesito:G 77 Qual è il regime delle cure elioterapiche richieste dal dipendente invalido per causa di servizio? In particolare, devono essere effettuate in congedo straordinario? Si applica il limite massimo dei 15 giorni di assenza di cui all'art.13 della L. 638/1983? Risposta:l'istituto del congedo straordinario è stato definitivamente superato fin dal CCNL del 6.7.1995 (art.47, comma 1, lettera -s-); analoga sorte è toccata anche all'istituto dell'aspettativa per infermità;ciò ha determinato che la fruizione delle cure termali (elioterapiche, climatiche e psammoterapiche) da parte di tutti i pubblici dipendenti, compresi i mutilati e gli invalidi di guerra e per servizio, soggiace ora alle medesime regole legislative previste per i lavoratori privati, sia per ciò che attiene alle patologie che danno titolo alle stesse sia per ciò che attiene alle specifiche procedure da seguire e le certificazioni da esibire;tale disciplina di riferimento, alla quale rinviamo per tutti gli aspetti di dettaglio, è rappresentata esclusivamente dalle seguenti fonti legislative e regolamentari: art.13 DL 463/1983, convertito nella legge 638/1983, come modificato ed integrato dall'art.16, commi 4, 5 e 6, della L. 30/12/1991, n. 412; art. 4 L. 323/2000; DD.MM del 22.3.2001, del 15.12.1994 e del 12.8.1992;il principale elemento di novità, rispetto al precedente regime pubblicistico, è rappresentato dal fatto che i giorni di fruizione delle predette cure, nei limiti in cui è consentito effettuarle al di fuori delle ferie, devono essere necessariamente imputati alle assenze per malattia di cui agli artt.21 o, eventualmente, 22 del CCNL del 6.7.1995, in quanto riconducibili comunque allo stato di salute del dipendente. Naturalmente, sarà possibile fare riferimento all'art.22 del CCNL del 6.7.1995 solo per le cure espressamente prescritte in relazione all'infortunio o alla specifica malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio; di norma, le cure termali devono essere effettuate nell'ambito del periodo feriale spettante a ciascun lavoratore. Anche l'art.16, comma 5, della legge n. 412/1991 ha confermato, indirettamente, tale regola generale, prevedendo le condizioni tassative che, eccezionalmente, consentono al lavoratore di assentarsi per fruire delle cure termali anche al di fuori del periodo di ferie;per il lavoratore che, solo in presenza di dette condizioni, effettua le cure termali al di fuori delle ferie, l'assenza dal servizio, da imputare a malattia, non può mai superare i 15 giorni all'anno (art.13 L.638/1983). Inoltre, al fine di evitare forme di abuso, l'art.13, comma 5 della legge n. 638/1983 stabilisce che tra i periodi di effettuazione delle cure e delle ferie deve inter-correre un periodo di almeno 15 giorni. Secondo la giurisprudenza, il limite dei 15 giorni vale anche per gli invalidi per causa di servizio (C.d.S., Sez. VI, sentenza n. 197 del 16.2.1995; TAR Liguria – Genova - sentenza n. 677 del 13.11.1990); inoltre, la previsione di un necessario intervallo di 15 giorni tra cure termali e ferie può non trovare applicazione quando la richiesta di fruizione delle prime intervenga successivamente al godimento delle ferie e la deroga può giustificarsi sulla base dei caratteri d'indilazionabilità e imprevedibilità della terapia (Cass. 22 gennaio 1992, n. 700). La giurisprudenza di merito (Pret. Ta-ranto 16 ottobre 1990, n. 459) ha ritenuto, infine, che se la necessità di sottoporsi a cure termali sorge quando mancano meno di 15 giorni rispetto alla fruizione delle ferie, queste devono essere postici-pate; viene ipotizzato anche un differimento delle cure termali in relazione alla data di conclusione delle ferie, purché nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge in proposito e cioè 30 giorni dalla prescrizione medica.non possono essere fruite in periodo extra feriale, secondo le modalità descritte: Ø le cure meramente preventive, finalizzate ad impedire l'insorgenza di malattie nuove, dato che esse non sono in alcun modo previste dalla disciplina legale; in tale esclusione la Corte costituzionale con ordinanza n. 459 del 16 ottobre 1990 ha escluso che possa ravvisarsi una lesione di principi costituzionali;Ø le cure elioterapiche, climatiche e psammoterapiche, in virtù dell'espressa previsio-ne dell'art.13, comma 6 della legge n. 638/1983, salvo che le cure stesse non siano richieste dai seguenti lavoratori: invalidi civili con percentuale superiore ai due terzi, ciechi, invalidi per causa dì guerra, di servizio e del lavoro. Restano fermi, naturalmente, anche per questi lavoratori, l'imputazione dell'assenza a malattia e le altre previsioni delle norme richiamate, compreso il limite dei 15 giorni; il punto è stato espressamente chiarito, già nel precedente regime pubblicistico, dalla citata sentenza del C.d.S Sez. VI n.197 del 16.2.1995 secondo la quale le assenze "… per cure idrotermali, elioterapiche, climatiche e psammoterapiche, non possono superare il periodo quindici giorni l'anno anche nel caso che il richiedente sia invalido". la fruizione delle cure termali deve, come detto, iniziare entro il termine massimo indicato dal medico specialista e comunque non oltre 30 giorni dalla data della pre-scrizione medica.
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Salve. In seguito a dimissioni volontari...orvietta virelloorvietta.virello@poste.itSalve. In seguito a dimissioni volontarie da un Comune per assunzione presso un Ente regionale e in caso di interruzione di servizio di un giorno per poter riscuotere la liquidazione, è vero che non si ha più diritto alla conservazione del posto? e in caso di malattia durante il preavviso cosa succede? Grazie.
1. Conservazione del posto durante il periodo di prova. Riteniamo che alla base della disciplina contrattuale dell'art. 14-bis del CCNL del 6/7/1995 e successive modifiche vi sia la considerazione, evidente ma tacita, della necessaria continuità del rapporto di lavoro, nel senso che il passaggio del dipendente dall'ente di originaria appartenenza al nuovo debba avvenire senza soluzione di continuità. Proprio tale continuità giustificherebbe la possibilità di riconoscere il diritto del dipendente alla conservazione del posto presso l'ente di appartenenza, ai sensi del comma 9 dell'art. 14-bis del CCNL del 6/7/1995, per tutta la durata del periodo di prova presso il nuovo datore di lavoro pubblico. Conseguentemente, se viene meno tale continuità (con un'interruzione anche di un solo giorno) l'originario rapporto di lavoro si estingue completamente e definitivamente, con la ulteriore conseguenza anche dell'impossibilità di applicazione del beneficio delal conservazione del posto previsto dalla clausola contrattuale del sopra citato art. 14-bis del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni ed integrazioni. In tal senso è anche il parere dell’Aran (v. risposta H13 sul sito dell’Agenzia). 2. Malattia e preavviso. In caso di malattia, il decorso del periodo di preavviso resta sospeso, con diritto del lavoratore al relativo trattamento economico, sino alla guarigione, dopo la quale riprende a computarsi, o se questa non si verifica, sino alla fine del periodo contrattuale di conservazione del posto per malattia. Tuttavia, nel caso in cui vi sia la volontà di entrambe le parti di risolvere tempestivamente il rapporto di lavoro (evitandosi gli effetti di cui al punto precedente) può trovare applicazione la previsione di cui all'art. 39, c. 5, del CCNL del 6.7.95, come sostituito dell'art. 7 del CCNL del 13.5.96; in virtù di tale disposizione, infatti, la parte che riceve la comunicazione di licenziamento o di dimissioni, con il necessario consenso alla parte che ha inviato la comunicazione medesima, ha la facoltà di risolvere il rapporto immediatamente o anche durante il periodo di preavviso; pertanto, le parti ben possono accordarsi nel senso di eliminare del tutto o ridurre in parte il periodo di preavviso.
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Ai fini del calcolo esatto dell'indennit...giovanni berardinigiovanni.berardini@is.camcom.itAi fini del calcolo esatto dell'indennità di fine rapporto spettante al dipendente a conclusione della propria attività lavorativa il periodo temporale da considerare in caso di differenza tra decorrenza giuridica ed economica è quest'ultima, considerato che l'indennità di fine rapporto è legata alla effettiva percezione da parte del dipendente della retribuzione? Oppure si può fare riferimento alla decorrenza giuridica attribuita ai fini dell'assunzione? Es. un dipendente assunto in servizio con decorrenza giuridica 1.04.1983 ed economica 1.07.83 da quando matura l'indennità di fine rapporto?
L’art.77 del D.I. del 12.7.1982 stabilisce espressamente che all’atto della cessazione dal servizio, al personale di ruolo camerale … compete … una indennità di anzianità a carico dei bilanci camerali, commisurata a tante mensilità dell’ultima retribuzione fruita, a titolo di stipendio, di tredicesima mensilità ed altri eventuali assegni pensionabili e quiescibili per quanti sono gli anni di servizio prestati alle dipendenze delle Camere…” . Se il rapporto di lavoro ha avuto decorrenza giuridica 1.4.1983 e decorrenza economica 1.7.1983 (nel senso che il dipendente ha effettivamente iniziato a prestare servizio pressa la CCIAA solo in data 1.7.1983) la richiamata disposizione comporta, a nostro modo di vedere, che per il calcolo dell’indennità di anzianità si debba tener conto della data di decorrenza economica del rapporto (1.7.1983).
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L'assegno ad personam riassorbibile deve...nicoletta ceccarellinicoletta.ceccarelli@vt.camcom.itL'assegno ad personam riassorbibile deve essere computato nel calcolo della pensione?
Dopo la riforma operata dalla L.335/1995 tutti gli emolumenti comunque percepiti dal dipendente sono utili per il calcolo della pensione. Il problema è solo quello di stabilire se al dipendente in questione deve essere applicato il sistema retributivo (che presuppone una anzianità al 31.12.1995 di almeno 18 anni di contributi) o il sistema misto o pro rata (per chi alla data citata avesse una anzianità inferiore a 18 anni) o il sistema contributivo (anzianità successiva al 31.12.1995) e se essi sono utili ai fini della cosiddetta quota A) o della quota B).
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nel caso di dimissioni di cui all'art.55...antonella garzillogarzillo@va.camcom.itnel caso di dimissioni di cui all'art.55 del D.Lgs. 151/2001, alla dipendente deve essere riconosciuta l'indennità sostitutiva del preavviso? se sì, avendo nella determina di quantificazione dell'indennità di anzianità erroneamente trattenuto l'importo per mancato preavviso, oltre ad integrare con la somma trattenuta dovremmo aggiungere anche l'indennità di preavviso? tale indennità si calcola ai sensi dell'art.39 del CCNL 6.7.1995 o c'è altra normativa di riferimento? grazie in anticipo per la risposta
L'art.55, comma 1, del D.Lgs.151/2001 stabilisce che "in caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell'articolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento". Il periodo interessato da tale previsione, ai sensi del richiamato art.54 del D.Lgs.151/2001 è quello che va dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III dello stesse decreto, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino. Il comma 4 del citato art.55 prevede, inoltre, che le dimissioni presentate dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio. A detta convalida è condizionata la risoluzione del rapporto di lavoro. Sulla base di tali disposizioni imperative di legge è possibile concludere: · che le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel primo anno di vita del bambino devono sempre essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro a pena di nullità (l'effetto risolutivo del rapporto si verifica solo in presenza della convalida); · che in caso di dimissioni convalidate la lavoratrice ha diritto a percepire i seguenti emolumenti, che, ovviamente, si cumulano: a) indennità sostituiva del preavviso calcolata ai sensi dell'art.39 del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni come se si trattasse di un licenziamento; b) indennità di anzianità o trattamento di fine rapporto. Sono queste, infatti, le uniche indennità previste dalla legge e dal CCNL "per il caso di licenziamento". Concludiamo evidenziando che l'art.55 del D.Lgs.151/2001 esclude espressamente, invece, che la lavoratrice o il lavoratore siano tenuti, a loro volta, a dare il preavviso in caso di dimissioni presentate durante il periodo in cui opera il divieto di licenziamento, ai sensi dell'art.54 dello stesso Decreto Legislativo.
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Le Camere di Commercio sono ancora tenut...n.d.n.d.Le Camere di Commercio sono ancora tenute a versare all'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Dipendenti degli Enti di Diritto Pubblico (ENPDEDP) i contributi mensili da conteggiare sull'imponibile previdenziale ? (L. 1436 del 1939 – L. 33 del 1980 – L.155 del 1981) .
La legge n. 1436/1939, di riordinamento dell'ENPDEDP, stabili l'iscrizione obbligatoria alla predetta gestione di tutti i dipendenti degli enti pubblici in servizio, nonché l'iscrizione facoltativa per il personale "già iscritto da almeno cinque anni ed esonerato dal servizio per ragioni di età o di salute". L'obbligatorietà dell'iscrizione all'ENPDEDP dei dipendenti degli enti pubblici in servizio venne poi confermata dal quadro normativo sopravvenuto. Da ultimo, il D.Lgs.479/94 ha istituito l'INPDAP (Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica), che, fra gli altri, ha assunto i compiti precedentemente spettanti all'ENPDEDP. Le prestazioni originariamente erogate dall'ENPDEDP, pertanto, sono oggi elargite dall'INPDAP, ma mantengono identica natura previdenziale e misura. Hanno diritto a dette prestazioni, al verificarsi dei relativi presupposti, tutti i dipendenti in servizio di enti pubblici, economici e non, ivi comprese le Camere di commercio industria artigianato e agricoltura, per i quali l'iscrizione all'Assicurazione Sociale Vita (com'è oggi denominata l'indennità funeraria per la morte dell'iscritto o di un suo familiare a carico) continua ad essere obbligatoria. Né, la scarsa frequenza con la quale si verificano gli eventi che fanno sorgere il diritto alla prestazione, dovuta in quanto tale a fattori dei tutto contingenti, può far concludere per il venir meno dell'obbligatorietà dell'iscrizione, o della funzione previdenziale necessariamente garantita dall'Assicurazione Sociale Vita.
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2 anni 35 settimane fa