• Accesso all'impiego
    Antonella Carraro
    CCIAA di Treviso
    antonella.carraro@tv.camcom.it

    La Camera di commercio di Treviso nell’anno 2009 ha espletato una procedura concorsuale per la copertura di due posti di categoria C, effettuando preventivamente le procedure di mobilità previste dalle disposizioni vigenti. Concluso il concorso ha effettuato le assunzioni dei due vincitori.
    L’articolo 30 del dlgs 165/2001 dispone che “le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni che facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta”.
    L’ente camerale, viste le disposizioni per le CCIAA in materia di nuove assunzioni, avendo posti in organico da coprire, ha intenzione di effettuare due nuove assunzioni di personale di categoria C utilizzando la graduatoria esistente ed ancora valida, correlata al concorso esperito nel 2009.
    Si chiede se la preventiva procedura di mobilità di cui all’articolo 30 deve essere effettuata:
    - solo prima dell’espletamento di procedure concorsuali (come indicato nel comma 2bis dell’articolo citato) oppure, considerato che l’articolo 30 al comma 1 introduce un principio generale di mobilità fra le amministrazioni, a domanda degli interessati (e previa pubblicità dei posti vacanti in organico e relativi criteri per la copertura degli stessi)
    - o anche nelle ipotesi di copertura di posti vacanti in organico, utilizzando graduatorie esistenti.

    Nella circolare n.4/08, modificando il suo precedente orientamento, il DFP, a proposito dell’art.34bis del D.Lgs.165/2001, ha precisato quanto segue: “ … in considerazione dei principi tutelati dalla disciplina in esame, al fine di assicurare in modo costante e puntuale la verifica delle esigenze assunzionali delle pubbliche amministrazioni per valutare le possibilità di ricollocazione del personale in disponibilità, si ritiene che in caso di scorrimento di graduatorie di concorsi già espletati, nei limiti della vigente disciplina della validità delle graduatorie, occorra riproporre la richiesta di assegnazione di personale in disponibilità agli uffici competenti, provinciali e regionali di cui al decreto legislativo n. 469 del 1997 e Dipartimento della funzione pubblica”;in sostanza, lo scorrimento di una graduatoria ancora valida è possibile solo dopo aver espletato la procedura di cui all’art.34bis e sempre che l’ente sia nella condizione di assumere in base ai vincoli della legge finanziaria applicabile.
    Per quanto riguarda la necessità di rispettare anche il vincolo della previa mobilità volontaria ex art.30 del d.lgs.165/2001, la questione è invece assai dubbia: infatti, da un lato, si potrebbe ritenere, in un’ottica di contenimento della spesa, che il principio affermato dal Dipartimento della Funzione Pubblica per la procedura di cui all’art.34-bis del d.lgs.165/2001 riguardi anche la mobilità volontaria, visto che, per contenere il costo complessivo del personale, è in ogni caso preferibile favorire la più razionale distribuzione di chi è già occupato, piuttosto che procedere a nuove assunzioni. Dall’altro lato, si potrebbe anche ritenere che se il Dipartimento ha affermato il principio solo per l’art.34-bis e non anche per la mobilità volontaria, questo non sia casuale, ma risponda ad una precisa logica di fondo, che è quella di favorire, perché più pressante, la ricollocazione di chi si trova già in disponibilità piuttosto che la ricollocazione di chi vorrebbe cambiare ente su base volontaria. Del resto, anche la legge sembra fare qualche piccola differenza tra le due ipotesi: infatti, mentre la procedura disciplinata dall’art.34-bis va attivata “prima di avviare le procedure di assunzione di personale” (espressione vaga, che può effettivamente ricomprendere anche lo scorrimento di una graduatoria, come precisato dal D.F.P.), quella dell’art.30, comma 2-bis va avviata “prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali” (espressione tecnicamente non riferibile allo scorrimento della graduatoria di un concorso già espletato).
     
    Se si condivide questa lettura, in caso di scorrimento di graduatorie di concorsi già espletati, nei limiti della vigente disciplina della validità delle graduatorie, occorre solo riproporre la richiesta di assegnazione di personale in disponibilità agli uffici competenti, provinciali e regionali di cui al decreto legislativo n. 469 del 1997 e Dipartimento della funzione pubblica.

    L'Esperto Risponde
  • Cessione di contratto di lavoro
    Ufficio Personale del Comune di Oria
    Comune di Oria
    personale.oria@libero.it

    L'art. 30 della L. 165/90 prevede la possibilità di ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta.

    Si chiede di sapere se è legittima la cessione di un contratto di lavoro stipulato part time con un dipendente che viene poi assunto nell'Ente di destinazione con contratto a tempo pieno (full time). Nel caso ciò non sia possibile quali sono le conseguenze per l'Ente, il Dirigente, che al termine delle procedure di mobilità stipula un contratto a tempo pieno con un dipendente che proviene da altro ente con contratto part time?

    La vicenda da voi descritta può configurarsi come una mobilità (cessione del contratto) accompagnata da contestuale trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno.
    Come tale, essa non è, di per sé, illegittima, purché il passaggio a tempo pieno risulti funzionale alle esigenze dell’amministrazione di destinazione.
    Occorre prestare attenzione ad un solo aspetto: è noto, infatti, che la mobilità è libera (non è soggetta ai vincoli sulle assunzioni, non vale, cioè, come nuova assunzione) solo se intercorre tra amministrazioni entrambe soggette a limitazioni delle assunzioni (v. art.1, comma 47 L.311/2004 e circolare DFP 4/2008); se questo è il vostro caso e se il lavoratore era stato assunto, presso l’amministrazione di provenienza, con contratto part-time (fin dall’inizio), la mobilità può ritenersi libera solo per la “quota” del rapporto di lavoro corrispondente al precedente part-time, mentre la “quota aggiuntiva”, quella necessaria a raggiungere il tempo pieno, deve essere considerata come nuova assunzione, con la conseguenza che la trasformazione è possibile solo se, per la quota aggiuntiva, risulta compatibile con i vincoli sulle assunzioni vigenti: quanto sopra discende dall’art.3, comma 101 della L.244/2007, in base al quale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire, nel caso del personale assunto con contratto part-time, nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni; si ricordi, inoltre, che in caso di assunzione di personale a tempo pieno, è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta.
    Se, invece, il lavoratore era stato assunto dall’amministrazione di provenienza con contratto a tempo pieno successivamente trasformato in part-time, riteniamo che non sussistano particolari problemi per il ripristino del tempo pieno (sempre se la mobilità intercorre tra amministrazioni entrambe soggette a vincoli sulle assunzioni). 

    L'Esperto Risponde
    contratto
  • Accesso all'impiego - concorsi pubblici
    Loredana Conto
    CCIAA di Brescia
    personale.organizzazione@bs.camcom.it

    l comma 11 dell'art. 17 del D.L. n. 78/2010 permette di bandire dei concorsi per titoli ed esami per valorizzare l'esperienza professionale maturata dal personale in possesso dei requisiti previsti dalla L. 296/2006.
    Il comma 13 dello stesso articolo prevede che: “Per il triennio 2010-2012 le amministrazioni di cui al comma 10 possono destinare il 40 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, per le assunzioni dei vincitori delle procedure concorsuali bandite ai sensi dei commi 10 e 11”.

    Una volta concluso il concorso come si applica in concreto il predetto comma 13?

    La domanda è piuttosto generica e ci crea un po’ d’ansia, perché, in realtà, l’Ente i calcoli dovrebbe farli prima di bandire i concorsi.
    Il vincolo stabilito nell’art.17, comma 13 del DL78/2009 riguarda, infatti, sia il comma 10 sia il comma 11 dello stesso articolo e impedisce di assumere i vincitori dei concorsi banditi ai sensi degli stessi commi (da intendersi, come tali, coloro che rientrano nella quota di riserva dei posti a concorso o che vantano i titoli valorizzati in termini di punteggio) per una spesa superiore al 40% delle risorse utilizzabili per nuove assunzioni.
    L’unico possibile temperamento è dato dal fatto che la formulazione della norma sembra consentire il rispetto del vincolo finanziario nell’arco del triennio di riferimento (non c’è, dunque, l’obbligo di rispettarlo in ogni singolo anno, l’importante è che il vincolo finanziario sia rispettato nel triennio).
    Ad esempio:
    ·        anno 1: risorse disponibili per nuove assunzioni = 60 ; 40% annuo = 24
    ·        anno 2: risorse disponibili per nuove assunzioni = 80 ; 40% annuo = 32
    ·        anno 3: risorse disponibili per nuove assunzioni = 40 ; 40% annuo = 16
    totale triennio = 180 ; 40% del totale = 72 ; l’Ente rispetta il vincolo finanziario anche se, nei singoli anni, qualche volta va oltre e qualche volta va sotto il 40%; l’importante è che alla fine del triennio, per assumere i vincitori dei concorsi di cui all’art.17, commi 10 e 11 del DL78/2009 (come sopra individuati) non abbia speso più di 72.
    La richiamata disciplina (e, in particolare, quella del comma 10 citato) non è incompatibile né con l’art.24, comma 1 del d.lgs.150/2009 né con l’art.52, comma 1-bis del d.lgs.165/2001, in base ai quali le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni (fermo restando che qualora l’ente volesse procedere ai sensi dell’art.17, comma 10 del DL78/2009, la quota di riserva del 40% dei posti ivi prevista dovrebbe essere computata all’interno di quella del 50% prevista dal d.lgs.150/2009).
    Potrebbe invece ritenersi superata la previsione del già citato art.17 del DL78/2009 che, sempre per il triennio 2010-2012, consentiva una procedura di accesso “riservata”, limitatamente alle qualifiche di cui all’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (quelle per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo), al personale in possesso dei requisiti di anzianità previsti dal comma 10 dello stesso articolo maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa amministrazione.

    L'Esperto Risponde
  • Assunzioni di personale
    Mario Del Secco
    CCIAA di Siena
    mario.delsecco@si.camcom.it

    Al fine di poter procedere, nell'anno 2010, ad assunzioni di personale ai sensi del comma 116 dell'art. 3 della legge 24-12-2007 n° 244, si chiede se, nel novero delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell'anno 2009, siano da ricomprendere anche quelle derivanti da trasferimento per mobilita' ex art. 30 D. Lgs. 165/2001. Si evidenzia, in particolare, che una mobilità ha riguardato il passaggio diretto tra questa Camera di Commercio e UnionCamere Toscana.


    Si resta in attesa di un cortese e sollecito riscontro al presente quesito. Grazie

    Il primo problema da esaminare è se sia possibile una mobilità in uscita di personale camerale verso una Unione Regionale; è noto, infatti, che secondo l'art.4 della L.580/1993 le Unioni Regionali delle Camere di commercio sono associazioni costituite ai sensi dell'art.36 del codice civile e, quindi, associazioni di tipo privatistico; in questi casi, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha sempre negato la possibilità di una mobilità ex art.30 del d.lgs.165/2001, trattandosi di una norma applicabile solo tra ''amministrazioni pubbliche'' (si veda, ad esempio, il parere n.194/04); tuttavia, occorre anche rilevare che l'art.1, comma 2 dello stesso decreto 165/2001 considera tra le pubbliche amministrazioni non solo le Camere di commercio ma anche le ''loro associazioni'' ( e tali sono senz'altro anche le Unioni regionali); a ciò si aggiunga che alcune delle stesse Unioni regionali assoggettano il personale dipendente al regime giuridico proprio del settore pubblico, e del comparto autonomie (quello delle Camere di commercio), applicando il medesimo CCNL.

    Il concorso di questi elementi di valutazione può far propendere per la praticabilità del percorso di mobilità indicato da codesta camera.

    Detto questo, si ricorda che l'art.3, comma 116 della L.244/2007 produrrà anche per il 2010; qualora, pertanto, la Camera intenda procedere nel senso ipotizzato, resta fermo quanto da ultimo precisato dal Dipartimento della Funzione Pubblica nel punto 7 della circolare n.3858 del 27.1.2009: possono essere conteggiate tra le cessazioni solo le mobilità in uscita verso amministrazioni ed enti non soggetti a vincoli sulle assunzioni (come sono le Unioni Regionali).

    L'Esperto Risponde
  • La Camera di Commercio per l'assunzione ...
    mara guidi
    risorse.umane@an.camcom.it
    La Camera di Commercio per l'assunzione a tempo determinato di una unità inquadrata nella categoria B1, ex 4° deve obbligatoriamente attingere dagli elenchi anagrafici tenuti dal Centro per l’Impiego ai sensi dell’art. 16 l.56/87, oppure può utilizzare la somministrazione lavoro, attraverso le agenzie di lavoro? Grazie per la collaborazione. Saluti Mara Guidi

    Riteniamo utile evidenziare che, ai sensi dell’art.36, comma 1-bis del D.Lgs.165/2001, come modificato dalla L.80/2006, le pubbliche amministrazioni possono oggi assumere personale con contratto a termine solo “per esigenze temporanee ed eccezionali e previo esperimento di procedure inerenti assegnazione di personale anche temporanea, nonché previa valutazione circa l'opportunità di attivazione di contratti con le agenzie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 , per la somministrazione a tempo determinato di personale, ovvero di esternalizzazione e appalto dei servizi”. La norma si applica anche alle Camere di Commercio e, con riferimento al contratto di somministrazione, non ha alcun rilevo che il posto da coprire sia di categoria B perché detto contratto può riguardare qualunque categoria e profilo e non incontra neppure i limiti previsti dal CCNL del 14.9.2000 per il lavoro interinale (era una diversa tipologia contrattuale e le relative clausole, ormai superate, non sono applicabili al contratto di somministrazione – si veda anche la circolare del Ministero del Lavoro n.7 del 22.2.2005). Pertanto, se non è possibile l’assegnazione di personale (anche temporanea) e ritenete opportuno attivare un contratto di somministrazione, è senz’altro questa la strada da percorrere. L’assunzione con contratto a termine (attingendo dalle apposite liste dei Centri per l’Impiego) è invece diventata una sorta di extrema ratio, possibile solo dopo aver sperimentato tutte le altre possibilità.

    L'Esperto Risponde
  • Affinchè si possa utilizzare la graduato...
    nicoletta ceccarelli
    nicoletta.ceccarelli@vt.camcom.it
    Affinchè si possa utilizzare la graduatoria di un concorso, è necessario che il posto sia lasciato libero da un vincitore, oppure è sufficiente la coincidenza della categoria del posto resosi disponibile con quello messo a concorso? In altre parole, cosa si intende per "posti per i quali il concorso era stato bandito"? (art. 15, comma 7 DPR 487/94)

    A nostro avviso, per applicare la specifica previsione dell’art.15, comma 7 del DPR 487/1994 è necessario che “il posto sia lasciato libero da un vincitore” non essendo sufficiente, invece, che si tratti di posti coincidenti solo per categoria e profilo professionale con quelli per i quali è stato bandito il concorso e che solo in un momento successivo si rendono vacanti (e disponibili). Questa lettura sembra quella più aderente alla lettera della norma: “Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di diciotto mesi dalla data della sopracitata pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili”. Questo non significa, però, che l’ente non possa comunque utilizzare detta graduatoria anche per la copertura di altri posti resisi vacanti e disponibili, diversi da quelli per i quali è stato bandito il concorso ma di pari categoria e profilo; l’unico problema è che, in quest’ultimo caso, il ricorso allo scorrimento della graduatoria deve essere adeguatamente motivato, perché rappresenta comunque una deroga alla regola del concorso pubblico; la giurisprudenza ha infatti chiarito che: q <> (Consiglio Stato, sez. V, 16 ottobre 2002, n. 5611); q <> (TAR Sicilia Catania, Sez. III, 08 maggio 2002, n. 803).

    L'Esperto Risponde
  • In data 1 settembre 2008 ha assunto serv...
    ANTONIETTA NAPPI
    antonietta.nappi@pz.camcom.it
    In data 1 settembre 2008 ha assunto servizio presso l'ente una nuova unità pervenuta mediante procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. n. 165/2001, dal Ministero della difesa, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato nel ruolo organico della Camera, categoria D, posizione economica D1 profilo professionale di "Gestore dei servizi di regolazione del mercato", con la specifica funzione di "ispettore metrico".Il dipendente in questione era inquadrato presso l'Amministrazione di provenienza quale collaboratore tecnico A3 F1 e, sulla base di tabelle di raffronto relative alla mobilità intercompartimentale, è stato inquadrato presso la Camera nella categoria D, posizione economica D1, corrispondente al posto vacante nella dotazione organica. Ai sensi dell'art. 30 comma 2 - quinquies del D.Lgs n. 165/2001 (introdotto dall'art. 16 della legge n. 246/2005) secondo cui "salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione". L'Ente ha applicato al dipendente trasferito il regime giuridico ed economico vigente per i dipendenti di categoria D1 del comparto Regione-Enti Locali. Si è ritenuto, infatti, che la previsione normativa avesse voluto innovare una materia piuttosto controversa, oggetto di diverse pronunce giurisprudenziali, ponendo un principio chiaro, volto anche a limitare il c.d."divieto di reformatio in peius"(in origine stabilito per le sole amministrazioni dello Stato, sebbene invocato in maniera generalizzata), nei casi di mobilità volontaria. Peraltro, non si è rinvenuta altra disposizione contrattuale idonea a derogare al principio generale sopracitato sulla base della clausola di salvaguardia contenuta nel medesimo testo normativo. In effetti, non si è ritenuto potesse costituire una diversa previsione applicabile alla fattispecie in questione l'art. 28 del ccnl 05/10/2001 che, come si evince dall'art. 26 "ambito di applicazione",si riferisce al personale del comparto Ministeri o Anas, trasferito in occasione di processi di mobilità, già attuati o da attuare , a seguito di trasferimento e deleghe di funzioni e competenze statali al sistema delle autonomie locali, ai sensi dell'art.7 della legge n. 59/97; nè è parso risolutivo il rinvio contenuto nella dichiarazione congiunta n. 24 del 22/01/2004 secondo cui "le parti concordano nel ritenere che analighi criteri possano essere utilizzati dagli enti in sede di inquadramento di personale trasferito, anche volontariamente, da pubbliche amministrazioni anche di diverso comparto" e ciò in quanto la suddetta dichiarazione individua un lasso di tempo circoscritto, vale a dire dal gennaio 2002 al dicembre 2003, periodo in cui al personale trasferito possono essere applicate le medesime disposizioni di cui al Tit.II del CCNL 05/10/2001 con gli adeguamenti sopravvenuti. Inoltre, non irrilevante è la considerazione che le dichiarazioni congiunte non hanno valore di norma, non sono vincolanti e servono di solito a chiarire le motivazioni delle parti emerse durante la trattativa. Tutto ciò premesso, si chiede di conoscere il vostro orientamento in merito alla soluzione adottata e, qualora, invece si ritenga possibile applicare il trattamento di maggior favore, volto a conservare la differenza tra trattamento fondamentale percepito presso l'Amministrazione di provenienza e quello attualmente in godimento, si chiede di conoscere l'iter logico argomentativo per addivenire a tale conclusione, nonchè di esplicitare quale sia la disposizione applicabile e se vi sia una discrezionalità dell'amministrazione tra applicazione dei commi da 1 a 6 dell'art. 28 CCNL 05/10/2001 o l'alternativa offerta dal comma 7 del medesimo articolo che sembra, tuttavia, porre come condizione legittimante, il previo esperimento della contrattazione integrativa. In sintesi si chiede di conoscere in base a quale criteri l'ente dovrebbe scegliere se effettuare la comparazione ed eventuale differenza tra i due trattamenti economici fondamentali, conservando la maggior somma in capo al dipendente trasferito, quale assegno ad personam non riassorbibile, o se si debba inquadrare lo stesso in una posizione economica superiore, sino a concorrenza del valore annuo corrispondente all'ex indennità di amministrazione in godimento.

    Premesso che i problemi posti avrebbero potuto essere oggetto dell’istruttoria preventiva al trasferimento, precisiamo, innanzitutto, che la vostra ricostruzione è sostanzialmente corretta, anche nella indicazione delle previsioni che potrebbero indurre ad una diversa conclusione: infatti, tenuto conto di quanto previsto dall’art.30, comma 2-quinquies del D.Lgs.165/2001, è solo in base all’art.28 del CCNL del 5.10.2001 e all’ultima parte della dichiarazione congiunta n.24 allegata al CCNL del 22.1.2004 che si potrebbe ritenere che il vostro dipendente trasferito per mobilità volontaria abbia diritto alla conservazione del trattamento economico fondamentale (compresa l’indennità di amministrazione, così come risulta dal predetto art.28, commi 3 e 5). Quanto alla citata dichiarazione congiunta n.24, se è vero che essa non ha lo stesso valore di una clausola contrattuale e se, quindi, è pacifico che non è vincolante per gli enti, è altrettanto vero che essa rappresenta una comune dichiarazione delle parti che hanno sottoscritto il CCNL su modalità condivise di interpretazione ed applicazione di una clausola contrattuale e che, pertanto, non è proprio come se fosse del tutto irrilevante; è presumibile, infatti, che in caso di richiesta di interpretazione autentica di quelle clausole formulata dal giudice ai sensi dell’art.64 del D.Lgs.165/2001, le parti finirebbero per adottare una soluzione coerente con i contenuti della richiamata dichiarazione congiunta. Osserviamo, inoltre, che l’affermazione contenuta nell’ultimo periodo della richiamata dichiarazione congiunta è del tutto svincolata dai riferimenti temporali indicati nella prima parte di essa (relativa alla mobilità d’ufficio) e sembra, invece, voler affermare un principio di carattere generale. Circa i criteri per scegliere se applicare o meno il comma 7 del richiamato art.28, confermiamo che per la collocazione del personale trasferito in una posizione di sviluppo economico superiore è necessaria una specifica previsione del contratto integrativo che, naturalmente, dovrà risultare compatibile con l’entità delle risorse stabili effettivamente disponibili; quindi, la scelta (che avrebbe per l’ente il vantaggio di “accorciare” il possibile percorso di sviluppo economico dell’interessato nell’ambito della categoria di inquadramento), non dipende solo dall’Ente (dovendo risultare compatibile con i vincoli sull’impiego delle risorse stabili ed essendo necessario anche l’accordo con le OO.SS.).

    L'Esperto Risponde
  • Al fine di stabilire i titoli di studio ...
    n.d.
    n.d.
    Al fine di stabilire i titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno in profili della categoria C, sussistono differenze tra diplomi di istruzione di secondo grado e diplomi di scuola media superiore?

    Già in passato l'ordinamento professionale di alcune branche di Amministrazioni (si veda, ad es., l'All.A al D.P.R. n° 347/83, per i Comuni e le Province) contemplava, per l'accesso alle ex - qualifiche V^ e VI^, rispettivamente il diploma di istruzione di secondo grado ed il diploma di scuola media superiore. E siffatta distinzione è da ritenersi alla base dell'interpretazione giurisprudenziale (si veda Cons. St., sez. V^, n° 1022/97), per la quale sussiste una differenza tra l'uno e l'altro diploma. Il primo, infatti (scuola secondaria di secondo grado), ha riguardo ai titoli di studio che vengono conseguiti al termine di corsi per l'accesso ai quali è necessaria la licenza di scuola media inferiore il secondo (scuola media superiore) ha inequivoco ed esclusivo riguardo a quei diplomi che consentono l'accesso all'università. Se, dunque, in forza delle considerazioni che precedono, il diploma di istruzione di secondo grado non è da ritenere sinonimo di scuola secondaria superiore, si è dell'opinione che i titoli di studio, eventualmente contemplati in alternativa ed in deroga, quindi - ad esso per accedere alla categoria C (addetto alla segreteria di azienda, segretario d'azienda, corrispondente commerciale di lingue estere), devono considerarsi oggetto di stretta interpretazione, nel senso di non poter offrire il presupposto per interpretazioni estensive o analogiche volte ad includere ulteriori diplomi di qualifica. Gli unici tra tali ultimi diplomi riconosciuti in grado di competere, per così dire, con il titolo di studio della scuola superiore sono, dunque, quelli che, a suo tempo, furono giudicati ammissibili per l'accesso alle funzioni di concetto; tali non possono dirsi diplomi come quello di computista commerciale conseguiti in esito a corso biennale presso una scuola tecnica e riconosciuti validi per l'ammissione ai pubblici concorsi della carriera esecutiva (fino alla ex IV^ qualifica).

    L'Esperto Risponde
  • E' possibile avere chiarimenti sulle mod...
    n.d.
    n.d.
    E' possibile avere chiarimenti sulle modalità di inquadramento e sul trattamento economico da corrispondere ad un dipendente trasferito ex art.30 D.Lgs.165/2001 da ente di altro comparto ?

    Anche quando non risultano direttamente applicabili gli artt.26 e ss. del CCNL del 5.10.2001, i problemi connessi all'inquadramento e al trattamento economico del personale trasferito possono essere risolti applicando, per analogia e secondo ragionevolezza, criteri analoghi a quelli contenuti nelle richiamate disposizioni. Pertanto: - per l'inquadramento giuridico si deve tener conto della categoria (del sistema di classificazione del comparto delle regioni e delle Autonomie Locali) nella quale è collocato il profilo corrispondente a quello posseduto dal dipendente; - per quello economico si deve confrontare il trattamento economico fisso e continuativo in godimento (in analogia a quanto previsto dall'art.28, comma 3 del CCNL del 5.10.2001) e quello corrispondente al "nuovo" inquadramento; in tale operazione si deve tener conto anche delle posizioni economiche di sviluppo già acquisite prima del trasferimento (sono stipendio e quindi sono fisse e continuative); se dal risultato di queste operazioni aritmetiche emerge che il trattamento economico in godimento è superiore a quello che il dipendente verrebbe a percepire per effetto del nuovo inquadramento, la differenza va conservata a titolo di RIA (art.28, comma 5 CCNL 5.10.2001) e non è riassorbibile (come sostenuto anche dall'Aran); - per quanto riguarda il trattamento economico accessorio, dalla data del trasferimento devono essere applicate esclusivamente le regole del contratto integrativo dell'Ente ricevente; di conseguenza, non possono essere garantite o conservate le voci del trattamento accessorio corrisposte dall'Ente di provenienza secondo le regole del contratto integrativo di quell'Ente.

    L'Esperto Risponde
  • Questo Ente intende procedere all’emanaz...
    C. Affinita
    personale@bn.camcom.it
    Questo Ente intende procedere all’emanazione di un bando di selezione pubblica per titoli e colloquio finalizzata all’approvazione di una graduatoria con validità triennale da utilizzare per eventuali assunzioni di personale a tempo determinato in categoria C, posizione economica C1, nel profilo professionale di “assistente amministrativo”. I titoli oggetto di valutazione sarebbero: a) titoli di studio (diploma con votazione minima di 50/60 o 83/100 o, in aggiunta, laurea); b) titoli di servizio (lavoro prestato presso Camere di Commercio, loro Aziende Speciali o altre Società del sistema camerale, in qualità di dipendente, borsista o prestatore di lavoro temporaneo in categoria C o superiore o livelli equipollenti). Per i titoli di studio, verrebbero attribuiti 10 punti in caso di diploma conseguito con il massimo dei voti e 4 punti in caso di laurea, prescindendo in quest’ultimo caso dalla votazione. La valutazione dei titoli (di studio e di servizio) porterebbe alla formazione di una prima graduatoria e soltanto i primi 50 classificati accederebbero al successivo colloquio per la formazione della graduatoria finale. In base a quanto sopra esposto, si chiede di conoscere il parere di codesto Ente in merito alla legittimità della procedura circa: a) l’esclusione dei candidati in possesso di diploma di scuola secondaria superiore con punteggio fino a 50/60 o 83/100; b) l’attribuzione di 4 punti al diploma di laurea in una selezione di personale a tempo determinato in categoria C, posizione economica C1; c) l’ammissione al successivo colloquio soltanto di coloro che si siano classificati nei primi 50 posti della prima graduatoria formata in base alla valutazione dei titoli di studio e di servizio. In attesa di un cortese riscontro, si porgono cordiali saluti.

    Nel disciplinare le procedure selettive, ai sensi dell’art.35 del D.Lgs.165/2001, gli enti possono senz’altro individuare dei meccanismi di preselezione: lo confermano anche alcuni espliciti riferimenti del D.Lgs.165/2001 (v. art.35, comma 3, lettera -a-) e del DPR 487/1994 (v. art.7, comma 2bis). A tal fine, è tuttavia necessario che: - detti meccanismi siano previsti o, comunque, non siano vietati dal regolamento sull’accesso adottato dall’ente; - rispondano a criteri di ragionevolezza e trasparenza; - siano funzionali ai principi di efficienza e buon andamento dell’azione amministrativa. Precise indicazioni, al riguardo, sono rinvenibili anche in alcune decisioni della giurisprudenza, relative proprio a preselezioni basate sul titolo di studio: - Consiglio Stato, sez. IV, 9 luglio 1998, n. 1064: “È illegittima la disposizione del bando di concorso che pone tra i requisiti di ammissione al concorso per … il conseguimento di una votazione minima all'esame di diploma di scuola media superiore, in quanto la discrezionalità della p.a. di richiedere un titolo di studio specifico e il conseguimento di un determinato punteggio trova un limite nell'esigenza di giustificare attraverso un'adeguata motivazione la razionalità di uno sbarramento preselettivo di tale fatta …”; - T.A.R. Trentino Alto Adige Bolzano, 28 gennaio 1992, n. 25: “In sede di pubblico concorso, al titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso, che sia stato conseguito con votazione superiore al minimo, può essere attribuito un certo punteggio, sempreché tale attribuzione non sia talmente elevata da essere determinante rispetto agli altri titoli; - Cons.giust.amm. Sicilia, 20 dicembre 1988, n. 226: “Nella valutazione dei titoli di studio in un pubblico concorso deve essere considerata illogica l'attribuzione di un punteggio al titolo di studio conseguito con la votazione minima, nel caso in cui tale titolo, richiesto per l'ammissione al concorso, sia necessariamente posseduto da tutti i candidati.” Alla luce di queste considerazioni, con riferimento al caso specifico sottoposto al nostro esame, riteniamo che: 1. occorra innanzitutto adottare criteri conformi alle previsioni del vigente regolamento sull’accesso; 2. non sia consentito: - richiedere, come requisito per la partecipazione al concorso, il possesso di un determinato punteggio minimo per il diploma di scuola media superiore; - attribuire un punteggio diversificato in relazione ai più alti punteggi conseguiti rispetto a quello minimo richiesto per la partecipazione al concorso; 3. a meno che: - tali scelte siano sorrette da adeguata motivazione (che non può essere, ovviamente, quella di limitare il numero dei partecipanti al concorso ….); 4. e purché si eviti: - di attribuire un punteggio al diploma conseguito con il voto minimo richiesto per partecipare alla selezione; - di attribuire al diploma conseguito con il massimo dei voti un punteggio talmente elevato da essere determinante rispetto ad altri titoli. 5. sia del tutto irragionevole (e quindi non legittimo) attribuire ben 4 punti aggiuntivi per il possesso della laurea, perché in questo modo diventerebbe determinante (senza che, oltretutto, se ne comprenda il motivo, visto che si fa riferimento a una qualunque laurea) un titolo di studio che non è quello richiesto per l’accesso alla categoria C; 6. non sia molto ragionevole limitare la partecipazione al successivo colloquio solo ai primi 50 classificati; se si considera che l’obiettivo di ogni procedura concorsuale dovrebbe essere quello di garantire la scelta dei più meritevoli, sembrerebbe più corretto stabilire che potranno partecipare al colloquio solo coloro che avranno riportato un punteggio non inferiore a … .

    L'Esperto Risponde
  • Ai fini dell'inquadramento di una person...
    lorella papocchia
    lorella.papocchia@pi.camcom.it
    Ai fini dell'inquadramento di una persona trasferita da Azienda ASL alla CCIAA di PIsa appartenente alLa cat.B1 posizione di sviluppo nel loro CCNL:B5 abbiamo applicato quanto previsto dalla DIchiarazione Congiunta n.24 del CCNL 22/1/04. Facendo l'equiparazione tra le posizioni giuridiche collocandola cioè nel nostro B1 (senza prog.ec.) verrrebe riconosciuto al lavoratore un assegno non riassorbile di €1.977,28. Inquadrandola invece nella cat.B1 ma con posizione di sviluppo B6 corrispondente al loro B5 verrebbe ad avere un assegno non riassorbile di €167,13. A questo punto chiedo se per operare come quest'ultimo caso occorre, come sembra prevedere il comma 7 dell'art.28 CCNL5/10/01 , fare una contrattazione decentrata. Se sì occorre fare una contrattazione per la singola persona o prevedere che in tutti i casi simili verranno es. collocate nella posizione economica corrispondente? GRAZIE

    Dal parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n° 10/06 si evince chiaramente che, in caso di mobilità, il dipendente ha diritto ad essere inquadrato nella categoria e nella posizione economica corrispondenti a quelle di provenienza. Con riferimento al vostro caso, relativo a dipendente proveniente da altro comparto, questo comporta la necessità di individuare, all’interno dell’ordinamento professionale del comparto regioni – autonomie locali , la categoria e la posizione economica corrispondenti a quelle possedute nell’ordinamento professionale di provenienza. Per quanto riguarda la categoria, pare che non abbiate alcun problema (siete giunti alla conclusione che si tratti comunque di categoria B e di profili professionali aventi accesso in B1); per quanto riguarda la posizione economica, se quella corrispondente, come da voi ritenuto, è la B6, siamo dell’avviso, sulla scorta del citato parere, che il dipendente abbia diritto al riconoscimento di tale posizione economica, con conservazione, a titolo di assegno personale, dell’eventuale differenza tra il trattamento già in godimento e quello risultante dall’attribuzione della predetta posizione economica B6. La contrattazione integrativa di cui all’art.28 comma 5 del CCNL del 5.10.2001 è invece richiesta, a nostro avviso, solo quando si voglia attribuire al dipendente trasferito una posizione di sviluppo economico “superiore” non corrispondente a quella di provenienza al solo fine di “assorbire” il valore della ex indennità di amministrazione (o di altri analoghi trattamenti) eventualmente in godimento.

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  • Dal 16.2.2007 un dipendente della ns. ca...
    Paola Focaccia
    Paola Focaccia [paola.focaccia@ra.camcom.it]
    Dal 16.2.2007 un dipendente della ns. camera è stato trasferito per mobilità ad altra camera. Relativamente al trattamento economico gli abbiamo liquidato i 13 gg. retribuibili fino al 15.2.2007 (escludendo quindi le due domeniche) mentre la camera di destinazione gli ha liquidato solo i gionri effettivamente lavorati dal 16.2.2007 (pari a gg. 11). In definitiva il dipendente si è visto liquidare lo stipendio di febbraio per soli 24 gg. E' corretta questa procedura oppure, visto che nella mobilità tra enti non c'è soluzione di continuità del rapporto di lavoro, la camera di destinazione doveva liquidargli interamente i 13 gg. mancanti. Cordiali saluti CCIAA Ravenna

    In caso di mobilità, il rapporto di lavoro prosegue senza soluzione di continuità con il nuovo datore di lavoro; si tratta di un principio già chiaro in passato ed ora definitivamente chiarito dal nuovo testo dell’art.30, comma 1 del D.Lgs.165/2001 che configura la mobilità coma una “cessione del contratto di lavoro”. Ciò premesso, è di tutta evidenza che il lavoratore ha diritto all’intera retribuzione del mese di febbraio senza alcuna decurtazione, esattamente come i vostri dipendenti e i dipendenti dell’altra Camera che hanno lavorato presso gli enti di appartenenza l’intero mese: non si tratta di un nuovo assunto e non ha alcun rilievo, né per il lavoratore in mobilità né per gli altri dipendenti, il fatto che il mese di febbraio sia di soli 28 giorni.

    L'Esperto Risponde
  • L'art. 2 del DPR 487/1994 disciplina i "...
    ALBERTO TOMBESI
    alberto.tombesi@mc.camcom.it
    L'art. 2 del DPR 487/1994 disciplina i "requisiti generali" per l'accesso alla qualifica non dirigenziale. Il comma 5 del predetto articolo contempla il requisito della condotta e delle qualità morali stabilito per il concorso in magistratura e lo estende anche per l'accesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alle istituzioni in materia di difesa e sicurezza dello Stato. Il bando di concorso dell'Ente camerale può prevedere l'esclusione dalla partecipazione al concorso o all'assunzione in considerazione della condanna per aver commesso un illecito penale, da indicare nel bando in argomento o da contemplare nello specifico regolamento adottato dall'Ente? Peraltro, colgo l'occasione per rammentare che, secondo parte della dottrina,il DPR 487/94 sarebbe stato abrogato dall'art. 72, comma 1, lettera bb) del decreto legislativo 165/2001 e che sarebbero in vigore, in materia di assunzioni, le sole disposizioni di cui all'art. 35 del predetto decreto legislativo 165/2001, nonché i regolamenti adottati dai singoli enti ed amministrazioni.

    Il DPR 487/1994, che non ci risulta abrogato, non consente esclusioni dal concorso sulla base della semplice esistenza di una sentenza penale di condanna, anche se passata in giudicato. L’esistenza di una sentenza penale definitiva di condanna può però assumere rilievo, in relazione a quanto previsto dall’art.2, comma 3 del DPR 487/1994, quando abbia determinato la perdita dell'elettorato politico attivo o la “destituzione” dall'impiego presso una pubblica amministrazione; in tal caso, infatti, vengono meno i requisiti generali di accesso all’impiego. Analogamente, la sentenza penale definitiva di condanna può assumere rilievo, indipendentemente dalla perdita dell’elettorato politico attivo e da precedenti “destituzioni” dall’impiego, quando, previa valutazione del caso concreto, essa sarebbe idonea a comportare il licenziamento del lavoratore, se già in servizio: sembra logico ritenere, infatti, che se una sentenza è tale da impedire la prosecuzione di un rapporto già in essere, a maggior ragione essa impedisce la costituzione di un nuovo rapporto. Quanto sopra sembra trovare conferma nella giurisprudenza, la quale, con riferimento alle analoghe previsioni del TU n.3/1957, ha chiarito che :  “Dopo l'entrata in vigore della l. 29 ottobre 1984 n. 732 in forza del quale è venuto meno, per l'amministrazione, il potere di accertare e valutare il requisito della buona condotta, le prescrizioni relative all'obbligo di dichiarare le condanne penali riportate dal candidato a pubblico concorso (ancorché contenute nel bando) intanto può ritenersi legittima in quanto sia interpretata nel senso che devono essere dichiarate le condanne penali che escludono dall'elettorato attivo ai sensi degli art.1 e 2 l.7 ottobre 1947 n. 1058 ed impediscono l'accesso ai pubblici impieghi in base all'art.2 comma 5 t.u. 10 gennaio 1957 n. 3 o se, rientrando nel novero dei reati che comportavano la destituzione di diritto ai sensi dell'art.85 t.u. n. 3 cit., sono idonei ad impedire la stessa costituzione del rapporto, sulla base della valutazione discrezionale dell'amministrazione pur dopo la sentenza Corte cost. 14 ottobre 1988 n. 971” (T.A.R. Puglia Lecce, 18 ottobre 1991, n. 605);  “Secondo lo spirito della l. 29 ottobre 1984 n. 732, che ha eliminato il requisito della buona condotta ai fini dell'accesso agli impieghi pubblici, l'autorità amministrativa non può stabilire, nel bando di concorso, la non ammissione del candidato che sia incorso in condanna per uno dei delitti che a norma dell'art. 85, t.u. imp. civ. Stato portarono a destituzione dall'impiego, escludendo qualsiasi valutazione del caso concreto” (Consiglio Stato, sez. VI, 25 novembre 1994, n. 1702);  “A seguito della l. 29 ottobre 1984 b. 732, che ha vietato l'accertamento della "buona condotta" in sede di assunzione dell'impiegato pubblico ed ha abrogato la relativa previsione inserita nell'art. 2 t.u. 10 gennaio 1957 n. 3 e della sent. C. cost. 12-14 ottobre 1988 n. 971, che ha dichiarato incostituzionale l'art. 85 t.u. n. 3 cit. nella parte in cui prevedeva che la destituzione segua di diritto, senza l'apertura di un ordinario procedimento disciplinare in contraddittorio a conclusione del quale l'autorità competente possa scegliere la misura appropriata alla gravità del fatto, la pregressa condanna penale non è più di per sé preclusiva della costituzione del rapporto; tuttavia, l'autorità competente può valutarne l'incompatibilità con lo "status" di impiegato sempre che la misura si riveli appropriata alla gravità del fatto in seguito ad un corretto esercizio della potestà discrezionale a conclusione di un procedimento in contraddittorio con l'interessato” (Consiglio Stato, sez. VI, 27 maggio 1991, n. 320). A nostro avviso, la sentenza penale definitiva di condanna può dunque assumere rilievo e determinare l’esclusione dal concorso solo nei limiti sopra indicati; conseguentemente, i regolamenti o i singoli bandi di concorso adottati dagli enti saranno legittimi solo se conformi a detti criteri.

    L'Esperto Risponde
  • Ai fini del conteggio delle cessazioni p...
    Elena Amici
    personale@lo.camcom.it
    Ai fini del conteggio delle cessazioni per stabilire il contingentamento del turn over per le nuove assunzioni,si possono considerare cessazioni le mobilità in uscita già però sostituite con altrettante mobilità in entrata? Nella nota di Unioncamere del 28/2/2006 si ribadisce che la mobilità è sempre consentita al di fuori dei limiti assunzionali, si può quindi coprire un posto che è ad oggi vacante nella dotazione organica con il ricorso alla mobilità volontaria anche al di fuori degli indici assunzionali del Decreto? Tale mobilità non aggrava le spese della Camera che la riceve?

    1. Nessuna norma di legge o di altra natura (v. in particolare il decreto del M.A.P. dell’8.2.2006), diversamente da quanto è avvenuto per gli enti locali con il corrispondente provvedimento normativo che ha disciplinato l’analoga materia, impone alle Camere di non considerare come cessazione una mobilità, anche se seguita dalla copertura del posto tramite altra mobilità. 2. Nel confermare quanto già precisato nella nostra nota circa il libero ricorso alla mobilità tra amministrazioni soggette a limitazione delle assunzioni (v. art.1, comma 47 L.311/2004), evidenziamo che nell’art.7 del DPCM del 15.2.2006, relativo, peraltro, ai soli enti locali e non alle camere, si legge che “la mobilità può essere effettuata liberamente tra enti assoggettati al campo di applicazione del presente decreto o comunque amministrazioni sottoposte a limitazione delle assunzioni, mentre è da considerarsi come assunzione, ai fini economico-finanziari, se riguarda personale proveniente da amministrazioni non assoggettate al vincolo”. Tale previsione, se, da un lato, conforta la nostra ricostruzione, induce ad un atteggiamento “prudente” nei confronti della mobilità in entrata da amministrazioni non assoggettate a vincoli.

    L'Esperto Risponde
  • La Camera di Commercio di Crotone ha int...
    FRANCESCO CORTESE
    cortese.francesco@kr.camcom.it
    La Camera di Commercio di Crotone ha intenzione di assumere a tempo indeterminato n. 1 lavoratore disabile, cat. B1 (art. 3 L. 68/99). Se l'assunzione avviene facendo richiesta di avviamento agli uffici competenti (art. 7, c. 1, L. 68/99) è obbligatorio procedere preventivamente all'avvio della mobilità volontaria (art. 30 D.Lgs. 165/2001) e successivamente, in caso di esito negativo, alla mobilità obbligatoria (personale in disponibilità, art. 34 D.Lgs. 165/01)? L'obbligo è, quindi, previsto anche nel caso in cui non si intenda procedere a chiamata nominativa (art. 11, c. 2, L. 68/99) previa selezione pubblica?

    Premesso che nel vostro quesito non è chiarissimo il significato del riferimento all’art.11, comma 2 della L.68/1999, riteniamo comunque utile evidenziare quanto segue. Con parere n.190/2004 del 12.2.2004 (che si allega), il Dipartimento della Funzione Pubblica ha precisato che le pubbliche amministrazioni devono osservare l’obbligo di comunicazione preventiva previsto dall’art.34bis del D.Lgs.165/2001 anche in caso di “avviamento di procedure di reclutamento per l'assunzione di soggetti disabili”. Quanto sopra vale, a nostro avviso, sia per il reclutamento ex art.7 della L.68/1999 (con richiesta di avviamento gli uffici competenti) sia per la particolare forma di reclutamento prevista dall’art.11, della L.68/1999 (previa convenzione con gli Uffici competenti del Min. Lavoro); infatti: l’art.34bis, comma 1, si riferisce, genericamente, a tutte le procedure di assunzione e se il problema è quello di evitare nuovi oneri a carico del complesso delle amministrazioni pubbliche, non ha alcun rilievo la forma di reclutamento ipotizzata dall’ente (tra quelle consentite). A conclusioni analoghe si deve giungere, a nostro avviso, anche per la mobilità volontaria di cui all’art.30 del D.Lgs.165/2001 (anche se la lettera di quest’ultima norma sembra prevedere un obbligo solo in caso di attivazione di procedure concorsuali); infatti, anche in questo caso, si vogliono evitare nuove assunzioni e nuovi oneri a carico del complesso delle amministrazioni pubbliche attraverso la redistribuzione del personale già in servizio e sembrerebbe assurdo non esperire prima la mobilità.

    L'Esperto Risponde
  • Per tre anni (fino a novembre 2005) ho u...
    Valentina Forti
    Forti Valentina [valentina.forti@pg.camcom.it]
    Per tre anni (fino a novembre 2005) ho usufruito dell’aspettativa per dottorato di ricerca ai sensi della legge 13/8/1984 n. 476, conservando il mio trattamento economico, previdenziale e di quiescenza, quindi continuando ad essere retribuita dal mio ente. Sono rientrata al lavoro il 1 dicembre 2005. In futuro avrei intenzione di presentare domanda di mobilità volontaria presso il Ministero del lavoro, e vorrei sapere quando potrò farlo. Infatti non mi è chiara l’interpretazione del comma due della legge prima citata, che stabilisce che “qualora dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti (dall’ente di appartenenza). Vorrei infatti sapere se il vincolo dei due anni mi lega necessariamen te alla mia amministrazione ( e quindi devo aspettare i due anni per la domanda di mobilità),o a qualsiasi amministrazione pubblica ( e quindi se vado a lavorare presso un'altra P.A. non ho problemi di aspettare i due anni.

    In effetti, la formula utilizzata dal legislatore “ … qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti … ” è ambigua e tecnicamente imprecisa e si presta a diverse interpretazioni. Si potrebbe pensare, infatti, sia che la norma sia applicabile solo in caso di dimissioni sia in presenza di altre vicende che, come la mobilità, pur non determinando la risoluzione del rapporto, determinano comunque l’uscita del dipendente dall’amministrazione. Tuttavia, a nostro avviso, un elemento decisivo per la soluzione del problema è ravvisabile nell’art.30 del D.Lgs.165/2001 che, anche nel nuovo testo, conferma che la mobilità volontaria presuppone comunque il consenso dell’amministrazione di appartenenza. E’ infatti evidente che, a prescindere dal reale significato da attribuire alla “cessazione”, la mobilità volontaria non dipende in via esclusiva dalla volontà del dipendente; quindi, in realtà, l’amministrazione ha di fronte a sé due possibilità: se crede, può negare il consenso alla mobilità; ma se presta il proprio assenso non si può comunque più dire che il rapporto “cessi” per volontà del dipendente. In conclusione, riteniamo che la ripetizione non si applichi in caso di mobilità volontaria.

    L'Esperto Risponde
  • Avrei necessità di conoscere il vostro p...
    A. Vettorato
    dirigente_vettorato@comune.albaredodadige.vr.it
    Avrei necessità di conoscere il vostro parere relativamente al seguente problema: è possibile assumere un agente di Polizia Locale tramite una agenzia di lavoro interinale? la stessa procedura può essere utilizzata per il reclutamento di un dirigente? grazie

    I lavoratori somministrati non sono, formalmente, dipendenti dell’utilizzatore; ne consegue che non è tecnicamente corretto parlare di “assunzione”. Questo non significa, però, che non sia possibile procedere nel senso da voi indicato: infatti, la legge non pone alcun limite, oltre a quelli previsti dall’art.20, comma 5 del D.Lgs.276/2003, e, pertanto, il contratto di somministrazione può essere utilizzato per qualunque tipologia professionale (compresi gli agenti della polizia locale e i dirigenti) purché ci si trovi in presenza di oggettive esigenze di tipo tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, pur se riferite all’ordinaria attività dell’utilizzatore (si ricordi che la pubblica amministrazione può avvalersi solo della somministrazione di personale a tempo determinato - v. art.86, comma 9 e art.20, comma 4 D.Lgs.276/2003 e successive modifiche). Oltretutto, nel nuovo testo dell’art.36, comma 1 bis del D.Lgs.165/2001, l’amministrazione, prima di procedere a qualsivoglia assunzione a termine deve valutare altre possibilità, compreso proprio il ricorso alla somministrazione a termine. Ovviamente, nel caso dei dirigenti, tenuto conto della rilevanza e delicatezza delle funzioni svolte, questa valutazione dovrà essere particolarmente attenta (come pure bisognerà prestare particolare attenzione all’effettivo possesso, da parte del “somministrato”, dei requisiti e della professionalità necessari); ne consegue che, pur non essendovi alcun divieto, le circostanze del caso potrebbero sconsigliare il ricorso alla somministrazione per il personale di qualifica dirigenziale.

    L'Esperto Risponde
  • In caso di acquisizione di una unità dir...
    Laura Rini
    rini@co.camcom.it
    In caso di acquisizione di una unità dirigenziale attraverso l'istituto della mobilità volontaria di cui all'art. 30 c. 1 D.Lgs. 165/2001, qual è il trattamento economico da riconoscere? Dalla Lettura dell'Ordinanza IV Sezione Consiglio di Stato n. 3251 del 21.06.05 sorge il dubbio che, per il principio di intangibilità del maturato economico, debbano essere riconosciute al dirigente l'indennità di posizione e di risultato percepite nell'ente di provenienza. Qual è la vostra opinione in merito?

    Premettiamo che: • con l’ordinanza da voi citata, la Sezione si è limitata a rimettere la decisione della questione all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, senza decidere altro; • l’applicabilità dell’art.202 del TU n.3/1957 in caso di mobilità verso una Camera di Commercio è assai dubbia (v. art.69, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs.165/2001); • il caso esaminato dalla Sezione riguardava una mobilità verso la Corte dei Conti, organo con personale in regime di diritto pubblico (ex art.3 del D.Lgs,.165/2001). Detto questo, la nostra opinione, attualmente, può essere riassunta dall’art.30, comma 2-quinquies del D.Lgs.165/2001 (introdotto dall’art.16 della L.246/2005), secondo il quale “salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione". Non ci risulta che il CCNL della dirigenza, eccezion fatta per il particolare caso disciplinato dall’art.24, comma 9, del CCNL del 10.4.1996, contenga “diverse previsioni” (contenute, invece, nel CCNL del personale delle categorie, che salvaguarda, però, il solo trattamento fondamentale e non quello accessorio – v. artt.27 e ss. CCNL del 5.10.2001 e dichiarazione congiunta n.24 allegata al CCNL del 22.1.2004). Ne consegue, a nostro avviso, che il dirigente in mobilità volontaria potrà al massimo conservare il solo trattamento economico fondamentale in godimento (applicando, per analogia, il principio desumibile dall’art.24, comma 9 del CCNL del 10.4.1996 e tenendo conto che non avrebbe molto senso trattare i dirigenti in modo diverso del restante personale), mentre si deve escludere la possibilità che egli conservi anche la retribuzione di posizione e quella di risultato (fatte salve specifiche norme di legge che eventualmente dovessero prevedere espressamente tale particolare effetto).

    L'Esperto Risponde
  • E' possibile la mobilità tra la Provinci...
    Cristiana Lopatriello
    c.lopatriello@to.camcom.it
    E' possibile la mobilità tra la Provincia autonoma di Trento e le camere di commercio?

    Non ci risulta che esista un divieto espresso di realizzare una mobilità da una Provincia autonoma verso un ente del comparto Regioni autonomie locali; tuttavia è anche vero che le province autonome hanno ordinamenti particolari e che il D.Lgs. 165/2001 si limita, per quanto la riguarda, a poche affermazioni di principio (vedi art.1, commi 1 e 3 e art. 46, comma 13). Consigliamo, pertanto, di inoltrare il quesito direttamente al Dipartimento della Funzione Pubblica.

    L'Esperto Risponde
  • L'articolo 2 del DPR n. 3 del 10/1/1957 ...
    Valentino Casarini
    valentino.casarini@comune.campogalliano.mo.it
    L'articolo 2 del DPR n. 3 del 10/1/1957 e l'articolo 2 del DPR n. 487 del 9/5/1994 prescrivono, quale requisito per l'accesso al pubblico impiego, la idoneità fisica. Per dimostrare tale requisito gli enti pubblici richiedono solitamente il certificato "di sana e robusta costituzione" o "di idoneità fisica" rilasciato dall'AUSL. E' legittimo per gli enti pubblici sostituire tale certificazione con un documento rilasciato dal medico competente di cui al decreto legislativo n. 626 del 19/9/1994, contenente l'esito degli accertamenti svolti ai sensi dell'articolo 16 del decreto medesimo? O serve necessariamente una legge regionale come la n. 12 del 2003 emanata dalla Regione Lombardia?

    Il possesso del requisito dell'idoneità fisica all'impiego può essere documentato dall'interessato attraverso un qualunque certificato medico che attesti che egli è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego cui aspira, fermo restando che l'ente, ove lo ritenga opportuno, può procedere in ogni momento all'accertamento diretto di tale requisito avvalendosi (v. artt.15, 6 e 9 DPR 461/2001) della commissione territorialmente competente, composta da tre ufficiali medici, o della commissione medica della ASL (art.1 L.295/1990) o della commissione medica di verifica di cui all'art.2bis del D.Lgs.157/1997 e successive modifiche. Quanto sopra sembra confermato anche da T.A.R. Puglia - Lecce, 5 giugno 1982, n. 186: "Il requisito dell'idoneità fisica all'impiego deve essere documentato a cura dell'interessato, ai sensi dell'art.11 d.P.R. 3 maggio 1957 n. 686, con un certificato medico attestante l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego cui il concorrente aspira; peraltro, tale prescrizione non esclude che l'amministrazione possa in ogni tempo procedere all'accertamento diretto del requisito dell'idoneità fisica, anche durante lo svolgimento del rapporto d'impiego…".

    L'Esperto Risponde
  • Per la selezione del Segretario Generale...
    Elena Amici
    amici@lo.camcom.it
    Per la selezione del Segretario Generale è stata nominata con delibera di Giunta una commissione di valutazione composta dal Presidente, 3 componenti di Giunta e 1 componente esterno. Per questi tipi di selezione sono previsti dei compensi? Faccio presente che nella delibera di nomina non è stata fatta alcuna menzione riguardo alla corresponsione di compensi E se sì, occorre fare riferimento al DPR n. 487 del 9/5/1994 e sul relativo D.P.C.M. 23-3-1995 previsto per i concorsi indetti dalle amministrazioni pubbliche?

    La procedura selettiva volta a designare il segretario generale ha caratteristiche del tutto particolari e non è prevista direttamente dalla legge ma da una prassi applicativa ormai consolidata. Non trattandosi di una vera e propria procedura concorsuale, le norme da voi indicate non risultano direttamente applicabili, anche se nulla vieta all'ente di utilizzarle come "riferimento"; quel che conta, in ogni caso, è che il compenso stabilito per i membri della "commissione" risulti ragionevole. Quanto al fatto che nella delibera di costituzione della commissione non sia stato previsto alcun compenso, se, come sembra, non si è trattato di una scelta consapevole ma di una semplice svista, crediamo non vi siano problemi a procedere ad una integrazione della stessa delibera.

    L'Esperto Risponde
  • Al fine di un eventuale assunzione per ...
    Giovanni Berardini
    giovanni.berardini@is.camcom.it
    Al fine di un eventuale assunzione per mobilità e del successivo inquadramento del personale appartenente all’ex Ente Poste Italiane nei ruoli di un Ente del comparto Regioni ed Autonomie Locali si chiede, oltre ai criteri già fissati dal DPCM 446/2000, che equipara la 6° qualifica del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali (ora C1) alla 6 qualifica del personale del comparto Ministeri (ora B3) e al Decreto del 10.7.1997 (G.U. S.Gen 02.10.1997 nr. 230) che equipara le ex posizioni dell’Amministrazione PT alle qualifiche dello Stato, di conoscere la coerenza e l’analogia fra la professionalità e la qualifica rivestita dagli ex 6° livelli dell’Ente Poste Italiane (impiegati di concetto) e la cat. C posizione economica C1 del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali. A tal riguardo, si fa presente che il CCNL dell’ex Ente Poste Italiane si compone di 4 aree: Area di base ( ex 2°- 3° qualifica) Area Operativa (ex 4° - 5° - 6° qualifica) Area Quadri 2 livello (ex 7° qualifica) Area Quadri 1 livello (ex 8° - 9° qualifica) Si riporta a tal riguardo la declaratoria dell’ “Area Operativa” dove sono ricompresi gli ex 4°, 5° e 6° livelli: CCNL Ex Ente Poste Italiane “Area Operativa” ex 4, 5 e 6 qualifica attività esecutive e tecniche, con conoscenze specifiche, responsabilità personali e di gruppo, con contenuti professionali di parziale o media specializzazione. Comprende i dipendenti che, impiegati direttamente nel business di base o in attività di supporto, svolgono mansioni a contatto o meno con la clientela – che presuppongono adeguata preparazione professionale con capacità di utilizzazione di strumenti semplici e complessi e che richiedono preparazione tecnico-professionale di parziale o media specializzazione capacità di autonomia operativa nei limiti dei regolamenti di esecuzione. CCNL del comparto Regioni ed Autonomie Locali del 31.03.99 – Declaratoria categoria C Attività caratterizzate da: approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale,con necessità di aggiornamento; contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi; media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili; relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza,relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta,anche complesse,e negoziale. Si resta in attesa di un cortese, nonché sollecito riscontro al quesito in oggetto.

    Se abbiamo ben compreso, il caso non riguarda un lavoratore già comandato presso la Camera di Commercio (possibile destinatario delle previsioni dell’art.53, comma 10, della L.449/1997 e successive proroghe). Se è così, crediamo che il problema non sia tanto quello di stabilire se esista una coerenza tra le declaratorie di qualifica sottoposte alla nostra attenzione, quanto quello di verificare se è attualmente ipotizzabile una mobilità da “Poste Italiane s.p.a.” verso una Camera di Commercio; al riguardo, crediamo che la risposta debba essere necessariamente negativa, perché “Poste Italiane s.p.a.” non figura tra gli enti destinatari del D.Lgs.165/2001, come individuati dall’art.1, comma 2 dello stesso decreto, e non è dunque possibile, nella fattispecie, applicare il successivo art.30.

    L'Esperto Risponde
  • Due dipendenti sono transitati, con diri...
    Anna Mocini
    anna.mocini@vt.camcom.it
    Due dipendenti sono transitati, con diritto alla conservazione del posto per la durata dell periodo di prova, in altro Ente. L'ente si trova nella necessità di sostituire temporaneamente tali lavoratori: si chiede, pertanto, di conoscere se sia possibile utilizzare la graduatoria vigente di un concorso per assunzione a tempo indeterminato per assumere con contratto a termine due unità per il periodo di prova dei dipendenti dimissionari, considerando che il bando del concorso di cui alla graduatoria in argomento non prevedeva la specificazione della facoltà di utilizzo della graduatoria medesima anche per contratti a termine.

    Se la precedente graduatoria si riferisce a posti di pari categoria e profilo, saremmo orientati a ritenere che sia possibile procedere nel senso da voi indicato, anche se il bando non faceva alcun riferimento a contratti a termine (attenzione solo ai vincoli della finanziaria). Infatti, secondo la giurisprudenza, “la procedura di scorrimento delle graduatorie concorsuali, rectius dell'utilizzazione delle graduatorie anche oltre i termini e le modalità prefissate nella singola procedura concorsuale, risponde a finalità ed esigenze che ovviamente prescindono dal comprensibile interesse del singolo (l'idoneo) alla copertura effettiva del posto, e che sono proprie dell'amministrazione, finalità per cui è principale interesse di questa ovviare alla vacanza sopravvenuta di posti in organico avvalendosi della graduatoria di un precedente concorso, piuttosto che procedere all'avvio di un nuovo (costoso e lungo) procedimento concorsuale; tuttavia tale possibilità di "scorrimento" della graduatoria è un istituto ovviamente eccezionale …, possibilità che può essere legittimamente esercitata nel contesto di alcune indispensabili circostanze: a) lo scorrimento delle graduatorie è sempre e comunque una facoltà dell'amministrazione; b) per il legittimo esercizio di tale eccezionale facoltà occorre non solo la disponibilità del posto, ma l'interesse concreto e riconosciuto dell'amministrazione a procedere alla sua copertura” (Consiglio Stato, sez. V, 16 ottobre 2002, n. 5611). Nel vostro caso, stando a un parere reso dall’Aran in un verbale del Tavolo tecnico del 1996, i posti lasciati liberi dovrebbero considerarsi vacanti ma non disponibili. Tuttavia, non crediamo che questo rappresenti un problema insormontabile; infatti, vale forse la pena di evidenziare che: § l’Aran, con ogni probabilità, voleva solo chiarire che fino a quando sussiste l’obbligo della conservazione di quei posti non è possibile assumervi personale a tempo indeterminato; è in questo senso che essi devono considerarsi indisponibili; § il contratto a termine può essere stipulato anche in sostituzione di chi, pur continuando ad occupare il posto, è solo temporaneamente assente (si pensi alla lavoratrice in maternità); sembrerebbe strano escludere la possibilità di stipulare tale contratto quando il posto è addirittura vacante. Attenzione solo a motivare molto bene sul perché ritenete preferibile utilizzare la graduatoria già esistente anziché bandire un concorso e ad evidenziare chiaramente qual è l’interesse concreto e riconosciuto dell'amministrazione a procedere alla stipulazione dei contratti a termine nelle more del superamento del periodo di prova dei vostri ex dipendenti; attenzione anche a precisare, in tali contratti a termine, che il rapporto si risolverà immediatamente all’eventuale rientro dei beneficiari della conservazione del posto.

    L'Esperto Risponde
  • Questa Camera di Commercio ha provveduto...
    giovanni berardini
    giovanni.berardini@is.camcom.it
    Questa Camera di Commercio ha provveduto al calcolo degli indicatori di equilibrio previsti dal Decreto Marzano del 27 maggio 2003 in attuazione dell'art. 43 comma 11 della legge finanziaria per l'anno 2003. Dal predetto calcolo risulta la possibilità di procedere all'assunzione di una unità di personale, avendo nel contesto di riferimento provveduto al collocamento di due dipendenti. Si chiede di conoscere se è possibile procedere all'assunzione di una unità di personale di categoria protetta ai sensi della legge 68/99, pur avendone già in pianta organica una unità su ventotto dipendenti. Si chiede inoltre se nel caso ciò fosse possibile si possa procedere con la chiamata nominativa della persona da avviare al lavoro come previsto nella stessa legge 68/99. Grazie Giovanni Berardini

    L’e-mail è priva di diverse informazioni; tuttavia, riteniamo comunque utile fornire i seguenti elementi di valutazione, supponendo che il soggetto appartenente alle categorie protette che intendete assumere sia una unità ulteriore e aggiuntiva rispetto a quelle obbligatorie previste dalla legge 68/1999 (altrimenti non avreste avuto alcun problema, visto che le assunzioni dei disabili, nei limiti in cui queste sono obbligatorie, sono fuori dal blocco delle assunzioni): Ø Fino all’emanazione del DM previsto nell’art.3, comma 60, della L.350/2003, si applicano, alle CCIAA, le disposizioni del comma 53 dello stesso articolo (blocco delle assunzioni a tempo indeterminato, fatta eccezione per le figure professionali non fungibili di consistenza non superiore all’unità e per le categorie protette); Ø Tale disposizione, per le nuove assunzioni, non sembra superabile: infatti, per le CCIAA è un DM a dover stabilire, in deroga al comma 53, criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato, mentre il citato comma 60 stabilisce che solo “in caso di mancata adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dal presente comma entro il 30 giugno 2004 trovano applicazione in via provvisoria e fino all'emanazione degli stessi le disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 settembre 2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2003”; in sostanza, le CCIAA non possono effettuare nuove assunzioni basandosi sulle previsioni del precedente DM; Ø Tuttavia quando si tratti di assunzioni “autorizzate” dal precedente DM ma non ancora effettuate dall’ente alla data di entrata in vigore della L.350/2003, l’assunzione deve ritenersi consentita perché il Dipartimento della Funzione Pubblica ha espresso l’avviso che la previsione dell’ultima parte dell’art.3, comma 53 della L.350/2003 debba estendersi, per analogia, anche alle Camere di Commercio. Ø L’assunzione di personale nelle pubbliche amministrazioni avviene nelle forme previste dall’art.35 del D.Lgs.165/2001: per le assunzioni “obbligatorie” è prevista la chiamata numerica, eccezion fatta per le particolari figure indicate nello stesso art.35, comma 2 (v. anche art.7, comma 2 L.68/1999); alle assunzioni non obbligatorie si applicano, invece, le forme previste dal comma 1 dell’articolo 35 citato (procedura selettiva o avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, a seconda dei casi). In ogni caso, prima di avviare qualunque procedura di assunzione (compresa quella relativa alle c.d. categorie protette, come da parere Funzione Pubblica del 12.02.2004), l’ente deve espletare le procedure di mobilità di cui all’art.34bis del D.Lgs.165/2001.

    L'Esperto Risponde
  • L'A.T.E.R. (ex I.A.C.P.) è un ente pubbl...
    Vincenzo Pignatelli
    vincenzo.pignatelli@aterpotenza.it
    L'A.T.E.R. (ex I.A.C.P.) è un ente pubblico. Nell'anno 2003, a seguito di preventiva approvazione del piano triennale delle assunzioni, è stato espletato un pubblico concorso per l'assunzione di n. 3 geometri. Nel mese di dicembre 2003 i vincitori del concorso sono stati regolarmente assunti. Attualmente l'Ente ha la necessità di assumere altri geometri utilizzando la graduatoria dell'espletato concorso. E' accaduto che il primo di coloro utilmente collocati in graduatoria è attualmente fatto oggetto di un procedimento penale per truffa ed appropriazione indebita. Si precisa che costui, tra l'altro, ha tentato di truffare proprio l'Ente che dovrebbe assumerlo. Non è stato, tuttavia, querelato, avendo provveduto a cvorrispondere all'Ente il denaro obbligato a versare. In presenza di tale situazione si chiede di conoscere quale dovrebbe essere illegittimo comportamento dell'Ente ai fini dello scorrimento della graduatoria. In altri termini si chiede di conoscere se la circostanza della tentata truffa ai danni dell'Ente, ancorchè non portata all'attenzione dell'Autorità Giudiziaria, sia motivo ostativo all'assunzione in assenza di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero pur in presenza di tali fatti debba comunque procedersi all'assunzione. Si ringrazia e si porgono distinti saluti. Grazie Avv. Vincenzo Pignatelli

    Vorremmo ricordare, innanzitutto, che, ai sensi dell’art.56 e dell’art.640, comma 3 del c.p. la truffa ai danni di un ente pubblico, anche se solo tentata, è un reato perseguibile d’ufficio e che l’ente non poteva esimersi dal denunciare l’accaduto all’autorità giudiziaria: infatti, l’art.361, comma 1 del c.p. stabilisce espressamente che “il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da 30 euro a 516 euro”; il successivo comma 3 dello stesso articolo precisa che tale disposizione non si applica solo “se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa”. Se l’ente avesse agito in base a tali previsioni, oggi non si troverebbe, con ogni probabilità, nella situazione descritta. Purtroppo, al momento attuale, visti i requisiti di accesso stabiliti nel DPR 487/1994 e salvo che non ricorrano particolari motivi di esclusione previsti dal bando di concorso, non sembra sussista altra possibilità, al fine di escludere il primo in graduatoria dalle nuove assunzioni, che quella di bandire un nuovo concorso (sempre che non vi siano altri impedimenti a procedere in tal senso): la giurisprudenza ha infatti chiarito che, in realtà, lo scorrimento della graduatoria degli idonei di un pubblico concorso non costituisce mai un obbligo ma semmai una facoltà dell’amministrazione che necessita di espressa motivazione perché rappresenta comunque una deroga rispetto alle ordinarie forme di copertura dei posti disponibili. Tra le sentenze possiamo richiamare, a titolo esemplificativo: - T.A.R. SICILIA CATANIA, Sez. III, 08 maggio 2002, n. 803: “L'Amministrazione non è tenuta a giustificare la scelta di non avvalersi della facoltà di dar corso alla graduatoria ancora valida di un precedente concorso, trattandosi di facoltà derogatoria rispetto alla scelta del pubblico concorso (ipotesi ordinaria), a meno che non si fosse autolimitata precedentemente alla utilizzazione della graduatoria. In tal senso si è già espressa copiosa la giurisprudenza, la quale ha precisato che, semmai, va motivata la scelta di avvalersi della graduatoria, trattandosi appunto di scelta derogatoria e dovendosi dar conto della attuale validità della graduatoria ( TAR VE, 526 del 15.2.2000; TAR NA, 365 dell'11.2.1999; C.d.S.,IV, 693 del 10.10.1991; TAR NA, 3, 207 del 7.6.1989).” - CONSIGLIO DI STATO , Sez. VI, 04 settembre 2001, n. 4659 “Il potere di scelta, latamente discrezionale dell'Amministrazione, in tema di utilizzazione delle graduatorie, ove non soggiaccia a precisi limiti, richiede una comparazione con il pubblico interesse, che, nelle linee generali, privilegia forme selettive, in funzione della più ampia partecipazione degli aspiranti e della esigenza di individuare, attraverso apposite procedure, i maggiormente meritevoli … Le considerazioni che precedono inducono alla conclusione che l'obbligo della ponderazione degli interessi e di una coerente motivazione debbano sussistere nel caso in cui si opti per lo scorrimento della graduatoria, piuttosto che per il reclutamento ordinario, secondo le forme procedurali previste dalla legge ….”

    L'Esperto Risponde
  • è possibile la mobilità fra un ente reli...
    primo lorandi
    plorandi@ulss22.ven.it
    è possibile la mobilità fra un ente religioso classificato ai sensi della legge 132/68 e una azienda sanitaria?nell'ente l'assunzione avviene in conformità al diritto privato (ccnl) , negli enti pubblici per concorso. L'art. 24 e 25 del decreto 761/79 potrebbe dare una possibilità. grazie

    Non riteniamo praticabile la mobilità del personale da un ente ecclesiastico ospedaliero (inserito nel servizio sanitario pubblico ai sensi dell'art. 1 della L.12 febbraio 1968 n. 132 e dell'art. 129, del D.P.R. 27 marzo 1969 n. 130) ad una azienda sanitaria locale. In tal senso si è già espresso, in passato, il Consiglio di Stato: “… è legittima l'esclusione dalle procedure di mobilità ex art. 11/12 e 82/83, d.P.R. 28 novembre 1990 n. 384 del personale sanitario, tra diverse unità sanitarie locali, del dipendente di ente ecclesiastico ospedaliero, il quale, pur se inserito nel servizio sanitario pubblico ai sensi dell'art. 1, l. 12 febbraio 1968 n. 132 e dell'art. 129, d.P.R. 27 marzo 1969 n. 130, è pur sempre estraneo al comparto di contrattazione collettiva pubblica cui invece si riferiscono espressamente le citate disposizioni sulla mobilità, attesa la natura giusprivatistica del rapporto di lavoro che lega tali enti con il proprio personale dipendente” (Consiglio Stato, sez. V, 29 maggio 2000, n. 3096). Si tratti di principi che, a nostro modo di vedere, non risultano modificati né dalla successiva legislazione né dalla contrattazione collettiva; in particolare, le clausole sulla mobilità dei vigenti CCNL del comparto sanità sono applicabili solo alle amministrazioni indicate nell’art.11 del CCNQ del 18.11.2002, tra le quali non figurano gli enti ecclesiastici ospedalieri di cui all’art.1 della L.12 febbraio 1968 n. 132.

    L'Esperto Risponde
  • E' vero che con la maturità artistica no...
    Miriam Annunziata Molino
    molinomiriam@virgilio.it
    E' vero che con la maturità artistica non è possibile partecipare a concorsi pubblici o interni, perchè l'ordinamento è di quattro anni invece che cinque?

    Formulato in questi termini, il quesito non ha molto senso; infatti, i requisiti generali per l’accesso all’impiego sono quelli definiti dall’art.2 del DPR 487/1994; spetta alle singole amministrazioni, però, stabilire particolari requisiti per l’accesso dall’esterno o dall’interno alle diverse categorie del sistema di classificazione tenendo conto, ovviamente, anche delle rispettive declaratorie contenute nei CCNL di riferimento. In altri termini, non è corretto affermare che con la maturità artistica non è possibile partecipare a nessun concorso pubblico o a nessun concorso interno; è però senz’altro possibile che detto titolo di studio non consenta di partecipare a concorsi pubblici o interni per particolari categorie o profili professionali per i quali sono prescritti requisiti diversi.

    L'Esperto Risponde
  • Quali sono le condizioni per applicare l...
    n.d.
    n.d.
    Quali sono le condizioni per applicare l'art. 15, comma 1, lett. k). CCNL 1.4.99?

    R. Si ritiene utile evidenziare che per l'applicazione dell'art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL dell'1.4.1999 è necessario che una specifica disposizione di legge preveda espressamente che determinate risorse possono essere destinate alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale. Se non si è in presenza di una disposizione di legge (perché, ad esempio si tratta di attività previste da un atto regolamentare o da una convenzione) o se la disposizione di legge non prevede espressamente che quelle risorse o una quota parte di esse possono essere destinate ad incentivare il personale, l'art.15, comma 1 lettera k) non è applicabile. Ciò premesso, si suggerisce di valutare - in questi casi - la possibilità di applicare la previsione dell'art.4, comma 4, lettera b) del CCNL del 5.10.2001, rispettando, ovviamente, i limiti risultanti dall'art.43, comma 3 della L.449/1997, secondo il quale il 50 per cento dei ricavi netti, dedotti tutti i costi, ivi comprese le spese di personale, costituisce economia di bilancio.

    L'Esperto Risponde